TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 525/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 525/2024 vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonietta Reale, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IA (Pz) alla Via XXV Aprile n. 24
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a Praia a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, dall'avv. Stefania Ponzo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
IA (PZ) alla Via XXV Aprile n. 24
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 05.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 24.05.2024 i IGg.ri e Parte_1 Controparte_1
chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.08.2014 in IA (Pz), dal quale sono nati i tre figli , nata a Persona_1
Lagonegro (PZ) il 10.11.2009; , nata a [...] il [...] e Controparte_2
nato a [...] il [...] tutti ancora minorenni. Controparte_3
Deducevano di essersi separati consensualmente in data 09.11.2022 con decreto di omologa n.
543/2022 (R.G.N. 777/2022) reso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.
Rappresentavano che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle seguenti condizioni concordate:
“ 1. I figli, , e , sono collocati Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 presso l'abitazione in fitto della madre IG.ra . Parte_1
Il padre continuerà a vedere i figli 1 o 2 giorni a settimana (solitamente lunedì e mercoledì), oppure a settimane alternate, in base alle sue esigenze lavorative, secondo una routine ormai consolidata.
Nel corso delle ferie estive, considerando l'attività lavorativa svolta dal padre (pizzaiolo), il calendario delle visite viene deciso di volta in volta mediante accordo con la madre e potrà essere di una settimana oppure 15 giorni di permanenza continua.
2. La casa coniugale sita in Latronico, in c.da Serrone, n. 48, con tutti gli arredi, è assegnata alla
IG.ra , che condivide con i figli, non essendone però proprietaria ma affittuaria. Parte_1
3. I figli minori , e sono Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
collocati anagraficamente presso la residenza familiare, in Latronico, alla c.da Serrone, n. 48, nella quale resteranno insieme alla madre IG.ra , in regime di regole di affido condiviso. Parte_1
4. Il padre, IG. , avrà sempre la possibilità di sentire e di incontrare i figli quando Controparte_1
preferisce, previo accordo telefonico con la madre.
5. La figlia frequenta l'Istituto alberghiero “Di Pasca” di Potenza, con i Persona_1
seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 08.05 alle ore 13.05; martedì e mercoledì dalle 08.05 alle
14.05.
6. I figli raggiungono la scuola utilizzando i mezzi pubblici;
rispetto agli impegni ludico/sportivi ed attività extrascolastiche, la gestione resta a carico della madre o suoi parenti.
7. La figlia minore purtroppo è affetta da diverse patologie (tra cui il diabete) ed Controparte_2
è in cura presso il reparto di neuropsichiatria dell'Ospedale di IA. La bambina è stata visitata da diversi specialisti, tra cui il dott. , il dott. la dott.ssa , oncologa presso Per_2 CP_4 Per_3
l'Ospedale “Bambin Gesù” di Roma. Al momento è in attesa di visita presso l'Ospedale di Matera.
8. La ricorrente, IG.ra , in considerazione delle condizioni economiche autonome, Parte_1
seppur modeste, decide di rinunciare al mantenimento.
9. La ricorrente, IG.ra , con il presente atto, chiede al sig. di Parte_1 Controparte_1 assumersi l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli , Persona_1 [...]
e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, Controparte_2 Controparte_3 mediante assegno di mantenimento pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 300,00 mensili da versarsi tramite bonifico bancario, o altre modalità concordate tra le parti, ogni 15 del mese, oltre l'obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie pari al 50% delle stesse.
11. L'automobile Alfa 166 rimane nella disponibilità del IG. anche se non è di sua Controparte_1
proprietà.
12. Il pediatra di base è il Dott. con studio sito a IA.”. Per_4
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e comunicati gli atti del procedimento al PM, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2024, il Giudice, rilevato che l'accordo in relazione agli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario fosse generico e che, pertanto, risultava opportuno concordare tale aspetto in modo più specifico indicando giorni e orari di incontro al fine di evitare future controversie, rinviava all'udienza del 12.11.2024 per provvedere sul punto.
All'esito della predetta udienza, con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice, rilevato che le parti non avevano ottemperato alle richieste, rinviava all'udienza del 20.01.2025 per i medesimi incombenti.
Le parti, con note scritte depositate in data 17.01.2025, si riportavano al ricorso congiunto introduttivo, chiedendone l'accoglimento anche con riferimento al piano genitoriale ivi incluso.
