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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, CE
FIORILLO ANTONIETTA, CE
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1088/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Firenze
Difeso da
Difensore_3 C/o Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 RADIODIFFUSIONI 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2025 depositato il
04/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.516/02/24, resa dalla CGT di Firenze all'udienza del 4 maggio 2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopraindicata, relativa a varie pendenze tributarie.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte ha formulato i seguenti motivi di appello per i quali la sentenza:
1. ha errato nel dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di I°grado di
Firenze in favore di quella di Torino per la cartella n. 04120160006616161000, avente ad oggetto i
CANONI Rai;
2. ha errato nel ritenere notificate le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento presupposte all'avviso di iscrizione ipotecaria, omettendo di valutare le memorie difensive depositate da questa difesa dopo la costituzione delle parti resistenti;
3. ha meramente rinviato alle memorie difensive dell'Agenzia delle Entrate ed alla documentazione allegata senza esaminarla e senza formulare alcuna motivazione per giustificare il rigetto dell'opposizione.
Per quanto concerne le tesi delle parti resistenti si deve dare atto, in via preliminare, che l'oggetto del giudizio esclude la valutazione della inammissibilità, statuita in sentenza, del ricorso di primo grado, avverso le cartelle già annullate in sede di reclamo-mediazione.
In ordine alle controdeduzioni delle controparti tutte concludono per la legittimità della pretesa erariale di cui meglio in parte motiva.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti la parte, l'ADE di Firenze e l'ADER Dir.
Gen. Toscana, non comparsi gli altri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
CE non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Al di là della eccepita (da parte dell'ADE cfr. pag.5ss) inammissibilità dei motivi di appello nn. 2 e 3 in quanto motivi nuovi proposti in violazione degli artt. 24 e 57 D. Lgs. n. 546/92, il Collegio ritiene di affrontare le doglianze utili alla definizione del contenzioso.
Al riguardo l'atto contestato è il preavviso di iscrizione ipotecaria non per vizi propri ma, per vizi inerenti i cd. atti presupposto.
Si tratterebbe di vizi inerenti la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Circa le cartelle devono essere epurate le pretese non più oggetto di contenzioso.
Si tratta di quelle già annullate in via pre-contenziosa e di quelle viziate in punto di competenza territoriale, inerenti i canoni RAI scaduti, il tutto ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/92 per il quale: “Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
Residuano pertanto da esaminare quelle di competenza di questa Corte.
Come riportato testualmente dall'ADER: “La cartella n. 04120140009749487000 è stata notificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. B-bis art. 600/73 mediante consegna dell'atto a mani di persona abilitata ed invio al destinatario di raccomandata informativa. A comprova della spedizione dell'atto è stata depositata la distinta postale timbrata e datata dall'operatore postale. Nel richiedere il deposito della cartolina di ritorno della raccomandata, controparte confonde evidentemente la normativa prevista dall'art. 140 c.p.c. con quella prevista dall'art. 60 comma 1, lettera B-bis), D.P.R. 600/1973, che diversamente prevede l'invio di raccomandata semplice (CASS. SSUU 10012/2021). Non è quindi dovuta alcuna prova di “avvenuta ricezione” o di attestazione di aver tentato la consegna dell'atto (prove, del resto, impossibili da produrre, proprio in ragione della tipologia di spedizione prevista dal Legislatore e pedissequamente impiegata da
ADER)”.
Sempre secondo l'ADER, “Per le cartelle nn. 04120140028761725000 e 04120160006616161000,
l'appellante deduce la mancata produzione della cartolina di ritorno della comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa comunale.
La contestazione è priva di pregio. Entrambe le cartelle sono state notificate ai sensi dell'art. 60 cit. previsto nei casi di irreperibilità assoluta del contribuente che richiede unicamente l'affissione e il deposito dell'atto presso la Casa comunale”.
A fronte di una legittima notifica la parte adombra il decorso dei termini prescrizionali che devono però intendersi decennali (cfr. Cass. nn. 22409/24, 15877/24; 33213/23).
Analogamente le successive intimazioni di pagamento hanno mantenuto “viva” la pretesa erariale perché la non impugnazione delle stesse ha consolidato il debito (cfr. Cass. nn. 2108/24; 10820/24 26817/24) cui
è seguita l'adozione del provvedimento cautelare in esame.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di non aderire alle tesi di parte appellante per cui l'appello deve essere respinto con conferma del pronunciamento di primo grado.
Circa le spese del giudizio, queste vengono liquidate in €. 3.000,00 in parti uguali a favore della Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia della riscossione, uniche comparse in giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e liquida le spese in €. 3.000,00 in parti uguali a favore della Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025. Il Presidente-relatore
(RL CO)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, CE
FIORILLO ANTONIETTA, CE
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1088/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Firenze
Difeso da
Difensore_3 C/o Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 RADIODIFFUSIONI 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202200001515000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2025 depositato il
04/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.516/02/24, resa dalla CGT di Firenze all'udienza del 4 maggio 2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopraindicata, relativa a varie pendenze tributarie.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte ha formulato i seguenti motivi di appello per i quali la sentenza:
1. ha errato nel dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di I°grado di
Firenze in favore di quella di Torino per la cartella n. 04120160006616161000, avente ad oggetto i
CANONI Rai;
2. ha errato nel ritenere notificate le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento presupposte all'avviso di iscrizione ipotecaria, omettendo di valutare le memorie difensive depositate da questa difesa dopo la costituzione delle parti resistenti;
3. ha meramente rinviato alle memorie difensive dell'Agenzia delle Entrate ed alla documentazione allegata senza esaminarla e senza formulare alcuna motivazione per giustificare il rigetto dell'opposizione.
Per quanto concerne le tesi delle parti resistenti si deve dare atto, in via preliminare, che l'oggetto del giudizio esclude la valutazione della inammissibilità, statuita in sentenza, del ricorso di primo grado, avverso le cartelle già annullate in sede di reclamo-mediazione.
In ordine alle controdeduzioni delle controparti tutte concludono per la legittimità della pretesa erariale di cui meglio in parte motiva.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti la parte, l'ADE di Firenze e l'ADER Dir.
Gen. Toscana, non comparsi gli altri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
CE non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Al di là della eccepita (da parte dell'ADE cfr. pag.5ss) inammissibilità dei motivi di appello nn. 2 e 3 in quanto motivi nuovi proposti in violazione degli artt. 24 e 57 D. Lgs. n. 546/92, il Collegio ritiene di affrontare le doglianze utili alla definizione del contenzioso.
Al riguardo l'atto contestato è il preavviso di iscrizione ipotecaria non per vizi propri ma, per vizi inerenti i cd. atti presupposto.
Si tratterebbe di vizi inerenti la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Circa le cartelle devono essere epurate le pretese non più oggetto di contenzioso.
Si tratta di quelle già annullate in via pre-contenziosa e di quelle viziate in punto di competenza territoriale, inerenti i canoni RAI scaduti, il tutto ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/92 per il quale: “Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
Residuano pertanto da esaminare quelle di competenza di questa Corte.
Come riportato testualmente dall'ADER: “La cartella n. 04120140009749487000 è stata notificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. B-bis art. 600/73 mediante consegna dell'atto a mani di persona abilitata ed invio al destinatario di raccomandata informativa. A comprova della spedizione dell'atto è stata depositata la distinta postale timbrata e datata dall'operatore postale. Nel richiedere il deposito della cartolina di ritorno della raccomandata, controparte confonde evidentemente la normativa prevista dall'art. 140 c.p.c. con quella prevista dall'art. 60 comma 1, lettera B-bis), D.P.R. 600/1973, che diversamente prevede l'invio di raccomandata semplice (CASS. SSUU 10012/2021). Non è quindi dovuta alcuna prova di “avvenuta ricezione” o di attestazione di aver tentato la consegna dell'atto (prove, del resto, impossibili da produrre, proprio in ragione della tipologia di spedizione prevista dal Legislatore e pedissequamente impiegata da
ADER)”.
Sempre secondo l'ADER, “Per le cartelle nn. 04120140028761725000 e 04120160006616161000,
l'appellante deduce la mancata produzione della cartolina di ritorno della comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa comunale.
La contestazione è priva di pregio. Entrambe le cartelle sono state notificate ai sensi dell'art. 60 cit. previsto nei casi di irreperibilità assoluta del contribuente che richiede unicamente l'affissione e il deposito dell'atto presso la Casa comunale”.
A fronte di una legittima notifica la parte adombra il decorso dei termini prescrizionali che devono però intendersi decennali (cfr. Cass. nn. 22409/24, 15877/24; 33213/23).
Analogamente le successive intimazioni di pagamento hanno mantenuto “viva” la pretesa erariale perché la non impugnazione delle stesse ha consolidato il debito (cfr. Cass. nn. 2108/24; 10820/24 26817/24) cui
è seguita l'adozione del provvedimento cautelare in esame.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di non aderire alle tesi di parte appellante per cui l'appello deve essere respinto con conferma del pronunciamento di primo grado.
Circa le spese del giudizio, queste vengono liquidate in €. 3.000,00 in parti uguali a favore della Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia della riscossione, uniche comparse in giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e liquida le spese in €. 3.000,00 in parti uguali a favore della Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025. Il Presidente-relatore
(RL CO)