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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA nel procedimento iscritto al n. 1672 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
NO MA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Parte_1 intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate come modificate all'udienza del 3.10.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e Parte_1 Pt_1
, coniugi per matrimonio contratto in data 5.09.1998 in Varazze (SV), trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Varazze al numero 24, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in VARAZZE (SV), Via Delle Ginestre n. 1/b/4, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata, con l'arredo ivi contenuto, alla moglie che vi abiterà unitamente ai figli e , mentre, il marito si è trasferito a Savona unitamente al figlio , con contestuale Per_1 Per_2 CP_1 ritiro di tutti i propri beni ed effetti personali.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza stabile, Per_1 presso quella della madre presso la casa familiare sita in Comune di VARAZZE (SV).
Per le festività natalizie, pasquali i genitori intendono osservare il criterio dell'alternanza delle varie festività, con il rispetto della rotazione annuale. In ogni caso, si vuole lasciare il figlio nella Per_1 piena libertà di frequentare entrambi i genitori, con modalità da gestire serenamente con i medesimi attesa l'età ormai prossima alla maturità.
Durante le vacanze e/o i periodi di ferie dei genitori, sia estive che invernali, ciascuno di essi potrà trascorrere almeno una settimana consecutiva insieme al figlio minore;
ciascun genitore potrà godere di una settimana di ferie durante la quale il figlio minore rimarrà, con l'altro genitore. In ogni caso, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo scelto per le ferie, con almeno un mese di preavviso. Tutto ciò, in ogni caso, nella serena gestione del figlio ormai prossimo Per_1 alla maturità.
4) Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli, nonché, mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con loro. Al tal fine si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna: per quanto riguarda le eventuali e future frequentazioni dei figli con i nuovi compagni (conviventi o non) dei genitori, le stesse dovranno avvenire gradualmente e, comunque, sempre nel rispetto dell'altro genitore, soprattutto rispettando i tempi e le volontà dei figli in modo da non creare a loro disagi e sofferenze.
5) Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del minore la somma di € 300,00 Per_1
(trecento/00 euro) mensili da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese. Ciascuno dei genitori si impegna a mantenere il figlio maggiorenne che ha presso di sé. Gli assegni familiari e/o assegno unico e/o qualsiasi altra forma di assistenza al reddito e/o sostegno economico alle famiglie verrà goduta nella misura del 50%, tra i genitori. 6) Il signor rimborserà alla signora il 50 % Parte_1 Parte_1 delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc.), da concordare preventivamente, e sostenute dalla madre, nell'interesse dei tre figli, ed all'uopo, i genitori per la regolarizzazione delle spese straordinarie scelgono il Protocollo del Tribunale di GENOVA che di seguito si riporta pedissequamente: “Tribunale Genova sez. IV - Spese straordinarie - documento di orientamento uniforme Documento della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie Verbale della riunione del 15.09.2016 Riunione di Sezione ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario e capo IV punto 35.1 della Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 27 luglio 20111 in materia di formazione delle tabelle. Il giorno 15 settembre 2016 alle ore 15.30 sono presenti il Presidente di Sezione, Francesco Mazza Galanti e i giudici Laura
Casale, UE Casella, Laura ST, MA ON Di ZA (estensore del presente verbale),
OM RI, NA SE, AO GO. Si approfondisce ulteriormente la discussione in materia di spese straordinarie – già oggetto della precedente riunione del 16.06.2016.
Si conferma anzitutto, che, anziché effettuare un protocollo (di fatto privo di efficacia vincolante), si procederà alla pubblicizzazione del presente verbale che potrà quindi essere citato dai giudici nei rispettivi provvedimenti recependo così la giurisprudenza della sezione. Si decide quindi di procedere alla elencazione delle spese straordinarie, nei termini che seguono (ferme restando le regole generali in punto affidamento figli minori).
a. SP AR
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari) viii. spese sanitarie urgenti
2. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
a. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
b. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
3. SP SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze) vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
b. SP EXTRASCOLASTICHE
i. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
ii. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
spese per corsi di informatica spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto.”
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando, quindi, a qualsiasi reciproca domanda a titolo sia di mantenimento che alimentare.
8) I coniugi dichiarano e riconoscono di non aver null'altro a pretendere tra loro, a nessun titolo e/o ragione, ivi comprese pretese creditorie sorte nel periodo antecedente la sottoscrizione del presente atto (tra cui a titolo esemplificativo: somme elargite a titolo di prestito all'altro coniuge, somme versate all'altro coniuge per spese personali ovvero per acquisti personali, per utenze domestiche, telefoniche, etc.) e rinunciano reciprocamente a qualunque futura rivendicazione.
9) Ove necessario, sin da ora i coniugi si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo