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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.IN RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1767 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
BA PE ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DOA ALESSANDRO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: indebito pensionistico.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 2/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 21/10/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito CP_1
pensionistico di € 765,39 sulla pensione cat. INVCIV n. 7036343, per il periodo dal
01.01.2007 al 31.11.2009, intimato con provvedimento del 07.12.2012.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito l'irripetibilità per errore di calcolo delle somme erogate addebitabile all' . Controparte_2
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo che l'indebito scaturiva dalla valutazione dei redditi effettivi percepiti dalla ricorrente per aver fruito, nei periodi non lavorativi, di indennità di disoccupazione, circostanza sconosciuta all'Ente al momento della erogazione.
1 La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
Il quadro normativo di riferimento prevede per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre 2000 trovi poi applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n. 412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, pone in capo all l'onere di CP_1
verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n.
166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto conoscenza CP_3
successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_3
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre CP_3
dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
2 L può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica CP_1
del debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Va qui ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “
l'art. 13, co. 2, L. cit, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. (Cass. 18615/2021).c
La Suprema Corte (Cass,. n. 21878/2022), ha avuto modo di affermare ulteriormente che “…. l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1
verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019;
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 dei 2011 e Cass. n. 18551 dei
2017).
Tuttavia, trattandosi di redditi erogati dallo stesso (indennità di CP_1
disoccupazione) e quindi di redditi noti all'ente, può ritenersi sussistente a partire dalla stessa erogazione, quindi ante 2009.
L'azione per il recupero è stata avviata nell'anno 2012 quindi tardivamente.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di irripetibilità dell'indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara irripetibile l'indebito determinato da ragioni reddituali come in motivazione;
2.condanna l' , al pagamento delle pese di lite, che liquida in euro 500,00 per CP_1
compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario
3 Trapani, 31/10/2025
Il Giudice del lavoro
IN RA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.IN RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1767 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
BA PE ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DOA ALESSANDRO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: indebito pensionistico.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 2/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 21/10/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito CP_1
pensionistico di € 765,39 sulla pensione cat. INVCIV n. 7036343, per il periodo dal
01.01.2007 al 31.11.2009, intimato con provvedimento del 07.12.2012.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito l'irripetibilità per errore di calcolo delle somme erogate addebitabile all' . Controparte_2
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo che l'indebito scaturiva dalla valutazione dei redditi effettivi percepiti dalla ricorrente per aver fruito, nei periodi non lavorativi, di indennità di disoccupazione, circostanza sconosciuta all'Ente al momento della erogazione.
1 La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
Il quadro normativo di riferimento prevede per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre 2000 trovi poi applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n. 412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, pone in capo all l'onere di CP_1
verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n.
166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto conoscenza CP_3
successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_3
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre CP_3
dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
2 L può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica CP_1
del debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Va qui ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “
l'art. 13, co. 2, L. cit, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. (Cass. 18615/2021).c
La Suprema Corte (Cass,. n. 21878/2022), ha avuto modo di affermare ulteriormente che “…. l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1
verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019;
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 dei 2011 e Cass. n. 18551 dei
2017).
Tuttavia, trattandosi di redditi erogati dallo stesso (indennità di CP_1
disoccupazione) e quindi di redditi noti all'ente, può ritenersi sussistente a partire dalla stessa erogazione, quindi ante 2009.
L'azione per il recupero è stata avviata nell'anno 2012 quindi tardivamente.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di irripetibilità dell'indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara irripetibile l'indebito determinato da ragioni reddituali come in motivazione;
2.condanna l' , al pagamento delle pese di lite, che liquida in euro 500,00 per CP_1
compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario
3 Trapani, 31/10/2025
Il Giudice del lavoro
IN RA
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