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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 5 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 16428/2024
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Carla De Vincenti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Alberto Caroncini n. 4, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Floridia Monforte unitamente ai propri funzionari, per delega in atti;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.4.24 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 579/2024 notificatale il 26.3.24, emessa dall'
[...]
, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di Controparte_1
€ 4.459,90 a titolo di sanzione amministrativa a seguito del verbale di accertamento n.
2019-836-01 del 4.3.2019, notificato al trasgressore l'8.3.19 per le violazioni ivi analiticamente indicate, consistenti nella mancata corresponsione alla lavoratrice
[...]
1) dell'indennità di maternità dal 21.12.17 al 3.5.18 durante l'astensione CP_2
obbligatoria 2) dell'indennità di maternità dal 20.8.17 al 20.12.17 durante l'astensione facoltativa per maternità, e 3) nella mancata consegna della documentazione richiesta al primo accesso ispettivo, e sollecitata poi con raccomandata.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la prescrizione della sanzione, e in subordine l'infondatezza della sanzione applicata, per contraddittorietà e difetto di motivazione, in quanto nell'ordinanza ingiunzione si era proceduto allo stralcio della contestazione n. 2
e non anche di quella n. 1, sul presupposto, in realtà valido per entrambe le contestazioni, che la sig.ra cui erano imputati gli inadempimenti in Parte_2
qualità responsabile della società, aveva ricoperto la carica di amministratore solo dal
30.4.18, dunque in epoca successiva agli inadempimenti in questione. Ha comunque affermato che tutte le retribuzioni in questione erano state pagate, e che solo quelle di febbraio, marzo ed aprile 2018 erano state pagate tardivamente. Ha infine dedotto l'erroneità del calcolo delle sanzioni, e la non conformità delle somme a tal fine indicate nell'ordinanza con quelle inserite nel modello F23 ad essa allegato per il pagamento.
Ha pertanto chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si è costituito l' contestando la domanda e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Quindi, sulla documentazione allegata, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note autorizzate e di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che la Suprema Corte ha ritenuto che, in assenza di ulteriori termini specifici, in materia di irrogazione di sanzioni amministrative attraverso l'ordinanza ingiunzione si applichi il termine lungo di 5 anni previsto dall'art. 28 l. 689/81, che costituisce l'unico limite temporale previsto dalla suddetta legge per l'emanazione dell'ordinanza (Cass. SS.UU., 9591/2006; Cass.
27.11.2003 n. 18114; Cass. 15.12.2005 n. 27681). Tale termine decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dalla notificazione di illecito amministrativo che, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, deve intervenire entro 90 giorni.
Nel caso in esame il verbale unico di accertamento è stato notificato al trasgressore l'8.3.19 (doc. 3 prod. ITL).
Tra la notifica del verbale di accertamento, che per costante giurisprudenza di legittimità è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, e la notificazione
Con dell'ordinanza ingiunzione (26.3.24) (doc. 5 prod. ) non è poi decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81. Occorre infatti evidenziare come il termine prescrizionale risulta differito per effetto della sospensione di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. n. 18/2020 e succ. mod., che stabilisce “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Pertanto nel caso in esame la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81, che sarebbe dovuta spirare in data 8.3.24, ha avuto un periodo di sospensione di 98 giorni
(come sopra riportato) il quale ha determinato quale nuovo termine di prescrizione la data del 14.6.2024, laddove l'ordinanza ingiuntiva risulta comunque notificata in data
Con 26.3.24 (doc. 1 prod ), dunque pienamente nei termini.
Deve quindi ritenersi la tempestività della sanzione irrogata all'istante con l'opposta ordinanza.
Nel merito, non è condivisibile quanto affermato dall'istante circa la presunta contraddittorietà della motivazione in quanto, mentre per la violazione di cui al punto 2)
(mancato pagamento dell'indennità di maternità dal 20.8.17 al 20.12.17 alla lavoratrice durante l'astensione facoltativa per maternità) alcuna responsabilità può essere CP_2
ascritta alla che ha assunto la carica di amministratore sola a decorrere dal Parte_3
30 aprile 2018, diversamente, per la violazione di cui al punto 1) (mancato pagamento dell'indennità di maternità alla medesima lavoratrice dal 21.12.17 al 3.5.18 durante l'astensione obbligatoria), la relativa responsabilità gravava proprio in capo alla suddetta, che nel frattempo aveva assunto la carica di amministratore.
Destituita di fondamento è poi l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il pagamento delle suddette ultime mensilità sarebbe regolarmente avvenuto, tranne che per quelle di febbraio, marzo ed aprile 2018. Sul punto si osserva al contrario che i bonifici in atti risalgono al 2019, e la relativa causale contiene esclusivamente il riferimento alle mensilità di stipendio dovute a (dicembre e gennaio), CP_2
senza indicare anche l'anno di riferimento (docc.
3.5 e 3.6 prod. ricorr.). Sicchè, seppure eventualmente riferiti agli stipendi di dicembre 2017 e gennaio 2018 dovuti alla suddetta lavoratrice, il loro pagamento, risalente a febbraio ed aprile 2019, sarebbe avvenuto con oltre un anno di ritardo.
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di ricorso, circa la presunta arbitraria determinazione delle sanzioni applicate.
In proposito, parte ricorrente sostiene la difformità tra gli importi delle sanzioni applicate nel verbale di accertamento in riferimento all'art. 22 d.lgs. 151/2001, ivi calcolata in misura di € 72,90, ed in riferimento alla violazione di cui all'art. 3, comma
3 parte prima, D.L. 12.09.1983 n. 463, ivi calcolata in misura di € 2.580,00, e gli importi a tale titolo applicati nell'ordinanza di ingiunzione, pari, rispettivamente, ad €
125,00 ed a € 4.300,00.
Le eccezioni sollevate sul punto sono pretestuose, in quanto, contrariamente a quanto sostiene l'opponente, in sede di verbale unico per la violazione dell'art. 22 del d.lgs.
1512/2001 non è stato applicato l'importo di € 72,90, ma quello ridotto, pari ad € 31,25, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 124/2004, corrispondente ad un quarto dell'importo massimo
(di € 125), e di € 41,67 ai sensi dell'art. 16 legge 689/81 ossia pari ad un terzo dell'importo massimo, come sanzioni ridotte in caso di pagamento immediato, o nei termini ivi indicati, che l'opponente non ha tuttavia effettuato.
Pertanto, in sede di ingiunzione è stato applicato l'importo in misura fissa di € 125,00, non essendo prevista la graduazione della sanzione per le violazioni in discussione.
Parimenti, quanto alla sanzione per la violazione di cui all'art. 3, comma 3, del d.l.
463/1983, l'importo di € 2.580,00 indicato in sede di verbale unico è quello ridotto, previsto per il pagamento nei termini ivi indicati, laddove in sede di ingiunzione è stato applicato l'importo di € 4.300,00, corrispondente ad un terzo del massimo edittale (min.
€ 1.290,00 e max € 12.910,00).
Nell'ordinanza ingiunzione la determinazione delle sanzioni è dunque regolarmente avvenuta tenendo conto del fatto che l'opponente non ha inteso avvalersi del pagamento in misura minima né di quello in misura ridotta previsto nel verbale di accertamento.
Quanto infine all'eccezione relativa ai diversi importi che si rinvengono nell'ordinanza, nel prospetto da inserire nel modello F23 ai fini del pagamento, trattasi di evidente errore materiale in corrispondenza dell'importo di cui al codice tributo 741T, dove anziché essere riportata la cifra di € 885,00, pari alla somma di € 860 per la sanzione di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 463/1983 (€ 4.300,00) e di € 25,00 per la sanzione €
125,00 di cui all'art. 22 d.lgs. 151/2001, è stato riportato l'importo di € 88,00.
L'errore era facilmente desumibile in quanto, sia nella parte dispositiva dell'ordinanza relativa a “ORDINA” che nella parte relativa a “INGIUNGE”, l'importo della sanzione
è invece correttamente indicato.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, già effettuata la riduzione prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 dei compensi di lite a favore dell' di Roma, che Controparte_1
liquida in complessivi € 947,60, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma, 6 marzo 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 5 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 16428/2024
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Carla De Vincenti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Alberto Caroncini n. 4, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Floridia Monforte unitamente ai propri funzionari, per delega in atti;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.4.24 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 579/2024 notificatale il 26.3.24, emessa dall'
[...]
, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di Controparte_1
€ 4.459,90 a titolo di sanzione amministrativa a seguito del verbale di accertamento n.
2019-836-01 del 4.3.2019, notificato al trasgressore l'8.3.19 per le violazioni ivi analiticamente indicate, consistenti nella mancata corresponsione alla lavoratrice
[...]
1) dell'indennità di maternità dal 21.12.17 al 3.5.18 durante l'astensione CP_2
obbligatoria 2) dell'indennità di maternità dal 20.8.17 al 20.12.17 durante l'astensione facoltativa per maternità, e 3) nella mancata consegna della documentazione richiesta al primo accesso ispettivo, e sollecitata poi con raccomandata.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la prescrizione della sanzione, e in subordine l'infondatezza della sanzione applicata, per contraddittorietà e difetto di motivazione, in quanto nell'ordinanza ingiunzione si era proceduto allo stralcio della contestazione n. 2
e non anche di quella n. 1, sul presupposto, in realtà valido per entrambe le contestazioni, che la sig.ra cui erano imputati gli inadempimenti in Parte_2
qualità responsabile della società, aveva ricoperto la carica di amministratore solo dal
30.4.18, dunque in epoca successiva agli inadempimenti in questione. Ha comunque affermato che tutte le retribuzioni in questione erano state pagate, e che solo quelle di febbraio, marzo ed aprile 2018 erano state pagate tardivamente. Ha infine dedotto l'erroneità del calcolo delle sanzioni, e la non conformità delle somme a tal fine indicate nell'ordinanza con quelle inserite nel modello F23 ad essa allegato per il pagamento.
Ha pertanto chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si è costituito l' contestando la domanda e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Quindi, sulla documentazione allegata, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note autorizzate e di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che la Suprema Corte ha ritenuto che, in assenza di ulteriori termini specifici, in materia di irrogazione di sanzioni amministrative attraverso l'ordinanza ingiunzione si applichi il termine lungo di 5 anni previsto dall'art. 28 l. 689/81, che costituisce l'unico limite temporale previsto dalla suddetta legge per l'emanazione dell'ordinanza (Cass. SS.UU., 9591/2006; Cass.
27.11.2003 n. 18114; Cass. 15.12.2005 n. 27681). Tale termine decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dalla notificazione di illecito amministrativo che, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, deve intervenire entro 90 giorni.
Nel caso in esame il verbale unico di accertamento è stato notificato al trasgressore l'8.3.19 (doc. 3 prod. ITL).
Tra la notifica del verbale di accertamento, che per costante giurisprudenza di legittimità è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, e la notificazione
Con dell'ordinanza ingiunzione (26.3.24) (doc. 5 prod. ) non è poi decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81. Occorre infatti evidenziare come il termine prescrizionale risulta differito per effetto della sospensione di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. n. 18/2020 e succ. mod., che stabilisce “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Pertanto nel caso in esame la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81, che sarebbe dovuta spirare in data 8.3.24, ha avuto un periodo di sospensione di 98 giorni
(come sopra riportato) il quale ha determinato quale nuovo termine di prescrizione la data del 14.6.2024, laddove l'ordinanza ingiuntiva risulta comunque notificata in data
Con 26.3.24 (doc. 1 prod ), dunque pienamente nei termini.
Deve quindi ritenersi la tempestività della sanzione irrogata all'istante con l'opposta ordinanza.
Nel merito, non è condivisibile quanto affermato dall'istante circa la presunta contraddittorietà della motivazione in quanto, mentre per la violazione di cui al punto 2)
(mancato pagamento dell'indennità di maternità dal 20.8.17 al 20.12.17 alla lavoratrice durante l'astensione facoltativa per maternità) alcuna responsabilità può essere CP_2
ascritta alla che ha assunto la carica di amministratore sola a decorrere dal Parte_3
30 aprile 2018, diversamente, per la violazione di cui al punto 1) (mancato pagamento dell'indennità di maternità alla medesima lavoratrice dal 21.12.17 al 3.5.18 durante l'astensione obbligatoria), la relativa responsabilità gravava proprio in capo alla suddetta, che nel frattempo aveva assunto la carica di amministratore.
