Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/07/2025, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05959/2025REG.PROV.COLL.
N. 04519/2024 REG.RIC.
N. 04530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4519 del 2024, proposto da
Bb Società Semplice Agricola di Bb Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Elisabeth Tinkhauser, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Comune di Caldaro sulla Strada del Vino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4530 del 2024, proposto da
LG OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Elisabeth Tinkhauser, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Comune di Caldaro sulla Strada del Vino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4530 del 2024:
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma di Bolzano, n. 377/2023, resa tra le parti, per l’annullamento dei seguenti atti:
- del decreto del Consiglio Provinciale del 20 marzo 2023, n. 4603/2023, avente ad oggetto “ Comune di Caldaro sulla Strada del Vino: Proposta di modifica del piano paesaggistico relativo al biotopo Lago di Caldaro ”, pubblicato nell'Allegato n. 2 alla Bollettino Ufficiale della Regione del 30 marzo 2023, n. 13 – Sez. Gen. compreso l'elenco dei pontili approvato allegato al rapporto illustrativo, della delibera del Consiglio Comunale di Caldaro del 30.01.2023, n. 6, avente ad oggetto “ Presa di posizione del Consiglio Comunale sulle obiezioni presentate nonché approvazione della bozza di modifica del Piano Paesaggistico del Comune di Caldaro inerente il biotopo Lago di Caldaro – Decreto della Direttrice della Ripartizione Natura n. 14596/2022 ”, del relativo parere della Commissione Provinciale per il Territorio e il Paesaggio del 17.11.2022, n. 28, del Decreto della Direttrice della Ripartizione del 24.08.2022, n. 14596/2022, nonché, precauzionalmente e se ritenuto necessario, del decreto del Presidente della Provincia n. 397/28.1 del 09.08.1999, con l’elenco dei pontili approvato allegato al rapporto illustrativo, nonché delle delibere del Consiglio Comunale n. 20 del 16.03.1998 e della I. Commissione per la Protezione del Paesaggio n. 16/97 del 03.12.1997, tutte impugnate in parte qua, nonché di tutti gli atti amministrativi precedenti, successivi o comunque connessi, anche se non espressamente indicati o noti al ricorrente.
quanto al ricorso n. 4519 del 2024:
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma di Bolzano, n. 374/2023, resa tra le parti, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) del decreto della Direttrice del dipartimento n. 14596/2022 del 24 agosto 2022; 2) della delibera del Consiglio comunale di Caldaro n. 6 del 30 gennaio 2023; 3) del parere ivi citato della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio del 17.11.2022;
4) del decreto dell'Assessora provinciale n. 4603 del 20.03.2023, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 30 marzo n. 13; 5) nonché tutti gli atti ad essi correlati, presupposti, successivi o comunque connessi, anche se non conosciuti; per tuziorismo e qualora il tribunale lo ritenga necessario, anche per l'annullamento in parte qua 6) della delibera della I. Commissione paesaggistica n. 16/97 del 3.12.1997; 7) della delibera del Consiglio comunale n. 20 del 16.03.1998;
8) del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 397/28.1 del 9.08.1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 07.09.1999, con allegati, con cui è stato approvato il piano paesaggistico del 1999 con l’elenco dei pontili; 9) nonché tutti gli atti ad essi correlati, presupposti, successivi o comunque connessi, anche se non conosciuti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caldaro sulla Strada del Vino e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per le parti appellanti l’avvocato Marcello Clarich;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il primo appello di cui in epigrafe, l’odierna società appellante (proprietaria per metà indivisa delle particelle fondiarie 2211/3 in P.T. 4990/II e 2211/2 in P.T. 4989/II, entrambe del C.C. Caldaro) impugnava la sentenza n. 374 del 2023 del TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano, recante il rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte, al fine di ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Caldaro sulla Strada del Vino n. 6 del 2023 e del decreto dell’assessore provinciale n. 4603 del 2023 (e degli atti correlati) nella parte in cui erano state respinte le sue domande:
a) di modificare il piano paesaggistico relativo al biotopo del lago di Caldaro, inserendo il pontile “0” nell’elenco dei pontili del lago;
b) di cambiare la destinazione delle pp.ff. 221/2 e 2211/3 del C.C. Caldaro da “zona umida” a “verde agricolo”.
2. Il primo giudice aveva così motivato le sue decisioni:
i) sul pontile: la Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio non avrebbe svolto una propria istruttoria, ma avrebbe soltanto ricostruito gli eventi sulla base della documentazione archivistica disponibile e quindi il provvedimento della commissione avrebbe natura meramente confermativa delle decisioni precedenti; l’affermazione che per il pontile “0” non sarebbe stata fornita la prova di una corrispondente autorizzazione paesaggistica né della denuncia ai sensi del D.P.G.P. n. 34/1978, sarebbe frutto di una ricostruzione d’archivio effettuata dalla Commissione, allineata a dichiarazioni identiche contenute in diverse lettere di uffici differenti degli anni 1997/1998; questa documentazione dimostrerebbe che il parere della Commissione fosse corretto, privo di errori e supportato documentalmente; la richiesta di riforma dell’elenco dei pontili e del piano paesaggistico del 1999 è inammissibile perché tardiva;
ii) sulla modifica della zona: lo stralcio della zona umida avrebbe interessato solo una piccola parte delle pp.ff. 2215 e 2212/2, mentre gli istanti avevano chiesto una trasformazione di due particelle con una superficie totale di 1.095 m², pertanto non potrebbe essere qualificata come una mera rettifica; la modifica di un piano paesaggistico è espressione dell’ampia discrezionalità della P.A., il parere della Commissione è logico e privo da errori di fatto; le aree oggetto dell’istanza non sono paragonabili alle aree adiacenti (da decenni coltivati a frutteti), un confronto con altre aree è possibile nel settore paesaggistico in base all’assenza di situazioni esattamente identiche; le motivazioni in ordine alla funzione come area tampone per la protezione dell’ambiente e per prevenire ed evitare danni e disturbi all’habitat e alla zona natura 2000 erano adeguatamente motivati, logici e non contraddittori o arbitrari.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- I) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado relativo alla rettifica dell’elenco dei pontili negata, motivazione travisata, incongrua ed illogica, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dalla ricorrente in primo grado. Violazione risp. applicazione errata degli artt. 48 e 53 della L.P. n. 9/2018 in relazione all'art. 7 della L.P. n. 17/93. Eccesso di potere per istruttoria mancante risp. insufficiente e travisamento dei fatti, per motivazione mancante risp. insufficiente, per illogicità manifesta e irragionevolezza, contraddittorietà e arbitrio, nonché disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e quindi degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- II) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso di primo grado relativo alla correzione della cartografia e della zonizzazione delle aree negata, motivazione travisata, incongrua ed illogica, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dalla ricorrente in primo grado. Violazione risp. applicazione errata degli artt. 48 e 53 della L.P. n. 9/2018 in relazione all'art. 7 della L.P. n. 17/93. Violazione risp. applicazione errata dell'art. 5, comma 2, lettera a) delle prescrizioni di tutela e d’uso del piano paesaggistico di Caldaro. Eccesso di potere per istruttoria mancante risp. insufficiente e per travisamento dei fatti, motivazione mancante risp. insufficiente, illogicità manifesta e irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrio, nonché disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e quindi degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
III) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia in relazione al secondo motivo del ricorso di primo grado, riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2 c.p.a. del secondo motivo d’impugnazione, relativo alla rettifica dell’elenco dei pontili negata, non esaminato nella sentenza di primo grado: Violazione o applicazione errata degli artt. 48 e 53 della L.P. n. 9/2018 in relazione all'art. 7 della L.P. n. 17/93. Eccesso di potere per istruttoria mancate risp. insufficiente e travisamento dei fatti, per motivazione mancante risp. illogica e contraddittoria e per violazione dell’art. 7 L.P. n. 17/93; illogicità manifesta e irragionevolezza, contraddittorietà e arbitrio, nonché disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e quindi degli artt. 3 e 97 della Costituzione; abuso di potere.
4. Gli appellati Provincia e Comune si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Alla pubblica udienza del 3 luglio 2025 la causa passava in decisione.
6. Con il secondo appello di cui in epigrafe la signora LG OR (l’altra proprietaria per metà indivisa delle particelle fondiarie 2211/3 in P.T. 4990/II e 2211/2 in P.T. 4989/II, entrambe del C.C. Caldaro) impugnava la sentenza n. 377 del 2023 del TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano, recante rigetto dell’originario gravame, proposto per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Caldaro sulla Strada del Vino n. 6 del 2023 e del decreto dell’assessore provinciale n. 4603 del 2023 (e degli atti correlati) nella parte in cui sono state respinte le sue domande:
a) di modificare il piano paesaggistico relativo al biotopo del lago di Caldaro, inserendo il pontile “0” nell’elenco dei pontili del lago;
b) di cambiare la destinazione delle pp.ff. 221/2 e 2211/3 del C.C. Caldaro da “zona umida” a “verde agricolo”.
7. Le motivazioni a corredo di tali decisioni sono le stesse di quelle illustrate al par. 2 (e quindi come quelle della sentenza ‘ gemella’ n. 374/2023), con l’unica distinzione dell’inversione dell’ordine dei motivi di censura.
8. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- I) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado relativo alla correzione della cartografia e della zonizzazione delle aree negata, motivazione travisata, incongrua ed illogica, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dalla ricorrente in primo grado. Violazione risp. errata applicazione dell'art. 48 e 53, L.P. 9/2018 in combinato disposto con l'art. 7, L.P. 17/1993. Violazione dell'art. 5, comma 2, lettera a) delle prescrizioni di tutela e uso del piano paesaggistico del Comune di Caldaro. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e mancanza d’istruttoria, evidente illogicità e irrazionalità, contraddittorietà intrinseca e motivazione insufficiente (relativo al rifiuto della richiesta di stralcio dell'area umida);
- II) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado relativo alla rettifica dell’elenco dei pontili negata, motivazione travisata, incongrua ed illogica, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dalla ricorrente in primo grado. Violazione risp. errata applicazione dell'art. 48 e 53, L.P. 9/2018 in relazione all'art. 7, L.G. 17/1993. Eccesso di potere per evidente illogicità e irrazionalità, contraddittorietà intrinseca, travisamento dei fatti, mancanza d’istruttoria, motivazione insufficiente e violazione del principio di uguaglianza e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost. (relativo al rifiuto di includere il pontile sulla p.f. 2211/3 nell'elenco dei pontili);
- III) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alle ulteriori doglianze di cui al secondo motivo del ricorso di primo grado, riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2 c.p.a. delle ulteriori doglianze dedotte dalla ricorrente in primo grado con il secondo motivo di ricorso, non esaminate nella sentenza di primo grado: Violazione risp. errata applicazione dell'art. 48 e 53, L.P. 9/2018 in relazione all'art. 7, L.G. 17/1993. Eccesso di potere per evidente illogicità e irrazionalità, contraddittorietà intrinseca, travisamento dei fatti, mancanza d’istruttoria, motivazione insufficiente e violazione del principio di uguaglianza e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost. (relativo al rifiuto di includere il pontile sulla p.f. 2211/3 nell'elenco dei pontili).
