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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5416/2023 RG fissata all'udienza del 20/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PICCOLO Parte_1
SARAH e PICCOLO ALFREDO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
- in data 07.02.2022, veniva sottoposta a visita medica di revisione dalla competente Commissione
Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e delle Sordità, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per fruire dell'Indennità di Accompagnamento;
- la suddetta Commissione riconosceva la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 100%, negando, quindi, il diritto all'indennità di accompagnamento.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
4922/22 rg per il riconoscimento della predetta indennità. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
1 19.03.2023, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, concludeva e riconosceva la
“ricorrente disabile ma (anche in considerazione della età non particolarmente evoluta), NON nelle condizioni di non potere accudire in autonomia agli atti elementari della vita quotidiana;
non ricorrono in definitiva gli estremi perché venga riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento”.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. In corso di giudizio, è CP_1 stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Dalla raccolta dei dati anamnestici, dalla documentazione medica agli atti e dall'obiettività rilevata durante la valutazione, si evince che la ricorrente è affetta da artrosi poliarticolare, incontinenza urinaria, sindrome disfunzionale epatica ad evoluzione cirrotica.
L'insieme di tali patologie determina attualmente una condizione medico-legale di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e portatore di handicap comma 3 art. 3 legge 104/92 così nel dettaglio quantificato
e giustificato: artrosi poliarticolare: patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da una riduzione della motilità globale;
nel caso in esame gravata da severo ipotrofismo muscolare generalizzato e responsabile della necessità di assistenza da parte di terzi nell'assunzione della stazione eretta, nei passaggi posturali e nella deambulazione;
incontinenza urinaria: patologia dell'apparato urinario caratterizzata da perdita incontrollata di urine;
nel caso in esame documentata da prescrizione di ausili igienici da parte del servizio protesi e ausili del Distretto Socio Sanitario di competenza;
sindrome disfunzionale epatica ad evoluzione cirrotica: patologia dell'apparato gastroenterico esordita nel 2019, ad evoluzione prognostica sfavorevole fino alla condizione attuale di cirrosi epatica cirrotica complicata da encefalopatia ammoniemica, scarsamente controllata da terapia medica.
In considerazione di quanto detto ribadisco: la raccolta dei dati anamnestici, la ri-valutazione medico-legale e la documentazione in atti permettono di considerare il periziando invalido con ultrasessantacinquenne con necessità di
2 assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e portatore di handicap comma 3 art. 3 legge 104/92; la decorrenza di tale riconoscimento dal giugno 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello gastroenterologico in particolare, determinante per il diritto al beneficio.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato morboso delle patologie di cui è affetta la ricorrente, nonché la sua evoluzione nel tempo (soprattutto con riferimento alla patologia gastroenterologica).
Egli invero dà atto come la patologia articolare sia talmente grave da necessitare dell'assistenza di terzi (nell'assunzione della stazione eretta, nei passaggi posturali e nella deambulazione ) atteso che è gravata da severo ipotrofismo muscolare generalizzato.
Con riferimento alla specifica indicazione nelle conclusioni della ctu sul beneficio l.
104/92, tale statuizione non rileva in quanto estranea all'oggetto del giudizio (cfr conclusioni del presente ricorso in opposizione).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (giugno 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della
3 prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022. In tal senso appare esprimersi anche Cass. 5422/2025.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5416/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da giugno 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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