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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 8053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8053 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. OV RE, all'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7894/2025, vertente: tra
, , , e Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Nappi e Massimo Nappi giusta procure Parte_5 speciali alle liti allegate al ricorso.
RICORRENTI
e
, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Daniela La Rosa giusta procura generale alle liti per atti notar di Roma Per_1 del 9/9/2019.
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e note autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 5/3/2025 e gli altri litisconsorti in Parte_1 epigrafe indicati si sono rivolti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- avevano tutti lavorato alle dipendenze di con il profilo di Operatore di esercizio e con CP_2 parametro, da ultimo, 183;
- sin dalla data di assunzione, avevano svolto la propria attività a bordo degli autobus di linea, con responsabilità del convoglio in base ai regolamenti e alle normative di settore, svolgendo anche mansioni accessorie, tutte strettamente collegate all'attività di conducente di linea, tra cui quella della verifica dei biglietti, così come previsto dalla relativa declaratoria contrattuale, secondo cui appartengono alla figura professionale di Operatore di esercizio i “Lavoratori che, in possesso di abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono,
1 all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”;
-durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo previsto dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, così come parzialmente sostituito dall'art. 5 del CCNL
27/11/2000, che si basava sulla nozione di “retribuzione normale” individuata dall'art. 3 del CCNL
27/11/2000, sicchè non comprendeva elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione e al tipo di attività svolta, secondo gli avvicendamenti e le turnazioni disposte dall'Azienda;
-in particolare, dalla base di computo della retribuzione feriale, l' aveva omesso di CP_2 includere la indennità di agente unico, la indennità turni avvicendati, la indennità di ristrutturazione e la indennità personale viaggiante, che essi avevano percepito mensilmente per tutti gli anni, come dimostrata dalla buste-paga prodotte, così di fatto subendo, durante il periodo di ferie, una illegittima riduzione del trattamento retributivo che sarebbe loro spettato in applicazione dei principi di diritto enucleabili dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea.
Tanto premesso, hanno dedotto che:
- la mancata inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle quattro indennità anzidette era in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva ripetutamente affermato che l'espressione
«ferie annuali retribuite», utilizzata dall'art. 7 cit, doveva essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione doveva essere mantenuta e il lavoratore doveva percepire, per tale periodo di riposo, la «retribuzione ordinaria», in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie era volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, fosse «paragonabile» ai periodi di lavoro, precisando che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non godesse delle sue ferie, non soddisfaceva la prescrizione del diritto dell'Unione;
- l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la Direttiva 2003/88/CE e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione, che imponeva di riconoscere al
2 lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata, ovvero una retribuzione «paragonabile» a quelle percepita durante i periodi di lavoro;
-conseguentemente, le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità anzidette, contrastavano con la norma imperativa di cui all'art. 10 cit, perché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti che erano volte a compensare “incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la quale aveva pure precisato che non dovevano essere presi in considerazione solo quegli elementi “diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore”.
- dai principi affermati dalla Corte di Giustizia, la Corte di cassazione aveva tratto la vigenza di una nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, in applicazione del disposto dell'art. 7 della direttiva 88/2003, che rivestiva efficacia ultra partes, con conseguente dovere del giudice nazionale di merito, a fronte di tali parametri interpretativi dettati a livello eurounitario, di intendere tale nozione come comprensiva di qualsiasi importo pecuniario che si ponesse “in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che fosse correlato allo status personale e professionale del lavoratore…”.
Richiamata la normativa contrattuale volta a disciplinare le quattro indennità anzidette, hanno dedotto che tutte presentavano i requisiti richiesti per essere incluse nella base di computo della retribuzione feriale, in quanto: strettamente collegate alle mansioni di conducente di linea e dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dal disagio lavorativo riconosciuto dalle stesse parti contrattuali;
percepite con continuità e in modo non occasionale, sì da escludere il carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo; corrisposte mensilmente con costanza e uniformità, sì che il relativo corrispettivo era presente in misura congrua, consistente e continuativa nella retribuzione percepita mensilmente: la loro mancata inclusione aveva, quindi, una indubbia potenzialità dissuasiva dal godimento delle ferie, incidendo in maniera significativa sulla retribuzione feriale erogata e comportando una incisiva decurtazione della stessa. Il che era confermato dal fatto che, proprio per evitare tale rischio, le parti contrattuali, con verbale di accordo del 10/5/2022, avevano istituito, a decorrere dal 1/7/2022, la specifica indennità
“retribuzione ferie” di € 8,00 giornaliera “al fine di garantire…un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro”, specificando che detta indennità “sostituiva ed assorbiva ogni eventuale
3 incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni” .
Hanno quindi concluso chiedendo:
-previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione, per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, e/o degli artt. 36, terzo comma,
Cost. e 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 10 del CCNL 12/3/1980, artt. 3 e 5 del CCNL 27/11/2020 che in combinato disposto tra di loro non computano nella retribuzione normale da utilizzare per il pagamento delle giornate di ferie le indennità agente unico, turni avvicendati, di ristrutturazione e personale viaggiante, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva delle predette indennità previste dalla normativa pattizia, richiamata in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento delle CP_2 seguenti somme, oltre accessori, a titolo di differenze maturate a decorrere dal quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 92/2012, ossia dall'agosto 2007:
€ 1.483,93 in favore di . ; Parte_1
€ 2.554,98 in favore di;
CP_1
€ 1.216,40 in favore di;
Parte_2
€ 1.253,23 in favore di;
Parte_3
€ 1.228,03 in favore;
Parte_4
€ 1.229,46 in favore di . Parte_5
Si è costituita che ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo che: CP_2
-sia l'art. 7 della Direttiva CE 2003/1998, sia l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2004, sia l'art. 36, comma 3,
Cost. contemplavano semplicemente il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie retribuite, sicchè, non esistendo un principio inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, la determinazione di quest'ultima era rimessa, anche per il periodo feriale, alla contrattazione collettiva, che escludeva dalla base di computo le quattro indennità in questione;
- anche a voler tener contro dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, il criterio da seguire non era quello della esatta equivalenza delle condizioni economiche ma quello del “paragonabile”, sicchè l'inserimento delle voci retributive variabili nella retribuzione da corrispondere nei giorni di ferie non poteva avvenire automaticamente, ma a condizione che si trattasse di indennità collegate al tipo di mansione svolte secondo un criterio prevalentemente qualitativo e che tale inclusione fosse necessaria al fine “di evitare che il lavoratore rinunci alle ferie, poiché registra una significativa flessione della retribuzione durante il periodo di riposo;
”
- per tutte le indennità indicate dai ricorrenti non ricorrevano le condizioni per la inclusione richiesta, tanto più che le indennità di agente unico, di ristrutturazione e di presenza, previste dalla
4 contrattazione aziendale, erano state abrogate, la prima, dall'ASA dell'11/7/2000; la seconda e la terza con Accordo del 17/7/2015 e poi ricomprese nell'ERA2 e, quindi, erogate anche nei giorni di ferie;
-la erroneità dei conteggi diretti a quantificare le differenze rivendicate, atteso che queste ultime erano state richieste non soltanto per i 26 giorni di ferie, spettanti secondo le previsioni contrattuali agli agenti con anzianità di servizio superiore a venti anni, ma anche per le quattro giornate di permessi retribuiti sostitutive delle festività soppresse e per le due giornate di permessi retribuiti previste dall'accordo aziendale del 6/4/2021; erano state, inoltre, quantificate non avendo riguardo ai giorni in cui per ciascun mese le indennità in questione erano state effettivamente corrisposte, mentre, avendo riguardo al valore medio di ogni indennità e considerando la media mensile delle giornate lavorare nel corso dell'anno di fruizione delle ferie, la somma eventualmente dovuta era pari a complessivi € 5.213,75;
-la parziale prescrizione delle pretese azionate, atteso che il primo atto interruttivo risaliva al
14/10/2024, con conseguente estinzione di ogni eventuale differenza maturate sino al 14/10/2019, atteso che le modifiche apportate dall'art. 1 legge n. 92/2012 all'art. 18 Stat. Lav. non avevano fatto venir meno il requisito della stabilità del rapporto, anche in considerazione della normativa speciale dettata dal R.D. n. 148/1931, che era maggiormente garantista rispetto a quella applicabile ai restanti rapporti di lavoro privati, in quanto gli artt. 53 e 54 prevedevano un ulteriore strumento di difesa per il lavoratore cui era stato intimato il licenziamento, rappresentato dall'articolata procedura prevista e dalla possibilità di rivolgersi ad un organo terzo quale il Consiglio di disciplina.