9. Anche in tale giudizio le amministrazioni pubbliche si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
10. Con istanza depositata nel P.A.T. il 25 giugno 2025 le parti hanno premesso che
“ pendono trattative per valutare la sussistenza dei presupposti per definire amichevolmente una soluzione della questione controversa ” e hanno chiesto il rinvio “ di almeno un anno dell’udienza pubblica fissata per il 03.07.2025, onde consentire l’ultimazione di una soluzione condivisa tra le parti della questione controversa. ”
11. Alla pubblica udienza del 3 luglio la causa passava in decisione.
12. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in esame, a fronte della evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva fra gli stessi: si tratta dei due proprietari per metà indivisa del medesimo immobile per il quale si litiga; oggetto della vertenza sono i medesimi provvedimenti relativi alla disciplina pianificatoria e paesaggistica del terreno di proprietà degli odierni appellanti. Anche le censure nei due appelli sono identiche, in disparte l’inversione dell’ordine con il quale sono proposte e che seguono l’ordine già adottato in primo grado.
13. L’istanza di rinvio va respinta in quanto la pendenza di imprecisate trattative non può, infatti, integrare uno di quei « casi eccezionali » cui l’art. 73, comma 1-bis c.p.a. subordina la possibilità di differire la trattazione della causa.
14. Passando all’esame del merito, le censure dedotte vanno esaminate sulla scorta dei principi a mente dei quali le scelte di pianificazione del territorio sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità e costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti, sicché il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi , restando ad esso estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito ( ex multis Cons. Stato sez. IV, n. 6509/2024).
15. Va ribadito inoltre che, in termini di pianificazione paesaggistica e di apposizione di vincoli, la relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità particolarmente ampia dell'Amministrazione, sulla quale non è ammesso un sindacato di merito del giudice, ma solo l’esame di eventuali vizi di legittimità non sindacabile dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, come la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità, il travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. VII , n. 1878/2023).
16. Con particolare riferimento alle valutazioni degli elementi di tutela paesaggistica di una determinata area, va ricordato come le stesse rappresentino l’esplicazione di un potere di apprezzamento tecnico, proprio dell'amministrazione paesaggistica nell'esercizio della funzione di tutela del paesaggio; tali valutazioni possono essere sindacabili in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza e illogicità (Cons. Stato, sez. VI, n. 2181/2022).
17. È pur vero che in materia di apposizione di vincoli di tutela paesaggistica è necessario, affinché si abbia un legittimo percorso istruttorio e una valida esplicazione delle ragioni dell’imposizione di un vincolo, che l’Amministrazione procedente sviluppi puntualmente le necessità di estensione dei limiti all’edificazione all’intero territorio interessato e, inoltre, che verifichi se tali limitazioni possano essere circoscritte sino al punto da non coinvolgere i territori nella loro interezza, onde attenuare le conseguenze dell’atto impositivo (Cons. Stato, sez. VI, n. 5774/2018).
18. Ma nel caso di specie proprio le caratteristiche del bene tutelato impongono una considerazione lineare e continuativa dello stesso, proprio in ragione delle peculiarità identitarie del bene e del fine perseguito.
19. Fatta questa breve premessa di inquadramento, è possibile passare all’esame dei motivi di appello dei gravami – del tutto sovrapponibili ed identici – che sono infondati.
20. Questo Giudice d’appello è chiamato ad esprimersi se:
i) il rigetto di una domanda volta sostanzialmente a rimettere un pontile ritenuto abusivo e già demolito d’ufficio (per inerzia del previo proprietario) sia legittimo;
ii) il diniego che due particelle fondiarie lungo il lago di Caldaro possano essere trasferite dalla classificazione di più alta protezione paesaggistica e di biodiversità a quella agricola sia corretto.
21. In relazione al primo ordine di motivi, sostanzialmente identico in entrambi gli appelli, si deduce l’erroneo scrutinio del primo motivo del ricorso di primo grado (e nel secondo giudizio era il secondo motivo di gravame) concernente la richiesta di rettifica dell’elenco dei pontili del lago di Caldaro e l’inserimento del pontile “0”. Le parti appellanti rilevano di aver censurato i provvedimenti sul punto in quanto l’omessa denuncia del pontile entro i termini di cui al D.P.G.P. n. 34/1979 e la mancante autorizzazione paesaggistica non sarebbero motivazioni sufficienti, alla luce del fatto che la documentazione non sarebbe (più) completa (ed ammesso dalle amministrazioni procedenti), non preceduto da un’adeguata istruttoria e senza un preciso riscontro documentale. Gli appellanti continuano le loro doglianza deducendo di aver rilevato che l’affermazione di aver semplicemente considerato l’elenco dei pontili del piano paesaggistico del 1999 non sarebbe pertinente, costituendo la modifica di un piano paesaggistico un atto autonomo, non meramente confermativo e che richiedeva una nuova valutazione dei fatti (sottolineando pure l’insufficiente istruttoria ed il travisamento dei fatti in ordine al piano del 1999).
22. L’ error in iudicando su tali censure viene quindi così motivato dagli appellanti:
- non corrisponderebbe al vero che il provvedimento impugnato avesse natura meramente confermativa delle decisioni precedenti, in quanto sarebbe errato che la Commissione avesse solo “ricostruito” gli eventi senza svolgere una propria istruttoria (sia travisando la funzione della Commissione, la natura giuridica della modifica e la valutazione in concreto svolta, ricordando il procedimento di cui agli artt. 48 e 53 della l.p. n. 9/2018). Dalla cornice normativa discenderebbe l’autonomia dell’atto pianificatorio che non sarebbe solo confermativo (altrimenti non avrebbe senso concedere la possibilità di presentare osservazioni che poi vanno valutate e decise). Nel caso di specie si tratterebbe di un procedimento di modifica del piano avviato per rettificare errori e l’osservazione degli appellanti sarebbe stata esaminata dalla Commissione e dal Consiglio comunale. Invece di un’azione meramente conformativa si evincerebbe la mancanza di un’adeguata istruttoria e del conseguente travisamento dei fatti. In un caso del tutto analogo il TRGA avrebbe poi deciso esattamente il contrario (sentenza n. 305 del 2022);
- la ricostruzione d’archivio eseguita dalla Commissione a giustificare la mancata inclusione del pontile “0” nell’elenco del piano paesaggistico sarebbe lacunosa, come confermato dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente e dal Comune di Caldaro. Mancherebbero più le denunce nonché le autorizzazioni paesaggistiche per tutti i 49 pontili del lago di Caldaro, inoltre già dal 1985 (con l’adozione della normativa archivistica introdotta con la l.p. n. 17/1985 ed il conseguente obbligo di conservazione della documentazione) ci sarebbe stato l’onere delle amministrazioni a conservare tali atti. Mancando negli archivi pubblici i documenti il TRGA non avrebbe potuto accertare che la ricostruzione eseguita base di tali archivi (lacunosi) giustificasse il mancato inserimento del pontile “0” nell’elenco;
- non sarebbe neppure corretto sostenere che la ricostruzione documentale eseguita dalla Commissione fosse in linea con le dichiarazioni contenute in diversa corrispondenza ufficiale (1997/1998) essendo affetta dagli stessi difetti;
- altrettanto errata risulterebbe l’affermazione che l’impugnazione del piano paesaggistico del 1999 fosse inammissibile per tardività, essendo stato impugnato per mero tuziorismo: l’interesse a tale impugnazione sarebbe sorto solo quale conseguenza del rinvio contenuto a tale piano nel decreto provinciale del 2023. Gli odierni comproprietari non avrebbero avuto mai conoscenza diretta degli atti riguardanti la demolizione del pontile “0” (acquistando le particelle nel 2022), mentre la stessa P.A. avrebbe confermato che agli atti mancherebbe pure la prova dell’avvenuta notifica di tale ordine (un ulteriore elemento che confermerebbe la mancanza d’istruttoria da parte del Giudice di prime cure ed il conseguente travisamento dei fatti e l’erroneità della statuizione gravata).
23. Gli appellanti proseguono le loro lagnanze sostenendo che anche il rigetto della modifica di zonizzazione fosse stato erroneamente valutato dal TRGA in quanto:
- viene contestato l’accertamento del TRGA che non si tratterebbe di una mera rettifica, che sarebbe un ragionamento arbitrario e privo di logica:
i) la domanda sarebbe conforme al dichiarato fine della modifica del piano (correzione e adeguamento delle destinazioni urbanistiche e delle zone di rispetto confinanti con il biotopo);
ii) le particelle de quo sarebbero le uniche che avrebbero mantenuto la destinazione di zona umida nonostante l’assenza delle relative caratteristiche;
- il sindacato di legittimità sarebbe ammesso in quanto le amministrazioni avrebbero fatto un uso distorto della discrezionalità tecnica, con l’effetto di una grave disparità di trattamento: si tratterebbe comunque di un provvedimento di motivazione insufficiente ed affetto da illogicità manifesta e irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca e violazione della parità di trattamento; più in particolare, la perizia sottoposta al primo giudice avrebbe confermato la mancanza di ogni diversità dalle altre aree (area in gran parte occupata da una vegetazione erbacea riferibile ai prati stabili da sfalcio e identificabile dal punto di vista formazionale ad “ arrenatereti e non a formazioni erbacee igrofile di maggiore valenza naturalistica ”; nella restante parte della particella 2211/3 presente anche AR RT , specie priva di particolari pregi, che non appartiene a formazioni erbacee igrofile degne di nota, assenza di condizioni dinamiche da costituire un habitat umido di rilievo e come tale degno di conservazione, presenza di ampie zone erbacee sia a est che a ovest rispetto alle particelle de quo ; l’umidità elevata sarebbe causata dalla costante fuoriuscita d’acqua da un pozzo profondo esistente sulla particella, costruito nel 1978 dal precedente proprietario a scopo di irrigazione, autorizzato dalla Provincia); si sarebbe – contrariamente a quanto accertato dal TRGA – dunque in presenza di situazioni esattamente identiche, ma disciplinate in modo diverso;
- l’effetto tampone per la protezione dell’ambiente e per prevenire ed evitare danni e disturbi all’habitat e alla zona natura 2000 valorizzato nel provvedimento sarebbe un’affermazione generica, senza dimostrazione di quale sia l’effettiva compromissione per quali specie che comunque sarebbe inesistente essendo tutta l’area sottoposta ad un divieto assoluto di costruire e volendo i proprietari utilizzare l’area solo a fini privati con le loro famiglie.
