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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione alla data del 19.11.2024, nella causa avente n. 123 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente Parte_1 C.F._1
e/o disgiuntamente dagli avv.ti Orlando Cassisi ed Agatina Siviglia, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Abate S. Elia Di Ravagnese Trav Ii N. 11, presso lo studio dell'avv.
Siviglia Agatina, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica e (CF ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Ministero pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del
Plebiscito n. 15, sono ope legis domiciliati;
OPPOSTI
E
(C.F. e P.I. nella persona del responsabile Controparte_3 P.IVA_3 della funzione legale e contenzioso, elettivamente domiciliata in Locri via D. Candida n. 6 presso lo studio dell'avv. Alberta Scaglione, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione alla cartella di pagamento n.
09420220030733813000 relativa a Recupero multe e ammende, spese processuali e cassa deposito e prestiti – cassa ammende, anno 2014, dell'importo complessivo di € 25.865,61, promossa dal sig. . Parte_1
A fondamento dell'odierna opposizione l'attore ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'illegittimità della pretesa connessa alla voce “spese processuali” codice tributo 1E10 importo di€ 23.659,73 tenuto conto che dette spese (processuali) sarebbero “dovute essere ripartite tra tutti i 22 soggetti condannati nell'ambito del proc. pen. n. 4422/2005
R.G.N.R.” e non già esclusivamente tra i nove imputati giudicati con rito abbreviato;
2) l'illegittimità della pretesa tenuto conto che la Corte di Appello di Reggio Calabria, ha assolto il perché il fatto non sussiste in riferimento ai reati ex artt. 440 e 444 Pt_1 cpp contestati ai capi I), V) A bis, C bis e G) ter e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui agli artt. 477, 482 e 490 c.p. contestati al capo I); ed ha rideterminato la pena per i reati residui di cui agli artt. 477,
482 e 490 c.p. contestati ai capi V) A bis), B bis) e C bis) e per i reati di cui ai capi H)
U) e Z), a due anni e mesi sei di reclusione ed € 1.200,00 di multa.
In data 07.02.2024 si è costituita la convenuta domandando il rigetto Controparte_3 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L'opposta ha chiedendo di essere tenuta indenne dalle spese di lite in quanto “opera la quantificazione del credito (partita di credito n. 001882-2022 – doc 4) in ragione delle indicazioni trasmesse dal Tribunale ex art. 5 comma 1 della convenzione del 2010”.
In data 12.02.2024 si sono costituiti l ed il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda per le ragioni meglio esposte nella comparsa di CP_4
costituzione.
La fase cautelare espletata si è conclusa con l'accoglimento della domanda cautelare.
§ 2. Il Giudice ha fissato la prima udienza alla data del 14.05.2024 ed in seguito ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato all'udienza del 12.11.2024 assegnando alle parti i termini ex art.189 c.p.c.;
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. §4. Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent. 8 maggio 2014 n. 9936): "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost." sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti”.
§ 5. All'uopo, giova prendere le mosse dalla seconda doglianza.
La doglianza investe la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l'opponente ha subito la condanna penale.
Trattasi in altre parole di contestazione relativa alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come auto-liquidato dagli organi competenti.
La contestazione è fondata.
Giova premettere che in materia trova applicazione il seguente principio di diritto: “In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31774).
In altre parole, “l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti…” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/05/2023, n.14082).
Nel caso che ci occupa, le convenute non hanno fornito prova dell'esatta quantificazione del credito de quo né hanno dimostrato che le somme di cui alla cartella di pagamento impugnata afferiscono a reati diversi da quelli per i quali vi è stata nei confronti dell'imputato una pronuncia di assoluzione o una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Invero la comparsa di costituzione e risposta depositata dall'Avvocatura di Stato per conto del
e dell è inconferente in quanto fa riferimento ad CP_2 Controparte_1
un atto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, diverso da quello che forma oggetto del presente giudizio.
Parimenti infondato è l'argomentare dell'opposta laddove pretende Controparte_3
di porre a carico dell'opponente le spese del procedimento penale senza distinguere tra le varie imputazioni.
Secondo i principi di diritto enunciati in modo oramai consolidato dalla giurisprudenza in materia penale della Suprema Corte, “all'imputato devono ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 c.p.p., ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o - nel regime antecedente alle modifiche dell'art. 535 c.p.p., intervenute nel 2009 - per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria
o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena” (cfr. Cass. pen., sentenza n.
32979 del 03/06/2010, depositata il 08/09/2010; Cass. pen., sentenza n. 2955 del 2014 del
27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n. 17410 del 28/03/2019, depositata il 23/04/2019; per ulteriori richiami si veda la più volte citata Cass. n. 37138 del 2022).
In conclusione i convenuti non hanno fornito elementi utili per ricondurre le numerose voci di spesa, addebitate all'opponente, ai reati per i quali lo stesso è stato condannato.
Ne discende che l'opposizione va accolta.