Acquisiti chiarimenti contabili e note autorizzate, all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della discussione orale la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data pubblica lettura.
2.La domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.
3.Rileva preliminarmente il Tribunale che non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, atteso che deve prendersi atto di quanto affermato dalla Suprema
Corte in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, sebbene rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n.92/2012.
I Giudici di legittimità hanno asserito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata
5 in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n.
26246) Cass. 20/10/2022, n. 30957).
A tale principio, successivamente ribadito (v., tra le altre, Cass. 20/10/2022, n. 30957 e
Cass.11/7/2023, n. 19663), il Tribunale ritiene di doversi uniformare, attesa la natura di “ diritto vivente” dell'interpretazione delle disposizioni coinvolte, fornita dai Giudici di legittimità, che costituisce il reale parametro di effettività di un enunciato normativo ed, al contempo, il risultato di un bilanciamento tra il pluralismo ermeneutico, la dimensione creativa del diritto giurisprudenziale e le esigenze di prevedibilità e uniformità delle opzioni interpretative e delle decisioni giudiziali.
Rileva, inoltre, il Tribunale che la peculiare e specifica disciplina dettata dal R.D. n. 148/1931 in materia di procedimento disciplinare per il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri sia con riferimento all'iter procedimentale che con riferimento all'organo competenze ad irrogare la sanzione espulsiva non esclude che anche a tale rapporto si applichi l'art. 18 Stat. Lav., ove non specificamente derogato, avendo la Suprema Corte affermato che anche per tale rapporto “non è sostenibile che lo statuto dell'invalidità del licenziamento possa essere rivenuto in fonti e discipline diverse da quelle poste dall'art. 18 cit. infatti, meno nella materia, la Per_2 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed i conseguenti specifici poteri di annullamento allo stesso riservati dalla legge, non vi è più alcuna ragione che si frapponga alla applicazione della disciplina comune, quale è quella prevista dall'art. 18”, trattandosi di precetto
“né speciale, né eccezionale, ma dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo della identità di ratio” ( cfr. Corte Cost. n. 338/1998 e Corte Cost. n. 4938/1994) e, quindi, a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina” (v. Cass 10/7/2012, n. 11547).
Conseguentemente, anche a tale rapporto trovato applicazione le modifiche apportate dall'art. 1 comma 42, della legge n.92/2012, connotate dall'assenza di una predeterminazione certa della sanzione applicabile in relazione ai diversi vizi che possono inficiare l'atto di recesso, cosa di cui, peraltro non ha mai mostrato di dubitare la Suprema Corte (v., tra le altre, Cass 31/1/2024, n. 2859;
Cass. 31/5/2023, n. 15355).
In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale che potrebbero al più considerarsi prescritte le sole pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012, data di entrata in vigore della Legge Fornero, mentre per quelle per le quali alla data anzidetta non risulta decorso il termine quinquennale non risulta maturata la fattispecie estintiva. In tali termini sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai ricorrenti a decorrere dall'agosto 2007.
6 4.Passando all'esame del merito, osserva il Tribunale che su fattispecie analoghe a quella in esame sono già intervenuti numerosi precedenti conformi di questo Ufficio, che hanno ritenuto fondate analoghe domande, le cui argomentazioni si condividono integralmente e si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c,p.c., (v, tra le altre, Trib. Roma n. 8812/2012 del 25/10/2022 e
Trib. Roma n.9818/2022 del 22/11/2022), pervenendo, peraltro, a conclusioni analoghe a quelle di altri Uffici ( v. Corte Appello di Bari n. 873/2024 del 3/6/2024 e n.1020/2024 del 24//2024; Corte
Appello Napoli n. 3391/2024 del 17/10/2025; Corte Appello Catanzaro n.692/2024 dell'1/8/2024)..
5.La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto
(...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nonché dall'art. 31, n.
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Su tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, e con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha chiarito che l'espressione “ferie annuali Persona_3 retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo “(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-
350/06 e C- 520/06, TZ e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
(v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè TZ e altri, punto 60). Persona_3
7 Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155, C-155/10, “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 Per_4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”.
A tale decisione deve attribuirsi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame, cosicchè appare opportuno riportarne i seguenti passaggi salienti.
“16. In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 Persona_5
e giurisprudenza citata).
8 18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché Persona_3 Per_6
e a., cit., punto 58).
[...]
20. Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze N- e a., punto 58, nonché TZ e a., punto 60).
21 Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
9 5.1.Se si analizza l'intero contesto del ragionamento effettuato dalla Corte di giustizia in tale decisione, non si può non attribuire rilevanza a statuizioni – già in precedenza enunciate - secondo cui “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta”, o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.2.Se si esamina, poi, il testo in lingua inglese della medesima decisione, si può poi constatare che al punto 21 della stessa è stata usata l'espressione secondo cui la retribuzione pagata durante le ferie annuali “must, in principle, be determined in such a way as to correspond to the normal remuneration received by the worker”, che si può tradurre in “deve in linea di principio essere determinata in modo tale da corrispondere a quella normalmente ricevuta dal lavoratore”, ove il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”.
Non è un caso quindi che nel testo italiano della decisione in parola al punto 21 cit. è stata usata l'espressione “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.3.Sulla base di tali considerazioni deve allora ritenersi che, come già affermato dai precedenti citati, vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in guisa tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio
(“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”, secondo il testo in lingua inglese).
5.4.Ciò che la Corte ha voluto mettere in particolare evidenza è che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto
22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, ,), durante i periodi di lavoro Persona_7 effettivo, e, in particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale addetto alla guida.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte , fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche
10 paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto 19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “ non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 21 della sentenza).
In tal modo la Corte ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi. Sotto il primo profilo la
Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Nell'espletare una tale verifica, che è compito del giudice nazionale, occorre inoltre “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26).
I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso organo, come la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-
514/20 (DS c/ , e sono stati, poi, recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più recente della Per_8
11 Corte di Cassazione (Cass. 23/6/2022, n. 20216, ma, in precedenza, v. già Cass. 15/10/2020, n.
22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425 e, da ultimo, Cass. 22/5/2025, n. 13675; Cass.16/5/2025 nn. 13044 e 13044, relative a fattispecie in cui venivano in rilievo rapporti di lavoro di autoferrotranvieri;
Cass 5/5/2025, nn.11754 e 11778).
