TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 146
TAR
Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
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TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    L'ordinanza impugnata non si è limitata a recepire la segnalazione regionale, ma è supportata da attività istruttoria comunale precedente e convergente.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti in ordine al cambio di destinazione d'uso

    Gli abusi edilizi vanno valutati unitariamente. Il cambio di destinazione d'uso, anche parziale, è rilevante urbanisticamente quando comporta un passaggio a diversa categoria funzionale, come avvenuto da opificio a residenza, influenzando il carico urbanistico. La realizzazione di un'abitazione residenziale in zona produttiva è in contrasto con la normativa urbanistica. La destinazione a residenza è stata accertata, anche in sede penale, e non vi è prova di un'attività produttiva effettivamente svolta o strumentale.

  • Rigettato
    Conformità dell'altezza del fabbricato al PRG

    L'altezza del fabbricato supera quella consentita dal Piano Particolareggiato (PPE) decaduto ma ultrattivo (7,50 ml), nonostante il nuovo PRG consenta 10,50 ml. Tuttavia, il nuovo PRG si riferisce a costruzioni produttive, non residenziali, e l'area è classificata come Zona D1 (attività produttive). Il PPE decaduto, per l'altezza massima, rimane vincolante. L'altezza realizzata (oltre 8 metri) supera il limite del PPE ultrattivo.

  • Rigettato
    Regolarità dell'autorizzazione paesaggistica

    Le opere realizzate a seguito della SCIA in variante richiedevano la previa autorizzazione paesaggistica. Tale autorizzazione è stata ottenuta solo successivamente all'inizio dei lavori e a sopralluogo comunale che ne accertava la quasi totale realizzazione, rendendola non più 'previa'. L'immobile ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

  • Rigettato
    Regolarità dell'autorizzazione sismica

    L'autorizzazione sismica è stata ottenuta in data successiva al sopralluogo che riscontrava la quasi ultimazione dei lavori. Per gli interventi realizzati, era necessaria una previa autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordinanza di demolizione in pendenza di sequestro penale

    Il sequestro penale non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, ma solo una sua temporanea inefficacia. L'onere di chiedere il dissequestro per poter procedere alla demolizione spetta al ricorrente. Il sequestro non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario dell'ordine, a meno di successiva confisca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 146
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 146
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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