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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1731/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1731/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
Gabriele Volpe ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la
Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Luigi Tuccillo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Pt_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 1749/2020 del Giudice di Pace del
[...]
Mandamento di Sant'Anastasia, emessa il 04.12.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 19.10.2020.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società appellata, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello.
All'udienza del 12.11.2024, tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c. e fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
2 di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
Ciò posto, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, quindi, confermata, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se
confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice
d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in
motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni
diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo
configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La
3 sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo
grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui
conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da
quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass.
Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Tanto premesso, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto infondata la domanda dell'allora parte attrice sulla base della mancata prova del fatto, come si evince dal riferimento della sentenza appellata all'insufficiente valore probatorio delle dichiarazioni dell'unica testimone escussa, (si vedano le pagine 2 e 3 Testimone_1
della sentenza impugnata), il cui nominativo, peraltro, non compare nella messa in mora inviata all'appellata e alla cfr. l'allegato 2 della produzione di CP_2
parte appellante relativa al giudizio di primo grado, mel quale l'istante si è riservata di indicare i testimoni).
Tuttavia, il giudice di prime cure ha errato nel basare il rigetto della domanda attorea anche sull'omessa prova della non imputabilità all'allora parte attrice della mancata identificazione del veicolo, in considerazione della omessa indicazione, nella denuncia-querela sporta in data 06.02.2014 (e seguita dall'avviso della richiesta di archiviazione in atti) della presenza sul luogo del dedotto sinistro dell'unica teste escussa e del suo nominativo (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata), anziché
fondare altresì su tale omissione una valutazione di inattendibilità di quest'ultima.
Infatti, se è vero che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o
della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel
consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cassazione Civile,
4 Sez. 3, sentenza n. 23434 del 4.11.2014; Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9873 del
15.04.2021) e la presentazione, da parte dell'attrice, come nel caso di specie, di una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni poi intimati nel giudizio civile di risarcimento del danno non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012, menzionata dall'appellante), è altrettanto indubbio che la medesima giurisprudenza citata (e, in particolare, Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012) precisa che la circostanza in esame “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”.
Orbene, siffatto valore sintomatico è riscontrabile nel caso di specie, tanto più che la summenzionata testimone ha riferito di essere madre dell'allora attrice (si veda il verbale dell'udienza del 19.12.2016, tenutasi davanti al giudice di prime cure). Infatti, tale circostanza appare collidere con l'omessa indicazione del nominativo della teste nella denuncia-querela di cui sopra, come, peraltro, evidenziato dal Testimone_1
giudice di prime cure, sia pure ad altri fini, sul piano della motivazione.
Inoltre, dalla documentazione medica in atti emerge un'ulteriore criticità, non rilevata dal Giudice di prime cure.
Invero, nel verbale di pronto soccorso (cfr. l'allegato 6 della produzione di parte appellante relativa al giudizio di primo grado), che per giurisprudenza consolidata ha natura di atto pubblico fidefacente, si legge la generica dicitura “si porta alla nostra osservazione riferendo di essere stata investit[a] da un motorino”, senza alcuna indicazione che si trattasse di un incidente provocato da un veicolo non identificato e con la sola ulteriore indicazione dell'omissione di soccorso da parte del relativo conducente, che non è incompatibile con la non identificazione del veicolo.
In merito, poi, appunto, alla mancata identificazione del veicolo de quo, va rilevato
5 che dal complesso dell'istruttoria svolta emerge che non è stata dimostrata con tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del motociclo asseritamente danneggiante.
Infatti, se è vero che la teste escussa ha dichiarato che l'attrice “veniva investita da un motociclo il quale andando ad alta velocità non vedeva mia figlia che attraversava la strada” e che a seguito dell'investimento “il conducente del motociclo non si fermò
per prestare soccorso ma proseguì in direzione Pomigliano”, è altrettanto indubbio che da tali dichiarazioni non emerge la necessaria prova dell'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante. Infatti, la suindicata teste non ha riferito di una velocità eccessiva di tale motociclo idonea ad impedirle di annotarne il numero di targa.
Orbene, la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore – carente nel caso di specie – è necessaria secondo un consistente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 274 del 13.01.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del
18.09.2015).
Deve, dunque, concludersi che tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione in termini di attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie, assume carattere assorbente e dirimente ai fini dell'esclusione della circostanza che sia stato provato con la necessaria tranquillizzante certezza che il sinistro per cui è causa sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, va rigettato, sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata, che va, di conseguenza, confermata.
Quanto al lamentato omesso riferimento della sentenza impugnata alla proposta ex art. 6 185 bis c.p.c. effettuata dal giudice di primo grado, il Tribunale osserva che esso è
irrilevante, avendo il giudice di prime cure evidenziato nella medesima proposta, le
“obiettive” incertezze relative, fra l'altro, alla sussistenza o meno della responsabilità.
Ininfluente è anche la doglianza dell'appellante afferente all'asserito ingiustificato rifiuto dell'accordo da parte dell'odierna appellata e alla sua omessa valutazione, nella sentenza appellata, ex artt. 91 co. 1 ultima parte e 96 c.p.c., perché entrambe tali norme presuppongono l'accoglimento (in misura non superiore alla proposta conciliativa, la prima, totale, la seconda) della domanda attorea, non ravvisabile nel caso di specie.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla
Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr.,
ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez. 1.
Ordinanza n. 14916 del 13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Non è tale, in particolare, la richiesta dell'appellante della condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, dal momento che la suindicata richiesta (con riferimento alle sole spese del giudizio di primo grado, su cui ha statuito la sentenza impugnata) non è sorretta da alcuna motivazione ulteriore a quella dell'asserita – e non dimostrata – fondatezza della domanda.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della
7 soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo in parte diverso, la Sentenza n. 1749/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di
Sant'Anastasia, emessa il 04.12.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
in data 19.10.2020, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI
GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del giudizio di appello, liquidate nell'importo di € 1.701,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, lì 14.02.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1731/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
Gabriele Volpe ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la
Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Luigi Tuccillo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Pt_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 1749/2020 del Giudice di Pace del
[...]
Mandamento di Sant'Anastasia, emessa il 04.12.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 19.10.2020.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società appellata, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello.
All'udienza del 12.11.2024, tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c. e fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
2 di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
Ciò posto, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, quindi, confermata, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se
confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice
d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in
motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni
diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo
configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La
3 sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo
grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui
conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da
quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass.
Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Tanto premesso, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto infondata la domanda dell'allora parte attrice sulla base della mancata prova del fatto, come si evince dal riferimento della sentenza appellata all'insufficiente valore probatorio delle dichiarazioni dell'unica testimone escussa, (si vedano le pagine 2 e 3 Testimone_1
della sentenza impugnata), il cui nominativo, peraltro, non compare nella messa in mora inviata all'appellata e alla cfr. l'allegato 2 della produzione di CP_2
parte appellante relativa al giudizio di primo grado, mel quale l'istante si è riservata di indicare i testimoni).
Tuttavia, il giudice di prime cure ha errato nel basare il rigetto della domanda attorea anche sull'omessa prova della non imputabilità all'allora parte attrice della mancata identificazione del veicolo, in considerazione della omessa indicazione, nella denuncia-querela sporta in data 06.02.2014 (e seguita dall'avviso della richiesta di archiviazione in atti) della presenza sul luogo del dedotto sinistro dell'unica teste escussa e del suo nominativo (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata), anziché
fondare altresì su tale omissione una valutazione di inattendibilità di quest'ultima.
Infatti, se è vero che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o
della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel
consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cassazione Civile,
4 Sez. 3, sentenza n. 23434 del 4.11.2014; Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9873 del
15.04.2021) e la presentazione, da parte dell'attrice, come nel caso di specie, di una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni poi intimati nel giudizio civile di risarcimento del danno non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012, menzionata dall'appellante), è altrettanto indubbio che la medesima giurisprudenza citata (e, in particolare, Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012) precisa che la circostanza in esame “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”.