§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione della voce per la fase istruttoria che non ha avuto luogo) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• ANNULLA la cartella di pagamento de qua;
• CONDANNA le convenute in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 2.532,00 oltre rimborso forfettario spese Parte_1
generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 20.02.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione alla data del 19.11.2024, nella causa avente n. 123 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente Parte_1 C.F._1
e/o disgiuntamente dagli avv.ti Orlando Cassisi ed Agatina Siviglia, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Abate S. Elia Di Ravagnese Trav Ii N. 11, presso lo studio dell'avv.
Siviglia Agatina, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica e (CF ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Ministero pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del
Plebiscito n. 15, sono ope legis domiciliati;
OPPOSTI
E
(C.F. e P.I. nella persona del responsabile Controparte_3 P.IVA_3 della funzione legale e contenzioso, elettivamente domiciliata in Locri via D. Candida n. 6 presso lo studio dell'avv. Alberta Scaglione, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione alla cartella di pagamento n.
09420220030733813000 relativa a Recupero multe e ammende, spese processuali e cassa deposito e prestiti – cassa ammende, anno 2014, dell'importo complessivo di € 25.865,61, promossa dal sig. . Parte_1
A fondamento dell'odierna opposizione l'attore ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'illegittimità della pretesa connessa alla voce “spese processuali” codice tributo 1E10 importo di€ 23.659,73 tenuto conto che dette spese (processuali) sarebbero “dovute essere ripartite tra tutti i 22 soggetti condannati nell'ambito del proc. pen. n. 4422/2005
R.G.N.R.” e non già esclusivamente tra i nove imputati giudicati con rito abbreviato;
2) l'illegittimità della pretesa tenuto conto che la Corte di Appello di Reggio Calabria, ha assolto il perché il fatto non sussiste in riferimento ai reati ex artt. 440 e 444 Pt_1 cpp contestati ai capi I), V) A bis, C bis e G) ter e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui agli artt. 477, 482 e 490 c.p. contestati al capo I); ed ha rideterminato la pena per i reati residui di cui agli artt. 477,
482 e 490 c.p. contestati ai capi V) A bis), B bis) e C bis) e per i reati di cui ai capi H)
U) e Z), a due anni e mesi sei di reclusione ed € 1.200,00 di multa.
In data 07.02.2024 si è costituita la convenuta domandando il rigetto Controparte_3 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L'opposta ha chiedendo di essere tenuta indenne dalle spese di lite in quanto “opera la quantificazione del credito (partita di credito n. 001882-2022 – doc 4) in ragione delle indicazioni trasmesse dal Tribunale ex art. 5 comma 1 della convenzione del 2010”.
In data 12.02.2024 si sono costituiti l ed il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda per le ragioni meglio esposte nella comparsa di CP_4
costituzione.
La fase cautelare espletata si è conclusa con l'accoglimento della domanda cautelare.
§ 2. Il Giudice ha fissato la prima udienza alla data del 14.05.2024 ed in seguito ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato all'udienza del 12.11.2024 assegnando alle parti i termini ex art.189 c.p.c.;
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. §4. Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent. 8 maggio 2014 n. 9936): "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost." sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti”.
§ 5. All'uopo, giova prendere le mosse dalla seconda doglianza.
La doglianza investe la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l'opponente ha subito la condanna penale.
Trattasi in altre parole di contestazione relativa alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come auto-liquidato dagli organi competenti.
La contestazione è fondata.
Giova premettere che in materia trova applicazione il seguente principio di diritto: “In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31774).
In altre parole, “l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti…” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/05/2023, n.14082).
Nel caso che ci occupa, le convenute non hanno fornito prova dell'esatta quantificazione del credito de quo né hanno dimostrato che le somme di cui alla cartella di pagamento impugnata afferiscono a reati diversi da quelli per i quali vi è stata nei confronti dell'imputato una pronuncia di assoluzione o una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Invero la comparsa di costituzione e risposta depositata dall'Avvocatura di Stato per conto del
e dell è inconferente in quanto fa riferimento ad CP_2 Controparte_1
un atto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, diverso da quello che forma oggetto del presente giudizio.
Parimenti infondato è l'argomentare dell'opposta laddove pretende Controparte_3
di porre a carico dell'opponente le spese del procedimento penale senza distinguere tra le varie imputazioni.
Secondo i principi di diritto enunciati in modo oramai consolidato dalla giurisprudenza in materia penale della Suprema Corte, “all'imputato devono ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 c.p.p., ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o - nel regime antecedente alle modifiche dell'art. 535 c.p.p., intervenute nel 2009 - per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria
o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena” (cfr. Cass. pen., sentenza n.
32979 del 03/06/2010, depositata il 08/09/2010; Cass. pen., sentenza n. 2955 del 2014 del
27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n. 17410 del 28/03/2019, depositata il 23/04/2019; per ulteriori richiami si veda la più volte citata Cass. n. 37138 del 2022).
In conclusione i convenuti non hanno fornito elementi utili per ricondurre le numerose voci di spesa, addebitate all'opponente, ai reati per i quali lo stesso è stato condannato.
Ne discende che l'opposizione va accolta.
§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione della voce per la fase istruttoria che non ha avuto luogo) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• ANNULLA la cartella di pagamento de qua;
• CONDANNA le convenute in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 2.532,00 oltre rimborso forfettario spese Parte_1
generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 20.02.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone