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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2164 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Serrao in Parte_1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Trento n. 51;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cimino in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via T. Campanella n. 55;
- appellata- appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiecits, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e qui di seguito riportate:
- nel merito e in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto e illegittimo per le causali indicate in atti;
- ancora nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare che Parte_1
ha corrisposto alla la somma complessiva di €uro 16.500,00;
[...] CP_1
- nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che Parte_1
è creditore nei confronti della della somma complessiva di €uro CP_1
13.812,42 pari all'importo derivante dall'addebito delle spese sostenute per la riparazione dei danni, l'incompletezza nella esecuzione delle lavorazioni e delle penali per il ritardo nella ultimazione dei lavori e, per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento della somma di €uro 13.812,42 o a quella diversa maggiore o CP_1 minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- ancora nel merito e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che per fatto e colpa della l'opponente ha subito danni quantificabili nella CP_1 misura di €uro 1.500,00 per mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007
e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_1 conseguentemente causati all'opponente quantificabili nell'importo complessivo di
€uro 4.100,00 ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato, anche in via equitativa, all'esito del presente giudizio;
- nel merito e in via esclusivamente gradata, accertato il diritto di credito di nei confronti della , in forza della spiegata Parte_1 CP_1 domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla
[...]
in favore di ammonta alla complessiva minor somma di CP_1 Parte_2
€uro 1.600,42 anziché alla maggior somma di €uro 13.812,42 in ragione della intervenuta compensazione tra quanto preteso in via monitoria e quanto già corrisposto alla (€uro 16.500,00) e quanto rivendicato in via CP_1 riconvenzionale salvo il diritto al risarcimento del danno per mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellata-appellante incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento opposto e in ogni caso condannare, al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di €uro 15.712,15, oltre accessori, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante.
Con condanna dell'appellante medesimo al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2008 emesso
[...] dal Tribunale di Catanzaro n data 14-1-2008, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di €uro 15.712,15, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ed oltre alle spese legali, sulla base delle fatture n.
4/2007 del 31-7-2007 e n. 5/2007 del 15-9-2007 a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Stalettì, Via Nazionale n.
33, affidati dal alla in virtù del contratto di appalto stipulato Parte_1 CP_1 in data 5-4-2007.
L'opponente ha eccepito innanzi tutto di avere versato alla società opposta la somma di €uro 16.500,00 e non quella di €uro 13.000,00 indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ha pure sostenuto che le variazioni in aumento del progetto originario non sarebbero state da lui autorizzate. Ha dedotto l'inadempimento della società appaltatrice per avere constatato difetti e vizi dei lavori commissionati, per come risultanti dalla documentazione fotografica prodotta e dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. . Persona_1
In via riconvenzionale, l'attore ha inoltre domandato la condanna della società opposta al pagamento della somma di €uro 13.812,42 derivante dall'addebito delle spese sostenute per la riparazione dei danni, l'incompletezza nella esecuzione delle lavorazioni e delle penali per il ritardo nella ultimazione dei lavori sul presupposto che in data 23-8-2007 il Sig. , nella qualità di legale rappresentante Parte_3 della , ha comunicato al Comune di Stalettì le dimissioni dell'RE CP_1 dai lavori “declinando ogni responsabilità circa i lavori eseguiti successivamente alla data del 3-8-2007”. Ha pure richiesto la condanna della al CP_1 risarcimento dei danni quantificabili nella misura di €uro 1.500,00 per il mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per la loro mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007.
Con comparsa di risposta depositata in data 20-10-2008 si è costituita la
[...]
chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e delle domande Controparte_1 riconvenzionali, sul presupposto che nessuna variazione delle opere è stata da essa apportata arbitrariamente e unilateralmente, per essere state le stesse invece ordinate dal direttore dei lavori, Ing. , nominato dallo stesso opponente. La Controparte_2 società opposta ha inoltre contestato di avere spontaneamente abbandonato il cantiere, precisando di essere stata, per contro, diffidata dal a non Parte_1 proseguire nella esecuzione delle opere commissionate. La società ha pure precisato che il credito vantato nei confronti dell'opponente risulta dai certificati di pagamento del primo e del secondo stato di avanzamento dei lavori compilato dal direttore dei lavori, nonché dallo stato dei lavori eseguiti sino al 3-8-2007 da cui si evince il credito dell'RE per €uro 15.712,15. Quanto ai denunciati vizi delle opere, la società ha contestato la mancata iscrizione di riserve negli stati di avanzamento e nella contabilità dei lavori e comunque la circostanza che gli stessi non sono mai stati denunciati nel termine di sessanta giorni previsti dall'art. 1667 c.c. dall'opponente, il quale pertanto non avrebbe consentito alla società di eliminarli o di modificare le opere. La società ha pure contestato l'esistenza dei presupposti per la richiesta del risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, posto che, se portati a termine, i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 28-9-
2007, per come si evince dallo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudicante Persona_2 all'udienza del 18-2-2016, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.”.
Con sentenza depositata in data 12-9-2016 n. 1266, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della della somma di €uro 5.886,00, oltre Controparte_1 accessori, rigettandone per converso la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , mediante atto di citazione notificato il 30-11-2016, Parte_1 deducendone l'erroneità e l'ingiustizia per essere stata fondata nella parte in cui aveva in accoglimento solo parziale della propria domanda riconvenzionale statuito a suo carico la condanna al pagamento in favore di controparte per le causali in atti del residuo importo di €uro 5.886,00 e, per altro verso, rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, sulla base di una ricostruzione dei fatti illogica e contraddittoria e di una non corretta interpretazione delle emergenze probatorie acquisite in esito al giudizio. Più nello specifico, parte appellante si doleva in primo luogo del fatto che il primo giudice avesse nell'adottata decisione preso in considerazione quale corrispettivo nella specie dovuto in favore dell'RE appaltatrice per i lavori di ristrutturazione commissionatile un importo maggiore rispetto a quello in origine contrattualmente pattuito tra le parti in ragione di €uro 15.690,21, oltre Iva, siccome afferente all'avvenuta esecuzione nel corso del rapporto da parte della RE di costruzioni di tutta una serie di lavorazioni aggiuntive di cui tuttavia era stata erroneamente ritenuta provata sulla base del complesso di risultanze documentali e orali acquisite la realizzazione su proprio ordine. Sosteneva, infatti, contrariamente a quanto affermato in sentenza sul punto, che i lavori aggiuntivi o comunque le variazioni in aumento dei lavori pattuiti in contratto, di cui il giudice di prime cure aveva escluso nel caso in esame l'arbitraria e unilaterale esecuzione da parte dell'RE, erano consistiti in realtà in interventi di aggiustamento e riparazione delle opere già eseguite dalla suddetta e necessitati dalla non avvenuta realizzazione di esse a perfetta regola d'arte, circostanza quest'ultima ampiamente accertata attraverso la espletata Ctu in primo grado che peraltro era pervenuta ad elaborare una quantificazione dei danni di gran lunga inferiore a quella effettiva, mentre nessuna valenza dimostrativa in tema si sarebbe potuta fondatamente ascrivere al portato delle deposizioni testimoniali assunte nel corso della istruttoria e su cui era stata invece in maniera del tutto ingiustificata basata la decisione impugnata, posto che, per un verso, lo stesso direttore dei lavori Ing. aveva dichiarato come non vi CP_2 fossero mai state nella specie richieste di modifica di lavori impartite per lettera o altra forma scritta e, per l'altro, le dichiarazioni rese dagli altri testi in merito alle disposizioni di esecuzione di nuovi lavori o altrimenti di modifica delle opere già realizzate date dal committente per il tramite del direttore dei lavori erano risultate del tutto generiche, oltre che completamente errate nei tempi.