Destituita di fondamento è poi l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il pagamento delle suddette ultime mensilità sarebbe regolarmente avvenuto, tranne che per quelle di febbraio, marzo ed aprile 2018. Sul punto si osserva al contrario che i bonifici in atti risalgono al 2019, e la relativa causale contiene esclusivamente il riferimento alle mensilità di stipendio dovute a (dicembre e gennaio), CP_2
senza indicare anche l'anno di riferimento (docc.
3.5 e 3.6 prod. ricorr.). Sicchè, seppure eventualmente riferiti agli stipendi di dicembre 2017 e gennaio 2018 dovuti alla suddetta lavoratrice, il loro pagamento, risalente a febbraio ed aprile 2019, sarebbe avvenuto con oltre un anno di ritardo.
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di ricorso, circa la presunta arbitraria determinazione delle sanzioni applicate.
In proposito, parte ricorrente sostiene la difformità tra gli importi delle sanzioni applicate nel verbale di accertamento in riferimento all'art. 22 d.lgs. 151/2001, ivi calcolata in misura di € 72,90, ed in riferimento alla violazione di cui all'art. 3, comma
3 parte prima, D.L. 12.09.1983 n. 463, ivi calcolata in misura di € 2.580,00, e gli importi a tale titolo applicati nell'ordinanza di ingiunzione, pari, rispettivamente, ad €
125,00 ed a € 4.300,00.
Le eccezioni sollevate sul punto sono pretestuose, in quanto, contrariamente a quanto sostiene l'opponente, in sede di verbale unico per la violazione dell'art. 22 del d.lgs.
1512/2001 non è stato applicato l'importo di € 72,90, ma quello ridotto, pari ad € 31,25, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 124/2004, corrispondente ad un quarto dell'importo massimo
(di € 125), e di € 41,67 ai sensi dell'art. 16 legge 689/81 ossia pari ad un terzo dell'importo massimo, come sanzioni ridotte in caso di pagamento immediato, o nei termini ivi indicati, che l'opponente non ha tuttavia effettuato.
Pertanto, in sede di ingiunzione è stato applicato l'importo in misura fissa di € 125,00, non essendo prevista la graduazione della sanzione per le violazioni in discussione.
Parimenti, quanto alla sanzione per la violazione di cui all'art. 3, comma 3, del d.l.
463/1983, l'importo di € 2.580,00 indicato in sede di verbale unico è quello ridotto, previsto per il pagamento nei termini ivi indicati, laddove in sede di ingiunzione è stato applicato l'importo di € 4.300,00, corrispondente ad un terzo del massimo edittale (min.
€ 1.290,00 e max € 12.910,00).
Nell'ordinanza ingiunzione la determinazione delle sanzioni è dunque regolarmente avvenuta tenendo conto del fatto che l'opponente non ha inteso avvalersi del pagamento in misura minima né di quello in misura ridotta previsto nel verbale di accertamento.
Quanto infine all'eccezione relativa ai diversi importi che si rinvengono nell'ordinanza, nel prospetto da inserire nel modello F23 ai fini del pagamento, trattasi di evidente errore materiale in corrispondenza dell'importo di cui al codice tributo 741T, dove anziché essere riportata la cifra di € 885,00, pari alla somma di € 860 per la sanzione di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 463/1983 (€ 4.300,00) e di € 25,00 per la sanzione €
125,00 di cui all'art. 22 d.lgs. 151/2001, è stato riportato l'importo di € 88,00.
L'errore era facilmente desumibile in quanto, sia nella parte dispositiva dell'ordinanza relativa a “ORDINA” che nella parte relativa a “INGIUNGE”, l'importo della sanzione
è invece correttamente indicato.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, già effettuata la riduzione prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 dei compensi di lite a favore dell' di Roma, che Controparte_1
liquida in complessivi € 947,60, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma, 6 marzo 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole