TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 6317/2024 promossa da:
- - ass. avv. FAMA' (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 10/6/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- la ricorrente in data 8.3.2023 ha presentato istanza alla Commissione Invalidi Civili
ASL To ed in in data 18.8.2023 è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% e portatrice di handicap;
non condividendo tale valutazione, ella ha presentato ricorso per a.t.p.;
- all'esito della c.t.u. medico legale è stato confermato il giudizio espresso dalla
Commissione;
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha contestato le risultanze dell'accertamento peritale svolto in sede di a.t.p., chiedendo al tribunale di rinnovare la c.t.u. e di accertare il suo diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 80%, ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 e successive modifiche, o, comunque superiore al 75%, e di riconoscerle la condizione di portatrice di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n. 104/92, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o dal primo giorno del mese successivo alla visita medica del 26.1.2022,
o da altra data accertato in corso di giudizio;
- l si è costituito chiedendo di “verificare d'ufficio l'ammissibilità del ricorso in CP_1 relazione al rispetto dei termini perentori di cui ai commi IV e VI dell'art. 445 bis”, di dichiarare la nullità del ricorso per la mancanza di una “analitica e dettagliata esposizione delle contestazioni mosse rispetto alle conclusioni del Ctu” e, nel merito, ha chiesto la reiezione della domanda, deducendone l'infondatezza;
- accogliendo l'istanza della parte ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica,
2. rilevato che l'opposizione risulta tempestivamente depositata ed immune dall'eccepito vizio di nullità, avendo la parte attrice chiarito le ragioni per le quali la parte ricorrente ritiene non corrette le valutazioni medico-legali esposte dalla dottoressa che ha Per_1 svolto la c.t.u. nella prima fase del giudizio;
3. ritenuto che l'opposizione sia nel merito infondata, considerato che
3.1. – dopo aver accuratamente visitato la ricorrente ed esaminato tutta la documentazione medica versata in atti, la c.t.u. nominata nella presente fase del giudizio, dottoressa , confermando le conclusioni raggiute dalla prima Per_2
C.t.u., ha accertato che la periziata presenta “una riduzione della capacità lavorativa in misura del 75% come già riconosciuto in ambito di CIC, sia alla data della domanda amministrativa che da epoca successiva” e “non presenta handicap con connotazione di gravità sia alla data della domanda che da epoca successiva”;
3.2. – confutando, con esaurienti argomentazioni, le contestazioni mosse dalla C.t.p. della parte ricorrente, la C.t.u. ha chiarito (I) che l'obesità e le patologie artrosiche devono essere valutate secondo le ben precise indicazioni tabellari di cui al DM 5.2.92;
(II) per quanto attiene il problema dell'artrosi a livello delle ginocchia, che in sede di visita medica non sono state riscontrate a livello delle ginocchia limitazioni articolari rilevanti e che la sussistenza di una condizione di instabilità non è mai stata segnalata in occasione delle visite ortopediche documentate in atti, con conseguente inapplicabilità dei codici della tabella riferibili alle limitazioni di tale articolazione;
3.3. – la C.t.u. ha poi osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.t.p., è irrilevante il fatto che la ricorrente si sia presentata alla visita peritale una stampella, sia perché nel corso dell'esame obiettivo ella ha dimostrato di poter salire e scendere dal lettino in autonomia e senza difficoltà, sia perché in occasione della visita non sono state riscontrate limitazioni alle ginocchia né obiettività clinico-funzionali che giustifichino l'uso abituale di tale presidio ortopedico, uso peraltro solo riferito della ricorrente e non prescritto dai medici o anche solo consigliato in alcuno dei certificati prodotti in atti, neppure in quello della recente visita ortopedica del maggio 2025 (il cui referto è stato allegato dalla C.t.p. alle osservazioni critiche mosse alla relazione peritale);
3.4. - a tale ultimo proposito di deve solo aggiungere che, contrariamente a quando sostenuto dal difensore della in sede di discussione, la dottoressa non Per_2 ha negato che la periziata si sia recata alla visita utilizzando una stampella, ma ha solo giudicato irrilevante, ai fini della valutazione a lei rimessa, un siffatto utilizzo in tale occasione;
3.5. – sempre con riferimento alla deambulazione della ricorrente, la C.t.u. ha efficacemente osservato che appare “assai inverosimile” che costei, nell'esercizio della sua attività lavorativa, per sostituire la stampella usi il carrellino con cui trasporta le preparazioni per le terapie (come riferito dalla C.t.p.), perché “tale prassi, se messa in atto, rappresenterebbe pericolo di scivolamento in quanto il carrellino è provvisto di ruote e non può certo essere utilizzato per appoggio che deve risultare aderente al pavimento, proprio come una stampella”;
3.6. – appare infine significativo, sempre in relazione a tale aspetto, il fatto che anche nell'esame obiettivo svolto dalla C.t.u. nominata nella prima fase del giudizio, nell'aprile
2024, la deambulazione era segnalata come “autonoma senza appoggio”, a fronte di una patologia artrosica all'epoca già presente ed in relazione alla quale non sono stati accertati, e neppure dedotti, aggravamenti;
3.7. - quanto al referto della visita ematologica del maggio 2025, inviata alla C.t.u dalla dott.ssa unitamente ai propri rilievi critici alla relazione peritale, ed attestante la Per_3 presenza di un'anemia ferrocarenziale, si rileva che che tale condizione deve ritenersi ininfluente ai fini della decisione, non avendo la C.t.p. precisato se ed in che misura essa possa aggravare l'invalidità permanente riconosciuta alla ricorrente;
3.8. – appaiono del tutto infondate, infine, le doglianze esposte dalla parte attrice in sede di discussione in merito alla valutazione del danno neurologico all'arto superiore sinistro dovuto a lesione ostetrica neonatale: la C.t.u, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, non ha affatto valorizzato la circostanza che la periziata sia destrimane, ma si è limitata ad osservare come la limitazione funzionale sia soprattutto a carico della spalla, ove sussiste limitazione funzionale di circa la metà, e come invece a carico del gomito e della mano non siano presenti deficit neurologici rilevanti e incidenti sulla motilità della parte distale dell'arto, come confermato dal fatto che ella ha lavorato dal
2008 al 2018 come addetta pulizie presso l'ospedale Molinette e, prima del 2008, come operaia in fabbrica e baby sitter;
si deve solo aggiungere che tali considerazioni devono ritenersi corrette in quanto non sono state oggetto di rilievi critici ad opera della C.t.p.;
4. ritenuto pertanto che non vi siano motivi per disattendere le convergenti conclusioni di due consulenze tecniche e che pertanto l'opposizione debba essere respinta;
5. ritenuto che le spese delle due fasi del giudizio debbano esser poste a carico della ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respinge l'opposizione e per l'effetto respinge le domande della ricorrente;
pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separati provvedimenti, a carico della ricorrente;
dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 5800, oltre spese forfetarie in misura del 15%.
la giudice
Roberta PASTORE