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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2176/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17931/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026513266000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2188/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120259026513266000, notificatale in data 24.7.2025, e della sottesa cartella di pagamento 07120130076358260000 (presuntivamente notificata in data 4.5.2013), in materia di Tarsu anni 2010 e 2011 per l'importo totale pari ad euro 320,40.
2. Deduceva la ricorrente, a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'atto impositivo, per mancata notifica degli atti prodromici, segnatamente della cartella di pagamento sopra richiamata;
-la prescrizione della pretesa tributaria, anche a voler considerare come regolarmente effettuata la notifica in data 4.5.2013 della suddetta cartella, alla data di notifica dell'intimazione 'de qua', essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, vigente in materia, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione (essendo risultato prescritto finanche l'ordinario termine di prescrizione decennale).
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- OS, eccependo la regolare, previa notifica degli atti prodromici, segnatamente della cartella di pagamento (che è sostanzialmente una stampa del ruolo, notificata al contribuente), sopra richiamata;
eccepiva, altresì, la successiva notifica di altri atti prodromici, segnatamente di alcune intimazioni di pagamento e di un preavviso di fermo, anch'essi, dunque, interruttivi del termine di prescrizione;
eccepiva il generico disconoscimento, da parte dell'odierna ricorrente, circa la regolare notifica dei suddetti atti prodromici;
in subordine, eccepiva in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento e dei consequenziali atti, di esclusiva competenza dell'ente impositore, nel caso di specie il Comune di Napoli.
4.Si costituiva, altresì. in giudizio il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché unico soggetto legittimato, nella fase afferente alla riscossione, è solamente l'Agenzia delle Entrate- OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
2. Invero, risulta dagli atti la regolare, previa notifica di un'intimazione di pagamento in data 6.3.2020, con il consequenziale, pieno rispetto del termine prescrizionale quinquennale vigente in materia, alla data di notifica (24.7.2025) dell'intimazione di pagamento, per cui è procedimento, considerando anche la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali in ragione della normativa emergenziale di cui agli artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. mod. e int.
3. Ne consegue che la presunta, mancata notifica degli altri atti prodromici, precedenti all'intimazione di pagamento di cui sopra, andava fatta valere, evidentemente, avverso proprio l'intimazione di pagamento, regolarmente notificata in data 6.3.2020, e mai impugnata nei termini perentori di legge (così come l'avvenuta, presunta prescrizione e/o decadenza dalla pretesa tributaria).
4. Né vale replicare che la contribuente- odierna ricorrente potrebbe disconoscere la notifica dei suddetti atti prodromici: tale disconoscimento sarebbe, infatti, assolutamente generico, potendo essere preso in considerazione soltanto allorquando presenti caratteristiche di particolare specificità, evidentemente mancanti nel caso in esame (cfr. su punto Cass., Sent. n. 14279/2021)
5.Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo, tenendo presente che l'ente per la riscossione si è costituito in giudizio per il tramite di un difensore mentre l'ente impositore per il tramite di un suo funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti, che si liquidano in euro 186,00 in favore del Comune di Napoli ed in euro 232,00 nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate-OS, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge limitatamente a quest'ultimo importo.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17931/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026513266000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2188/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120259026513266000, notificatale in data 24.7.2025, e della sottesa cartella di pagamento 07120130076358260000 (presuntivamente notificata in data 4.5.2013), in materia di Tarsu anni 2010 e 2011 per l'importo totale pari ad euro 320,40.
2. Deduceva la ricorrente, a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'atto impositivo, per mancata notifica degli atti prodromici, segnatamente della cartella di pagamento sopra richiamata;
-la prescrizione della pretesa tributaria, anche a voler considerare come regolarmente effettuata la notifica in data 4.5.2013 della suddetta cartella, alla data di notifica dell'intimazione 'de qua', essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, vigente in materia, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione (essendo risultato prescritto finanche l'ordinario termine di prescrizione decennale).
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- OS, eccependo la regolare, previa notifica degli atti prodromici, segnatamente della cartella di pagamento (che è sostanzialmente una stampa del ruolo, notificata al contribuente), sopra richiamata;
eccepiva, altresì, la successiva notifica di altri atti prodromici, segnatamente di alcune intimazioni di pagamento e di un preavviso di fermo, anch'essi, dunque, interruttivi del termine di prescrizione;
eccepiva il generico disconoscimento, da parte dell'odierna ricorrente, circa la regolare notifica dei suddetti atti prodromici;
in subordine, eccepiva in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento e dei consequenziali atti, di esclusiva competenza dell'ente impositore, nel caso di specie il Comune di Napoli.
4.Si costituiva, altresì. in giudizio il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché unico soggetto legittimato, nella fase afferente alla riscossione, è solamente l'Agenzia delle Entrate- OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
2. Invero, risulta dagli atti la regolare, previa notifica di un'intimazione di pagamento in data 6.3.2020, con il consequenziale, pieno rispetto del termine prescrizionale quinquennale vigente in materia, alla data di notifica (24.7.2025) dell'intimazione di pagamento, per cui è procedimento, considerando anche la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali in ragione della normativa emergenziale di cui agli artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. mod. e int.
3. Ne consegue che la presunta, mancata notifica degli altri atti prodromici, precedenti all'intimazione di pagamento di cui sopra, andava fatta valere, evidentemente, avverso proprio l'intimazione di pagamento, regolarmente notificata in data 6.3.2020, e mai impugnata nei termini perentori di legge (così come l'avvenuta, presunta prescrizione e/o decadenza dalla pretesa tributaria).
4. Né vale replicare che la contribuente- odierna ricorrente potrebbe disconoscere la notifica dei suddetti atti prodromici: tale disconoscimento sarebbe, infatti, assolutamente generico, potendo essere preso in considerazione soltanto allorquando presenti caratteristiche di particolare specificità, evidentemente mancanti nel caso in esame (cfr. su punto Cass., Sent. n. 14279/2021)
5.Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo, tenendo presente che l'ente per la riscossione si è costituito in giudizio per il tramite di un difensore mentre l'ente impositore per il tramite di un suo funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti, che si liquidano in euro 186,00 in favore del Comune di Napoli ed in euro 232,00 nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate-OS, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge limitatamente a quest'ultimo importo.