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1 gennaio 2001
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22 agosto 2008
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Art. 88. (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria) 1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuita' dell'assistenza. Il valore soglia e' fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria e' pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
(( 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. )) 3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
(( 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. )) 3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
Giurisprudenza • 50
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 25/06/2018, n. 387Provvedimento: […] ha applicato in suo danno la sanzione di cui all'art.88 comma 3 della Legge n.388/2000. […] a norma dell'art. 88 comma 3 della Legge n. 388/2000 ed in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n.512/2001, […] NN la sanzione prevista dall'art.88 comma 3 della Legge 388/2000 nella misura di £.365.321.000 (€ 188.672, […] passata in giudicato, e la conseguente restituzione delle somme versate a titolo di sanzione ex art. 88 comma 3 Legge n. 388/2000, […] Sotto un primo profilo, non sussisterebbe il presupposto normativo cui l'art.88 Legge n.388/2000 subordina l'applicabilità della sanzione in quanto la Casa di Cura Villa S. […] applicato, a norma del comma 3 dell'art.88 della legge 388/2000, […]Leggi di più...
- contenimento della spesa sanitaria·
- difetto di motivazione e istruttoria·
- art. 88 comma 3 Legge n. 388/2000·
- sanzione per ricoveri inappropriati·
- deliberazione giunta regionale·
- valutazione delle prestazioni sanitarie·
- annullamento parziale del provvedimento amministrativo·
- abbattimento tariffario·
- ottemperanza delle sentenze·
- riparto del fondo sanitario regionale