Art. 5.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale e valuteranno la gestione dei singoli enti ed istituzioni a tutto il 31 dicembre 1971, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi.
Al risanamento dei disavanzi sara' provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
In detti mutui sara' conglobato l'ammontare delle precedenti operazioni di mutuo autorizzate a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, non ancora estinte.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale e valuteranno la gestione dei singoli enti ed istituzioni a tutto il 31 dicembre 1971, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi.
Al risanamento dei disavanzi sara' provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
In detti mutui sara' conglobato l'ammontare delle precedenti operazioni di mutuo autorizzate a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, non ancora estinte.