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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa ZI NT, nella causa iscritta al n. 3811 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. MILONE GIORGIO ricorrente
CONTRO
e CP_1 CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
E CONTRO
Controparte_3
Con l'avv. SAMANTHA LUPONIO resistente
Avente ad oggetto: Opposizione avviso di addebito all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
;
[...]
rigetta il ricorso;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida, per ciascuna delle due parti resistenti, in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA
1 come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 28/03/2023 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120230000030382000 di € 50.682,48 notificatole il 13 febbraio 2023, avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi al periodo 6/2019 - 1/2020.
Deduceva in particolare parte opponente che l'atto impugnato trovava fondamento nel verbale unico di accertamento n. 2021003423/DDL del 21.02.2022 con il quale gli ispettori sostanzialmente riqualificavano il contratto di appalto stipulato tra il
Consorzio OJ Solution e la ricorrente come contratto di somministrazione di lavoro e che tale ricostruzione doveva ritenersi errata, con consente infondatezza nel merito della pretesa.
Deduceva poi la genericità del verbale di accertamento ed il relativo difetto di motivazione;
la violazione del diritto difesa per il mancato contraddittorio con l'appaltatore; la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e con conseguente decadenza dalla facoltà di irrogare sanzioni amministrative.
Concludeva quindi con la domanda di annullamento dell'atto opposto e dell'atto presupposto e, in via subordinata, con la domanda di accertamento della erroneità del calcolo dei contributi e di conteggiare i versamenti contributivi pagati dall'appaltatore;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione della e deducendo CP_2
nel merito la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Si costituiva parimenti in giudizio l , che eccepiva Controparte_5
il proprio difetto di legittimazione passiva;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
24/11/2025, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva della poiché non risulta che il credito oggetto del CP_2
giudizio le sia stato ceduto;
- rilevato che, con riferimento alla eccezione sollevata dal concessionario per la riscossione, deve osservarsi che per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art.
24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'ente impositore, come prevede il comma 5 nel testo modificato dal D.L. n. 24
2 settembre 2002, n. 209, art. 4 integrato dalla relativa legge di conversione. Dando luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. L'opposizione per vizi di forma della cartella, invece, va proposta nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva ( D.P.R. n. 602 del 1973, art.
10). La distinzione tra le due azioni non esclude che le stesse possano essere proposte contestualmente…” (così Cass. n 16138/2020);
- rilevato che nel caso di specie parte opponente solleva soltanto eccezioni di merito nei confronti della pretesa sostanziale (dovendosi ritenere tale anche quella di genericità del verbale, su cui infra), così che l'eccezione deve ritenersi fondata;
- rilevato che devono ritenersi infondati i rilievi formulati dall'opponente nei confronti del verbale ispettivo, emergendo chiaramente dal tenore letterale dello stesso che alla società viene contestato l'abusivo ricorso al contratto d'appalto;
- rilevato che parimenti infondato il rilievo relativo al difetto di contraddittorio, perché – come già evidenziato – oggetto del giudizio è la pretesa dell nei CP_6
confronti dell'opponente, che peraltro non formula alcuna istanza di integrazione del contraddittorio stesso;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base CP_1
di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste particolare efficacia probatoria;
- rilevato che secondo la prospettazione di parte opponente, sarebbero state affidate in appalto a terzi le attività di back office, portierato e sala;
- rilevato tuttavia che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provata la fondatezza delle pretese dell . CP_6
Infatti, è emerso – alla luce delle univoche dichiarazioni rese dai testi escussi – che l'attività che avrebbe dovuto essere oggetto di appalto (peraltro sostanzialmente coincidente con la maggior parte dell'attività dell'opponente) è sempre stata svolta dai medesimi soggetti, già dipendenti della società che si afferma committente, che ne ha sempre mantenuto il controllo e la gestione (cfr. verbali, dai quali si evince che i dipendenti hanno sempre fatto riferimento agli amministratori della opponente, mentre – di contro – nessun elemento è stato acquisito al giudizio idoneo a far ritenere
3 l'esistenza di una autonoma attività di impresa della appaltatrice);
- rilevato, infine, che deve affermarsi l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che il primo accesso risulta essere stato effettuato il 17.07.2021, all'esito del quale sono state richieste alla opponente integrazioni documentali, mentre il verbale definitivo è stato redatto pochi mesi dopo il 21.02.2022
e, come afferma la stessa opponete, notificato in pari data;
- rilevato che del tutto generica deve ritenersi la contestazione relativa alla quantificazione delle somme, non essendo neppure precisato per quale motivo la stessa sarebbe errata (cfr. in proposito Cass. n. 27274/2018, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali
l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta CP_1
condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell' art. 416 c.p.c. , con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile.”);
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
ZI NT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa ZI NT, nella causa iscritta al n. 3811 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. MILONE GIORGIO ricorrente
CONTRO
e CP_1 CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
E CONTRO
Controparte_3
Con l'avv. SAMANTHA LUPONIO resistente
Avente ad oggetto: Opposizione avviso di addebito all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
;
[...]
rigetta il ricorso;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida, per ciascuna delle due parti resistenti, in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA
1 come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 28/03/2023 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120230000030382000 di € 50.682,48 notificatole il 13 febbraio 2023, avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi al periodo 6/2019 - 1/2020.
Deduceva in particolare parte opponente che l'atto impugnato trovava fondamento nel verbale unico di accertamento n. 2021003423/DDL del 21.02.2022 con il quale gli ispettori sostanzialmente riqualificavano il contratto di appalto stipulato tra il
Consorzio OJ Solution e la ricorrente come contratto di somministrazione di lavoro e che tale ricostruzione doveva ritenersi errata, con consente infondatezza nel merito della pretesa.
Deduceva poi la genericità del verbale di accertamento ed il relativo difetto di motivazione;
la violazione del diritto difesa per il mancato contraddittorio con l'appaltatore; la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e con conseguente decadenza dalla facoltà di irrogare sanzioni amministrative.
Concludeva quindi con la domanda di annullamento dell'atto opposto e dell'atto presupposto e, in via subordinata, con la domanda di accertamento della erroneità del calcolo dei contributi e di conteggiare i versamenti contributivi pagati dall'appaltatore;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione della e deducendo CP_2
nel merito la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Si costituiva parimenti in giudizio l , che eccepiva Controparte_5
il proprio difetto di legittimazione passiva;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
24/11/2025, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva della poiché non risulta che il credito oggetto del CP_2
giudizio le sia stato ceduto;
- rilevato che, con riferimento alla eccezione sollevata dal concessionario per la riscossione, deve osservarsi che per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art.
24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'ente impositore, come prevede il comma 5 nel testo modificato dal D.L. n. 24
2 settembre 2002, n. 209, art. 4 integrato dalla relativa legge di conversione. Dando luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. L'opposizione per vizi di forma della cartella, invece, va proposta nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva ( D.P.R. n. 602 del 1973, art.
10). La distinzione tra le due azioni non esclude che le stesse possano essere proposte contestualmente…” (così Cass. n 16138/2020);
- rilevato che nel caso di specie parte opponente solleva soltanto eccezioni di merito nei confronti della pretesa sostanziale (dovendosi ritenere tale anche quella di genericità del verbale, su cui infra), così che l'eccezione deve ritenersi fondata;
- rilevato che devono ritenersi infondati i rilievi formulati dall'opponente nei confronti del verbale ispettivo, emergendo chiaramente dal tenore letterale dello stesso che alla società viene contestato l'abusivo ricorso al contratto d'appalto;
- rilevato che parimenti infondato il rilievo relativo al difetto di contraddittorio, perché – come già evidenziato – oggetto del giudizio è la pretesa dell nei CP_6
confronti dell'opponente, che peraltro non formula alcuna istanza di integrazione del contraddittorio stesso;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base CP_1
di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste particolare efficacia probatoria;
- rilevato che secondo la prospettazione di parte opponente, sarebbero state affidate in appalto a terzi le attività di back office, portierato e sala;
- rilevato tuttavia che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provata la fondatezza delle pretese dell . CP_6
Infatti, è emerso – alla luce delle univoche dichiarazioni rese dai testi escussi – che l'attività che avrebbe dovuto essere oggetto di appalto (peraltro sostanzialmente coincidente con la maggior parte dell'attività dell'opponente) è sempre stata svolta dai medesimi soggetti, già dipendenti della società che si afferma committente, che ne ha sempre mantenuto il controllo e la gestione (cfr. verbali, dai quali si evince che i dipendenti hanno sempre fatto riferimento agli amministratori della opponente, mentre – di contro – nessun elemento è stato acquisito al giudizio idoneo a far ritenere
3 l'esistenza di una autonoma attività di impresa della appaltatrice);
- rilevato, infine, che deve affermarsi l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che il primo accesso risulta essere stato effettuato il 17.07.2021, all'esito del quale sono state richieste alla opponente integrazioni documentali, mentre il verbale definitivo è stato redatto pochi mesi dopo il 21.02.2022
e, come afferma la stessa opponete, notificato in pari data;
- rilevato che del tutto generica deve ritenersi la contestazione relativa alla quantificazione delle somme, non essendo neppure precisato per quale motivo la stessa sarebbe errata (cfr. in proposito Cass. n. 27274/2018, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali
l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta CP_1
condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell' art. 416 c.p.c. , con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile.”);
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
ZI NT
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