Lamentava ancora sotto altro profilo l'appellante come il primo giudice avesse affermato in maniera del tutto illogica e immotivata in sentenza che in esito al giudizio era stata raggiunta la prova in ordine all'avvenuto allontanamento dal cantiere della RE di costruzioni da parte sua nel mese di luglio 2007, circostanza quest'ultima invece completamente sconfessata dal portato della produzione documentale effettuata in quella sede con riferimento alla comunicazione scritta indirizzata dalla RE al Sindaco del Comune di Stalettì in merito CP_1 alle proprie formali dimissioni, fatto da ritenersi pertanto dimostrato sulla base di un documento inoppugnabile e non smentito da alcuna risultanza di prova testimoniale di segno contrario, oltre che corroborato dall'ulteriore intervento il successivo 29-8- 2007 delle dimissioni anche del direttore dei lavori Ing. con conseguente CP_2 aggravio dei danni patiti dal committente dei lavori per essere stato costretto a rivolgersi ad altra ditta per il completamento di essi, nonché a provvedere alla sostituzione del direttore dei lavori.
A supporto di un ulteriore complesso di censure, inoltre, il Parte_1 sosteneva che del tutto immotivatamente il giudice di primo grado aveva sulla base della sola contestazione mossa sul punto dalla RE opposta considerato come mai avvenuto il pagamento in favore di quest'ultima della somma di €uro 3.500,00 in aggiunta all'importo indicato dalla stessa nel ricorso monitorio come già versatole in acconto per le causali in atti in ragione di €uro 13.000,00, laddove al contrario la corresponsione della suddetta era avvenuta a mezzo di assegno n. 000475707/05
2-8-2007 a favore di tale OT , coniuge del direttore dei lavori Parte_4 Per_3
Ing. a cui gli era stato espressamente richiesto di intestare il titolo, e da costei CP_2 regolarmente incassato, atteso che la dichiarazione di mancato incasso dell'assegno da parte delle non era stata supportata da alcuna idonea documentazione CP_1
e comunque a fronte delle circostanze fattuali suindicate sarebbe stato onere di quest'ultima chiarire chi fosse stato l'effettivo beneficiario del pagamento.
A supporto del proposto gravame, poi, venivano addotte ulteriori ragioni di doglianza avverso il mancato accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio di primo grado dall'appellante, adducendosi sul punto innanzi tutto che l'organo giudicante nel quantificare in soli
€uro 3.300,00 la somma complessiva per il deprezzamento dei lavori non eseguiti a regola d'arte dalla controparte e per i costi sostenuti dall'interessato al fine di porre rimedio ai vizi delle opere si era appiattito sulle conclusioni accertative della espletata Ctu che aveva tuttavia sottostimato l'entità nella specie del effettivamente pregiudizio subito, aggiungendosi come altrettanti danni per come documentalmente comprovati in atti erano stati provocati dalle intervenute dimissioni senza alcun motivo della RE di costruzioni e al ritardo verificatosi nella esecuzione dei lavori siccome non imputabile ad esso committente in quanto imposto dalla necessità di apportare aggiustamenti agli stessi per via dei macroscopici errori realizzativi commessi dall'RE, tutti elementi la cui corretta valutazione avrebbe dovuto condurre all'accoglimento integrale della domanda spiegata dal in opposizione al decreto ingiuntivo n. 322/2008 Parte_1 emesso a favore della RE , con revoca di detto decreto ingiuntivo e CP_1 conseguente condanna della citata RE al risarcimento dei danni nella somma da costui quantificata in €uro 13.812,42. Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 3-4-2017, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, e a sua volta per interporre avverso la medesima pronuncia di primo grado appello incidentale, deducendone l'erroneità nella parte in cui aveva recepito le risultanze della Ctu espletata in primo grado sia in punto di avvenuto accertamento del valore complessivo delle opere da essa eseguite in ragione di €uro 22.216,00 e, dunque, in tal modo riducendone l'ammontare rispetto al computo metrico originariamente redatto dal direttore del lavori in data 3-8-2007, oltre che in virtù dell'accertata mancata esecuzione a regola d'arte di alcune categorie degli stessi, e ciò nonostante non fosse comprensibile in che modo e sulla base di quali elementi obiettivi l'ausiliario incaricato potesse avere ricostruito con certezza dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori la qualità e soprattutto la quantità delle opere eseguite da essa RE appellante in via incidentale, sia in punto di operata quantificazione delle somme necessarie per rimediare ai vizi delle opere in €uro
3.300,00, malgrado della esistenza di talune di dette difformità non potesse reputarsi acquisita alcuna prova in atti, in quanto non basata su elementi oggettivi, bensì meramente dedotta alla stregua delle sole affermazioni del non senza Parte_1 considerare che peraltro il committente non aveva mai fatto constare eventuali vizi o difformità delle opera realizzate e, comunque, aveva ad un certo punto allontanato l'RE impedendole di completare i lavori e quindi anche di potere rimediare alle lavorazioni eventualmente eseguite non a regola d'arte o che dovevano essere modificate, mentre di altri piccoli difetti realmente riscontrati su lavorazioni completate era stata valutata la lieve importanza ovvero la rilevanza esclusivamente sul piano estetico e non anche funzionale, concludendo per la parziale riforma della sentenza impugnata nel senso della conferma integrale del decreto ingiuntivo di pagamento emesso in suo favore e del rigetto di tutte le domande proposte dall'opponente.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste preliminari formulate dalle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, più volte trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo come da provvedimenti in atti, in esito all'udienza collegiale del 25-6-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate e la concorde rinuncia delle stesse ai termini per il deposito degli scritti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c., assegnava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello proposto in via principale avverso la decisione di primo grado dal di cui alla presente disamina è infondato e, Parte_1 come tale, va respinto.