24. Con l’ultimo motivo di entrambi gli appelli (anche questo sostanzialmente identico in entrambi i ricorsi) i comproprietari delle aree ripropongono le censure di primo grado assorbite dal TRGA in ordine alla negazione dell’inserimento del pontile “0” nell’elenco dei pontili.
25. Il rigetto della domanda di inserimento del pontile “0” nell’elenco non avrebbe potuto avvenire con l’argomento che nel decreto di concessione del 28.2.1998 sarebbe menzionato espressamente che il pontile “0” non era oggetto del decreto di concessione D/13 e che doveva essere rimosso. Tale decreto di concessione D/13 (dopo una proroga di un anno) sarebbe scaduto il 16.4.2021 e sarebbe senza efficacia. La circostanza che nell’elenco redatto nel 1998/1999 il pontile “0” sia stato escluso sarebbe stato un errore, un errore che si ritroverebbe nell’elenco dei pontili del piano paesaggistico e anche nella modifica del decreto di concessione, effettuata solo un anno prima, basandosi sempre sulla stessa istruttoria errata di quella per il piano paesaggistico. Inoltre sarebbe irrilevante che la precedente proprietaria non avesse eseguito un ordine di demolizione del pontile del 2000, come sarebbe irrilevante ai fini della domanda che i suoi eredi non avessero eseguito un provvedimento di ripristino del 2020 e che non lo avessero nemmeno impugnato. Ciò rilevando, la Commissione provinciale avrebbe confuso la procedura di modifica del piano paesaggistico con l’esecuzione di un provvedimento di demolizione, adottato solo nei confronti del dante causa. Ci sarebbero notevoli dubbi – stante la comprovata lacuna archivistica – che l’ordine sia stato effettivamente notificato alla precedente proprietaria. Non sarebbe vero che la ricostruzione del pontile comporterebbe un rilevante deterioramento e un disturbo degli habitat e delle specie. Affermano gli appellanti che se il pontile “0” rappresentasse effettivamente una compromissione per gli habitat di natura 2000 (circostanza che viene comunque contestata perché generica e non provata, mentre la perizia privata avrebbe escluso tale effetto), non si potrebbe capire per quale motivo l’amministrazione lo avesse tollerato fin per oltre 40 anni e non abbia dato attuazione all’ordine di demolizione. Si tratterebbe di un pontile con dimensioni modeste (16,42 m²). Nella fascia di rispetto del lago esisterebbe in ogni modo un divieto assoluto di costruzione che escluderebbe qualsiasi tipo di attività edilizia. Sarebbe pure errato sostenere che la demolizione del pontile fosse avvenuta il 16.11.2021 e che al momento dell'acquisizione delle particelle da parte degli attuali proprietari (maggio 2022) il pontile sarebbe stato già rimosso poiché esisterebbe tuttora. Dalla relazione del dott. Allibardi e dalla fotografia depositata (doc. 27) emergerebbe che tutta la struttura di base del pontile sarebbe ancora presente, sarebbero state rimosse solo le assi superiori. Non si potrebbe dunque sostenere che si tratti di una costruzione di un nuovo pontile, in contrasto con l’articolo 54 del D.P.P. n. 6/2008 n. 6, ma, installando solo le assi si eseguirebbero solo lavori di manutenzione ordinaria, consentiti dalla normativa. Infine anche la considerazione della Commissione che il pontile “0” non avrebbe una superficie di 16,42 m², ma invece 38,18 m² e che non corrispondesse in termini di dimensioni e superficie al disegno dell’elenco comunale sarebbe illogica ed insufficiente. La discrepanza tra l’effettiva superficie del pontile e quella indicata nell’elenco del Comune non potrebbe ostacolare l’inclusione del pontile nell’elenco, avendo chiesto l’inclusione esattamente nella misura indicata nell’elenco comunale (con 16,42 m²). Dai provvedimenti si evincerebbe che numerose superfici di pontili erano state ampliate, senza cancellarli, ma, a seconda dei casi, erano stati o accettati nella superficie maggiore o gli utenti erano stati obbligati al ripristino. Secondo la tesi attorea sarebbe dimostrato che il pontile esisteva già prima della designazione del lago di Caldaro come biotopo mediante il D.P.G.P. n. 34/1978, costituendo quindi una costruzione legittima: ciò sarebbe stato confermato dallo stesso Comune di Caldaro che lo avrebbe sempre riconosciuto come legittimo, lo avrebbe inserito in un proprio elenco e si sarebbe impegnato per l’inserimento nell'elenco dei pontili dell’amministrazione provinciale. Pertanto il diniego del Comune con la delibera del 2023 sarebbe contraddittorio verso precedenti atti (lettere del 8.5.1997 e del 17.2.1999). L’affermazione delle amministrazioni di non voler aggiungere nuovi pontili all’elenco sarebbe una posizione puramente formale, ma la valutazione dovrebbe avvenire nell’ambito di un esame del contesto oggettivo.
26. Sulla legittimità dei provvedimenti gravati in merito al pontile .
26.1 Per motivi di economicità processuale può assorbirsi la doglianza sulla natura conformativa (o meno) della modifica del piano paesaggistico (e del conseguente eventuale error in iudicando nella statuizione di inammissibilità della censura rilevata dal TRGA), essendo la censura comunque del tutto infondata.
26.2 I motivi per il diniego che il pontile “0” venisse inserito nell’apposito elenco del piano paesaggistico e che emergono nel decreto assessorile n. 4603/2023 precisano che “ Secondo il vincolo di tutela del biotopo del Lago di Caldaro (D.P.G.P, del 24 aprile 1978, n. 34), tutte le costruzioni esistenti nel biotopo, qual pontili ecc, dovevano essere dichiarate entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Questo non è stato fatto per il pontile 0 e di conseguenza non è stato incluso nell’elenco del demanio idrico e nell'allegato 1 del piano paesaggistico. Nella modifica del decreto di concessione dei pontili del 28.09.1998, è esplicitamente indicato che il pontile n. 0 non è soggetto al decreto di concessione D/13 e deve essere rimosso. Secondo l'art. 4 del D.P.G.P. n. 337/28.1 del 9 agosto 1999, “tuti i pontili non previsti nel piano paesaggistico devono essere demoliti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ”. Ciò vale anche per il pontile 0, che non compare né nell’allegato 1 né nella cartografia del Piano paesaggistico del 1999 .”
26.3 Orbene, dal testo risulta che la decisione di non inserire il pontile “0” nell’elenco è in primis motivato con la mancante legittimità della sua realizzazione. Nell’ambito dell’approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Caldaro con il D.P.P. n. 397/28.1 del 9.8.1999 il pontile oggetto dei contenziosi non è stato inserito e in quella sede il mancato inserimento non è stato contestato. Se quindi durante la procedura di approvazione del piano paesaggistico del 1999 la sua mancanza non era stata reclamata, il provvedimento non può che essere confermato come definitivo. Seguiva, pertanto, come logica conseguenza l’ordine demolitorio del 29.2.2000 (e l’ulteriore atto del 13.10.2020) e la demolizione d’ufficio il 16.11.2021.
26.4 Gran parte del motivo d’appello cerca di confutare il provvedimento (e la valutazione del TRGA) alla luce della situazione lacunosa dell’archivio della Provincia (nella specie della rispettiva ripartizione provinciale). Ma gli appellanti, invece di spiegare perché i danti causa non avessero mai contestato l’assenza di un rispettivo documento positivo (o alternativamente l’errata inclusione del pontile nell’elenco) non hanno però nemmeno cercato di illustrare perché un correlato documento non fosse nelle mani degli originari proprietari. L’unica logica spiegazione è che non è mai esistito. A prova di ciò depone che l’Ufficio per il demanio idrico in data 9 aprile 1997, l’Ufficio per la pianificazione paesaggistica in data 10 giugno 1997 e 24 agosto 1998 avevano negato l’esistenza di un rispettivo documento. Mentre va rilevato che le lettere del Comune di Caldaro richiamate dagli appellanti non dimostrano la legittimità del pontile e l’esistenza di una rispettiva documentazione.
26.5 Risulta del tutto irrilevante in tale contesto la nota della direttrice di ripartizione del 30.4.2023 laddove si era espressa sulla richiesta di accesso agli atti per i pontili presso il lago di Caldaro, avendo solamente confermato che non sono stati archiviati tutti i documenti pervenuti prima del 24.4.1978 (ovvero nei 12 mesi successivi a tale data). Trarre da tale accertamento la prova che l’istruttoria fosse viziata non convince. La ratio della ricognizione dei pontili del 1978 e la cristallizzazione di quelli realizzati legittimamente risiede nella chiara volontà di tutela del biotopo, evitando che succeda quello che esattamente avviene in questo giudizio, ovvero che in futuro si aggiungano ulteriori costruzione che possano arrecare un pregiudizio al biotopo. Non si può legittimare l’abuso con la mancanza di prove contrarie nelle mani della pubblica amministrazione, ma unicamente con l’esistenza di un atto positivo e concreto, che la P.A. ha dichiarato di non avere. Come già chiarito da questo Consiglio di Stato, “ è del tutto ragionevole che, qualora il titolo edilizio fosse esistito, l’amministrazione comunale avrebbe avuto almeno un altro ed ulteriore riferimento nel sistema archivistico comunale (tracce sulla domanda, sull’eventuale istruttoria, su successivi riferimenti statistici che avrebbero incluso il permesso di costruire ecc.). Non può assumere valore di prova che un documento (del quale gli appellanti non hanno il minimo riferimento o indizio se non che sarebbe stato firmato dal Sindaco pro tempore) avrebbe potuto esistere solo perché lo afferma la parte, mentre la dichiarazione del Comune della sua assenza costituisce atto pubblico, fidefacente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5262/2016) ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3521/2023).
26.6 Non ha nemmeno pregio sostenere l’illegittimità del caso di specie rilevando che per altre pratiche di pontili non sarebbero pure presenti i rispettivi documenti in archivio, distinguendosi tutti quelli invece per il loro inserimento nell’elenco, che sicuramente era avvenuto in seguito alla presentazione di una rispettiva denuncia (mai avvenuta per il pontile “0”). E ancora meno convincente è la doglianza laddove – per sostenere la propria tesi dell’istruttoria carente – gli appellanti richiamino lettere del Comune che confermerebbero la legittimità del pontile. Premesso che il Comune di Caldaro all’epoca non aveva nessuna competenza in materia (che era ed è della Provincia), l’ente locale si limita nella corrispondenza diretta alla Provincia semplicemente ad affermare che “ tutti i pontili da sempre sono esistiti ”, per poi concludere che “ alcuni dei pontili sono stati realizzati con il consenso del Comune prima del 1977 ”. Ma il Comune non specifica quali pontili nel concreto erano, né documenta tale suo consenso con un atto specifico.
26.7 Del tutto irrilevante è che gli odierni proprietari abbiano avuto conoscenza del decreto nel 2023 (per motivare il loro interesse ad impugnare l’errata approvazione del piano paesaggistico del lago di Caldaro nel 1999), essendo unicamente rilevante l’inerzia del proprietario al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum . Mancherebbe ogni certezza giuridica se bastasse la mera modifica soggettiva della proprietà (dopo oltre 20 anni) per riesercitare diritti che andavano invece spesi al momento dell’adozione del provvedimento di pianificazione urbanistica e paesaggistica (eventualmente lesivo). La cornice giuridica si è quindi definitivamente consolidata con preclusione per un proprietario subentrante di chiedere il riesame di legittimità di un provvedimento.
27. Sulla correttezza della decisione in ordine alla modifica della zonizzazione .
27.1 Alla luce delle considerazioni illustrate ai par. 14-18 i provvedimenti si profilano corretti e scevri da censure anche per quanto riguarda la modifica della destinazione paesaggistica-urbanistica.
27.2 Gli appellanti avevano chiesto di rettificare la destinazione delle loro particelle da “zona umida”, come prevista dal piano paesaggistico del 1999, in “verde agricolo”. Su tale aspetto della loro domanda il decreto provinciale – facendosi propria l’analisi della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio – ha ritenuto che sulle “ pp.ff. 2211/2 e 2211/3 C.C. Caldaro sono presenti alcuni pioppi, un albero tipico dei boschi ripariali e delle zone umide. Il sottobosco è in parte coperto da vegetazione palustre. Non si tratta di un’area utilizzata per l’agricoltura e quindi il caso non è paragonabile alle aree adiacenti, che vengono coltivate a frutteto già da decenni. In termini di protezione ambientale, queste aree sono anche di grande importanza come fasce tampone per mitigare il disturbo ed eventuali danni al biotopo e al sito Natura 2000 e non devono essere utilizzate in modo più intensivo in nessun caso. Sulle pp.ff. 2211/2 e 2211/3 deve essere mantenuta la designazione di zona umida del piano paesaggistico esistente. Con questa revisione, vengono apportati solo piccoli aggiustamenti per quanto riguarda la zonizzazione (copertura del suolo), che tengono conto della situazione attuale. Non saranno effettuate riassegnazioni di colture che comportino anche un deterioramento o una perturbazione degli habitat e delle specie ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). ”
27.3 In ordine a tale censura di primo grado il TRGA aveva rilevato che non si trattava di una mera rettifica, ma, alla luce del fatto che l’estensione dell’area richiesta supera 1.000 m2, essendo quindi di notevoli dimensioni, tali da costituire un cambio vero e proprio. Comunque, secondo il TRGA le valutazioni in ordine al piano paesaggistico ricadono nell’ampia discrezionalità della P.A., censurabile solo per illogicità o errore di fatto. Non essendo poi paragonabili con altre aree adiacenti (da decenni coltivati a frutteti) e in quanto comunque nel settore paesaggistico non esistono mai situazioni esattamente identiche, tale confronto era irrilevante per il TRGA. Infine, la funzione di tampone delle aree per la protezione dell’ambiente e per prevenire ed evitare danni e disturbi all’habitat e alla zona natura 2000 era adeguatamente motivata, logica, non contraddittoria o arbitraria.
27.4 Tali accertamenti del primo giudice sono corretti e le confutazioni degli appellanti sono senza pregio. Risulta al Collegio che con la domanda di modifica ed il passaggio tra la “zona umida” a “verde agricolo” l’effetto non sarebbe solo il cambio della destinazione urbanistica, ma una modifica del vincolo paesaggistico: la zona umida rientrano tra i “ beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico, che vengono individuati tramite la pianificazione paesaggistica in considerazione del loro notevole interesse pubblico ” (art. 11 comma 1 della l.p. n. 9/2018), specificamente nella categoria di cui alla lettera d) che contempla i “ siti paesaggistici protetti, ovvero parti del territorio che concorrono ad assicurare la biodiversità e la varietà paesaggistica, nonché la stabilità o la permeabilità ecologica nella rete dei biotopi“ (art. 5 del piano paesaggistico del Comune di Caldaro).
27.5 Orbene, la diversità di tutela risulta evidente: da un grado di tutela ‘alto’ nelle zone umide si passerebbe all’uso agricolo, con possibile utilizzo di prodotti fitosanitari (erbicidi) per i meleti. Questo costituirebbe una diminutio del livello di tutela paesaggistica, motivatamente rigettata dall’autorità preposta alla tutela, dovendo – con il mantenimento della protezione – evitare di compromettere la biodiversità e di ridurre la capacità di filtrazione naturale e con ciò la possibilità di aggravare lo stato del lago (anche dal punto di visto idrogeologico e per il principio di non deterioramento di cui alla direttiva quadro acque previsto dalla direttiva 2000/60/CE, art. 4, co. 7).
27.6 In considerazione del particolare valore del bene vincolato, come costituzionalmente riconosciuto, l’interesse pubblico prevale su quello privato all’utilizzo dell’area per attività ricreative o per lo sfruttamento agricolo che invece risultano subordinati all’interesse pubblico alla conservazione ecologica di una zona umida. Il motivo di censura viene ampiamente sviluppato enfatizzano la disparità di trattamento che il giudice di primo grado non avrebbe rilevato. Ma non appare alcun eccesso di potere dell’amministrazione su tale punto.
27.7 Nella materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in particolare, nelle valutazioni di compatibilità paesaggistica, la figura di eccesso di potere per disparità di trattamento costituisce evenienza di rarissima verificazione atteso il giocoforza diverso impatto sul paesaggio di due progetti, quand'anche simili tra loro. Ciò a causa della difficile ripetibilità delle valutazioni che l'autorità preposta al vincolo si trova di volta in volta a dovere svolgere, sia per la tipologia e per le caratteristiche materiali e volumetriche dell'intervento da assentire, sia per il loro rapporto con i vari contesti interessati e la posizione e l’impatto rispetto ad essi (Cons. Stato, Sez. V, n. 5922/2018). L’utilizzo attuale del terreno (che potrebbe anche non aver rispettato quanto già disposto dalla l.p. n. 9/2018 ai fini di tutela) non fa venire comunque meno l’esigenza di manutenzione del livello di tutela: in tale contesto non sembra affatto illogica l’affermazione della Commissione provinciale sull’effetto tampone della zona umida per mitigare il disturbo ed eventuali danni al biotopo.
28. Sui motivi riproposti in ordine al reinserimento del pontile .
28.1 Non colgono nel segno neanche i motivi riproposti degli appellanti nei due appelli.
28.2 Risulta sufficientemente documentato che il mancato inserimento nell’elenco del 1999 avveniva all’esito di una adeguata e corretta valutazione dei fatti e documenti esistenti e con provvedimenti definitivi in quanto non impugnati. L’errore che gli appellanti ricordano anche in questa sede (e che non risulta però provato con alcun elemento concreto se non con mere asserzioni) sarebbe sempre la carenza d’istruttoria, ma che è già stata ritenuta infondata. Mentre sembra al Collegio che l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione dell’ordinanza di ripristino del 2020, che oggi gli appellanti ritengono un comportamento colpevole e che dimostrerebbe la legalità del pontile, non sia idonea a scalfire l’abuso o elementi evanescenti di necessità di tutela per l’area de qua .
28.3 Non giova sostenere che i provvedimenti demolitori del passato (e la mancante impugnazione di essi da parte dei precedenti proprietari) siano del tutto irrilevanti per la domanda di modifica urbanistica, ma significa piuttosto il contrario e fa capire che le amministrazioni avevano fatto seriamente l’istruttoria. Nell’ordinanza di demolizione del 14.10.2020 l’abusività veniva dimostrata alla luce della mancata presenza della costruzione nell’allegato 1, nella cartografia del piano paesaggistico allora vigente, indicando poi anche i valori paesaggistici compromessi (“ I lavori eseguiti hanno causato la distruzione di habitat umidi e palustri all’interno del biotopo. L’accesso non autorizzato all’acqua attraversa una zona di canneto, che non può essere calpestata. Le specie animali presenti nella sensibile area litoranea del lago vengono disturbate. ”). Come ha correttamente esposto la difesa provinciale, la demolizione veniva documentata nel dettaglio, dando anche luogo a dover richiedere le rispettive spese ai proprietari dell’epoca.
28.4 Dalle foto versate nel giudizio emerge inoltre che l’affermazione che il pontile sussista ancora è completamente errata, in quanto si vedono semplicemente alcuni pali di legno (per i quali la Provincia ha illustrato che la rimozione era complessa, costosa e ritenuto non necessaria), ma non è minimamente confrontabile con la costruzione presente prima della demolizione (e che permetteva il transito di persone direttamente sul lago dall’area privata).
28.5 Del tutto irrilevante sembra la tesi del possibile ripristino del pontile (e della divergente superficie indicata nei provvedimenti) in quanto si tratterebbe di manutenzione ordinaria del bene, essendo tale intervento vietato e non in linea con il livello di protezione dell’area. Questo non cambia neanche se si dimostra che il pontile esisteva già prima della designazione del lago di Caldaro come biotopo mediante il D.P.G.P. n. 34/1978, non essendo comunque una costruzione legittima ai sensi della successiva normativa e vigente nel 1999. Non bastava, infatti, aver realizzato un qualsiasi pontile sul lago prima, ma senza la denuncia (e la conseguente valutazione da parte del P.A. per poter decidere se definitivamente inserire la costruzione o meno) la legittimità risulta obliterata, con la conseguente impossibilità di chiedere il ripristino.
29. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
30. In conclusione, gli appelli riuniti vanno entrambi respinti.
31. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che saranno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite del grado di appello a favore delle amministrazioni appellate che vengono liquidate in 3.000 Euro (tremila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO