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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3081/2022 promosso
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA ROMA N. 33 90015 CEFALU', presso lo studio dell'avv. Massimo Guarcello che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. Franco Pasut, che lo CP_1
rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 21.10.2022 parte ricorrente ha chiesto l'annullamento per difetto di motivazione del provvedimento del 30.08.2022 con cui l' comunicava che “il CP_1
beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/Pensione di cittadinanza (PdC)
Protocollo n. presentata il 01/07/2021, è stato revocato per le seguenti Controparte_2
Parte motivazioni: Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”.
Avverso il menzionato provvedimento la ricorrente presentava in data 14.10.2022 istanza di riesame, rimasta senza esito.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1
chiedeva il rigetto.
In particolare rilevava che le domande di Reddito di Cittadinanza C.F._2
e erano state revocate dalla sede di Palermo a seguito
[...] Controparte_3
di segnalazione pervenuta dalla stazione dei Carabinieri di Cefalù dal seguente contenuto
''Dall'analisi della documentazione presentata dalla è emerso come la predetta al Parte_1
fine di percepire indebitamente l'emolumento in argomento, ha omesso di dichiarare all'interno della DSU i redditi percepiti dal coniuge avendo quest'ultimo percepito € 15.878,08 Persona_1
relativamente l'anno 2019 ed € 7.976,54 nel 2020. Da un ulteriore controllo presso la locale Camera di
Commercio, sia l'interessata che il coniuge risultano soci dell'autolavaggio denominato _1
“B.C. AUTOLAVAGGIO S.A.S. DI BONADONNA ALESSANDRO''. Assumeva che pag. 6 essendo ancora in corso indagini di Polizia Giudiziaria, non erano state fornite informazioni alla ricorrente sui motivi della revoca.
Inoltre, deduceva l'Ente che la ricorrente ed il coniuge Sig. fin dal 2014 Persona_1
sono soci rispettivamente accomandante e accomandatario di un autolavaggio sito in Cefalù ancora attivo e che il Sig. risultava iscritto alla gestione artigiani dell Persona_1 CP_1
con versamenti contributivi regolari. In ultimo assumeva l' che la SI.ra CP_1 Parte_1
nel 2020 e nel 2021 aveva prestato attività di lavoro nel settore dello spettacolo omettendo di comunicare sia l'attività che i redditi percepiti.
Su autorizzazione del giudice, parte ricorrente ha depositato: 1) attestazione ISEE e DSU anno 2019; 2) attestazione ISEE e DSU anno 2020; 3) attestazione ISEE e DSU anno
2021; 4) dichiarazione dei redditi 2018 relativa all'anno di imposta 2017 del SI.
[...]
; 5) dichiarazione dei redditi 2018 relativa all'anno di imposta 2017 della SI.ra _1
; 6) dichiarazione dei redditi 2019 relativa all'anno di imposta 2018 del SI. Parte_1
; 7) dichiarazione dei redditi 2019 relativa all'anno di imposta 2018 della Persona_1
SI.ra ; 8) nota a.r. inviata al patronato e restituita per compiuta giacenza;
Parte_1
9) Accoglimento domanda RDC presentata il 28.03.2023; 10) Comunicazioni per CP_1
pagamento contributi anni 2019, 2020 e 2021. Persona_1
Senza ulteriore attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di pag. 6 reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
In ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali, per poter richiedere e ottenere il Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere:
- un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo è quello del c.d. ISEE
Minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro;
tale soglia è aumentata di
2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, e di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
il massimale è ulteriormente aumentato di 5.000 euro in caso di componente disabile e 7.500 per componente disabile grave e non autosufficiente;
- un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare (pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati pag. 6 nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 49686/2023 ha sancito il principio secondo cui “Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge”.
Per quanto sopra per procedere alla revoca del beneficio è necessario accertare che la falsa od omessa dichiarazione sia finalizzata ad ottenere un beneficio non spettante.
Dall'esame della difesa dell' si evince che lo stesso ha proceduto alla revoca del CP_1
beneficio solo sulla base delle informazioni rese dai Carabinieri, senza che sia stato effettuato alcun accertamento in ordine all'eventuale mancanza dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza.
Ed infatti, nel caso di specie, la semplice omessa dichiarazione non può dar luogo alla revoca, ma è onere dell'Istituto provare che l'omessa dichiarazione all'interno della DSU dei redditi percepiti dal coniuge , fa venir meno i requisiti reddituali per la Persona_1
concessione del beneficio.
Tale prova non è stata fornita.
Piuttosto parte ricorrente ha provato che i redditi del marito sono stati correttamente dichiarati e che rientravano nei limiti di legge (cfr. documentazione prodotta il 27.09.2023).
Anche la semplice affermazione che parte ricorrente e il coniuge risultano soci dell'autolavaggio denominato “B.C. AUTOLAVAGGIO S.A.S. DI BONADONNA
ALESSANDRO” non è di per sé in grado di escludere la sussistenza del requisito pag. 6 reddituale, ritenuto che parte ricorrente ha provato che gli eSIui redditi dichiarati provengono dallo svolgimento di tale attività lavorativa.
Per quanto sopra, avendo parte ricorrente fornito la prova del diritto a beneficiare del reddito di cittadinanza, il provvedimento di revoca risulta infondato.
Di qui l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo in CP_1
favore della parte ricorrente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- accerta e dichiara il diritto di a beneficiare della prestazione del reddito Parte_1
di cittadinanza con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'01.07.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1
in complessivi € 2.620,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.-.
Così deciso in Termini Imerese il 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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