Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4647 /2023 RG
Alla udienza del 16.05.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accertata la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127
ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate da parte attrice che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 4647 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
1
(avv. Massimiliano Ficarra)
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
lega le rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale di Palermo
resistente contumace
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della domanda di parte ricorrente, ritenuta fondata e provata, ordina all' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, lo svincolo e la restituzione della somma pari ad € 1.060,00, o di quella maggiore somma indebitamente maturata fino alla presente sentenza, oltre agli interessi legali , da ogni singola quota all'effettivo soddisfo.
Ritiene fondata la domanda risarcitoria spiegata dall'istante, e conseguentemente condanna parte resistente a pagare in via equitativa la somma pari a 500,00 euro, alla ricorrente.
2 Pone a carico di parte resistente soccombente il pagamento delle spese legali, in favore di , da distrarsi al procuratore Parte_1
antistatario, la somma di 1500,00 euro, oltre Iva Cpa e rimborso forfettario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La istanza spiegata dalla ricorrente , alla luce del Parte_1
complessivo quadro probatorio raccolto, appare fondata e merita accoglimento.
Prima di entrare nel merito della vicenda per cui è causa, necessita premettere che la giurisprudenza di legittimità è conforme e consolidata nel ritenere che in tema di ripetizione di indebito deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è pertanto tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il successivo venir meno di questa.
In particolare, l'art. 2033 c.c. sancisce che colui che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto a ripetere tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda nel caso di buona fede;
ed ancora, malgrado ci sia stata un'evoluzione giurisprudenziale su tale istituto, attualmente, appare preferibile
3 l'interpretazione maggioritaria che qualifica il pagamento indebito quale atto giuridico in senso stretto, la cui ratio si fonda sul principio del divieto di spostamenti patrimoniali sine causa.
Ed invero, occorre premettere che l'istante ha rappresentato che con atto di pignoramento presso terzi, notificato il data 09/07/2020, il
ND , ha promosso Controparte_2
esecuzione nei confronti della ricorrente (all. n. 1), che l'importo pignorato è pari ad € 3.259,56, come da provvedimento di assegnazione del Tribunale di Palermo del 22/01/2021, R.g.e.
2290/2020, Dott. Michele Alajmo;
(all. n. 2). Conseguentemente dal mese di novembre 2020 ad oggi, marzo 2023, l terzo pignorato, CP_1
ha trattenuto dalla pensione della sig. l'importo mensile di € Parte_1
144,00, per un totale di € 4.320,00, cosi come comprovato dai cedolini di pensione prodotti;
(all. n. 3).
Ed ancora, parte ricorrente ha sottolineato che il suddetto prelievo doveva concludersi nel mese di ottobre 2022, con l'estinzione del debito (144 x 23 mensilità = 3.312,00); ma in realtà, dal mese di novembre 2022 ad oggi, l' continua, del tutto in giustamente, a CP_1
prelevare il medesimo importo (all. n. 4). Peraltro, con richiesta trasmessa a mezzo pec del 23/01/2023, la sig.ra ha chiesto Parte_1
informazioni all' , informando i relativi uffici competenti, CP_1
dell'ingiusto prelievo, nonché dei conseguenti danni economici prodotti
CP_ (all. n. 5). L' , con risposta del 16/02/2023, prot. n.
4 5500.16/02/2023.0114385, ha risposto testualmente quanto segue: “
al fine di identificare la procedura esecutiva in oggetto e di porre in
essere gli adempimenti conseguenti, si chiede cortesemente di indicare
i dati anagrafici dell'esecutato” (v. all. n. 6).
Ad oggi, l , malgrado l'avvenuto riscontro, continua a trattenere CP_1
l'importo dalla pensione della ricorrente.
Ciò posto, ritenuto che il suddetto comportamento dell
[...]
è del tutto illegittimo ed indebito, in accoglimento della CP_3
domanda di parte ricorrente, ritenuta fondata e provata, ordina all' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, lo svincolo e la restituzione della somma pari ad € 1.060,00, o di quella maggiore somma indebitamente maturata fino alla presente sentenza, oltre agli interessi legali , da ogni singola quota all'effettivo soddisfo.
Ritiene fondata la domanda risarcitoria spiegata dall'istante, e conseguentemente condanna parte resistente a pagare in via equitativa la somma pari a 500,00 euro, alla ricorrente.
Le spese legali vanno poste a carico di parte resistente contumace soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario
Così deciso.
Pa, lì 16/05/2025 Dr.ssa Valentina Cimino
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