Privo di pregio si atteggia, in primo luogo, il complesso di doglianze a mezzo delle quali il precitato appellante, già opponente a decreto ingiuntivo in prima sede, ha censurato la pronuncia gravata per avere ritenuto la fondatezza della pretesa creditoria nella specie azionata in sede monitoria nei suoi confronti da controparte per il saldo asseritamente ancora dovutole a titolo di corrispettivo delle opere edili oggetto del contratto di appalto inter partes dedotto in causa sulla base del computo in essa erroneamente a tal fine operato, in aumento rispetto all'ammontare del prezzo dell'appalto contrattualmente concordato, anche di lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti in contratto e che non erano mai stati da lui commissionati nè, altrimenti, autorizzati ovvero di interventi modificativi di opere già realizzate, che in quanto essenzialmente volti a rimediarne la non corretta iniziale esecuzione da parte della ditta appaltatrice non avrebbe giustificato alcun diritto in capo alla stessa ad ottenerne una doppia remunerazione.
Ed invero, rileva il Collegio giudicante, di contro alla prospettazione sostenuta dall'appellante sul punto, non senza prima trascurare di osservare significativamente come nella specie il prezzo dell'appalto fosse stato pattuito tra le parti nel contratto sottoscritto in data 5-4-2007 nel solo importo di €uro 15.690,21 in via meramente presuntiva, così da non potersi escludere l'eventualità che ai fini della realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del con Parte_1 esso appaltati alla ditta costruttrice si rendessero necessarie maggiori CP_1 quantità di materiale e di lavorazioni idonee a giustificare un aumento del corrispettivo finale dovuto in favore di quest'ultima, come le statuizioni in merito adottate con la pronuncia gravata siano aderenti alle emergenze probatorie acquisite in esito al giudizio, oltre che frutto di una corretta valutazione del portato da esse desumibile. Attraverso, infatti, le plurime e concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso della espletata istruttoria di prime cure può dirsi pacificamente emersa la dimostrazione in atti dell'avvenuta esecuzione su espresse disposizioni date in merito direttamente dal committente presente di persona sul cantiere ovvero per il tramite del direttore dei lavori sia di nuovi e ulteriori lavori rispetto a quelli già programmati, sia di modifiche apportate alle modalità con le quali talune delle opere erano state all'epoca già realizzate, così come può affermarsi in maniera altrettanto tranquillante, per converso, la mancanza nel complessivo contenuto del dictum in questione di alcuna utile indicazione idonea a confermare positivamente l'assunto che gli interventi di modifica apportati nella vicenda ad opere preesistenti sarebbero stati imposti dalla necessità di correggerne una eventuale errata esecuzione o di emendarne asseriti vizi e imperfezioni.
Ne consegue, pertanto, che alla stregua dell'univoco e attendibile contributo conoscitivo in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti offerto dalle citate fonti orali, siccome proveniente da taluni degli operai che presero parte ai lavori oggetto di controversia e dal direttore dei lavori in persona, il primo giudice non possa considerarsi incorso in alcun travisamento dei fatti o contraddittoria motivazione nell'avere escluso che nel caso in esame i lavori aggiuntivi e/o le variazioni di opere accertati in atti fossero stati realizzati per autonoma e arbitraria iniziativa unilaterale della società appaltatrice e, dunque, tali da non potere dare luogo ad un obbligo di pagamento, e, per altro verso, inoltre, che, in difetto di positivi riscontri in atti di segno contrario, le occasioni di rifacimento di lavori già realizzati ordinato nel frangente dal committente ben potessero nella concreta vicenda essere dipese da ragioni legate alla non perfetta corrispondenza di questi al suo personale gradimento, piuttosto che ad una loro mancata esecuzione a regola d'arte.
Altrettanto meritevole di essere disatteso è poi il complesso di doglianze mosse a mezzo del proposto gravame avverso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto raggiunta in esito al giudizio la dimostrazione dell'avvenuto allontanamento dal cantiere della ditta esecutrice dei lavori quando questi ultimi erano ancora in corso per volontà del committente, e ciò, a dire di parte appellante, in aperto contrasto rispetto alle acquisite emergenze di prova documentale in atti, da cui invece sarebbe stato possibile desumere la circostanza che era stato l'appaltatore ad un certo punto ad abbandonare il cantiere esclusivamente per sua autonoma ed unilaterale determinazione, formalizzando a seguito di ciò in data 6-8-2008 una nota di dimissioni indirizzata al Sindaco del Comune di Stalettì, in tal modo finendo per interrompere arbitrariamente anzi tempo il rapporto contrattuale in questione e, dunque, prima che le opere fossero completate, contro il volere della controparte.
Reputa, infatti, il Collegio giudicante di dovere evidenziare ancora una volta, di contro a quanto sostenuto in tema da parte appellante, come il fatto che i lavori appaltati non furono portati a termine per esclusiva decisione del committente il quale già nel mese di luglio del 2007 si oppose a che la ditta potesse proseguirli abbia trovato ampia conferma attraverso le deposizioni dei testi escussi in primo grado, tra cui anche quella particolarmente qualificata resa dallo stesso direttore dei lavori, in quanto soggetto che per il ruolo in concreto svolto nella vicenda era a perfetta conoscenza dei vari risvolti di essa, laddove peraltro siffatta ricostruzione secondo cui l'interruzione nella specie dell'appalto prima della conclusione dei lavori sarebbe stata da ascrivere alla iniziativa unilaterale del committente più che a quella dell'appaltatore si atteggia in termini maggiormente compatibili sul piano logico con il contegno comprovato in capo al primo nel frangente in merito alla più volte lamentata insoddisfazione con riguardo alle opere che si stavano realizzando, così da averlo potuto indurre verosimilmente alla decisione di sollevare l'RE dall'incarico, mentre nessun elemento contrario a siffatta valutazione è neppure dato trarre dalla documentazione sopra richiamata, dal cui contenuto null'altro si ricava se non l'intento della RE costruttrice, a seguito della interruzione anticipata del rapporto contrattuale, di informare l'autorità amministrativa che aveva autorizzato le opere commissionatele in ordine alla esatta tipologia ed entità dei lavori da essa eseguiti fino al 3-8-2008, declinando al contempo ogni responsabilità per opere ulteriori che fossero state eventualmente realizzate presso lo stesso cantiere dopo quella data da altre ditte incaricate.
Ancora privo di fondamento è da reputarsi il proposto gravame nella parte in cui il ha lamentato l'erronea mancata decurtazione da parte del Parte_1 primo giudice dal residuo importo dovuto a saldo del pagamento dei lavori appaltati costituente oggetto nella specie della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei suoi confronti dalla ditta appaltatrice della ulteriore somma di €uro 3.500,00, di cui al corrispondente assegno di conto corrente emesso dal medesimo il 2-8-2007 e prodotto in atti, atteso che, a fronte delle risultanze evincibili dal titolo in questione con riferimento alla firma di girata per l'incasso appostavi sul retro a nome di tale
OT , soggetto di cui non è stata dimostrata agli atti di causa alcun rapporto Per_3
o collegamento di sorta con l'RE , per come invece assunta dal CP_1 precitato appellante quale beneficiaria ultima in concreto di detto pagamento, affatto rettamente nella pronuncia gravata si è valutato non essere stato assolto l'onere probatorio in ordine all'avvenuta effettiva riscossione della somma da parte della ditta creditrice e alla conseguente estinzione sul punto dell'obbligazione, del quale proprio esso appellante si sarebbe dovuto considerare gravato nel momento in cui la controparte aveva contestato nel corso del giudizio di avere mai incassato dell'assegno in discussione, e ciò anche con riguardo al contenuto di eventuali CP_ sottostanti accordi esistenti tra la OT , da un lato, e la e Per_3 CP_1 il suo legale rappresentante, dall'altro.
Da ultimo, la decisione di primo grado si sottrae ai rilievi addotti con l'impugnazione principale in disamina per avere erroneamente statuito il rigetto della domanda dispiegata in via riconvenzionale dall'allora opponente e attuale appellante tesa ad ottenere, previo accertamento di null'altro dovere per le causali in atti alla controparte oltre a quanto già corrispostole, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in suo favore, essendo in argomento sufficiente osservare, di contro alle invocate pretese ragioni di pregiudizio subite, innanzi tutto come la lamentata sottostima della entità dei difetti e dei vizi riscontrati nelle opere nei termini accertati dal consulente tecnico d'ufficio nominato in prima sede e, dunque, anche del costo dei necessari lavori di riparazione e ripristino di esse, appare frutto di una enunciazione meramente generica non supportata dalla esplicitazione di alcun motivo specifico di censura alle concrete modalità accertative impiegate dall'ausiliario suddetto, e, inoltre, come non sia neppure configurabile nella fattispecie alcun danno per il ritardo nella esecuzione dei lavori e il mancato godimento dell'immobile interessato da questi conseguitone, laddove risulta comprovata agli atti di causa la circostanza che nella vicenda che qui occupa il rapporto di appalto si interruppe sin dalla fine del mese di luglio 2007 per esclusiva decisione del committente e, dunque, ben prima della scadenza del termine stabilito per la loro ultimazione posticipato al mese di settembre dello stesso anno per via della necessità di realizzazione di lavori imprevisti sopravvenuta in corso d'opera, come da pertinente documentazione redatta dal direttore dei lavori e versata in atti,
e con l'ulteriore effetto che la mancata conclusione dei lavori venne causata dal recesso anticipato dal contratto per autonoma ed unilaterale scelta del suddetto, e da cui dipese unicamente, quindi, l'impossibilità in capo a costui di disporre dell'immobile nei tempi preventivati.
Parimenti da disattendere è, ad avviso del Collegio giudicante, l'appello proposto in via incidentale dall'appellata società mediante il quale la decisione di CP_1 primo grado viene censurata nella parte in cui, nel determinare il valore complessivo delle opere da essa realizzate in favore del in misura di gran lunga inferiore Parte_1 rispetto a quello sulla base del quale era stata quantificata la pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva omesso di valutare gli utili elementi in senso contrario a tal fine ricavabili dalla documentazione prodotta agli atti di causa, oltre che per avere recepito in tema di accertati profili di non perfetta esecuzione delle opere edilizie siccome idonei a deprezzarne il valore i per nulla affidabili esiti della espletata Ctu sul punto, in quanto fondati su di una attività di indagine effettuata dopo molti anni dall'avvenuto completamento di esse attraverso interventi costruttivi successivamente posti in essere da altre ditte.
Ed invero, giova rilevare di contro quanto al primo ordine di doglianze come la ricostruzione della natura ed entità dei lavori eseguiti dalla ditta di costruzioni presso l'immobile del fino al momento delle sue dimissioni dal cantiere avvenute Parte_1 in conseguenza del recesso unilaterale dal rapporto in questione da parte del precitato committente, nonché la quantificata stima degli stessi, di cui all'elaborato a firma del Ctu di primo grado e fatte proprie dal giudicante in sentenza, siano state basate sul contenuto della lettera di dimissioni dal proprio incarico indirizzata dal direttore dei lavori al Sindaco del Comune di Stalettì in merito all'elenco delle lavorazioni ivi indicate come realizzate alla data del 3-8-2007, la cui enumerazione e descrizione non a caso coincide perfettamente almeno con riferimento al rifacimento di opere murarie, pavimenti ed impianti, con quella ricavabile da analoga lettera di dimissioni dal cantiere formalizzata con identiche modalità dalla stessa RE edile odierna appellata-appellante incidentale.
Con riguardo, poi, alle ulteriori ragioni di censura sopra richiamate, è appena il caso di opporre che la riduzione del valore in sede di stima dei lavori in discussione operata in sentenza dal giudice di prime cure si atteggia conforme agli elementi obiettivi per come positivamente riscontrati dal Ctu con riferimento ai soli casi in cui, sulla base della visione diretta dello stato dei luoghi ovvero attraverso l'esame della documentazione contabile relativa agli interventi modificativi di correzione e/o riparazione di cui il all'indomani della interruzione del rapporto di appalto Parte_1 dedotto in causa aveva dovuto incaricare altre ditte, era stato possibile ascrivere l'accertata realizzazione delle opere a non perfetta regola d'arte alla condotta della originaria ditta appaltatrice.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di totale soccombenza reciproca delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre tra le suddette la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con atto di citazione notificato il 30-11-2016, e sull'appello incidentale proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3-4-2017, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 12-9-2016 n. 1266, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2164 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Serrao in Parte_1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Trento n. 51;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cimino in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via T. Campanella n. 55;
- appellata- appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiecits, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e qui di seguito riportate:
- nel merito e in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto e illegittimo per le causali indicate in atti;
- ancora nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare che Parte_1
ha corrisposto alla la somma complessiva di €uro 16.500,00;
[...] CP_1
- nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che Parte_1
è creditore nei confronti della della somma complessiva di €uro CP_1
13.812,42 pari all'importo derivante dall'addebito delle spese sostenute per la riparazione dei danni, l'incompletezza nella esecuzione delle lavorazioni e delle penali per il ritardo nella ultimazione dei lavori e, per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento della somma di €uro 13.812,42 o a quella diversa maggiore o CP_1 minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- ancora nel merito e sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che per fatto e colpa della l'opponente ha subito danni quantificabili nella CP_1 misura di €uro 1.500,00 per mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007
e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_1 conseguentemente causati all'opponente quantificabili nell'importo complessivo di
€uro 4.100,00 ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato, anche in via equitativa, all'esito del presente giudizio;
- nel merito e in via esclusivamente gradata, accertato il diritto di credito di nei confronti della , in forza della spiegata Parte_1 CP_1 domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla
[...]
in favore di ammonta alla complessiva minor somma di CP_1 Parte_2
€uro 1.600,42 anziché alla maggior somma di €uro 13.812,42 in ragione della intervenuta compensazione tra quanto preteso in via monitoria e quanto già corrisposto alla (€uro 16.500,00) e quanto rivendicato in via CP_1 riconvenzionale salvo il diritto al risarcimento del danno per mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellata-appellante incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento opposto e in ogni caso condannare, al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di €uro 15.712,15, oltre accessori, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante.
Con condanna dell'appellante medesimo al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2008 emesso
[...] dal Tribunale di Catanzaro n data 14-1-2008, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di €uro 15.712,15, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ed oltre alle spese legali, sulla base delle fatture n.
4/2007 del 31-7-2007 e n. 5/2007 del 15-9-2007 a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Stalettì, Via Nazionale n.
33, affidati dal alla in virtù del contratto di appalto stipulato Parte_1 CP_1 in data 5-4-2007.
L'opponente ha eccepito innanzi tutto di avere versato alla società opposta la somma di €uro 16.500,00 e non quella di €uro 13.000,00 indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ha pure sostenuto che le variazioni in aumento del progetto originario non sarebbero state da lui autorizzate. Ha dedotto l'inadempimento della società appaltatrice per avere constatato difetti e vizi dei lavori commissionati, per come risultanti dalla documentazione fotografica prodotta e dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. . Persona_1
In via riconvenzionale, l'attore ha inoltre domandato la condanna della società opposta al pagamento della somma di €uro 13.812,42 derivante dall'addebito delle spese sostenute per la riparazione dei danni, l'incompletezza nella esecuzione delle lavorazioni e delle penali per il ritardo nella ultimazione dei lavori sul presupposto che in data 23-8-2007 il Sig. , nella qualità di legale rappresentante Parte_3 della , ha comunicato al Comune di Stalettì le dimissioni dell'RE CP_1 dai lavori “declinando ogni responsabilità circa i lavori eseguiti successivamente alla data del 3-8-2007”. Ha pure richiesto la condanna della al CP_1 risarcimento dei danni quantificabili nella misura di €uro 1.500,00 per il mancato godimento degli immobili nel periodo estivo e di €uro 2.600,00 per la loro mancata locazione nel trimestre agosto-settembre-ottobre 2007.
Con comparsa di risposta depositata in data 20-10-2008 si è costituita la
[...]
chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e delle domande Controparte_1 riconvenzionali, sul presupposto che nessuna variazione delle opere è stata da essa apportata arbitrariamente e unilateralmente, per essere state le stesse invece ordinate dal direttore dei lavori, Ing. , nominato dallo stesso opponente. La Controparte_2 società opposta ha inoltre contestato di avere spontaneamente abbandonato il cantiere, precisando di essere stata, per contro, diffidata dal a non Parte_1 proseguire nella esecuzione delle opere commissionate. La società ha pure precisato che il credito vantato nei confronti dell'opponente risulta dai certificati di pagamento del primo e del secondo stato di avanzamento dei lavori compilato dal direttore dei lavori, nonché dallo stato dei lavori eseguiti sino al 3-8-2007 da cui si evince il credito dell'RE per €uro 15.712,15. Quanto ai denunciati vizi delle opere, la società ha contestato la mancata iscrizione di riserve negli stati di avanzamento e nella contabilità dei lavori e comunque la circostanza che gli stessi non sono mai stati denunciati nel termine di sessanta giorni previsti dall'art. 1667 c.c. dall'opponente, il quale pertanto non avrebbe consentito alla società di eliminarli o di modificare le opere. La società ha pure contestato l'esistenza dei presupposti per la richiesta del risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione delle opere, posto che, se portati a termine, i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 28-9-
2007, per come si evince dallo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudicante Persona_2 all'udienza del 18-2-2016, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.”.
Con sentenza depositata in data 12-9-2016 n. 1266, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannava quest'ultimo al pagamento in favore della della somma di €uro 5.886,00, oltre Controparte_1 accessori, rigettandone per converso la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , mediante atto di citazione notificato il 30-11-2016, Parte_1 deducendone l'erroneità e l'ingiustizia per essere stata fondata nella parte in cui aveva in accoglimento solo parziale della propria domanda riconvenzionale statuito a suo carico la condanna al pagamento in favore di controparte per le causali in atti del residuo importo di €uro 5.886,00 e, per altro verso, rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, sulla base di una ricostruzione dei fatti illogica e contraddittoria e di una non corretta interpretazione delle emergenze probatorie acquisite in esito al giudizio. Più nello specifico, parte appellante si doleva in primo luogo del fatto che il primo giudice avesse nell'adottata decisione preso in considerazione quale corrispettivo nella specie dovuto in favore dell'RE appaltatrice per i lavori di ristrutturazione commissionatile un importo maggiore rispetto a quello in origine contrattualmente pattuito tra le parti in ragione di €uro 15.690,21, oltre Iva, siccome afferente all'avvenuta esecuzione nel corso del rapporto da parte della RE di costruzioni di tutta una serie di lavorazioni aggiuntive di cui tuttavia era stata erroneamente ritenuta provata sulla base del complesso di risultanze documentali e orali acquisite la realizzazione su proprio ordine. Sosteneva, infatti, contrariamente a quanto affermato in sentenza sul punto, che i lavori aggiuntivi o comunque le variazioni in aumento dei lavori pattuiti in contratto, di cui il giudice di prime cure aveva escluso nel caso in esame l'arbitraria e unilaterale esecuzione da parte dell'RE, erano consistiti in realtà in interventi di aggiustamento e riparazione delle opere già eseguite dalla suddetta e necessitati dalla non avvenuta realizzazione di esse a perfetta regola d'arte, circostanza quest'ultima ampiamente accertata attraverso la espletata Ctu in primo grado che peraltro era pervenuta ad elaborare una quantificazione dei danni di gran lunga inferiore a quella effettiva, mentre nessuna valenza dimostrativa in tema si sarebbe potuta fondatamente ascrivere al portato delle deposizioni testimoniali assunte nel corso della istruttoria e su cui era stata invece in maniera del tutto ingiustificata basata la decisione impugnata, posto che, per un verso, lo stesso direttore dei lavori Ing. aveva dichiarato come non vi CP_2 fossero mai state nella specie richieste di modifica di lavori impartite per lettera o altra forma scritta e, per l'altro, le dichiarazioni rese dagli altri testi in merito alle disposizioni di esecuzione di nuovi lavori o altrimenti di modifica delle opere già realizzate date dal committente per il tramite del direttore dei lavori erano risultate del tutto generiche, oltre che completamente errate nei tempi.
