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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice RL OR, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13797/2023 r.g. proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Colucci, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-attrice-
CONTRO
Controparte_1
-convenuta, contumace-
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere,
le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
I.1.- La ha dedotto che: Parte_1
pagina 1 di 10 - in virtù della “concessione ampliamento cimitero comunale
(progettazione, costruzione e gestione)” sottoscritta in data
22/4/2009 dal di e dalla Inedil s.r.l., sua dante CP_2 Parte_1
causa, era stata costituita ai fini della gestione dei servizi e del complesso cimiteriale;
- con contratto sottoscritto il 15/1/2023, aveva affidato alla
[...]
i lavori di pavimentazione dei viali delle aree di ampliamento CP_1
del cimitero e di quelle destinate alle cappelle private;
- il corrispettivo pattuito per le opere a realizzarsi era pari a
€6.435,00 oltre a IVA, al netto del ribasso concordato, con la previsione di un acconto di €2.000,00, oltre a IVA, che aveva provveduto a versare a mezzo bonifico del 3/4/2023, a seguito di emissione di fattura n. 10/2023 del 15/3/2023 da parte della convenuta;
- il saldo era stato previsto a fine lavori previa approvazione della relativa contabilità;
- si era, altresì, previsto che i lavori, mai intrapresi dalla appaltatrice, sarebbero stati avviati immediatamente e che avrebbero avuto una durata di 15 giorni lavorativi;
- aveva, pertanto, intimato alla con nota del Controparte_1
3/10/2023, l'adempimento nel termine di 15 giorni, inutilmente decorsi,
sicché, con missiva del 19/10/2023, aveva comunicato la intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.,
richiedendo la restituzione delle somme incassate a titolo di acconto e il risarcimento dei danni patiti, sub specie di danno all'immagine subito in qualità di responsabile della gestione dell'area cimiteriale.
pagina 2 di 10 Ha concluso per la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. e per la condanna della convenuta alla restituzione della somma di
€2.440,00, oltre a interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. a decorrere dal 4/4/2023, nonché al pagamento della somma di €5.000,00, o di quella ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, vinte le spese di lite (ricorso ex art. 281
decies notificato il 23/1/2024).
I.2.- La è rimasta contumace. Controparte_1
I.3.- Istruita con produzioni documentali, la causa, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
II.1.- L'attrice ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., risultando documentato in atti il contratto di appalto con cui la stessa, subentrata alla Inedil
s.r.l. nella concessione del 22/4/2009, avente ad oggetto l'ampliamento del cimitero comunale (doc. 1 fasc. attrice), aveva commissionato alla la realizzazione dei lavori di pavimentazione del Controparte_1
cimitero di come da preventivo del 15/1/2023 sottoscritto Parte_1
dalle parti.
Dall'esame del contratto si evince che le parti pattuirono, a fronte dei lavori da eseguire, il corrispettivo di €6.435,00 oltre a
IVA e l'acconto di €2.000,00 oltre a IVA, versato dalla committente in pagina 3 di 10 data 3/4/2023 a seguito della emissione della relativa fattura n.
10/2023 da parte della convenuta (docc. 2, 3 e 4 fasc. attrice).
I contraenti pattuirono, altresì, che i lavori avrebbero avuto una durata massima di 15 giorni lavorativi a decorrere dell'inizio dei medesimi.
Ciò posto, la convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo comprovato il proprio adempimento.
Sul punto, deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ”in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. n. 5128/2022).
A fronte dell'inadempimento della , la Controparte_1 CP_3
la diffidò, con nota del 3/10/2023, all'adempimento di quanto
[...]
pattuito nel contratto del 15/1/2023, nel termine di quindici giorni,
pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c.
Rimasta priva di riscontro la diffida, con nota del 19/10/2023,
l'attrice comunicò alla convenuta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, richiedendo la restituzione dell'acconto versato e pagina 4 di 10 riservando l'accertamento del maggior danno subito (docc. 5 e 6 fasc.
attrice).
Deve darsi atto, pertanto, della intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato il 15/1/2023, a fronte dell'omesso assolvimento da parte della convenuta dell'onere della “prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa” e dell'inadempimento di scarsa importanza della medesima, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dovendosi ritenere ineseguita la prestazione contrattualmente dedotta,
nonostante il lasso di tempo trascorso e l'avvenuta esecuzione della controprestazione, avente ad oggetto il versamento dell'acconto pattuito.
Al riguardo, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la diffida ad adempiere, ai sensi dell'art 1454 c.c., pur non richiedendo formule sacramentali,
presuppone che da essa possa desumersi in modo inequivocabile la volontà dell'intimante di ottenere l'adempimento del contratto entro un certo termine e, in mancanza, di considerare risolto il contratto come effetto dell'inutile decorrenza del termine stesso (cfr. Cass. n.
3742/2006; n. 32821/2023).
Non prescrivendo la legge speciali requisiti di forma e dovendosi avere riguardo solamente agli effetti sostanziali, che consistono nel porre il contraente in condizione di conoscere con chiarezza che la controparte intende che il contratto sia tempestivamente adempiuto,
l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine congruo entro il quale l'altra pagina 5 di 10 parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione
ope legis del contratto;
la ratio della norma citata è, infatti, quella di individuare puntualmente la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mercé un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. n. 3477/2012; n. 27530/2016).
Nella specie, non può che considerarsi valida la diffida ad adempiere impartita dalla committente, considerato che l'intimazione,
lungi dal contenere un semplice avvertimento che, in caso di inadempimento, si adiranno le vie legali, manifesta chiaramente l'intenzione di ottenere l'adempimento entro il termine stabilito.
Si aggiunga che il termine assegnato al debitore, cui è
strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, può
essere anche inferiore a quindici giorni, non ponendo detta norma una regola assoluta, purché tale minor termine risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, costituendo, in ogni caso,
l'accertamento della congruità del termine giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità
se esente da errori logici e giuridici (Cass. n. 19105/2012).
In particolare, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale e avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento e il sacrificio, nella specie innegabile, tenuto conto del tempo trascorso, che egli sopporta per l'attesa della prestazione;
pagina 6 di 10 ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già
prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al momento della diffida,
pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per iniziare e completare la prestazione (Cass. n. 11493/2014).
II.2.- Ciò posto, quanto alla vantata pretesa restitutoria, va osservato che la restituzione di quanto versato, nella specie a titolo di acconto, è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa.
In particolare, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione e in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione
(cfr. Cass. n. 28838/2024).
Nella specie, è documentato in atti l'intervenuto versamento a titolo di acconto per la realizzazione dei lavori commissionati della somma di €2.440,00 con bonifico del 3/4/2023 (doc. 4 fasc. attrice),
sicché la convenuta dev'essere condannata al pagamento della relativa somma, cui vanno aggiunti, in assenza di apposita pattuizione sul pagina 7 di 10 punto, gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. IV, c.c.
a decorrere dalla domanda.
Va, infatti, osservato che alle obbligazioni restitutorie è
senz'altro applicabile il saggio d'interessi de quo, previa verifica della sussistenza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, nella specie negativa, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata (Cass., SU n. 12449/2024;
Cass. n. 7677/2025).
II.3.- Quanto alla pretesa risarcitoria, deve, anzitutto,
evidenziarsi che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al
danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della
sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che
pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non
modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito
per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di
accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 21140/2007).
Nella specie, il danno all'immagine lamentato e la riconducibilità
eziologica del medesimo alla condotta della convenuta non risultano adeguatamente corroborati.
Si aggiunga che l'attrice, deducendo di essere obbligata nei confronti del all'esecuzione della manutenzione Controparte_4
ordinaria e straordinaria dell'intera area cimiteriale e che il mancato completamento con la pavimentazione dei viali interni al Cimitero e la loro non perfetta utilizzabilità la esporrebbe nei confronti della P.A.
pagina 8 di 10 e dei concessionari delle aree destinate alla realizzazione delle cappelle private, lamenta di fatto un danno solo potenziale e ipotetico.
La pretesa risarcitoria va, pertanto, disattesa.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi:
Scaglione: da €5.200,01 a €26.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 919 // 919 Introduttiva 777 // 777 Istruttoria 1680 // 1680 Decisoria 1701 // 1701 TOTALE 5077
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 23/1/2024, dalla nei confronti della disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
- ACCERTA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto;
pagina 9 di 10 - NA la al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_3
della somma di €2.440,00, oltre a interessi ex art.
[...]
1284, co. IV, c.c. dalla domanda al soddisfo;
b) RIGETTA ogni altra domanda;
c) NA la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice,
delle spese processuali, che liquida in complessivi €5.341,00 (di cui €264,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Bari, 21/11/2025
Il Giudice – RL OR
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice RL OR, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13797/2023 r.g. proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Colucci, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-attrice-
CONTRO
Controparte_1
-convenuta, contumace-
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere,
le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
I.1.- La ha dedotto che: Parte_1
pagina 1 di 10 - in virtù della “concessione ampliamento cimitero comunale
(progettazione, costruzione e gestione)” sottoscritta in data
22/4/2009 dal di e dalla Inedil s.r.l., sua dante CP_2 Parte_1
causa, era stata costituita ai fini della gestione dei servizi e del complesso cimiteriale;
- con contratto sottoscritto il 15/1/2023, aveva affidato alla
[...]
i lavori di pavimentazione dei viali delle aree di ampliamento CP_1
del cimitero e di quelle destinate alle cappelle private;
- il corrispettivo pattuito per le opere a realizzarsi era pari a
€6.435,00 oltre a IVA, al netto del ribasso concordato, con la previsione di un acconto di €2.000,00, oltre a IVA, che aveva provveduto a versare a mezzo bonifico del 3/4/2023, a seguito di emissione di fattura n. 10/2023 del 15/3/2023 da parte della convenuta;
- il saldo era stato previsto a fine lavori previa approvazione della relativa contabilità;
- si era, altresì, previsto che i lavori, mai intrapresi dalla appaltatrice, sarebbero stati avviati immediatamente e che avrebbero avuto una durata di 15 giorni lavorativi;
- aveva, pertanto, intimato alla con nota del Controparte_1
3/10/2023, l'adempimento nel termine di 15 giorni, inutilmente decorsi,
sicché, con missiva del 19/10/2023, aveva comunicato la intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.,
richiedendo la restituzione delle somme incassate a titolo di acconto e il risarcimento dei danni patiti, sub specie di danno all'immagine subito in qualità di responsabile della gestione dell'area cimiteriale.
pagina 2 di 10 Ha concluso per la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. e per la condanna della convenuta alla restituzione della somma di
€2.440,00, oltre a interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. a decorrere dal 4/4/2023, nonché al pagamento della somma di €5.000,00, o di quella ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, vinte le spese di lite (ricorso ex art. 281
decies notificato il 23/1/2024).
I.2.- La è rimasta contumace. Controparte_1
I.3.- Istruita con produzioni documentali, la causa, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
II.1.- L'attrice ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., risultando documentato in atti il contratto di appalto con cui la stessa, subentrata alla Inedil
s.r.l. nella concessione del 22/4/2009, avente ad oggetto l'ampliamento del cimitero comunale (doc. 1 fasc. attrice), aveva commissionato alla la realizzazione dei lavori di pavimentazione del Controparte_1
cimitero di come da preventivo del 15/1/2023 sottoscritto Parte_1
dalle parti.
Dall'esame del contratto si evince che le parti pattuirono, a fronte dei lavori da eseguire, il corrispettivo di €6.435,00 oltre a
IVA e l'acconto di €2.000,00 oltre a IVA, versato dalla committente in pagina 3 di 10 data 3/4/2023 a seguito della emissione della relativa fattura n.
10/2023 da parte della convenuta (docc. 2, 3 e 4 fasc. attrice).
I contraenti pattuirono, altresì, che i lavori avrebbero avuto una durata massima di 15 giorni lavorativi a decorrere dell'inizio dei medesimi.
Ciò posto, la convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo comprovato il proprio adempimento.
Sul punto, deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ”in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. n. 5128/2022).
A fronte dell'inadempimento della , la Controparte_1 CP_3
la diffidò, con nota del 3/10/2023, all'adempimento di quanto
[...]
pattuito nel contratto del 15/1/2023, nel termine di quindici giorni,
pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c.
Rimasta priva di riscontro la diffida, con nota del 19/10/2023,
l'attrice comunicò alla convenuta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, richiedendo la restituzione dell'acconto versato e pagina 4 di 10 riservando l'accertamento del maggior danno subito (docc. 5 e 6 fasc.
attrice).
Deve darsi atto, pertanto, della intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato il 15/1/2023, a fronte dell'omesso assolvimento da parte della convenuta dell'onere della “prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa” e dell'inadempimento di scarsa importanza della medesima, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dovendosi ritenere ineseguita la prestazione contrattualmente dedotta,
nonostante il lasso di tempo trascorso e l'avvenuta esecuzione della controprestazione, avente ad oggetto il versamento dell'acconto pattuito.
Al riguardo, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la diffida ad adempiere, ai sensi dell'art 1454 c.c., pur non richiedendo formule sacramentali,
presuppone che da essa possa desumersi in modo inequivocabile la volontà dell'intimante di ottenere l'adempimento del contratto entro un certo termine e, in mancanza, di considerare risolto il contratto come effetto dell'inutile decorrenza del termine stesso (cfr. Cass. n.
3742/2006; n. 32821/2023).
Non prescrivendo la legge speciali requisiti di forma e dovendosi avere riguardo solamente agli effetti sostanziali, che consistono nel porre il contraente in condizione di conoscere con chiarezza che la controparte intende che il contratto sia tempestivamente adempiuto,
l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine congruo entro il quale l'altra pagina 5 di 10 parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione
ope legis del contratto;
la ratio della norma citata è, infatti, quella di individuare puntualmente la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mercé un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. n. 3477/2012; n. 27530/2016).
Nella specie, non può che considerarsi valida la diffida ad adempiere impartita dalla committente, considerato che l'intimazione,
lungi dal contenere un semplice avvertimento che, in caso di inadempimento, si adiranno le vie legali, manifesta chiaramente l'intenzione di ottenere l'adempimento entro il termine stabilito.
Si aggiunga che il termine assegnato al debitore, cui è
strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, può
essere anche inferiore a quindici giorni, non ponendo detta norma una regola assoluta, purché tale minor termine risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, costituendo, in ogni caso,
l'accertamento della congruità del termine giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità
se esente da errori logici e giuridici (Cass. n. 19105/2012).
In particolare, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale e avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento e il sacrificio, nella specie innegabile, tenuto conto del tempo trascorso, che egli sopporta per l'attesa della prestazione;
pagina 6 di 10 ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già
prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al momento della diffida,
pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per iniziare e completare la prestazione (Cass. n. 11493/2014).
II.2.- Ciò posto, quanto alla vantata pretesa restitutoria, va osservato che la restituzione di quanto versato, nella specie a titolo di acconto, è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa.
In particolare, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione e in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione
(cfr. Cass. n. 28838/2024).
Nella specie, è documentato in atti l'intervenuto versamento a titolo di acconto per la realizzazione dei lavori commissionati della somma di €2.440,00 con bonifico del 3/4/2023 (doc. 4 fasc. attrice),
sicché la convenuta dev'essere condannata al pagamento della relativa somma, cui vanno aggiunti, in assenza di apposita pattuizione sul pagina 7 di 10 punto, gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. IV, c.c.
a decorrere dalla domanda.
Va, infatti, osservato che alle obbligazioni restitutorie è
senz'altro applicabile il saggio d'interessi de quo, previa verifica della sussistenza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, nella specie negativa, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata (Cass., SU n. 12449/2024;
Cass. n. 7677/2025).
II.3.- Quanto alla pretesa risarcitoria, deve, anzitutto,
evidenziarsi che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al
danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della
sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che
pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non
modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito
per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di
accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 21140/2007).
Nella specie, il danno all'immagine lamentato e la riconducibilità
eziologica del medesimo alla condotta della convenuta non risultano adeguatamente corroborati.
Si aggiunga che l'attrice, deducendo di essere obbligata nei confronti del all'esecuzione della manutenzione Controparte_4
ordinaria e straordinaria dell'intera area cimiteriale e che il mancato completamento con la pavimentazione dei viali interni al Cimitero e la loro non perfetta utilizzabilità la esporrebbe nei confronti della P.A.
pagina 8 di 10 e dei concessionari delle aree destinate alla realizzazione delle cappelle private, lamenta di fatto un danno solo potenziale e ipotetico.
La pretesa risarcitoria va, pertanto, disattesa.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi:
Scaglione: da €5.200,01 a €26.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 919 // 919 Introduttiva 777 // 777 Istruttoria 1680 // 1680 Decisoria 1701 // 1701 TOTALE 5077
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 23/1/2024, dalla nei confronti della disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
- ACCERTA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto;
pagina 9 di 10 - NA la al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_3
della somma di €2.440,00, oltre a interessi ex art.
[...]
1284, co. IV, c.c. dalla domanda al soddisfo;
b) RIGETTA ogni altra domanda;
c) NA la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice,
delle spese processuali, che liquida in complessivi €5.341,00 (di cui €264,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Bari, 21/11/2025
Il Giudice – RL OR
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