Orbene, siffatto valore sintomatico è riscontrabile nel caso di specie, tanto più che la summenzionata testimone ha riferito di essere madre dell'allora attrice (si veda il verbale dell'udienza del 19.12.2016, tenutasi davanti al giudice di prime cure). Infatti, tale circostanza appare collidere con l'omessa indicazione del nominativo della teste nella denuncia-querela di cui sopra, come, peraltro, evidenziato dal Testimone_1
giudice di prime cure, sia pure ad altri fini, sul piano della motivazione.
Inoltre, dalla documentazione medica in atti emerge un'ulteriore criticità, non rilevata dal Giudice di prime cure.
Invero, nel verbale di pronto soccorso (cfr. l'allegato 6 della produzione di parte appellante relativa al giudizio di primo grado), che per giurisprudenza consolidata ha natura di atto pubblico fidefacente, si legge la generica dicitura “si porta alla nostra osservazione riferendo di essere stata investit[a] da un motorino”, senza alcuna indicazione che si trattasse di un incidente provocato da un veicolo non identificato e con la sola ulteriore indicazione dell'omissione di soccorso da parte del relativo conducente, che non è incompatibile con la non identificazione del veicolo.
In merito, poi, appunto, alla mancata identificazione del veicolo de quo, va rilevato
5 che dal complesso dell'istruttoria svolta emerge che non è stata dimostrata con tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del motociclo asseritamente danneggiante.
Infatti, se è vero che la teste escussa ha dichiarato che l'attrice “veniva investita da un motociclo il quale andando ad alta velocità non vedeva mia figlia che attraversava la strada” e che a seguito dell'investimento “il conducente del motociclo non si fermò
per prestare soccorso ma proseguì in direzione Pomigliano”, è altrettanto indubbio che da tali dichiarazioni non emerge la necessaria prova dell'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo asseritamente danneggiante. Infatti, la suindicata teste non ha riferito di una velocità eccessiva di tale motociclo idonea ad impedirle di annotarne il numero di targa.
Orbene, la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore – carente nel caso di specie – è necessaria secondo un consistente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 274 del 13.01.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del
18.09.2015).
Deve, dunque, concludersi che tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione in termini di attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie, assume carattere assorbente e dirimente ai fini dell'esclusione della circostanza che sia stato provato con la necessaria tranquillizzante certezza che il sinistro per cui è causa sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, va rigettato, sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata, che va, di conseguenza, confermata.
Quanto al lamentato omesso riferimento della sentenza impugnata alla proposta ex art. 6 185 bis c.p.c. effettuata dal giudice di primo grado, il Tribunale osserva che esso è
irrilevante, avendo il giudice di prime cure evidenziato nella medesima proposta, le
“obiettive” incertezze relative, fra l'altro, alla sussistenza o meno della responsabilità.
Ininfluente è anche la doglianza dell'appellante afferente all'asserito ingiustificato rifiuto dell'accordo da parte dell'odierna appellata e alla sua omessa valutazione, nella sentenza appellata, ex artt. 91 co. 1 ultima parte e 96 c.p.c., perché entrambe tali norme presuppongono l'accoglimento (in misura non superiore alla proposta conciliativa, la prima, totale, la seconda) della domanda attorea, non ravvisabile nel caso di specie.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla
Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr.,
ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez. 1.
Ordinanza n. 14916 del 13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Non è tale, in particolare, la richiesta dell'appellante della condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, dal momento che la suindicata richiesta (con riferimento alle sole spese del giudizio di primo grado, su cui ha statuito la sentenza impugnata) non è sorretta da alcuna motivazione ulteriore a quella dell'asserita – e non dimostrata – fondatezza della domanda.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della
7 soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo in parte diverso, la Sentenza n. 1749/2020 del Giudice di Pace del Mandamento di
Sant'Anastasia, emessa il 04.12.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
in data 19.10.2020, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “FONDO DI
GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del giudizio di appello, liquidate nell'importo di € 1.701,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, lì 14.02.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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