In ossequio alle precisazioni in merito al piano genitoriale richieste dal Giudice, rappresentavano quanto segue:
“La genericità in relazione agli incontri tra i minori e il genitore non collocatario è dipesa proprio dalla circostanza che il genitore non collocatario svolga attività lavorativa in Calabria, in qualità di pizzaziolo e dalla scelta dell'ex moglie che per motivi di lavoro e di studio delle figlie ha deciso di trasferire la propria residenza a Potenza. Circostanze che ovviamente rendono difficile una abitualità di incontri.
Considerando, inoltre, gli impegni scolastici e la frequenza presso strutture riabilitative di una delle figlie sita in Tramutola, diventa difficile avere una regolarità settimanale di incontri con il genitore non collocatario con un lavoro che non consente libertà ampie di orari pomeridiani.
In ogni caso, la madre accompagna le figlie il fine settimana ad Atena Lucana per consegnarle al papà (che non si reca mai a Potenza) che prende con se le figlie il fine settimana portandole sul posto di lavoro. In altre occasioni nel corso della settimana quando possibile e compatibilmente con gli impegni scolastici e riabilitativi delle figlie, la madre accompagna le bimbe a metà strada e quindi ad Atena Lucana, ed il padre condivide insieme alle figlie qualche ora on loro compagnia.
Tali condizioni e modalità sono condivise ormai da tempo da entrambi i genitori che hanno trovato in tal senso un equilibrio famigliare”.
Pertanto, il Giudice, con ordinanza del 05.03.2025 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In data 30.5.2024 il PM nulla opponeva alla pronuncia.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 19.10.2022 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 09.11.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in IA (PZ) il 28.08.2014, alle seguenti condizioni suesposte, così come integrate dalle parti su richiesta del giudice (come da accordi debitamente firmati dalle parti depositati in data 17.01.2025).
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in IA (PZ) il 28.08.2014 tra , nato a [...] a Controparte_1
Mare il 17.06.1985 e , nata a [...] il [...] (ATTO n. 4 anno 2014 parte I Parte_1
Serie – Uff. 1 del Comune di IA);
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Presidente/ rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 525/2024 vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonietta Reale, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IA (Pz) alla Via XXV Aprile n. 24
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a Praia a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, dall'avv. Stefania Ponzo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
IA (PZ) alla Via XXV Aprile n. 24
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 05.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 24.05.2024 i IGg.ri e Parte_1 Controparte_1
chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.08.2014 in IA (Pz), dal quale sono nati i tre figli , nata a Persona_1
Lagonegro (PZ) il 10.11.2009; , nata a [...] il [...] e Controparte_2
nato a [...] il [...] tutti ancora minorenni. Controparte_3
Deducevano di essersi separati consensualmente in data 09.11.2022 con decreto di omologa n.
543/2022 (R.G.N. 777/2022) reso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.
Rappresentavano che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle seguenti condizioni concordate:
“ 1. I figli, , e , sono collocati Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 presso l'abitazione in fitto della madre IG.ra . Parte_1
Il padre continuerà a vedere i figli 1 o 2 giorni a settimana (solitamente lunedì e mercoledì), oppure a settimane alternate, in base alle sue esigenze lavorative, secondo una routine ormai consolidata.
Nel corso delle ferie estive, considerando l'attività lavorativa svolta dal padre (pizzaiolo), il calendario delle visite viene deciso di volta in volta mediante accordo con la madre e potrà essere di una settimana oppure 15 giorni di permanenza continua.
2. La casa coniugale sita in Latronico, in c.da Serrone, n. 48, con tutti gli arredi, è assegnata alla
IG.ra , che condivide con i figli, non essendone però proprietaria ma affittuaria. Parte_1
3. I figli minori , e sono Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
collocati anagraficamente presso la residenza familiare, in Latronico, alla c.da Serrone, n. 48, nella quale resteranno insieme alla madre IG.ra , in regime di regole di affido condiviso. Parte_1
4. Il padre, IG. , avrà sempre la possibilità di sentire e di incontrare i figli quando Controparte_1
preferisce, previo accordo telefonico con la madre.
5. La figlia frequenta l'Istituto alberghiero “Di Pasca” di Potenza, con i Persona_1
seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 08.05 alle ore 13.05; martedì e mercoledì dalle 08.05 alle
14.05.
