Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 108/2024 R.G., e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] ad [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 al C.so Vittorio Emanuele II n. 134, rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Totaro del Foro di
Lanciano ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio legale con sede in Atessa (CH) al C.so
Vittorio Emanuele n. 126 , giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato il [...] ad [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 al Viale Castelnuovo n. 29, rapp.to e difeso dell'Avv. Marco Bevilacqua (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale con sede in Chieti C.F._3
(CH) al Viale Lucio Camarra n. 73, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 2
Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio – R.G. n. 806/2021 depositata in cancelleria il 24.11.2023,, in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza resa in pari data ex art. 309 c.p.c., a seguito della mancata comparizione delle parti in due udienze successive (13.3.2025 e 9.4.2025).
Poiché il giudizio è stato instaurato dopo il 25/6/2008, deve trovare applicazione nella specie l'art. 181, comma 1, c.p.c. come sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, in tali ipotesi, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio debba essere dichiarato estinto senza necessità di apposita eccezione di parte.
A tanto il Collegio deve provvedere con sentenza.
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dpr
115/2002 (Cass. SU ord. 19400/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza impugnata così provvede:
1- dichiara l'estinzione del giudizio.
2- le spese restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310
c.p.c.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio da remoto del 09.04.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
pagina 2 di 2