5.5.Osserva il Tribunale che non rileva la circostanza – sui cui parte resistente ha incentrato le sue difese- secondo cui il succedersi degli accordi collettivi intervenuti nel corso del tempo, che hanno disciplinato in vario modo la computabilità delle indennità in questione nella retribuzione feriale, dimostrerebbe che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tali indennità e le modalità con cui esse potessero incidere nelle giornate di ferie, esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Non sarebbe, pertanto, censurabile, secondo parte resistente, la scelta operata dalla normativa contrattuale che dapprima aveva escluso la computabilità di tali indennità e poi incluso la indennità di ristrutturazione e quella di presenza nella cd. ERA2 in forza dell'accordo del 17/7/2025, che ha previsto la forfettizzazione dell'incidenza di una serie di indennità di carattere variabile e la erogazione anche in caso di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa.
Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
Da un punto di vista generale deve tenersi conto di quanto stabilito nella sentenza della CGUE
13.12.2018, C-358/17 ( ), secondo cui “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che le Persona_7 parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, Persona_3 punto 57). A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
12 Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta.
6. Resta da verificare se le disposizioni collettive vigenti ratione temporis che disciplinano le quattro indennità in parola e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia:
a) comprensiva delle voci volte a compensare “incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” ovvero
“correlate allo status personale e professionale del lavoratore…”;
b) non sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
6.1.L'art. 10 del CCNL 12/3/1980 così come parzialmente sostituito dall'art. 5 del CCNL
27/11/2000, dispone: “I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale”.
La “retribuzione normale” viene analiticamente individuata nelle sue componenti dall'art. 3 del
CCNL 27/11/2000 e vengono, quindi, esclusi “tutti i compensi, le indennità ed i premi…legati ad effettive e/o particolari prestazioni…”, a cui fa riferimento l'art. 9 del CCNL 12/3/1980, tra cui le quattro indennità in questione.
6.2. L'indennità di agente unico nasce con l'accordo sindacale aziendale del 15 aprile 1971, il quale istituì la figura dell'agente unico e la biglietteria automatica in vettura, al contempo disponendo che le mansioni dell'autista delle vetture con biglietteria automatica, oltre le normali funzioni di guida e di esercizio, sono quelle indicate nell'allegato A: “Compiti accessori dell'autista
(Allegato A)
Durante il servizio l'autista espleterà i suoi compiti usuali e una generica sorveglianza delle emettitrici e provvederà:
1. a trascrivere il suo cognome, nome e matricola sulle cedole relative alle emettitrici installate in vettura, all'inizio del turno;
13
2. a trascrivere, ad ogni fine corsa, sulle cedole, il numero indicato dal contatore del relativo ripetitore;
3. ad inserire e disinserire le emettitrici, all'inizio ed al termine del servizio e nei casi di sosta prolungata della vettura;
a disinserire la macchina in caso di esaurimento della carta o di guasto all'emettitrice e a proseguire così il servizio. Tuttavia, nel caso di interruzione del funzionamento della macchina, prima che essa sia posta fuori servizio, dovranno essere eseguite alcune manovre di inserzione e disinserzione opportunamente intervallate”.
Con Accordo aziendale del 19/4/1971 ( v. doc sub n. 14 f. ricorrenti) fu instituita l'indennità per agente unico in una duplice consistenza economica;
piena per turno intero;
ridotta per ogni frazione di turno inferiore alla metà.
L'istituto venne recepito anche in sede di contrattazione nazionale, atteso che l'art. 48 CCNL
23/7/1976 (v. doc sub n. 9 f. ricorrenti) previde che “ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale come prospettiva di espansione dei servizi pubblici di trasporto locali, le aziende che intendessero procedere all'istituzione del sistema ad agente unico ne daranno preventiva comunicazione ai Sindacati…”
Il sistema dell'agente unico comportò, quindi, in capo all'operatore di esercizio non solo la responsabilità di conduzione ma anche quella di controllo delle emettitrici in precedenza attribuito al cd. bigliettaio presente in vettura, sicchè la relativa indennità si configura, in tutta evidenza, come compenso di un ulteriore impegno e di un ulteriore disagio intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore di tale profilo è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, correlati al suo status personale e professionale.
Dalle buste-paga prodotte, si evince, poi, che tale indennità è stata percepita in via continuativa dai ricorrenti e corrisposta mensilmente in cifra fissa per ogni giorno di servizio prestato, anche in epoca successiva all'agosto 2000: non appare, pertanto, fondata l'eccezione dell'Azienda secondo cui essa sarebbe stata abrogata dall'accorso aziendale dell'1/7/2000, il quale, d'altro canto, prevede che “…a decorrere da agosto 2000…la retribuzione di origine aziendale è costituita dalle indennità, premi e compensi…legati alla presenza e all'effettiva prestazione, specificati nell'allegato n. 1…”, nel quale è espressamente inclusa anche l'indennità di agente unico ( v. doc sub n. 9 f. resistente).
La non intervenuta eliminazione di tale indennità per effetto dell'accordo sindacale citato è inoltre confermata anche dalla inclusione della stessa nella tabella C, allegata all'Accordo aziendale del
17/7/2005, istitutivo della ERA 2, che la individua tra le indennità sin ad allora erogate e con tale
Accordo abrogate e confluite in ERA 2 “con valori propri del parametro e delle figura professionale di appartenenza” (v.doc sub nn. 11 e 11 bis f. resistente)
14 6.3. L'indennità di turni avvicendati è stata introdotta dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale del
21/5/1981, il quale ha previsto che “a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida…che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3 e 4; a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”. (v. doc. sub n. 11 f. ricorrenti)
Trattasi di indennità volta a compensare il disagio del personale di macchina e di guida derivante dal fatto di non avere una regolarità nella turnazione di servizio settimanale, atteso che per turno avvicendato si intende una prestazione lavorativa articolata su due turni diversi ogni settimana o tre turni ogni tre settimane, con un giorno di riposo settimanale che solitamente coincide con la domenica e uno a scorrimento, individuato in base al ciclo dei turni.
Per tale indennità, percepita in via continuativa dai ricorrenti nel periodo dedotto in giudizio e corrisposta mensilmente in cifra fissa per ogni giorno di servizio prestato, valgono le medesime considerazione svolte con riferimento all'indennità di agente unico.
6.4. L'indennità di ristrutturazione è stata introdotta dall'accordo aziendale del 23/11/1994 (v. doc. sub n. 8 f. resistente), il quale ha riconosciuto il diritto a tale emolumento in misura di Lire 3400 (€
1,75) per ogni giorno di presenza per “estensione servizio ad ogni agente unico fino al completamento più ogni azione organizzativa…tale da consentire l'adeguamento delle prestazioni all'orario di servizio contrattuale”.
Trattasi di indennità volta a compensare i disagi dovuti alla riorganizzazione aziendale che veniva ad incidere sulla turnazione di servizio del personale viaggiante. Anch'essa è stata percepita in via continuativa dai ricorrenti nel periodo dedotto in giudizio e corrisposta mensilmente in cifra fissa per ogni giorno di servizio prestato, sicchè valgono le medesime considerazione svolte con riferimento alle altre due indennità.
6.5.L' indennità personale viaggiante è stata istituita con l'Accordo aziendale del 20/3/1997
(“indennità giornaliera per effettive prestazioni”) per il personale “…conducente di linea svolgente effettivamente mansioni di guida” al fine specifico di compensare “l'effettiva gravosità e disagi delle condizioni di lavoro…” (v. doc. sub. 16 f. ricorrenti)
Trattasi di indennità percepita in via continuativa dai ricorrenti nel periodo dedotto in giudizio e corrisposta mensilmente in cifra fissa per ogni giorno di servizio prestato, strettamente collegata alle mansioni di conducente di linea e diretta a compensare, come esplicitamente riconosciuto dalle parti. uno specifico incomodo derivante dal disagio lavorativo.