6. I figli raggiungono la scuola utilizzando i mezzi pubblici;
rispetto agli impegni ludico/sportivi ed attività extrascolastiche, la gestione resta a carico della madre o suoi parenti.
7. La figlia minore purtroppo è affetta da diverse patologie (tra cui il diabete) ed Controparte_2
è in cura presso il reparto di neuropsichiatria dell'Ospedale di IA. La bambina è stata visitata da diversi specialisti, tra cui il dott. , il dott. la dott.ssa , oncologa presso Per_2 CP_4 Per_3
l'Ospedale “Bambin Gesù” di Roma. Al momento è in attesa di visita presso l'Ospedale di Matera.
8. La ricorrente, IG.ra , in considerazione delle condizioni economiche autonome, Parte_1
seppur modeste, decide di rinunciare al mantenimento.
9. La ricorrente, IG.ra , con il presente atto, chiede al sig. di Parte_1 Controparte_1 assumersi l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli , Persona_1 [...]
e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, Controparte_2 Controparte_3 mediante assegno di mantenimento pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 300,00 mensili da versarsi tramite bonifico bancario, o altre modalità concordate tra le parti, ogni 15 del mese, oltre l'obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie pari al 50% delle stesse.
11. L'automobile Alfa 166 rimane nella disponibilità del IG. anche se non è di sua Controparte_1
proprietà.
12. Il pediatra di base è il Dott. con studio sito a IA.”. Per_4
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e comunicati gli atti del procedimento al PM, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2024, il Giudice, rilevato che l'accordo in relazione agli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario fosse generico e che, pertanto, risultava opportuno concordare tale aspetto in modo più specifico indicando giorni e orari di incontro al fine di evitare future controversie, rinviava all'udienza del 12.11.2024 per provvedere sul punto.
All'esito della predetta udienza, con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice, rilevato che le parti non avevano ottemperato alle richieste, rinviava all'udienza del 20.01.2025 per i medesimi incombenti.
Le parti, con note scritte depositate in data 17.01.2025, si riportavano al ricorso congiunto introduttivo, chiedendone l'accoglimento anche con riferimento al piano genitoriale ivi incluso.
In ossequio alle precisazioni in merito al piano genitoriale richieste dal Giudice, rappresentavano quanto segue:
“La genericità in relazione agli incontri tra i minori e il genitore non collocatario è dipesa proprio dalla circostanza che il genitore non collocatario svolga attività lavorativa in Calabria, in qualità di pizzaziolo e dalla scelta dell'ex moglie che per motivi di lavoro e di studio delle figlie ha deciso di trasferire la propria residenza a Potenza. Circostanze che ovviamente rendono difficile una abitualità di incontri.
Considerando, inoltre, gli impegni scolastici e la frequenza presso strutture riabilitative di una delle figlie sita in Tramutola, diventa difficile avere una regolarità settimanale di incontri con il genitore non collocatario con un lavoro che non consente libertà ampie di orari pomeridiani.
In ogni caso, la madre accompagna le figlie il fine settimana ad Atena Lucana per consegnarle al papà (che non si reca mai a Potenza) che prende con se le figlie il fine settimana portandole sul posto di lavoro. In altre occasioni nel corso della settimana quando possibile e compatibilmente con gli impegni scolastici e riabilitativi delle figlie, la madre accompagna le bimbe a metà strada e quindi ad Atena Lucana, ed il padre condivide insieme alle figlie qualche ora on loro compagnia.
Tali condizioni e modalità sono condivise ormai da tempo da entrambi i genitori che hanno trovato in tal senso un equilibrio famigliare”.
Pertanto, il Giudice, con ordinanza del 05.03.2025 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In data 30.5.2024 il PM nulla opponeva alla pronuncia.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 19.10.2022 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 09.11.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in IA (PZ) il 28.08.2014, alle seguenti condizioni suesposte, così come integrate dalle parti su richiesta del giudice (come da accordi debitamente firmati dalle parti depositati in data 17.01.2025).
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in IA (PZ) il 28.08.2014 tra , nato a [...] a Controparte_1
Mare il 17.06.1985 e , nata a [...] il [...] (ATTO n. 4 anno 2014 parte I Parte_1
Serie – Uff. 1 del Comune di IA);
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Presidente/ rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco