Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 696
Versione
24 settembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 24 settembre 1950