Decreto cautelare 8 novembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/12/2025, n. 22587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22587 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13608 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Afeltra, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di Roma Capitale comunicato il 5.11.2025 (prot. -OMISSIS-) di diffida allo sgombero dell’immobile sito in Roma, via -OMISSIS-, facente seguito alla d.d. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. PI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato l’8.11.2025 (dep. in pari data) -OMISSIS- ha impugnato l’atto in epigrafe, con cui Roma Capitale ha diffidato il predetto al rilascio dell’immobile sito in via -OMISSIS- deducendo l’illegittimità della diffida sull’assunto che l’efficacia del presupposto provvedimento di sgombero risultava sospesa per effetto di quanto disposto dal Tribunale nel contesto di un precedente giudizio (n.r.g. 9622/2024) conclusosi con la declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario (sez. V- ter, sent. n. 5864 del 21.3.2025);
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza e ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di giurisdizione e per la prospettata natura meramente ricognitiva dell’atto gravato nonché l’infondatezza nel merito del ricorso;
- che all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto :
- che il ricorso è inammissibile, in quanto, come già statuito nella citata sentenza n. 5864/2025, le controversie concernenti le questioni relative al rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale la causa può essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a. (peraltro, è appena il caso di osservare che nel precedente giudizio reso inter partes la sospensione con decreto monocratico del provvedimento di sgombero ha perso efficacia ex art. 55, co. 4, c.p.a. con l’ordinanza collegiale n. 17867 del 15.10.2025);
- che in particolare è stato precisato (da ultimo, sez. V- ter, 2.9.2025, n. 15946):
-- che “la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cass., Sez. un., 15.1.2021, n. 621; più di recente, Cass., Sez. un., 26.12.2024, n. 34502);
-- che, in altri termini, spetta al giudice ordinario la controversia sul “rilascio dell’immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo” anche quando l’interessato, “per paralizzare la pretesa di rilascio, [abbia] allegato di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio” , collocandosi la vicenda “al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo”; si tratta, in altri termini, di una questione che “si svolge in un ambito puramente paritetico” (Cass., Sez. un., n. 621/2021 cit.);
- che le peculiarità del caso emergenti in atti giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AL di EZ, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
PI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI ON | AR AL di EZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.