Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4314/24 V.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Gaetano Franzone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'avv. Concettina Di Bella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025
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Con ricorso congiunto depositato il 3.10.2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, chiedevano a questo tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 27.01.2001 dal quale erano nati i figli il Per_1
30.06.2001 e il 4.02.2007. Persona_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano
Sentenza di separazione n. 2657/2023, resa da questa Tribunale il 9.06.2023 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 15.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della Sentenza di separazione n. 2657/2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo esame di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 4 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“la casa coniugale sita in Catania, Via Wrzi n. 107, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del Sig. , essendo quest'ultimo anche esclusivo proprietario del Parte_2
detto immobile;
disporre in capo al Sig. , l'obbligo di versare alla Sig.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore , Parte_1 Persona_2
la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ed oltre il 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia, previamente concordate e comunque secondo tutto quanto previsto in seno al protocollo delle spese straordinarie stabilito dal Tribunale di Catania;
Nessuna contribuzione al mantenimento viene prevista per il figlio , stante la maggiore età dello stesso e dell'indipendenza economica Per_1
raggiunta; Inoltre, si chiede l'lll.mo Tribunale adito ordini e/o disponga espressamente la cancellazione della trascrizione dell'Ordinanza ex art. 708 c.p.c., trascritta volontariamente dalla Sig.ra sull'immobile sito in Catania Via Wrzì n. 107, trascritto il Parte_1
25.05.2022 - Registro Particolare 17501 – Registro Generale 23062 - presso la Conservatoria dei Registri lmmobiliari di Catania con spese ed a cura della Sig.ra entro tre Parte_1
mesi dalla data di comunicazione della Sentenza di divorzio”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 27.01.2001 tra e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di dell'anno 2001, al n. 37 della parte 1 uff. 1 alle condizioni indicate in motivazione.
Dispone altresì la cancellazione della trascrizione dell'Ordinanza ex art. 708 c.p.c., trascritta volontariamente dalla Sig.ra sull'immobile sito in Catania Via Wrzì n. Parte_1
107, trascritto il 25.05.2022 - Registro Particolare 17501 – Registro Generale 23062 - presso la Conservatoria dei Registri lmmobiliari di Catania con spese ed a cura della Sig.ra
entro tre mesi dalla data di comunicazione della presente Sentenza”. Parte_1
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
29.01.2025 .
Il Presidente est
Massimo Escher
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