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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12572 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38086 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 9 luglio
2025, vertente
TRA
, con l'avv. Simona Di Fonso;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Paolo D'Avino;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma n. 3291/2024 pubblicata in data 21.03.2024.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione impugnava, innanzi al Giudice di Pace di Roma, Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720239014143511000, notificata il 15.05.2023, limitatamente alla sottesa cartella n. 09720160208646066000, relativa a verbale di accertamento di violazione al CdS, deducendo – tra gli altri motivi - la nullità- inesistenza della notifica della cartella di pagamento con conseguente prescrizione del
1 credito ex. art. 28 lex 689/81, nonché decadenza ex lege 244/07 ed estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme ingiunte.
Veniva portata in giudizio che si costituiva Controparte_2 opponendosi all'accoglimento della domanda.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva la domanda e compensava le spese di lite.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione nella parte in cui ha dichiarato la violazione del principio del “ne bis in idem”, in quanto il giudizio di accertamento negativo del credito di cui al ricorso ad r.g. 7878/2020 (opposizione estratto ruolo collegato alla cartella n. 09720160208646066000) esitato con pronuncia di inammissibilità n. 16674/2020, non sarebbe “idoneo ad interrompere i termini della prescrizione essendo invece necessaria una domanda da parte del creditore”; inoltre, ha invocato il vizio di omessa pronuncia nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice statuito in ordine all'eccezione di decadenza del Concessionario per tardività della notifica della cartella esattoriale.
si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. Il giudice di primo grado ha – con formula non appropriata – rigettato la domanda, statuendo in motivazione l'inammissibilità della domanda sulla base della seguente motivazione: “La domanda è inammissibile. Risulta dagli atti che la cartella esattoriale n. 09720160208646066000, presupposta all' intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione, è stata impugnata davanti il Giudice di Pace di
Roma nel ricorso contraddistinto da NRG. 7878/2020, concluso con sentenza di rigetto
n. 16674/2020.
Il giudice nella sentenza n. 7878/2020 ha già statuito sulla legittimità della cartella presupposta che costituisce quindi valido titolo per essere posta a base dell'intimazione oggi impugnata”.
2. Parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda per violazione del principio del ne bis in idem, non
2 potendo la mera pronuncia in rito (sent. Giudice di Pace n.16674/2020) produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale con consequenziale facoltà di riproposizione della domanda in separato giudizio.
Assume altresì che il giudizio di accertamento negativo del credito di cui al ricorso ad r.g. 7878/2020 (opposizione estratto ruolo collegato alla cartella n.
09720160208646066000) non sarebbe “idoneo ad interrompere i termini della prescrizione essendo invece necessaria una domanda da parte del creditore”.
3. La censura di parte appellante appare meritevole alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20636/2024), alla cui stregua
<La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio>>.
La declaratoria di inammissibilità espressa in motivazione non è, pertanto, condivisibile e, stante l'inopponibilità di un giudicato, è necessario passare al merito dell'originaria opposizione nell'unica censura di decadenza riproposta in grado di appello.
4. Da disattendere è l'eccezione di decadenza formulata sull'assunto la notifica della cartella di pagamento sarebbe avvenuta oltre due anni dall'iscrizione a ruolo della multa stessa, in violazione di quanto previsto dell'articolo 1, co. 153, della Legge n. 244 del 2007.
Ebbene, l'assunto non è fondato, atteso che dalla documentazione prodotta in primo grado dall' risulta che la sanzione è del 2013, che il ruolo è Controparte_3 stato consegnato nell'anno 2016 e che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 27 marzo 2023.
5. Conclusivamente, pur con l'integrazione motivazionale di cui sopra sulla non condivisibilità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado, l'appello va respinto con conferma della gravata sentenza che nel dispositivo ha rigettato la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del carattere documentale della causa e della sua semplicità.
3 Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data
1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal
31.01.2013.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 13/09/2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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