Lamentava ancora sotto altro profilo l'appellante come il primo giudice avesse affermato in maniera del tutto illogica e immotivata in sentenza che in esito al giudizio era stata raggiunta la prova in ordine all'avvenuto allontanamento dal cantiere della RE di costruzioni da parte sua nel mese di luglio 2007, circostanza quest'ultima invece completamente sconfessata dal portato della produzione documentale effettuata in quella sede con riferimento alla comunicazione scritta indirizzata dalla RE al Sindaco del Comune di Stalettì in merito CP_1 alle proprie formali dimissioni, fatto da ritenersi pertanto dimostrato sulla base di un documento inoppugnabile e non smentito da alcuna risultanza di prova testimoniale di segno contrario, oltre che corroborato dall'ulteriore intervento il successivo 29-8- 2007 delle dimissioni anche del direttore dei lavori Ing. con conseguente CP_2 aggravio dei danni patiti dal committente dei lavori per essere stato costretto a rivolgersi ad altra ditta per il completamento di essi, nonché a provvedere alla sostituzione del direttore dei lavori.
A supporto di un ulteriore complesso di censure, inoltre, il Parte_1 sosteneva che del tutto immotivatamente il giudice di primo grado aveva sulla base della sola contestazione mossa sul punto dalla RE opposta considerato come mai avvenuto il pagamento in favore di quest'ultima della somma di €uro 3.500,00 in aggiunta all'importo indicato dalla stessa nel ricorso monitorio come già versatole in acconto per le causali in atti in ragione di €uro 13.000,00, laddove al contrario la corresponsione della suddetta era avvenuta a mezzo di assegno n. 000475707/05
2-8-2007 a favore di tale OT , coniuge del direttore dei lavori Parte_4 Per_3
Ing. a cui gli era stato espressamente richiesto di intestare il titolo, e da costei CP_2 regolarmente incassato, atteso che la dichiarazione di mancato incasso dell'assegno da parte delle non era stata supportata da alcuna idonea documentazione CP_1
e comunque a fronte delle circostanze fattuali suindicate sarebbe stato onere di quest'ultima chiarire chi fosse stato l'effettivo beneficiario del pagamento.
A supporto del proposto gravame, poi, venivano addotte ulteriori ragioni di doglianza avverso il mancato accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio di primo grado dall'appellante, adducendosi sul punto innanzi tutto che l'organo giudicante nel quantificare in soli
€uro 3.300,00 la somma complessiva per il deprezzamento dei lavori non eseguiti a regola d'arte dalla controparte e per i costi sostenuti dall'interessato al fine di porre rimedio ai vizi delle opere si era appiattito sulle conclusioni accertative della espletata Ctu che aveva tuttavia sottostimato l'entità nella specie del effettivamente pregiudizio subito, aggiungendosi come altrettanti danni per come documentalmente comprovati in atti erano stati provocati dalle intervenute dimissioni senza alcun motivo della RE di costruzioni e al ritardo verificatosi nella esecuzione dei lavori siccome non imputabile ad esso committente in quanto imposto dalla necessità di apportare aggiustamenti agli stessi per via dei macroscopici errori realizzativi commessi dall'RE, tutti elementi la cui corretta valutazione avrebbe dovuto condurre all'accoglimento integrale della domanda spiegata dal in opposizione al decreto ingiuntivo n. 322/2008 Parte_1 emesso a favore della RE , con revoca di detto decreto ingiuntivo e CP_1 conseguente condanna della citata RE al risarcimento dei danni nella somma da costui quantificata in €uro 13.812,42. Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 3-4-2017, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, e a sua volta per interporre avverso la medesima pronuncia di primo grado appello incidentale, deducendone l'erroneità nella parte in cui aveva recepito le risultanze della Ctu espletata in primo grado sia in punto di avvenuto accertamento del valore complessivo delle opere da essa eseguite in ragione di €uro 22.216,00 e, dunque, in tal modo riducendone l'ammontare rispetto al computo metrico originariamente redatto dal direttore del lavori in data 3-8-2007, oltre che in virtù dell'accertata mancata esecuzione a regola d'arte di alcune categorie degli stessi, e ciò nonostante non fosse comprensibile in che modo e sulla base di quali elementi obiettivi l'ausiliario incaricato potesse avere ricostruito con certezza dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori la qualità e soprattutto la quantità delle opere eseguite da essa RE appellante in via incidentale, sia in punto di operata quantificazione delle somme necessarie per rimediare ai vizi delle opere in €uro
3.300,00, malgrado della esistenza di talune di dette difformità non potesse reputarsi acquisita alcuna prova in atti, in quanto non basata su elementi oggettivi, bensì meramente dedotta alla stregua delle sole affermazioni del non senza Parte_1 considerare che peraltro il committente non aveva mai fatto constare eventuali vizi o difformità delle opera realizzate e, comunque, aveva ad un certo punto allontanato l'RE impedendole di completare i lavori e quindi anche di potere rimediare alle lavorazioni eventualmente eseguite non a regola d'arte o che dovevano essere modificate, mentre di altri piccoli difetti realmente riscontrati su lavorazioni completate era stata valutata la lieve importanza ovvero la rilevanza esclusivamente sul piano estetico e non anche funzionale, concludendo per la parziale riforma della sentenza impugnata nel senso della conferma integrale del decreto ingiuntivo di pagamento emesso in suo favore e del rigetto di tutte le domande proposte dall'opponente.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste preliminari formulate dalle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, più volte trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo come da provvedimenti in atti, in esito all'udienza collegiale del 25-6-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate e la concorde rinuncia delle stesse ai termini per il deposito degli scritti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c., assegnava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello proposto in via principale avverso la decisione di primo grado dal di cui alla presente disamina è infondato e, Parte_1 come tale, va respinto.
Privo di pregio si atteggia, in primo luogo, il complesso di doglianze a mezzo delle quali il precitato appellante, già opponente a decreto ingiuntivo in prima sede, ha censurato la pronuncia gravata per avere ritenuto la fondatezza della pretesa creditoria nella specie azionata in sede monitoria nei suoi confronti da controparte per il saldo asseritamente ancora dovutole a titolo di corrispettivo delle opere edili oggetto del contratto di appalto inter partes dedotto in causa sulla base del computo in essa erroneamente a tal fine operato, in aumento rispetto all'ammontare del prezzo dell'appalto contrattualmente concordato, anche di lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti in contratto e che non erano mai stati da lui commissionati nè, altrimenti, autorizzati ovvero di interventi modificativi di opere già realizzate, che in quanto essenzialmente volti a rimediarne la non corretta iniziale esecuzione da parte della ditta appaltatrice non avrebbe giustificato alcun diritto in capo alla stessa ad ottenerne una doppia remunerazione.
Ed invero, rileva il Collegio giudicante, di contro alla prospettazione sostenuta dall'appellante sul punto, non senza prima trascurare di osservare significativamente come nella specie il prezzo dell'appalto fosse stato pattuito tra le parti nel contratto sottoscritto in data 5-4-2007 nel solo importo di €uro 15.690,21 in via meramente presuntiva, così da non potersi escludere l'eventualità che ai fini della realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del con Parte_1 esso appaltati alla ditta costruttrice si rendessero necessarie maggiori CP_1 quantità di materiale e di lavorazioni idonee a giustificare un aumento del corrispettivo finale dovuto in favore di quest'ultima, come le statuizioni in merito adottate con la pronuncia gravata siano aderenti alle emergenze probatorie acquisite in esito al giudizio, oltre che frutto di una corretta valutazione del portato da esse desumibile. Attraverso, infatti, le plurime e concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso della espletata istruttoria di prime cure può dirsi pacificamente emersa la dimostrazione in atti dell'avvenuta esecuzione su espresse disposizioni date in merito direttamente dal committente presente di persona sul cantiere ovvero per il tramite del direttore dei lavori sia di nuovi e ulteriori lavori rispetto a quelli già programmati, sia di modifiche apportate alle modalità con le quali talune delle opere erano state all'epoca già realizzate, così come può affermarsi in maniera altrettanto tranquillante, per converso, la mancanza nel complessivo contenuto del dictum in questione di alcuna utile indicazione idonea a confermare positivamente l'assunto che gli interventi di modifica apportati nella vicenda ad opere preesistenti sarebbero stati imposti dalla necessità di correggerne una eventuale errata esecuzione o di emendarne asseriti vizi e imperfezioni.
Ne consegue, pertanto, che alla stregua dell'univoco e attendibile contributo conoscitivo in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti offerto dalle citate fonti orali, siccome proveniente da taluni degli operai che presero parte ai lavori oggetto di controversia e dal direttore dei lavori in persona, il primo giudice non possa considerarsi incorso in alcun travisamento dei fatti o contraddittoria motivazione nell'avere escluso che nel caso in esame i lavori aggiuntivi e/o le variazioni di opere accertati in atti fossero stati realizzati per autonoma e arbitraria iniziativa unilaterale della società appaltatrice e, dunque, tali da non potere dare luogo ad un obbligo di pagamento, e, per altro verso, inoltre, che, in difetto di positivi riscontri in atti di segno contrario, le occasioni di rifacimento di lavori già realizzati ordinato nel frangente dal committente ben potessero nella concreta vicenda essere dipese da ragioni legate alla non perfetta corrispondenza di questi al suo personale gradimento, piuttosto che ad una loro mancata esecuzione a regola d'arte.
Altrettanto meritevole di essere disatteso è poi il complesso di doglianze mosse a mezzo del proposto gravame avverso la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto raggiunta in esito al giudizio la dimostrazione dell'avvenuto allontanamento dal cantiere della ditta esecutrice dei lavori quando questi ultimi erano ancora in corso per volontà del committente, e ciò, a dire di parte appellante, in aperto contrasto rispetto alle acquisite emergenze di prova documentale in atti, da cui invece sarebbe stato possibile desumere la circostanza che era stato l'appaltatore ad un certo punto ad abbandonare il cantiere esclusivamente per sua autonoma ed unilaterale determinazione, formalizzando a seguito di ciò in data 6-8-2008 una nota di dimissioni indirizzata al Sindaco del Comune di Stalettì, in tal modo finendo per interrompere arbitrariamente anzi tempo il rapporto contrattuale in questione e, dunque, prima che le opere fossero completate, contro il volere della controparte.
Reputa, infatti, il Collegio giudicante di dovere evidenziare ancora una volta, di contro a quanto sostenuto in tema da parte appellante, come il fatto che i lavori appaltati non furono portati a termine per esclusiva decisione del committente il quale già nel mese di luglio del 2007 si oppose a che la ditta potesse proseguirli abbia trovato ampia conferma attraverso le deposizioni dei testi escussi in primo grado, tra cui anche quella particolarmente qualificata resa dallo stesso direttore dei lavori, in quanto soggetto che per il ruolo in concreto svolto nella vicenda era a perfetta conoscenza dei vari risvolti di essa, laddove peraltro siffatta ricostruzione secondo cui l'interruzione nella specie dell'appalto prima della conclusione dei lavori sarebbe stata da ascrivere alla iniziativa unilaterale del committente più che a quella dell'appaltatore si atteggia in termini maggiormente compatibili sul piano logico con il contegno comprovato in capo al primo nel frangente in merito alla più volte lamentata insoddisfazione con riguardo alle opere che si stavano realizzando, così da averlo potuto indurre verosimilmente alla decisione di sollevare l'RE dall'incarico, mentre nessun elemento contrario a siffatta valutazione è neppure dato trarre dalla documentazione sopra richiamata, dal cui contenuto null'altro si ricava se non l'intento della RE costruttrice, a seguito della interruzione anticipata del rapporto contrattuale, di informare l'autorità amministrativa che aveva autorizzato le opere commissionatele in ordine alla esatta tipologia ed entità dei lavori da essa eseguiti fino al 3-8-2008, declinando al contempo ogni responsabilità per opere ulteriori che fossero state eventualmente realizzate presso lo stesso cantiere dopo quella data da altre ditte incaricate.
