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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/10/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
( ) nato in [...] il [...] residente a Parte_1 C.F._1
Roma via B.B. Spagnoli n. 61 e quivi elettivamente domiciliato in via Premuda n. 16 presso lo studio dell'Avv. Pietro Franco Grillo ( che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti e PEC P.IVA_1 Email_1
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. depositato in data 16.4.24 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra per conseguire la riduzione Controparte_1 dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli e in forza della Per_1 Per_2 sentenza di divorzio n. 124/2013 emessa dall'intestato Tribunale su domanda congiunta iscritta al n. r.g. 72/2013. Premetteva il ricorrente che la sentenza predetta aveva disposto: a) l'assegnazione della casa coniugale (in locazione) sita in Ladispoli via A. Torre Flavia 24 alla moglie;
b) l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre;
c) un contributo per il mantenimento dei minori di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie posto a carico del marito. Aggiungeva il ricorrente che già con atto 29/5/2019 la sig.ra Controparte_1 aveva richiesto la modifica delle condizioni di divorzio e precisamente: “l'affido esclusivo dei figli e - nati a Roma rispettivamente il 13/04/2002 e 16/03/2004 - e l'autorizzazione ad Per_2 Per_1 assumere ogni decisione riguardante i minori senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
- sospensione delle frequentazioni con il padre;
- aumento dell'assegno di mantenimento in € 300,00 per ogni figlio oltre al 50% delle spese straordinarie”. Il Tribunale con provvedimento del 9.7.2020 aveva rigettato la domanda e disposto che
“il servizio sociale di Ladispoli prenda in carico i nucleo familiare della ricorrente con particolare attenzione alle condizioni psicologiche del minore , adoperandosi, nel rispetto Persona_3 della volontà del ragazzo, per riavviare la frequenta adre, etc. etc.” Il servizio sociale, dando seguito a quanto disposto dal Tribunale (relazione del 24/8/21 e 22/12/21 - doc. 3) aveva rilevato che, i rapporti tra genitore e figli si erano definitivamente interrotti mentre, per quanto riguarda i colloqui con la sig.ra , Controparte_1 sentita in merito alle citate problematiche questa riproponeva “nei confronti dell'ex coniuge le stesse accuse del passato mostrando - come affermato dallo stesso Tribunale un malanimo ingiustificato nei confronti di quest'ultimo”. Deduceva il ricorrente che rispetto al decreto del 9.7.20 nel quale il Tribunale dava darsi atto che “non vi è luogo all'aumento dell'assegno di mantenimento poichè il risulta gravato di Pt_1 nuovi oneri di mantenimento per la nascita del terzo figlio e per la rata di sulla casa che ha acquistato con la compagna” le condizioni economiche dell'istante, erano ulteriormente mutate in peggio giacchè: il 12/01/2022 era nato (quarto figlio) per cui, Persona_4 il pagamento di un assegno di mantenimento di € 500,00= mensili a favore dei figli Per_1
e non era più sostenibile;
aveva cessato, causa licenziamento, la precedente attività Per_2 lavorativa e , solo grazie alla corresponsione del TFR (tra l'altro a rate) era riuscito, a far fronte al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento a favore dei figli menzionati e , entrambi maggiorenni;
che erano, invece, rimaste immutate le spese a suo Per_2 Per_1 carico (rata mutuo mensile di sua esclusiva spettanza pari a 300,00 euro, assicurazione, bollo e manutenzione auto , spese per i figli minori, etc.). Deduceva il ricorrente di ignorare la situazione economica della sig.ra Controparte_1
così come la situazione lavorativa dei figli e entrambi maggiorenni,
[...] Per_1 Per_2 avendo gli stessi inteso interrompere i rapporti con il genitore. La causa nella contumacia della resistente veniva istruita con documenti e con l'esame dei figli delle parti, e . Per_2 Per_1
All'esito il Presidente delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. L'art. 473 bis. 29 c.p.c. stabilisce che le parti possano chiedere in ogni tempo, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici in ragione della sopravvenienza di nuove circostanze, che, nel caso di specie, sono frutto della risalenza delle statuizioni oggetto di revisione ad oltre un decennio fa. Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, con pronunce costanti, infatti ha stabilito che le nuove circostanze, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza è stata emessa ed incidenti sulle condizioni economiche (cfr. Cass. Civ. n. 28436 del 2017; Cass. Civ. n. 11488 del 2008). Ne consegue che, in ragione della mutata situazione di fatto relativa alla nuova situazione lavorativa e familiare del ricorrente, debba procedersi a riesaminare la capacità reddituale del genitore onerato della corresponsione dell'assegno. Mette conto evidenziare che il ricorrente ha dimostrato il peggioramento della propria condizione economico-patrimoniale sia per la cessazione del precedente rapporto di lavoro (il licenziamento risale al 22.1.24) sia per la nascita, in data 12/01/2022 di un quarto figlio,
. Persona_4
La busta paga prodotta relativa alla mensilità di gennaio 2025 attesta che il ricorrente quale dipendete della A.FAC Impianti s.rl percepisce un netto mensile di circa euro 900,00 e dagli estratti conto depositati non risultano ulteriori provviste. Risulta tutt'ora a carico del ricorrente l'importo di euro 300,00 mensili per la rata di mutuo sicchè appare verosimile che quanto percepito mensilmente a titolo di TFR sia stato utilizzato per fra fronte all'assegno di mantenimento di e come del restante Per_2 Per_5 nucleo familiare. Il decremento, comprovato, della capacità reddituale giustifica una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni che non vi è prova, tuttavia, che siano ancora economicamente autosufficienti. E' pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, indipendenza di cui non vi è prova in atti ed anzi è da escludersi dalle dichiarazioni rese in sede di esame dai due ragazzi. Va evidenziato che la convenuta non ha efficacemente contrastato la domanda del ricorrente che va accolta nel senso di ridurre l'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni a euro 180,00/mensili ciascuno con decorrenza dalla domanda. Sussistono giustificati motivi, attesa la sostanziale non opposizione della convenuta rimasta contumace per non disporre nulla in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, come sopra composto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16.4.24 da
[...] nei confronti di per la modifica della sentenza Parte_1 Controparte_1 di divorzio pronunciata tra le parti al n. 124 in data 13.2.2013 dal Tribunale di Civitavecchia, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede accoglie la domanda per quanto di ragione e riduce a euro 360,00 mensili complessivi l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i due figli e con Per_2 Per_1 decorrenza dalla domanda;
nulla per le spese del presente procedimento. Civitavecchia 5.10.2025 Il Presidente relatore/estensore dott.ssa Roberta Nardone