Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, atteso che l'espressione "su istanza di parte" contenuta nell'art. 285 cod. proc. civ. va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. Ne consegue che la circostanza che l'istanza sia stata avanzata non dalla parte, bensì dal legale quale antistatario delle spese di lite liquidate in sentenza, non esclude l'idoneità della notifica a far decorrere il termine breve di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2008, n. 14774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14774 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI ON OC, DI ON IR quali eredi di LA LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CREMONA 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2814/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/08/04 r.g.n. 5387/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/08 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito l'Avvocato PAOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 2000, il Giudice del lavoro di Roma accoglieva parzialmente la domanda di CO e NO Di FO, eredi di LU LA, nei confronti del Ministero dell'Interno, diretta al conseguimento della indennità di accompagnamento e dei relativi ratei con decorrenza dall'1 gennaio 1994.
Avverso tale decisione proponevano appello i detti eredi contestando la consulenza effettuata, ed insistevano nella retrodatazione del beneficio alla data di presentazione della domanda amministrativa (14.2.1991). Il Ministero si costituiva, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Disposta la rinnovaizione della c.t.u., con sentenza del 6 maggio - 3 agosto 2004, l'adita Corte d'appello di Roma, sulla base degli esiti peritali, in parziale riforma della impugnata pronuncia, dichiarava il diritto degli eredi di LA LU ai ratei spettanti al de cuius dall'1.2.1993, condannando il Ministero al pagamento di detti ratei con gli interessi, confermando detta pronuncia nel resto. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con due motivi. Resistono gli eredi di LU LA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, il Ministero ricorrente lamenta che l'appello sarebbe stato tardivamente proposto in quanto la sentenza del Tribunale di Roma era stata notificata al Ministero dell'Interno e, poi, anche al Ministero del Tesoro, in data 13 aprile e 19 maggio 2001 e da tale data, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., era cominciato a decorrere, anche per la parte che aveva effettuato la notifica, il termine breve di trenta giorni per proporre appello. Ha, in proposito, dedotto:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché sull'eccepita inammissibilità (per tardività dell'appello), la Corte territoriale non aveva provveduto ad assumere determinazione in merito, avendo limitato la propria pronuncia ai soli motivi d'appello;
2) violazione dell'art. 326 c.p.c., comma 1, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perché, in primo luogo, si sarebbe di fronte ad una sentenza completamente mancante di motivazione su di un punto decisivo della controversia costituito dalla tempestività dell'appello e, in secondo luogo, sarebbe stato violato l'art. 326 c.p.c., che prevede la decorrenza del termine breve di impugnazione (30 giorni) dalla data della notifica della sentenza sia per il destinatario della stessa che per la parte ad istanza della quale la notifica è effettuata.
Il ricorso è fondato.
Come sopra evidenziato le censure mosse dal Ministero ricorrente, sebbene articolate sotto diversi profili, si riducono ad una sola doglianza: il mancato rilievo da parte del Giudice di 2^ grado dell'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve di impugnazione;
termine che il ricorrente riconduce al momento della notifica al Ministero dell'Interno della sentenza del Tribunale di Roma avvenuta il 13.4.2001.
Replicano i resistenti, che, pur essendo indubitabile che la notifica della sentenza fa decorrere il termine per l'impugnazione non solo per il destinatario (o i destinatari) della stessa ma anche per la parte ad istanza della quale la notifica è effettuata, occorre considerare che, nella specie, la sentenza -"rilasciata in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Paoletti antistatario"- era stata notificata non dalla parte (e neppure nell'interesse di questa) bensì dal detto legale quale antistatario delle spese di lite liquidate in sentenza.
Il termine d'impugnazione breve previsto dall'art. 325 c.p.c., proseguono gli intimati non poteva dunque decorrere dalla notifica della sentenza effettuata il 13.4.2001 visto che, per poter ritenere adempiuta la prescrizione dell'art. 285 c.p.c., la sentenza avrebbe dovuto essere notificata ad istanza di essi Di FO, attuali controricorrenti.
Inoltre, la notifica della sentenza in questione è stata effettuata al "Ministero dell'Interno e/o Avv. Generale dello Stato, dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n. 12", e quindi non al procuratore costituito, ma alla parte presso il domicilio eletto, con conseguente impedimento alla decorrenza del termine d'impugnazione breve in quanto non integrante la fattispecie di cui all'art. 170 c.p.c.. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte" contenuta nell'art. 285 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati.
Pertanto, la circostanza che l'istanza sia stata avanzata non dalla parte bensì dal legale quale antistatario delle spese di lite liquidate in sentenza, non esclude la idoneità della notifica a far decorrere il termine breve d'impugnazione.
Sostengono ulteriormente i resistenti che la notifica della sentenza in questione è stata effettuata al "Ministero dell'Interno c/o Avv. Generale dello Stato, dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n. 12", e quindi non al procuratore costituito, ma alla parte presso il domicilio eletto, con conseguente impedimento alla decorrenza del termine d'impugnazione breve in quanto non integrante la fattispecie di cui all'art. 170 c.p.c.. L'assunto non può essere condiviso.
Invero, nel caso in esame, sia nella memoria di costituzione in primo grado che nell'atto di appello, il Ministero dell'Interno è risultato rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato "presso i cui uffici domicilia in via dei Portoghesi 12, Roma"; e, come è noto, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi dell'artt. 170 e 285 c.p.c., atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato ad esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza ed opportunità di proporre impugnazione (ex plurimis, Cass. 21 novembre 2001 n. 14642). Ne discende la piena regolarità della effettuata notifica al Ministero dell'Interno della sentenza di primo grado nella data sopra indicata e la conseguente tardività dell'atto di appello depositato nel luglio 2001.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio d'appello e di quello di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n.269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Nulla per le spese del giudizio d'appello e di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008