Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2019, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Malinconico e Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Malinconico in Latina, alla via Luigi Farini 4;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 28 dicembre 2018, recante l’ordine di demolizione delle opere edili abusive compiute dal ricorrente sul suo terreno, sito in -OMISSIS-, presso la -OMISSIS- n. 14/A, nonché l’ordine di ripristino dei luoghi.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Viste le ordinanze istruttorie di questo Tribunale nn. 168 e 747/2025;
Visti i ragguagli depositati in giudizio: i) dal Comune di -OMISSIS- rispettivamente il 31 luglio 2025 (senza allegati), nonché il 10 e 11 novembre 2025 (questa volta con allegati); ii) dal ricorrente il 22 dicembre 2025, con allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 202-OMISSIS-il dott. SI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui sono stati disposti:
- la demolizione delle opere edili abusive compiute dal ricorrente su un fabbricato insistente sul suo terreno, sito in -OMISSIS-, presso la -OMISSIS- n. 14/A, e consistenti: i) nel cambio di destinazione d’uso dell’intero edificio (da opificio a residenza); ii) nella maggiorazione dell’altezza del fabbricato rispetto a quanto consentito; iii) nella realizzazione di alcune opere in variante senza la previa autorizzazione paesaggistica; iv) nell’edificazione di opere strutturali senza la previa autorizzazione della Regione Lazio ex Genio Civile;
- il ripristino dei luoghi nello status quo ante .
Il predetto complesso è stato oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale, convalidato dal GIP per reati, fra l’altro, in materia edilizia.
2 - Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) difetto di istruttoria: la breve durata dell’istruttoria denoterebbe che il Comune si è appiattito sulla segnalazione della Regione Carabinieri Forestale del Lazio--OMISSIS- in merito alle attività compiute sul fabbricato con riguardo al cambio di destinazione e all’altezza dei locali;
2) travisamento dei fatti: la relazione del consulente del Pubblico Ministero smentirebbe l’illecito cambio di destinazione d’uso dell’intero edificio, avendo egli riscontrato il mutamento soltanto di alcune sue parti (primo piano e sottotetto);
3) l’altezza del complesso sarebbe conforme al vigente PRG;
4) l’autorizzazione paesaggistica non sarebbe stata ottenuta a lavori ultimati, atteso che era presente già nel 2015 al momento di inizio dei lavori, eseguiti sulla base di una regolare SCIA con annessa autorizzazione;
5) le stesse conclusioni varrebbero per l’autorizzazione sismica, presente sia all’inizio dei lavori che in relazione alla variante realizzata;
6) l’ordinanza di demolizione intervenuta in pendenza del sequestro penale del fabbricato sarebbe illegittima, in quanto ineseguibile a meno di non commettere reato, e sarebbe quindi suscettibile di condurre alla sua acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
3 - Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4 - In vista dell’udienza, il ricorrente ha meglio articolato e ribadito le proprie tesi, depositando anche una perizia di parte.
5 - All’udienza pubblica del 2-OMISSIS-febbraio 2025, questa Sezione, con ordinanza n. 168/2025, ha richiesto al Comune ragguagli specifici e documentati sui motivi afferenti agli abusi enucleati nell’ordinanza avversata (2°, 3°, 4° e 5°) nonché la copia della relazione del consulente del Pubblico Ministero, solo citata e non anche prodotta in atti. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 settembre 2025.
-OMISSIS-- In vista di quest’ultima, il Comune ha depositato in giudizio una relazione, senza allegati (solo richiamati e non acclusi) sui motivi tecnici dell’atto impugnato.
7 - Il ricorrente, per parte sua, dopo aver depositato la relazione del consulente del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
8 – All’udienza pubblica del 23 settembre 2025 - rilevate l’assenza dei predetti allegati, la non perspicuità di alcuni passaggi della relazione comunale nonché l’esigenza di acquisire ragguagli più precisi sugli sviluppi penali della vicenda – il Collegio, con ordinanza n. 747/2025, ha reiterato l’ordine istruttorio nei confronti del Comune e ha onerato anche parte ricorrente di fornire ragguagli documentati sugli sviluppi penali.
9 – In vista dell’udienza, il Comune e il ricorrente hanno adempiuto all’ordine istruttorio.
In particolare, è stata acquisita agli atti la sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Penale n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025, pubblicata il 7 agosto 2025 e trasmessa al Comune il successivo 11 agosto 2025, di cui nessuna delle parti in causa aveva ritenuto, all’udienza del 23 settembre 2025, finanche di notiziare il Collegio.
Tale sentenza, in particolare, pur avendo dichiarato il non doversi procedere per prescrizione, a carico del ricorrente, dei professionisti e di alcuni impiegati comunali coinvolti nella vicenda che ha dato luogo all’abuso oggetto dell’ordinanza impugnata, fra l’altro, per il reato di lottizzazione abusiva, ha accertato con dovizia di riscontri la sussistenza dell’abuso edilizio, la responsabilità degli imputati e ha disposto la confisca del fabbricato e del fondo su cui quest’ultimo insiste.
Parte ricorrente ha, poi, prodotto memoria, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso, affermando di aver impugnato la suddetta sentenza penale.
10 – All’udienza pubblica del 9 febbraio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
11 – Introduttivamente, il Collegio non può esimersi dall’esprimere stupore per l’atteggiamento serbato nella vicenda dal Comune di -OMISSIS-, in quanto:
- quest’ultimo non ha mai ritenuto di costituirsi in resistenza al gravame per difendere la legittimità del provvedimento impugnato, nonostante che, già il 25 marzo 2019 (cfr. pagg. 22 e 23 dell’allegato “Documenti punti 3” depositato in giudizio il 10 novembre 2025) l’Ufficio competente, con relazione particolareggiata sui fatti indirizzata all’Ufficio legale, al Sindaco e al Segretario Generale, avesse chiesto (invano) al Comune di costituirsi in giudizio;
- l’ente locale ha adempiuto in maniera parziale alla prima richiesta istruttoria, non trasmettendo la documentazione necessaria a mettere il Collegio nelle condizioni per decifrare in modo adeguato tutti i complessi e delicati tasselli tecnici della vicenda;
- nella prima relazione il Comune ha fornito ragguagli, da un lato, non del tutto perspicui su alcuni aspetti dell’ordinanza (cfr. penultimo capoverso di pag. 4, in ordine al momento dell’acquisizione delle autorizzazioni paesaggistica e sismica) e su altri aspetti (cfr. quello dell’altezza dell’immobile) ha sostenuto posizioni sorprendentemente contrastanti con quanto precedentemente statuito nell’ordinanza impugnata;
- le medesime posizioni, poi, sono state sostanzialmente confermate nella seconda relazione, senza però che l’ente locale – a quanto risulta in atti - si sia mai (né prima né dopo) assunto in modo trasparente la responsabilità di valutare un eventuale intervento in autotutela sull’ordinanza stessa;
- l’ente locale, pur avendo ricevuto già l’11 agosto 2025 la sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Penale n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025 (cfr. prot. riportato a lato da pagg. 49 a 72 dell’allegato “Documenti punti 3” depositato in giudizio solo il 10 novembre 2025, in doveroso adempimento della seconda ordinanza istruttoria), non ha ravvisato l’esigenza, per l’udienza pubblica del 23 settembre 2025, né di notiziarne il Tribunale né tanto meno di trasmetterne copia; e ciò a dispetto della indubbia rilevanza della sopravvenienza, di cui il Tribunale stesso era all’oscuro.
12 – Ciò posto e venendo al merito, il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
13 – Tale conclusione vale per il primo motivo, volto a dedurre il difetto d’istruttoria in relazione alla breve durata di quest’ultima.
Sul punto, è sufficiente rilevare che l’ordinanza impugnata non si è limitata alla recezione acritica del contenuto della segnalazione della Regione Carabinieri Forestale del Lazio--OMISSIS-, essendovi prova in atti dell’attività istruttoria comunque compiuta dall’ente locale anche prima di tale segnalazione, con risultanze convergenti rispetto a quest’ultima.
14 – Altrettanto infondato risulta il secondo motivo, poggiante sul rilievo per cui la relazione del consulente del Pubblico Ministero avrebbe smentito l’illecito cambio di destinazione d’uso dell’intero edificio, avendo egli accertato che il mutamento ha riguardato soltanto il primo piano e il piano sottotetto dell’immobile.
14.1 - Non convince, in particolare, l’architrave logico che sorregge la censura, che si fonda su una visione parcellizzata e isolata dell’illecito edilizio, al fine di desumere la tenuità e l’irrilevanza.
In proposito, il Collegio intende richiamare il consolidato orientamento, secondo cui “ gli abusi edilizi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, l'opera edilizia abusiva deve essere identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente ” (Cons. St., VII, n. 2990/2024 e in senso analogo T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 9783/2025).
Alla luce di ciò, vanno considerate le caratteristiche della tipologia di illecito edilizio dedotto nell’ordinanza (cambio di destinazione d’uso), fisiologicamente plurisussistente e postulante, per sua natura, una considerazione funzionalmente ed effettualmente integrata (e non già isolata, come pretenderebbe il ricorrente) delle singole condotte che lo integrano – e quindi dei vari interventi su varie componenti del fabbricato - in conseguenza della loro unitaria preordinazione obiettiva a determinare il cambio della categoria funzionale dell’immobile stesso fra quelle previste dall’art. 23- bis del d.P.R. n. 380/2001.
Alla luce di ciò, nella specie solo la considerazione unitaria e complessiva delle varie condotte compiute sulle varie componenti del fabbricato consente di cogliere appieno l’unitarietà del movente del ricorrente, che è stato quello di realizzare in modo progressivo e un po' alla volta un’abitazione residenziale in una zona in cui, secondo la disciplina urbanistica comunale, potevano sorgere soltanto complessi produttivi.
14.2 - Sotto un connesso versante, il Collegio deve richiamare e far proprio al costante insegnamento giurisprudenziale sulle caratteristiche dell’illecito edilizio del mutamento della destinazione d’uso, secondo cui “ il cambio di destinazione d'uso consiste nella modifica della finalità di utilizzo di un'unità immobiliare ed è urbanisticamente rilevante laddove – come nella specie NdR - si richieda il passaggio a una diversa categoria funzionale, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23-ter d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale…Ne deriva la legittimità dell'ingiunzione di demolizione di un sottotetto avente in origine destinazione produttiva, poi mutata in residenziale/abitativa, dal momento che il cambio di destinazione d'uso comporta un aumento del carico urbanistico e configura un intervento di ristrutturazione edilizia, con modifiche dell'assetto della costruzione ” (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 7609/2024).
A tale stregua, il rilievo per cui il cambio di destinazione d’uso sarebbe avvenuto senza opere risulta del tutto irrilevante ai fini dello scrutinio della legittimità dell’ordinanza impugnata, essendo innegabile, nella surrichiamata considerazione complessiva dell’illecito, che l’intervento in essa stigmatizzato ha determinato un mutamento nelle caratteristiche urbanistiche dell’area e ha comunque influito sul carico urbanistico.
14.3 - Sulla base di quanto illustrato, va interpretato il sintetico ma congruo passo dell’ordinanza impugnata, lì dove si evoca il “ cambio di destinazione d’uso di intero edificio (da opificio a residenza…) ”, avendo il Comune correttamente fatto riferimento non già alle singole condotte di immutazione poste in essere dal ricorrente né tanto meno alle varie componenti del fabbricato, ma alla portata funzionale e complessiva delle prime, che hanno condotto alla costruzione di un’abitazione residenziale, lì dove doveva sorgere un locale per lo svolgimento di un’attività produttiva, per di più in una zona vincolata.
E ciò in radicale contrasto sia con la SCIA n.-OMISSIS-, sia con la successiva SCIA in variante -OMISSIS-del 22 gennaio 2016, avente formalmente ad oggetto interventi di portata limitata ma seguita poi da una serie attività di trasformazione radicale della struttura, ben descritte nella documentazione in atti e nella sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Penale n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025, a cui il Collegio non può che richiamarsi anche per quanto afferisce la oggettiva gravità dell’illecito, tenuto conto delle notevoli caratteristiche del manufatto (circa 400 mq), della sua ubicazione e dell’impatto ambientale (il fondo confina con il fosso della -OMISSIS-, sottoposto a vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico).
In questa prospettiva, a fronte delle generiche e scarne deduzioni ricorsuali, è emerso un quadro obiettivo, univoco e convergente, ben scolpito nella surrichiamata pronuncia in cui:
- la mutazione ha avuto a riferimento buona parte dell’immobile, cioè primo piano e il piano sottotetto dell’immobile (quanto alla parte in tesi riservata all’alloggio del custode si dirà in appresso);
- sull’immobile sono risultati essere stati eseguiti lavori di edificazione ad uso residenziale, con rilevanti spazi riservati all’attività domestica;
- il ricorrente vi ha, di lì a poco, trasferito la propria residenza;
- non vi è prova agli atti del presente giudizio né del fatto che nell’immobile sia stata mai realizzata un’attività produttiva né tanto meno del fatto che la costruzione fosse realmente strumentale all’esercizio di un’attività produttiva;
- anche a voler ritenere che un’attività produttiva sia stata mai svolta nel fabbricato, essa, non solo non era qualificabile come attività rientrante nella categoria D1, ma era comunque dismessa quando il ricorrente vi si è trasferito con la famiglia (residuando, al più, qualche rimanenza di magazzino).
14.4 - Né a conclusioni opposte può indurre la considerazione, dedotta dal ricorrente, che l’art. 11 N.T.A. del PPE di -OMISSIS- autorizza la realizzazione, nell’area su cui insiste il manufatto, di un alloggio per il custode.
Sul punto, è dirimente osservare che:
- come rilevato dal Comune, il ricorrente non ha mai richiesto né prospettato la realizzazione di una abitazione custode: il progetto originario, pur riguardando formalmente la costruzione di un insediamento produttivo, neppure prevedeva l’edificazione di un’unità abitativa per il custode; né tanto meno ciò è stato previsto nella successiva SCIA in variante del 2016;
- il riconoscimento della possibilità di realizzare un’unità immobiliare per il custode è contemplata solo in via strettamente strumentale e accessoria rispetto all’attività produttiva, mentre è da escludersi in radice l’utilizzo autonomo e indipendente di tale unità, in assenza – come nella specie - di un impianto industriale esistente;
- in ogni caso, l’art. 11 surrichiamato consente la costruzione di un’unità abitativa per non più di 100 mq per attività produttive che si sviluppano per almeno 500 mq su un solo piano; sennonché, come già rilevato nella sentenza penale n. -OMISSIS-/2025, le predette proporzioni in ogni caso non risultano soddisfatte nel caso di specie, ove il piano più ampio del fabbricato, a prescindere dalla sua destinazione, si estende per circa 200 mq;
- in ogni caso, come già evidenziato in sede penale, nessuno dei residenti nell’immobile (il ricorrente e il suo nucleo familiare) risulta aver mai rivestito o rivestire la qualità di custode o sorvegliante né è stato mai (né è) titolare di un’attività produttiva.
14.5 - Quanto, infine, alla presunta violazione del principio di proporzionalità in cui sarebbe incorsa l’ordinanza censurata – profilo questo oltre tutto delineato non già nel ricorso ma solo nelle memorie successivamente depositate e non notificate - è sufficiente qui richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ in relazione all’adozione di provvedimenti sanzionatori edilizi previsti dal D.P.R. n. 380/01 non è mai configurabile la violazione del principio di proporzionalità, a causa della natura doverosa e vincolata degli stessi, così come prevista dal Legislatore: “…Il principio di proporzionalità non è applicabile in questo caso, poiché l'azione dell'Amministrazione è vincolata dalla legislazione e dagli atti di programmazione urbanistica. Anche se si tratta di un cambio di destinazione d'uso senza opere, se comporta un significativo aumento del carico urbanistico, è rilevante indipendentemente dalla legge regionale applicabile (Cons. Stato, 904/2024)…..Il principio di proporzionalità è invocabile laddove l'Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali; mentre nel caso di specie (attinente ad una ordinanza di demolizione di opere abusive) l'agire dell'Amministrazione è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica - queste effettivamente ampiamente discrezionali - la cui attuazione costituisce atto dovuto” (Cons. Stato, Sez. VI, 20/12/2011, n. 6756) ” (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 10000/2024).
15 – Le medesime conclusioni di infondatezza valgono per il terzo mezzo, volto a contestare il capo dell’ordinanza in cui è stata stigmatizzata l’altezza del fabbricato abusivamente edificato.
In particolare, è emerso che, mentre a termini delle NTA del PPE vigente alla data di richiesta dell’intervento l’altezza massima degli edifici non poteva eccedere i 7,50 ml, l’edificio realizzato presenta un’altezza superiore e non consentita (la SCIA in variante del 201-OMISSIS-ha previsto un’altezza di 8,20 ml).
15.1 - Ora, è ben vero che il PRG oggi vigente consente nella zona in cui è ricompreso l’immobile in esame costruzioni di un’altezza pari a 10,50 ml. Tuttavia, è altrettanto innegabile considerare in senso dirimente che, ad onta della sopravvenuta adozione (nel 2012) di tale PRG, il vecchio PPE è decaduto mentre il nuovo PPE non è mai intervenuto.
A tale stregua ricorrono, ad avviso del Collegio, gli estremi per l’applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui:
i) “ le aree all'interno del piano particolareggiato decaduto in forza dell'art. 17, comma 1, L. n. 1150 del 1942, non sono prive di regolamentazione urbanistica……in presenza del piano attuativo decaduto non può che farsi riferimento alla norma di cui all'art. 17 della Legge n. 1150 del 1942 (legge urbanistica) e, dunque, alle previsioni del medesimo piano, il quale perde la propria efficacia per le sole previsioni di natura espropriativa, ma la preserva per il resto, con l'effetto di essere "ultrattivo" ossia di potere dettare la disciplina d'uso del territorio ” (cfr. ex plurimis , T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, I, n. 112/2023 e in senso analogo T.A.R. Campania, Salerno, III, n. 1560/2021, id., II, n. 79/2019);
ii) “ L'art. 17 della l. n. 1150 del 1942 si ispira al principio secondo cui, mentre le previsioni del piano regolatore rientrano in una prospettiva dinamica della utilizzazione dei suoli …le previsioni dello strumento attuativo hanno carattere di tendenziale stabilità, perché specificano in dettaglio le consentite modifiche del territorio, in una prospettiva in cui l'attuazione del piano esecutivo esaurisce la fase della pianificazione, determina l'assetto definitivo della parte del territorio in considerazione e inserisce gli edifici in un contesto compiutamente definito. Alle previsioni del piano particolareggiato si deve, dunque, riconoscere, anche se in caso di scadenza del termine per la sua esecuzione, una efficacia immediatamente conformativa del diritto di proprietà ” (cfr. ex plurimis , T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 966/2020 e in senso analogo Cons. St., V, n. 536/2019).
Nella fattispecie all’esame, quindi, trova applicazione l’art. 17, comma 1 della l. n. 1150/1942, a mente del quale “ decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso ”, prima fra tutte quella sull’altezza massima delle costruzioni.
Ne consegue che: i) il PPE decaduto è rimasto ultrattivo per il profilo qui rilevante; ii) l’altezza massima delle costruzioni consentita nella zona urbanistica in discorso era ed è rimasta quella di 7,5 ml (cfr. in tal senso le condivisibili conclusioni sul punto del perito del Pubblico Ministero nonché quelle della Regione nella nota n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2009 allegata alla perizia e comunque richiamata nella sentenza penale n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025).
15.2 - Né la correttezza dell’atto impugnato può essere in discussione dal dettato dell’art. 7 del Regolamento Edilizio comunale.
La disposizione, infatti, nel prevedere che “ l’altezza di un fronte non può superare il 20% dell’altezza massima consentita per gli edifici ”, va coordinata con la previsione immediatamente successiva, secondo cui “ altezza massima della costruzione , espressa in metri, è l’altezza maggiore tra tutte quelle relative alle facciate di una costruzione ”, che nella specie, tenuto conto della struttura del fabbricato sono proprio quelle (anteriore e posteriore) alte nel loro punto massimo oltre 8 metri.
15.3 - In ogni caso, va evidenziato, quanto al nuovo PRG, che: i) quest’ultimo ha confermato la ricomprensione nella “ Zona D1 attività produttive ” dell’area su cui insiste l’edificio abusivo (cfr. sul punto anche sentenza penale n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025); ii) i nuovi parametri costruttivi invocati dal ricorrente si riferiscono alla realizzazione di strutture produttive e non già a edifici a destinazione residenziale, la cui edificazione continua ad essere vietata nell’area.
In relazione a ciò, del tutto inconferente risulta il rilievo – invero alquanto sorprendente – nella prima relazione del Comune secondo cui “ bisogna ribadire che le norme del Vigente PRG nella Zone D1 consentono un altezza dei fabbricati di 10,50 ml e in linea con tale prescrizione l’allora Responsabile del Servizio Ing. -OMISSIS-, firmatario dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 28.12.2016, ha rilasciato nel 2015 per un lotto limitrofo a quello oggetto di contestazione Permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo con un’altezza massima del fabbricato di 10,50 ml. ”.
E ciò almeno per tre motivi:
1) perché l’intervento assentito ha riguardato un complesso produttivo e non un immobile residenziale;
2) perché l’eventuale rilascio di titoli autorizzativi non in linea con la normativa pianificatoria vigente non era idoneo a radicare in capo all’odierno ricorrente: i) alcuna pretesa a che l’ente locale replicasse tale modus agendi anche nei suoi confronti; ii) alcun interesse a dolersi della disparità di trattamento, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (cfr. ex plurimis , Cons. St., VI, n. 430/2025; id., VII, n. 9729/2024; id., VII, n. 7945/2024; id., IV, n. 5157/2024; id., n. 4549/2024; id. V, n. 3718/2024, n. 3718; id., III, n. 2569/2024; id. VI, n. 1005/2024);
3) perché proprio la circostanza per cui la presenza nella zona in discorso potessero essere presenti altri immobili in tesi non conformi alla disciplina pianificatoria, imponeva semmai più cautela nel valutare in fase assentiva l’intervento prospettato dal ricorrente, di portata e dimensioni tutt’altro che trascurabili, onde non pregiudicare ulteriormente le caratteristiche della zona stessa.
1-OMISSIS-– Parimenti infondati risultano i motivi quarto e quinto, che hanno attinto il capo dell’ordinanza avversata in cui è stata contestata al ricorrente: i) la realizzazione di opere in variante in zona sottoposta al vincolo paesaggistico, senza la prescritta previa autorizzazione paesaggistica; ii) l’effettuazione di opere strutturali, senza la prescritta preventiva autorizzazione in materi antisismica.
16.1 - Quanto al profilo sub i), l’esame della documentazione in atti mette in luce che:
- la portata rilevante delle attività di fatto realizzate a seguito della SCIA in variante 8 del 22 gennaio 2016, avente invece formalmente ad oggetto attività assai più limitate, era tale da rendere necessaria
la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;
- il 1° febbraio 201-OMISSIS-alcuni impiegati del Comune hanno effettuato un sopralluogo nel corso del quale è stata accertata la quasi totale realizzazione delle opere di profonda e notevole modificazione della destinazione d’uso del fabbricato (cfr. nota comunale del 15 febbraio 2015, recante la diffida al ricorrente dal proseguire i lavori in assenza della previa autorizzazione paesaggistica);
- l’autorizzazione è stata ottenuta il successivo 10 giugno 201-OMISSIS-e non può quindi dirsi previa, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata.
16.2 - Quanto al profilo sub ii), l’autorizzazione sismica è stata ottenuta addirittura il 9 febbraio 2018, in data persino successiva all’avvenuto sopralluogo del 13 settembre 2017 da parte del geom. -OMISSIS-, nel corso del quale è stato riscontrato che la quasi totalità dei lavori era stata già ultimata (cfr. (cfr. sul punto anche sentenza penale n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025).
16.3 - Al riguardo, il Collegio reputa non influenti, ai fini dello scrutinio di legittimità dell’ordinanza gravata, il fatto dell’avvenuto conseguimento in data postuma dei predetti titoli assentivi e le modalità con cui ciò è avvenuto.
Difatti, è dirimente osservare che:
- l’immobile edificato ricade in una zona sottoposta a tutela paesaggistica, essendo posta nelle vicinanze del fosso della -OMISSIS- iscritto negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge in materia di acque ed impianti elettrici di cui al r. d. n. 1775/1933;
- conseguentemente, per effettuare interventi del tipo di quelli effettivamente posti in essere a seguito della SCIA in variante del 22 gennaio 201-OMISSIS-dovevano essere acquisite in via previa, cioè prima di iniziare i lavori, una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 14-OMISSIS-d.lgs n. 42/2004 (nulla osta paesaggistico), nonché una nuova autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001;
- sennonché, detti titoli assentivi sono stati acquisiti a lavori quasi ultimati.
17 – Del pari privo di pregio risulta il sesto e ultimo mezzo, con cui è stata lamentata l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, perché emessa in pendenza di sequestro penale. In tesi, detta ordinanza non sarebbe eseguibile a meno di non commettere reato e quindi sarebbe suscettibile di condurre all’acquisizione gratuita del fabbricato e del terreno al patrimonio comunale.
In proposito, è sufficiente riportarsi all’ormai costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ il sequestro di un immobile abusivo ad opera dell’autorità giudiziaria penale non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che lo attinge, bensì soltanto una sua “inefficacia temporanea” in reazione all’eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che è onere dell’interessato chiedere all’autorità giudiziaria al fine di procedere alla demolizione (si rinvia sul punto a Cons. Stato, VII, 10 novembre 2025, n. 8747)…Ne consegue che l’amministrazione comunale procedente deve tener conto della circostanza che il fabbricato sia stato reso oggetto di un sequestro penale soltanto ai fini delle valutazioni di competenza circa l’eseguibilità materiale del provvedimento repressivo…il sequestro penale dell’immobile non influenza la legittimità dell’ordinanza di demolizione (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 4 dicembre 2023, n. 10495), in quanto tale misura cautelare non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando: effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca (Consiglio di Stato, II, 9 maggio 2024 n. 4193)….Pertanto, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile, gravando comunque sul destinatario dell’ordine l’onere di chiedere al giudice penale il dissequestro dell’immobile mediante la procedura ex art. 85 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale al fine di ottemperare all’ordine amministrativo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. I, 3 ottobre 2024, n. 1258; Cons. Stato, sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8720; Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3365; Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310)….L’ingiunzione a demolire un immobile oggetto di sequestro penale è, invece, solo provvisoriamente carente di esecutività “in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro” (cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic.,17 novembre 2023, n. 817; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 25 maggio 2023, n. 280; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 15 aprile 2021, n. 309; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 23 ottobre 2020, n. 277). Sicché allorquando tale efficacia venga a cessare l’esecutività dell’ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l’ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo…Alla luce delle sopra indicate coordinate ermeneutiche deve concludersi che...nella specie l’esistenza di un sequestro penale sull’immobile abusivo non incide sulla legittimità e validità dell’impugnata ordinanza di demolizione né giustifica di per sé l’accertata inottemperanza all’ordine medesimo, dal momento che era onere dell’appellante, quale responsabile dell’abuso edilizio, dimostrare quanto meno di aver richiesto all’autorità giudiziaria il dissequestro del bene abusivo allo scopo di demolirlo; in assenza di tale prova, parte appellante non può qui far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione.. ” (cfr. da ultimo Cons. St., VII, n. 247/2026).
18 – In definitiva il ricorso va respinto, in quanto è infondato sulla base di quanto in precedenza illustrato.
Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 del cod.proc.civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, n. 3260/1995; per quelle più recenti, Cass. Civ., V, n. 7663/2012; Cons. St., VI, n. 3176/2016).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti inammissibili in quanto inidonei ad assicurare a parte ricorrente il bene della vita cui aspira e, pertanto, non rilevanti ai fini della decisione, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Infine, in relazione ai vari e articolati aspetti della vicenda oggetto del presente giudizio, il Tribunale ritiene di dovere disporre la trasmissione dei relativi atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina per la valutazione dell’eventuale rilevanza penale dell’operato e delle omissioni di tutti i vari soggetti coinvolti, a vario titolo, nei fatti di causa.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e di tutti gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina per gli adempimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente oltre ai dati identificativi di qualsiasi soggetto anche terzo richiamato nella presente decisione.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 202-OMISSIS-con l'intervento dei magistrati:
NE SI MA PI, Presidente
SI LI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI LI | NE SI MA PI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.