Ancora privo di fondamento è da reputarsi il proposto gravame nella parte in cui il ha lamentato l'erronea mancata decurtazione da parte del Parte_1 primo giudice dal residuo importo dovuto a saldo del pagamento dei lavori appaltati costituente oggetto nella specie della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei suoi confronti dalla ditta appaltatrice della ulteriore somma di €uro 3.500,00, di cui al corrispondente assegno di conto corrente emesso dal medesimo il 2-8-2007 e prodotto in atti, atteso che, a fronte delle risultanze evincibili dal titolo in questione con riferimento alla firma di girata per l'incasso appostavi sul retro a nome di tale
OT , soggetto di cui non è stata dimostrata agli atti di causa alcun rapporto Per_3
o collegamento di sorta con l'RE , per come invece assunta dal CP_1 precitato appellante quale beneficiaria ultima in concreto di detto pagamento, affatto rettamente nella pronuncia gravata si è valutato non essere stato assolto l'onere probatorio in ordine all'avvenuta effettiva riscossione della somma da parte della ditta creditrice e alla conseguente estinzione sul punto dell'obbligazione, del quale proprio esso appellante si sarebbe dovuto considerare gravato nel momento in cui la controparte aveva contestato nel corso del giudizio di avere mai incassato dell'assegno in discussione, e ciò anche con riguardo al contenuto di eventuali CP_ sottostanti accordi esistenti tra la OT , da un lato, e la e Per_3 CP_1 il suo legale rappresentante, dall'altro.
Da ultimo, la decisione di primo grado si sottrae ai rilievi addotti con l'impugnazione principale in disamina per avere erroneamente statuito il rigetto della domanda dispiegata in via riconvenzionale dall'allora opponente e attuale appellante tesa ad ottenere, previo accertamento di null'altro dovere per le causali in atti alla controparte oltre a quanto già corrispostole, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in suo favore, essendo in argomento sufficiente osservare, di contro alle invocate pretese ragioni di pregiudizio subite, innanzi tutto come la lamentata sottostima della entità dei difetti e dei vizi riscontrati nelle opere nei termini accertati dal consulente tecnico d'ufficio nominato in prima sede e, dunque, anche del costo dei necessari lavori di riparazione e ripristino di esse, appare frutto di una enunciazione meramente generica non supportata dalla esplicitazione di alcun motivo specifico di censura alle concrete modalità accertative impiegate dall'ausiliario suddetto, e, inoltre, come non sia neppure configurabile nella fattispecie alcun danno per il ritardo nella esecuzione dei lavori e il mancato godimento dell'immobile interessato da questi conseguitone, laddove risulta comprovata agli atti di causa la circostanza che nella vicenda che qui occupa il rapporto di appalto si interruppe sin dalla fine del mese di luglio 2007 per esclusiva decisione del committente e, dunque, ben prima della scadenza del termine stabilito per la loro ultimazione posticipato al mese di settembre dello stesso anno per via della necessità di realizzazione di lavori imprevisti sopravvenuta in corso d'opera, come da pertinente documentazione redatta dal direttore dei lavori e versata in atti,
e con l'ulteriore effetto che la mancata conclusione dei lavori venne causata dal recesso anticipato dal contratto per autonoma ed unilaterale scelta del suddetto, e da cui dipese unicamente, quindi, l'impossibilità in capo a costui di disporre dell'immobile nei tempi preventivati.
Parimenti da disattendere è, ad avviso del Collegio giudicante, l'appello proposto in via incidentale dall'appellata società mediante il quale la decisione di CP_1 primo grado viene censurata nella parte in cui, nel determinare il valore complessivo delle opere da essa realizzate in favore del in misura di gran lunga inferiore Parte_1 rispetto a quello sulla base del quale era stata quantificata la pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva omesso di valutare gli utili elementi in senso contrario a tal fine ricavabili dalla documentazione prodotta agli atti di causa, oltre che per avere recepito in tema di accertati profili di non perfetta esecuzione delle opere edilizie siccome idonei a deprezzarne il valore i per nulla affidabili esiti della espletata Ctu sul punto, in quanto fondati su di una attività di indagine effettuata dopo molti anni dall'avvenuto completamento di esse attraverso interventi costruttivi successivamente posti in essere da altre ditte.
Ed invero, giova rilevare di contro quanto al primo ordine di doglianze come la ricostruzione della natura ed entità dei lavori eseguiti dalla ditta di costruzioni presso l'immobile del fino al momento delle sue dimissioni dal cantiere avvenute Parte_1 in conseguenza del recesso unilaterale dal rapporto in questione da parte del precitato committente, nonché la quantificata stima degli stessi, di cui all'elaborato a firma del Ctu di primo grado e fatte proprie dal giudicante in sentenza, siano state basate sul contenuto della lettera di dimissioni dal proprio incarico indirizzata dal direttore dei lavori al Sindaco del Comune di Stalettì in merito all'elenco delle lavorazioni ivi indicate come realizzate alla data del 3-8-2007, la cui enumerazione e descrizione non a caso coincide perfettamente almeno con riferimento al rifacimento di opere murarie, pavimenti ed impianti, con quella ricavabile da analoga lettera di dimissioni dal cantiere formalizzata con identiche modalità dalla stessa RE edile odierna appellata-appellante incidentale.
Con riguardo, poi, alle ulteriori ragioni di censura sopra richiamate, è appena il caso di opporre che la riduzione del valore in sede di stima dei lavori in discussione operata in sentenza dal giudice di prime cure si atteggia conforme agli elementi obiettivi per come positivamente riscontrati dal Ctu con riferimento ai soli casi in cui, sulla base della visione diretta dello stato dei luoghi ovvero attraverso l'esame della documentazione contabile relativa agli interventi modificativi di correzione e/o riparazione di cui il all'indomani della interruzione del rapporto di appalto Parte_1 dedotto in causa aveva dovuto incaricare altre ditte, era stato possibile ascrivere l'accertata realizzazione delle opere a non perfetta regola d'arte alla condotta della originaria ditta appaltatrice.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di totale soccombenza reciproca delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre tra le suddette la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con atto di citazione notificato il 30-11-2016, e sull'appello incidentale proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3-4-2017, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 12-9-2016 n. 1266, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)