Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 4403 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4403/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] ad [...] Parte_1
E
nato il [...] ad [...] PA
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BAGNADENTRO MARIA LUISA*
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Asti il 12/07/2003, atto registrato al numero 80 parte II, Serie A, anno 2003, nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asti tra , nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] e , nato a [...] il [...] (CF: PA
, residente in [...], Corso Casale n.181/C, ordinando all'Ufficiale di Stato C.F._2
Civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore PE
, nata ad [...] il [...];
[...]
3) per quanto riguarda la collocazione e la fissazione della residenza della figlia minore e le modalità di affidamento, i genitori concordano che fino a quando la madre sarà residente in Asti, PE manterrà la residenza presso l'abitazione della madre, in Asti, Via Manzoni n.1, e i genitori si occuperanno del suo accudimento secondo le seguenti modalità: a – la figlia trascorrerà col padre, a settimane alterne, i fine settimana dal venerdì alle ore 19,00 fino al lunedì mattina, quando PE
verrà condotta a scuola dal padre. b - il padre inoltre trascorrerà con la figlia uno o due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente di martedì e/o giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21 - ovvero alle ore
22,30 nei periodi delle vacanze scolastiche, con pernottamento presso il padre nelle settimane con week and di permanenza presso la madre. Il tutto tenendo conto sia delle esigenze di sia PE
degli eventuali impegni anche non previsti dei genitori che potranno comportare modifiche, previo avviso,
4) nel caso in cui la madre ottenesse il trasferimento per motivi di lavoro presso altro Comune/Città, le parti concordano che manterrà la propria residenza anagrafica in Asti trasferendola presso PE
il padre e in tale caso le modalità di affidamento saranno le seguenti: c – anagraficamente PE
residente con il padre, durante il periodo delle lezioni scolastiche, trascorrerà con la madre tutti i fine settimana dal venerdì alle ore 18 alla domenica alle ore 21 quando verrà riaccompagnata presso il padre che, comunque, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia durante un fine settimana al mese;
quindi, dal mese di giugno fino a settembre, in coincidenza delle vacanze scolastiche estive, PE
trascorrerà con la madre i giorni dal lunedì al venerdì pomeriggio e il padre la condurrà presso di sé nei fine settimana, dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica sera alle ore 21 quando sarà riaccompagnata presso la madre, con previsione anche in tale caso che la madre di tenere con sé la figlia per un fine settimana al mese. Anche in tale caso i genitori concordano che le modalità come sopra previste potranno subire modifiche in dipendenza di impegni lavorativi dei genitori o di esigenze scolastiche o extrascolastiche della figlia minore, il tutto previo congruo reciproco avviso.
5) Durante le vacanze estive i genitori avranno facoltà di trascorrere con la figlia due settimane fuori città anche non consecutive;
le date di partenza e di arrivo saranno reciprocamente comunicate con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno;
e in caso di permanenza in città , le modalità di frequentazione tra genitori e figlia non subiranno modificazioni;
6) Durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà, rispettivamente, con il padre e con la madre, una settimana, alternando di anno in anno il giorno di Natale (la Vigilia di Natale la trascorrerà con l'altro genitore) e la festività di Capodanno;
analogamente, ad anni alterni, verranno suddivisi tra i genitori i giorni festivi delle vacanze pasquali;
7) per quanto riguarda l'obbligo per il padre di corrispondere il contributo di mantenimento per la figlia le parti concordano che fino a quando la signora sarà residente in [...]PE Parte_1
venga confermato il contributo mensile di mantenimento stabilito nella somma mensile di € 350,00 da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla madre, e che tale importo venga ridotto a € 200,00 mensili nel caso di cui al punto 4.c (cioè nel caso in cui la madre trasferisse la propria residenza altrove con conseguente residenza prevalente della figlia presso il padre);
8) Le spese extra assegno e straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella quota del 50% ciascuno, il tutto nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo di intesa sottoscritto tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Asti nel luglio 2017 che per brevità viene qui richiamato, e previa idonea e tempestiva documentazione (i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile).
9) - i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'alimentazione e si impegnano a cooperare a tutti i livelli alla sua crescita, confrontandosi su tutto ciò che concerne la sua educazione ed il suo progetto di vita, nonché, nell'ipotesi sub 4) – cioè in caso di trasferimento della signora per ragioni di lavoro – a non frapporre ostacoli se manifestasse la volontà di Parte_1 PE
mantenere presso la madre la propria residenza prevalente con la conseguente modifica/adeguamento delle modalità di affidamento;
10) - le detrazioni fiscali per la figlia saranno imputate al 50% da ciascun genitore e la signora continuerà a percepire l'intero ammontare dell'assegno unico;
Parte_1
11) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere ciascuno dall'altro a titolo di mantenimento e che i rispettivi rapporti dare/avere insorti nel corso del matrimonio sono stati definiti in occasione della separazione;
12) Le parti si danno reciproco consenso per l'espatrio della figlia minore.
13) Ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere alle trascrizioni e/o annotazioni di legge.
14) Le spese del presente giudizio saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 PA
da ST (AT) il 31/03/1978, celebrato in ST in data 12/07/2003, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 80, Parte II, Serie A, Anno 2009 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 3/02/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.