15 6.6.Risulta soddisfatta, pertanto, per tutte e quattro le indennità, la condizione ricordata al precedente § 6, lett. a, essendo irrilevante la circostanza eccepita dall'Azienda secondo cui le ultime due – di ristrutturazione e di personale viaggiante- sono state abrogate con l'Accordo aziendale del 17/7/2015 e confluite nella cd ERA 2, erogata nei giorni di ferie”, atteso che le differenze rivendicate dai ricorrenti, fatta eccezione per , non vanno oltre il novembre CP_1
2025, mese da cui è iniziata la corresponsione della cd. ERA 2.
6.7. Passando ad esaminare la sussistenza dell'ulteriore condizione della potenziale “dissuasività” conseguente alla mancata inclusione delle indennità in questione nella retribuzione feriale, osserva anzitutto il Tribunale che essa non può certo essere esclusa per la presenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E.
Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva
2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, Per_9 Per_10
Per_ Per_
, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17,
EU:C:2018:799, punto 25), cosicché esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che – da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla precedente Per_8 giurisprudenza dello stesso Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen
16 sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto Persona_5
23)”.
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore,
è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_13
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali Per_ periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Nella stessa ottica, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock,
C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE e dei Giudici di legittimità, rileva il Tribunale che ciò che occorre indagare è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettantigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
17 Un approccio siffatto non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive
(quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie.
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il raffronto tra quanto percepito dai ricorrenti in una giornata in cui hanno prestato attività lavorativa e, quindi, percepito le indennità in questione, e quanto percepito in un giorno di ferie
Tale criterio ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di
Giustizia, atteso che dalle buste-paga prodotte in giudizio e dai conteggi depositati in data
16/6/2025 emerge come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati e che la loro mancata inclusione nella retribuzione feriale comporta un decurtazione pari, in media, ad oltre il 7%.
Trattasi di differenza che, considerato anche l'importo non elevato della retribuzione giornaliera, può essere considerata, in base a una verifica ex ante, potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie, tenuto conto della continuatività dell'erogazione di tali indennità nel corso dell'anno e dell'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, i lavoratori ricorrenti possono impegnare per garantire a loro o alle loro famiglie le ordinarie condizioni economiche di vita..
7.Rileva, altresì, il Tribunale che non può spiegare rilievo ostativo all'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sulla sussistenza di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
8.Ulteriori questioni che devono essere esaminate concernono la individuazione del numero dei giorni di ferie per le quali per ciascun anno spetta ai ricorrenti la richiesta integrazione e il criterio per calcolarla.
8.1.Con riferimento alla prima, l' ha eccepito che i ricorrenti hanno chiesto la integrazione CP_2 rivendicata non soltanto con riferimento ai ventisei giorni di ferie loro spettanti in base alla
18 normativa contrattuale ma anche con riferimento alle quattro giornate di permessi retribuiti sostitutive delle festività soppresse e alle due giornate di permessi retribuiti previste dall'accordo aziendale del 6/4/2021.
Rileva il Tribunale che i principi affermati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza citate valgono soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Le giornate di permesso retribuito anzidette si collocano al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie, sicché, considerata anche la totale assenza in ricorso sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia di specifiche deduzioni in ordine alla disciplina contrattuale loro applicabile e alla loro assimilabilità alle ferie, l'eccezione dell' appare fondata. Pertanto, dal computo devono escludersi le sei CP_2 giornate in questione.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al rilievo dei ricorrenti secondo cui dalle buste-paga non emergerebbero elementi idonei ad individuare in maniera differenziata le ferie dalle giornate di permesso in questione, sicchè non sarebbe provato che nel calcolo da loro elaborato sono incluse anche queste ultime.
Rileva il Tribunale che, da un lato, era onere dei ricorrenti, in quanto fatto costitutivo della pretesa avanzata, provare in maniera adeguata che i giorni per i quali chiedono per ciascun anno l'adeguamento non fossero comprensivi anche delle sei giornate di permesso in questione;
dall'altro, che il numero di giornate per le quali l'adeguamento è richiesto risulta per molti anni ben superiore a 26, il che lascia presumere che in tale numero siano ricompresi anche i giorni di permesso in questione.
8.2.Con riferimento al criterio di calcolo della richiesta integrazione, appare corretto, ad avviso del
Tribunale, il criterio adottato dall'Azienda che, anzitutto, tiene conto per il ricorrente la cui CP_1
19 pretesa, a differenza di quelle azionate dagli altri ricorrenti, si estende ad un ambito temporale successivo al novembre 2025 e sino al dicembre 2019, dell'intervenuto abrogazione delle indennità di agente unico, ristrutturazione e personale viaggiante per effetto all'Accordo aziendale del
17/7/2005, istitutivo della e della loro confluenza in tale emolumento, erogato anche nei Pt_6 giorni di ferie;
tiene, poi, conto del valore medio delle indennità corrisposte, conteggiato considerando la media mensile delle giornate lavorate nel corso di ciascun anno di fruizione delle ferie.
Detto criterio di calcolo appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a
CGUE, sentenza 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_7
9.. Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale accoglimento del ricorso, deve, pertanto, essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative in precedenza dianzi richiamate, delle clausole contenute nell'art.10 del CCNL 12/3/1989 e negli artt. 3 e 5 del CCNL
27/11/2020, nella parte in cui escludono dalla base di computo della retribuzione feriale le indennità di agente unico, turni avvicendati, ristrutturazione e personale viaggiante.
Conseguentemente, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, per il periodo 1/8/2017 al 31/12//2015, una retribuzione comprensiva delle indennità anzidette, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie., sicchè l' in conformità dei conteggi dalla medesima prodotti, deve essere condannata a CP_2 pagare le somme di seguito indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo:
€ 1.056,11 in favore di;
Parte_1
€ 820,02 in favore di;
CP_1
€ 805,69 in favore di;
Parte_2
€ 923,50 in favore di;
Parte_3
€ 786,57 in favore di;
Parte_4
€ 821,86 in favore di . Parte_7
10.Atteso il parziale accoglimento del ricorso, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese di lite, come liquidate per l'intero in dispositivo secondo i criteri di cui ai DD.MM. n.
20 55/2014 e 147/2022, che per i residui 2/3 devo porsi a carico dell' resistente secondo CP_2 soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dei ricorrenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie parzialmente le domande e per l'effetto condanna a pagare in favore di CP_2 ciascuno dei ricorrenti, a titolo di differenze sulla retribuzione loro erogate nei periodi di ferie goduti dall'1/8/2017 al 31/12/2015, le somme di seguito indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo:
€ 1.056,11 in favore di;
Parte_1
€ 820,02 in favore di;
CP_1
€ 805,69 in favore di;
Parte_2
€ 923,50 in favore di;
Parte_3
€ 786,57 in favore di;
Parte_4
€ 821,86 in favore di . Parte_7
Compensa per 1/3 le spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi € 5.077,00 per onorari, condannando alla rifusione dei residui 2/3, oltre rimborso spese forfettario nella misura CP_2 del 15%, da distrarsi in favore dei difensori dei ricorrenti.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Il Giudice
OV RE
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. OV RE, all'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7894/2025, vertente: tra
, , , e Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Nappi e Massimo Nappi giusta procure Parte_5 speciali alle liti allegate al ricorso.
RICORRENTI
e
, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Daniela La Rosa giusta procura generale alle liti per atti notar di Roma Per_1 del 9/9/2019.
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e note autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 5/3/2025 e gli altri litisconsorti in Parte_1 epigrafe indicati si sono rivolti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- avevano tutti lavorato alle dipendenze di con il profilo di Operatore di esercizio e con CP_2 parametro, da ultimo, 183;
- sin dalla data di assunzione, avevano svolto la propria attività a bordo degli autobus di linea, con responsabilità del convoglio in base ai regolamenti e alle normative di settore, svolgendo anche mansioni accessorie, tutte strettamente collegate all'attività di conducente di linea, tra cui quella della verifica dei biglietti, così come previsto dalla relativa declaratoria contrattuale, secondo cui appartengono alla figura professionale di Operatore di esercizio i “Lavoratori che, in possesso di abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono,
1 all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”;
-durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo previsto dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, così come parzialmente sostituito dall'art. 5 del CCNL
27/11/2000, che si basava sulla nozione di “retribuzione normale” individuata dall'art. 3 del CCNL
27/11/2000, sicchè non comprendeva elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione e al tipo di attività svolta, secondo gli avvicendamenti e le turnazioni disposte dall'Azienda;
-in particolare, dalla base di computo della retribuzione feriale, l' aveva omesso di CP_2 includere la indennità di agente unico, la indennità turni avvicendati, la indennità di ristrutturazione e la indennità personale viaggiante, che essi avevano percepito mensilmente per tutti gli anni, come dimostrata dalla buste-paga prodotte, così di fatto subendo, durante il periodo di ferie, una illegittima riduzione del trattamento retributivo che sarebbe loro spettato in applicazione dei principi di diritto enucleabili dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea.
Tanto premesso, hanno dedotto che:
- la mancata inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle quattro indennità anzidette era in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva ripetutamente affermato che l'espressione
«ferie annuali retribuite», utilizzata dall'art. 7 cit, doveva essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione doveva essere mantenuta e il lavoratore doveva percepire, per tale periodo di riposo, la «retribuzione ordinaria», in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie era volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, fosse «paragonabile» ai periodi di lavoro, precisando che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non godesse delle sue ferie, non soddisfaceva la prescrizione del diritto dell'Unione;
- l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la Direttiva 2003/88/CE e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione, che imponeva di riconoscere al
2 lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata, ovvero una retribuzione «paragonabile» a quelle percepita durante i periodi di lavoro;
-conseguentemente, le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità anzidette, contrastavano con la norma imperativa di cui all'art. 10 cit, perché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti che erano volte a compensare “incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la quale aveva pure precisato che non dovevano essere presi in considerazione solo quegli elementi “diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore”.
- dai principi affermati dalla Corte di Giustizia, la Corte di cassazione aveva tratto la vigenza di una nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, in applicazione del disposto dell'art. 7 della direttiva 88/2003, che rivestiva efficacia ultra partes, con conseguente dovere del giudice nazionale di merito, a fronte di tali parametri interpretativi dettati a livello eurounitario, di intendere tale nozione come comprensiva di qualsiasi importo pecuniario che si ponesse “in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che fosse correlato allo status personale e professionale del lavoratore…”.
Richiamata la normativa contrattuale volta a disciplinare le quattro indennità anzidette, hanno dedotto che tutte presentavano i requisiti richiesti per essere incluse nella base di computo della retribuzione feriale, in quanto: strettamente collegate alle mansioni di conducente di linea e dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dal disagio lavorativo riconosciuto dalle stesse parti contrattuali;
percepite con continuità e in modo non occasionale, sì da escludere il carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo; corrisposte mensilmente con costanza e uniformità, sì che il relativo corrispettivo era presente in misura congrua, consistente e continuativa nella retribuzione percepita mensilmente: la loro mancata inclusione aveva, quindi, una indubbia potenzialità dissuasiva dal godimento delle ferie, incidendo in maniera significativa sulla retribuzione feriale erogata e comportando una incisiva decurtazione della stessa. Il che era confermato dal fatto che, proprio per evitare tale rischio, le parti contrattuali, con verbale di accordo del 10/5/2022, avevano istituito, a decorrere dal 1/7/2022, la specifica indennità
“retribuzione ferie” di € 8,00 giornaliera “al fine di garantire…un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro”, specificando che detta indennità “sostituiva ed assorbiva ogni eventuale
3 incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni” .
Hanno quindi concluso chiedendo:
-previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione, per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, e/o degli artt. 36, terzo comma,
Cost. e 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 10 del CCNL 12/3/1980, artt. 3 e 5 del CCNL 27/11/2020 che in combinato disposto tra di loro non computano nella retribuzione normale da utilizzare per il pagamento delle giornate di ferie le indennità agente unico, turni avvicendati, di ristrutturazione e personale viaggiante, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva delle predette indennità previste dalla normativa pattizia, richiamata in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento delle CP_2 seguenti somme, oltre accessori, a titolo di differenze maturate a decorrere dal quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 92/2012, ossia dall'agosto 2007:
€ 1.483,93 in favore di . ; Parte_1
€ 2.554,98 in favore di;
CP_1
€ 1.216,40 in favore di;
Parte_2
€ 1.253,23 in favore di;
Parte_3
€ 1.228,03 in favore;
Parte_4
€ 1.229,46 in favore di . Parte_5
Si è costituita che ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo che: CP_2
-sia l'art. 7 della Direttiva CE 2003/1998, sia l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2004, sia l'art. 36, comma 3,
Cost. contemplavano semplicemente il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie retribuite, sicchè, non esistendo un principio inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, la determinazione di quest'ultima era rimessa, anche per il periodo feriale, alla contrattazione collettiva, che escludeva dalla base di computo le quattro indennità in questione;
- anche a voler tener contro dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, il criterio da seguire non era quello della esatta equivalenza delle condizioni economiche ma quello del “paragonabile”, sicchè l'inserimento delle voci retributive variabili nella retribuzione da corrispondere nei giorni di ferie non poteva avvenire automaticamente, ma a condizione che si trattasse di indennità collegate al tipo di mansione svolte secondo un criterio prevalentemente qualitativo e che tale inclusione fosse necessaria al fine “di evitare che il lavoratore rinunci alle ferie, poiché registra una significativa flessione della retribuzione durante il periodo di riposo;
”
- per tutte le indennità indicate dai ricorrenti non ricorrevano le condizioni per la inclusione richiesta, tanto più che le indennità di agente unico, di ristrutturazione e di presenza, previste dalla
4 contrattazione aziendale, erano state abrogate, la prima, dall'ASA dell'11/7/2000; la seconda e la terza con Accordo del 17/7/2015 e poi ricomprese nell'ERA2 e, quindi, erogate anche nei giorni di ferie;
-la erroneità dei conteggi diretti a quantificare le differenze rivendicate, atteso che queste ultime erano state richieste non soltanto per i 26 giorni di ferie, spettanti secondo le previsioni contrattuali agli agenti con anzianità di servizio superiore a venti anni, ma anche per le quattro giornate di permessi retribuiti sostitutive delle festività soppresse e per le due giornate di permessi retribuiti previste dall'accordo aziendale del 6/4/2021; erano state, inoltre, quantificate non avendo riguardo ai giorni in cui per ciascun mese le indennità in questione erano state effettivamente corrisposte, mentre, avendo riguardo al valore medio di ogni indennità e considerando la media mensile delle giornate lavorare nel corso dell'anno di fruizione delle ferie, la somma eventualmente dovuta era pari a complessivi € 5.213,75;
-la parziale prescrizione delle pretese azionate, atteso che il primo atto interruttivo risaliva al
14/10/2024, con conseguente estinzione di ogni eventuale differenza maturate sino al 14/10/2019, atteso che le modifiche apportate dall'art. 1 legge n. 92/2012 all'art. 18 Stat. Lav. non avevano fatto venir meno il requisito della stabilità del rapporto, anche in considerazione della normativa speciale dettata dal R.D. n. 148/1931, che era maggiormente garantista rispetto a quella applicabile ai restanti rapporti di lavoro privati, in quanto gli artt. 53 e 54 prevedevano un ulteriore strumento di difesa per il lavoratore cui era stato intimato il licenziamento, rappresentato dall'articolata procedura prevista e dalla possibilità di rivolgersi ad un organo terzo quale il Consiglio di disciplina.
Acquisiti chiarimenti contabili e note autorizzate, all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della discussione orale la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data pubblica lettura.
2.La domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.
3.Rileva preliminarmente il Tribunale che non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, atteso che deve prendersi atto di quanto affermato dalla Suprema
Corte in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, sebbene rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n.92/2012.
I Giudici di legittimità hanno asserito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata
5 in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n.
26246) Cass. 20/10/2022, n. 30957).
A tale principio, successivamente ribadito (v., tra le altre, Cass. 20/10/2022, n. 30957 e
Cass.11/7/2023, n. 19663), il Tribunale ritiene di doversi uniformare, attesa la natura di “ diritto vivente” dell'interpretazione delle disposizioni coinvolte, fornita dai Giudici di legittimità, che costituisce il reale parametro di effettività di un enunciato normativo ed, al contempo, il risultato di un bilanciamento tra il pluralismo ermeneutico, la dimensione creativa del diritto giurisprudenziale e le esigenze di prevedibilità e uniformità delle opzioni interpretative e delle decisioni giudiziali.
Rileva, inoltre, il Tribunale che la peculiare e specifica disciplina dettata dal R.D. n. 148/1931 in materia di procedimento disciplinare per il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri sia con riferimento all'iter procedimentale che con riferimento all'organo competenze ad irrogare la sanzione espulsiva non esclude che anche a tale rapporto si applichi l'art. 18 Stat. Lav., ove non specificamente derogato, avendo la Suprema Corte affermato che anche per tale rapporto “non è sostenibile che lo statuto dell'invalidità del licenziamento possa essere rivenuto in fonti e discipline diverse da quelle poste dall'art. 18 cit. infatti, meno nella materia, la Per_2 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed i conseguenti specifici poteri di annullamento allo stesso riservati dalla legge, non vi è più alcuna ragione che si frapponga alla applicazione della disciplina comune, quale è quella prevista dall'art. 18”, trattandosi di precetto
“né speciale, né eccezionale, ma dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo della identità di ratio” ( cfr. Corte Cost. n. 338/1998 e Corte Cost. n. 4938/1994) e, quindi, a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina” (v. Cass 10/7/2012, n. 11547).
Conseguentemente, anche a tale rapporto trovato applicazione le modifiche apportate dall'art. 1 comma 42, della legge n.92/2012, connotate dall'assenza di una predeterminazione certa della sanzione applicabile in relazione ai diversi vizi che possono inficiare l'atto di recesso, cosa di cui, peraltro non ha mai mostrato di dubitare la Suprema Corte (v., tra le altre, Cass 31/1/2024, n. 2859;
Cass. 31/5/2023, n. 15355).
In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale che potrebbero al più considerarsi prescritte le sole pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012, data di entrata in vigore della Legge Fornero, mentre per quelle per le quali alla data anzidetta non risulta decorso il termine quinquennale non risulta maturata la fattispecie estintiva. In tali termini sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai ricorrenti a decorrere dall'agosto 2007.
6 4.Passando all'esame del merito, osserva il Tribunale che su fattispecie analoghe a quella in esame sono già intervenuti numerosi precedenti conformi di questo Ufficio, che hanno ritenuto fondate analoghe domande, le cui argomentazioni si condividono integralmente e si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c,p.c., (v, tra le altre, Trib. Roma n. 8812/2012 del 25/10/2022 e
Trib. Roma n.9818/2022 del 22/11/2022), pervenendo, peraltro, a conclusioni analoghe a quelle di altri Uffici ( v. Corte Appello di Bari n. 873/2024 del 3/6/2024 e n.1020/2024 del 24//2024; Corte
Appello Napoli n. 3391/2024 del 17/10/2025; Corte Appello Catanzaro n.692/2024 dell'1/8/2024)..
5.La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto
(...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nonché dall'art. 31, n.
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Su tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, e con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha chiarito che l'espressione “ferie annuali Persona_3 retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo “(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-
350/06 e C- 520/06, TZ e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
(v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè TZ e altri, punto 60). Persona_3
7 Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155, C-155/10, “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 Per_4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”.
A tale decisione deve attribuirsi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame, cosicchè appare opportuno riportarne i seguenti passaggi salienti.
“16. In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo. Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 Persona_5
e giurisprudenza citata).
8 18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché Persona_3 Per_6
e a., cit., punto 58).
[...]
20. Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze N- e a., punto 58, nonché TZ e a., punto 60).
21 Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
9 5.1.Se si analizza l'intero contesto del ragionamento effettuato dalla Corte di giustizia in tale decisione, non si può non attribuire rilevanza a statuizioni – già in precedenza enunciate - secondo cui “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta”, o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.2.Se si esamina, poi, il testo in lingua inglese della medesima decisione, si può poi constatare che al punto 21 della stessa è stata usata l'espressione secondo cui la retribuzione pagata durante le ferie annuali “must, in principle, be determined in such a way as to correspond to the normal remuneration received by the worker”, che si può tradurre in “deve in linea di principio essere determinata in modo tale da corrispondere a quella normalmente ricevuta dal lavoratore”, ove il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”.
Non è un caso quindi che nel testo italiano della decisione in parola al punto 21 cit. è stata usata l'espressione “coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
5.3.Sulla base di tali considerazioni deve allora ritenersi che, come già affermato dai precedenti citati, vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in guisa tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio
(“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”, secondo il testo in lingua inglese).
5.4.Ciò che la Corte ha voluto mettere in particolare evidenza è che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto
22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C-385/17, ,), durante i periodi di lavoro Persona_7 effettivo, e, in particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale addetto alla guida.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte , fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche
10 paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto 19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “ non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 21 della sentenza).
In tal modo la Corte ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi. Sotto il primo profilo la
Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Nell'espletare una tale verifica, che è compito del giudice nazionale, occorre inoltre “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26).
I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso organo, come la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-
514/20 (DS c/ , e sono stati, poi, recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più recente della Per_8
11 Corte di Cassazione (Cass. 23/6/2022, n. 20216, ma, in precedenza, v. già Cass. 15/10/2020, n.
22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425 e, da ultimo, Cass. 22/5/2025, n. 13675; Cass.16/5/2025 nn. 13044 e 13044, relative a fattispecie in cui venivano in rilievo rapporti di lavoro di autoferrotranvieri;
Cass 5/5/2025, nn.11754 e 11778).
5.5.Osserva il Tribunale che non rileva la circostanza – sui cui parte resistente ha incentrato le sue difese- secondo cui il succedersi degli accordi collettivi intervenuti nel corso del tempo, che hanno disciplinato in vario modo la computabilità delle indennità in questione nella retribuzione feriale, dimostrerebbe che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tali indennità e le modalità con cui esse potessero incidere nelle giornate di ferie, esprimendo in tal modo una valutazione che, anche secondo la giurisprudenza della CGUE, è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali, e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che da una valutazione siffatta non deve derivare alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Non sarebbe, pertanto, censurabile, secondo parte resistente, la scelta operata dalla normativa contrattuale che dapprima aveva escluso la computabilità di tali indennità e poi incluso la indennità di ristrutturazione e quella di presenza nella cd. ERA2 in forza dell'accordo del 17/7/2025, che ha previsto la forfettizzazione dell'incidenza di una serie di indennità di carattere variabile e la erogazione anche in caso di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa.
Tali argomentazioni non risultano condivisibili.
Da un punto di vista generale deve tenersi conto di quanto stabilito nella sentenza della CGUE
13.12.2018, C-358/17 ( ), secondo cui “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che le Persona_7 parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, Persona_3 punto 57). A tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima. Tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
12 Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta.
6. Resta da verificare se le disposizioni collettive vigenti ratione temporis che disciplinano le quattro indennità in parola e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia:
a) comprensiva delle voci volte a compensare “incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” ovvero
“correlate allo status personale e professionale del lavoratore…”;
b) non sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
6.1.L'art. 10 del CCNL 12/3/1980 così come parzialmente sostituito dall'art. 5 del CCNL
27/11/2000, dispone: “I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale”.
La “retribuzione normale” viene analiticamente individuata nelle sue componenti dall'art. 3 del
CCNL 27/11/2000 e vengono, quindi, esclusi “tutti i compensi, le indennità ed i premi…legati ad effettive e/o particolari prestazioni…”, a cui fa riferimento l'art. 9 del CCNL 12/3/1980, tra cui le quattro indennità in questione.
6.2. L'indennità di agente unico nasce con l'accordo sindacale aziendale del 15 aprile 1971, il quale istituì la figura dell'agente unico e la biglietteria automatica in vettura, al contempo disponendo che le mansioni dell'autista delle vetture con biglietteria automatica, oltre le normali funzioni di guida e di esercizio, sono quelle indicate nell'allegato A: “Compiti accessori dell'autista
(Allegato A)
Durante il servizio l'autista espleterà i suoi compiti usuali e una generica sorveglianza delle emettitrici e provvederà:
1. a trascrivere il suo cognome, nome e matricola sulle cedole relative alle emettitrici installate in vettura, all'inizio del turno;
13
2. a trascrivere, ad ogni fine corsa, sulle cedole, il numero indicato dal contatore del relativo ripetitore;
3. ad inserire e disinserire le emettitrici, all'inizio ed al termine del servizio e nei casi di sosta prolungata della vettura;
a disinserire la macchina in caso di esaurimento della carta o di guasto all'emettitrice e a proseguire così il servizio. Tuttavia, nel caso di interruzione del funzionamento della macchina, prima che essa sia posta fuori servizio, dovranno essere eseguite alcune manovre di inserzione e disinserzione opportunamente intervallate”.
Con Accordo aziendale del 19/4/1971 ( v. doc sub n. 14 f. ricorrenti) fu instituita l'indennità per agente unico in una duplice consistenza economica;
piena per turno intero;
ridotta per ogni frazione di turno inferiore alla metà.
L'istituto venne recepito anche in sede di contrattazione nazionale, atteso che l'art. 48 CCNL
23/7/1976 (v. doc sub n. 9 f. ricorrenti) previde che “ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale come prospettiva di espansione dei servizi pubblici di trasporto locali, le aziende che intendessero procedere all'istituzione del sistema ad agente unico ne daranno preventiva comunicazione ai Sindacati…”
Il sistema dell'agente unico comportò, quindi, in capo all'operatore di esercizio non solo la responsabilità di conduzione ma anche quella di controllo delle emettitrici in precedenza attribuito al cd. bigliettaio presente in vettura, sicchè la relativa indennità si configura, in tutta evidenza, come compenso di un ulteriore impegno e di un ulteriore disagio intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore di tale profilo è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, correlati al suo status personale e professionale.
Dalle buste-paga prodotte, si evince, poi, che tale indennità è stata percepita in via continuativa dai ricorrenti e corrisposta mensilmente in cifra fissa per ogni giorno di servizio prestato, anche in epoca successiva all'agosto 2000: non appare, pertanto, fondata l'eccezione dell'Azienda secondo cui essa sarebbe stata abrogata dall'accorso aziendale dell'1/7/2000, il quale, d'altro canto, prevede che “…a decorrere da agosto 2000…la retribuzione di origine aziendale è costituita dalle indennità, premi e compensi…legati alla presenza e all'effettiva prestazione, specificati nell'allegato n. 1…”, nel quale è espressamente inclusa anche l'indennità di agente unico ( v. doc sub n. 9 f. resistente).
La non intervenuta eliminazione di tale indennità per effetto dell'accordo sindacale citato è inoltre confermata anche dalla inclusione della stessa nella tabella C, allegata all'Accordo aziendale del
17/7/2005, istitutivo della ERA 2, che la individua tra le indennità sin ad allora erogate e con tale
Accordo abrogate e confluite in ERA 2 “con valori propri del parametro e delle figura professionale di appartenenza” (v.doc sub nn. 11 e 11 bis f. resistente)
14 6.3. L'indennità di turni avvicendati è stata introdotta dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale del
21/5/1981, il quale ha previsto che “a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida…che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3 e 4; a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”. (v. doc. sub n. 11 f. ricorrenti)
Trattasi di indennità volta a compensare il disagio del personale di macchina e di guida derivante dal fatto di non avere una regolarità nella turnazione di servizio settimanale, atteso che per turno avvicendato si intende una prestazione lavorativa articolata su due turni diversi ogni settimana o tre turni ogni tre settimane, con un giorno di riposo settimanale che solitamente coincide con la domenica e uno a scorrimento, individuato in base al ciclo dei turni.
Per tale indennità, percepita in via continuativa dai ricorrenti nel periodo dedotto in giudizio e corrisposta mensilmente in cifra fissa per ogni giorno di servizio prestato, valgono le medesime considerazione svolte con riferimento all'indennità di agente unico.
6.4. L'indennità di ristrutturazione è stata introdotta dall'accordo aziendale del 23/11/1994 (v. doc. sub n. 8 f. resistente), il quale ha riconosciuto il diritto a tale emolumento in misura di Lire 3400 (€
1,75) per ogni giorno di presenza per “estensione servizio ad ogni agente unico fino al completamento più ogni azione organizzativa…tale da consentire l'adeguamento delle prestazioni all'orario di servizio contrattuale”.
Trattasi di indennità volta a compensare i disagi dovuti alla riorganizzazione aziendale che veniva ad incidere sulla turnazione di servizio del personale viaggiante. Anch'essa è stata percepita in via continuativa dai ricorrenti nel periodo dedotto in giudizio e corrisposta mensilmente in cifra fissa per ogni giorno di servizio prestato, sicchè valgono le medesime considerazione svolte con riferimento alle altre due indennità.
6.5.L' indennità personale viaggiante è stata istituita con l'Accordo aziendale del 20/3/1997
(“indennità giornaliera per effettive prestazioni”) per il personale “…conducente di linea svolgente effettivamente mansioni di guida” al fine specifico di compensare “l'effettiva gravosità e disagi delle condizioni di lavoro…” (v. doc. sub. 16 f. ricorrenti)
Trattasi di indennità percepita in via continuativa dai ricorrenti nel periodo dedotto in giudizio e corrisposta mensilmente in cifra fissa per ogni giorno di servizio prestato, strettamente collegata alle mansioni di conducente di linea e diretta a compensare, come esplicitamente riconosciuto dalle parti. uno specifico incomodo derivante dal disagio lavorativo.
15 6.6.Risulta soddisfatta, pertanto, per tutte e quattro le indennità, la condizione ricordata al precedente § 6, lett. a, essendo irrilevante la circostanza eccepita dall'Azienda secondo cui le ultime due – di ristrutturazione e di personale viaggiante- sono state abrogate con l'Accordo aziendale del 17/7/2015 e confluite nella cd ERA 2, erogata nei giorni di ferie”, atteso che le differenze rivendicate dai ricorrenti, fatta eccezione per , non vanno oltre il novembre CP_1
2025, mese da cui è iniziata la corresponsione della cd. ERA 2.
6.7. Passando ad esaminare la sussistenza dell'ulteriore condizione della potenziale “dissuasività” conseguente alla mancata inclusione delle indennità in questione nella retribuzione feriale, osserva anzitutto il Tribunale che essa non può certo essere esclusa per la presenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E.
Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E. la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva
2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, Per_9 Per_10
Per_ Per_
, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17,
EU:C:2018:799, punto 25), cosicché esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che – da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla precedente Per_8 giurisprudenza dello stesso Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen
16 sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto Persona_5
23)”.
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore,
è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_13
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali Per_ periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Nella stessa ottica, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock,
C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE e dei Giudici di legittimità, rileva il Tribunale che ciò che occorre indagare è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettantigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione secondo cui con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
17 Un approccio siffatto non risulta però condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive
(quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie.
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il raffronto tra quanto percepito dai ricorrenti in una giornata in cui hanno prestato attività lavorativa e, quindi, percepito le indennità in questione, e quanto percepito in un giorno di ferie
Tale criterio ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di
Giustizia, atteso che dalle buste-paga prodotte in giudizio e dai conteggi depositati in data
16/6/2025 emerge come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati e che la loro mancata inclusione nella retribuzione feriale comporta un decurtazione pari, in media, ad oltre il 7%.
Trattasi di differenza che, considerato anche l'importo non elevato della retribuzione giornaliera, può essere considerata, in base a una verifica ex ante, potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie, tenuto conto della continuatività dell'erogazione di tali indennità nel corso dell'anno e dell'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, i lavoratori ricorrenti possono impegnare per garantire a loro o alle loro famiglie le ordinarie condizioni economiche di vita..
7.Rileva, altresì, il Tribunale che non può spiegare rilievo ostativo all'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sulla sussistenza di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
8.Ulteriori questioni che devono essere esaminate concernono la individuazione del numero dei giorni di ferie per le quali per ciascun anno spetta ai ricorrenti la richiesta integrazione e il criterio per calcolarla.
8.1.Con riferimento alla prima, l' ha eccepito che i ricorrenti hanno chiesto la integrazione CP_2 rivendicata non soltanto con riferimento ai ventisei giorni di ferie loro spettanti in base alla
18 normativa contrattuale ma anche con riferimento alle quattro giornate di permessi retribuiti sostitutive delle festività soppresse e alle due giornate di permessi retribuiti previste dall'accordo aziendale del 6/4/2021.
Rileva il Tribunale che i principi affermati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza citate valgono soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
Le giornate di permesso retribuito anzidette si collocano al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie, sicché, considerata anche la totale assenza in ricorso sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia di specifiche deduzioni in ordine alla disciplina contrattuale loro applicabile e alla loro assimilabilità alle ferie, l'eccezione dell' appare fondata. Pertanto, dal computo devono escludersi le sei CP_2 giornate in questione.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al rilievo dei ricorrenti secondo cui dalle buste-paga non emergerebbero elementi idonei ad individuare in maniera differenziata le ferie dalle giornate di permesso in questione, sicchè non sarebbe provato che nel calcolo da loro elaborato sono incluse anche queste ultime.
Rileva il Tribunale che, da un lato, era onere dei ricorrenti, in quanto fatto costitutivo della pretesa avanzata, provare in maniera adeguata che i giorni per i quali chiedono per ciascun anno l'adeguamento non fossero comprensivi anche delle sei giornate di permesso in questione;
dall'altro, che il numero di giornate per le quali l'adeguamento è richiesto risulta per molti anni ben superiore a 26, il che lascia presumere che in tale numero siano ricompresi anche i giorni di permesso in questione.
8.2.Con riferimento al criterio di calcolo della richiesta integrazione, appare corretto, ad avviso del
Tribunale, il criterio adottato dall'Azienda che, anzitutto, tiene conto per il ricorrente la cui CP_1
19 pretesa, a differenza di quelle azionate dagli altri ricorrenti, si estende ad un ambito temporale successivo al novembre 2025 e sino al dicembre 2019, dell'intervenuto abrogazione delle indennità di agente unico, ristrutturazione e personale viaggiante per effetto all'Accordo aziendale del
17/7/2005, istitutivo della e della loro confluenza in tale emolumento, erogato anche nei Pt_6 giorni di ferie;
tiene, poi, conto del valore medio delle indennità corrisposte, conteggiato considerando la media mensile delle giornate lavorate nel corso di ciascun anno di fruizione delle ferie.
Detto criterio di calcolo appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a
CGUE, sentenza 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_7
9.. Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale accoglimento del ricorso, deve, pertanto, essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative in precedenza dianzi richiamate, delle clausole contenute nell'art.10 del CCNL 12/3/1989 e negli artt. 3 e 5 del CCNL
27/11/2020, nella parte in cui escludono dalla base di computo della retribuzione feriale le indennità di agente unico, turni avvicendati, ristrutturazione e personale viaggiante.
Conseguentemente, va affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, per il periodo 1/8/2017 al 31/12//2015, una retribuzione comprensiva delle indennità anzidette, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie., sicchè l' in conformità dei conteggi dalla medesima prodotti, deve essere condannata a CP_2 pagare le somme di seguito indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo:
€ 1.056,11 in favore di;
Parte_1
€ 820,02 in favore di;
CP_1
€ 805,69 in favore di;
Parte_2
€ 923,50 in favore di;
Parte_3
€ 786,57 in favore di;
Parte_4
€ 821,86 in favore di . Parte_7
10.Atteso il parziale accoglimento del ricorso, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese di lite, come liquidate per l'intero in dispositivo secondo i criteri di cui ai DD.MM. n.
20 55/2014 e 147/2022, che per i residui 2/3 devo porsi a carico dell' resistente secondo CP_2 soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dei ricorrenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie parzialmente le domande e per l'effetto condanna a pagare in favore di CP_2 ciascuno dei ricorrenti, a titolo di differenze sulla retribuzione loro erogate nei periodi di ferie goduti dall'1/8/2017 al 31/12/2015, le somme di seguito indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo:
€ 1.056,11 in favore di;
Parte_1
€ 820,02 in favore di;
CP_1
€ 805,69 in favore di;
Parte_2
€ 923,50 in favore di;
Parte_3
€ 786,57 in favore di;
Parte_4
€ 821,86 in favore di . Parte_7
Compensa per 1/3 le spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi € 5.077,00 per onorari, condannando alla rifusione dei residui 2/3, oltre rimborso spese forfettario nella misura CP_2 del 15%, da distrarsi in favore dei difensori dei ricorrenti.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Il Giudice
OV RE
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