Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2569/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2569/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
c.f. , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Cimitile (NA) il 22.5.1954 ed ivi residente a[...],
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo,
dall'avv. Filomena Balletta, c.f. , con il quale CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Cimitile (NA), alla via Nazionale delle Puglie n.
43. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0815121255 e/o al seguente indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente come da ricorso introduttivo, Parte_1
e quindi:
“Voglia l'On. Tribunale adito:
Nel merito, e con l'emananda sentenza:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in merito alla verificazione degli eventi sopra specificati e per il mancato
adempimento dell'obbligo di manutenzione su di essa gravante;
2) Conseguentemente, condannare la stessa al pagamento in favore
del sig. della somma di € 41.000,00, oltre interessi a far Parte_1
data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella
diversa somma da determinarsi e quantificarsi nel corso del giudizio, all'esito
anche di eventuali risultanze peritali. Il tutto da contenersi tassativamente
entro € 52.000,00;
3) Condannare, altresì, l'Ente convenuto al pagamento di spese, diritti 3
ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario.
4) Munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria
esecuzione”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto notificato in data 4.5.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 20.2.2024, alla , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, premesso Parte_1
di condurre in affitto, in virtù di contratto stipulato in data 09.11.2016, un appezzamento di terreno sito in Nola (NA), località “Montevergine –
Boscofangone”, censito al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 9, particella
37, dell'estensione di 1 ha e 59 are, con accesso da via Capua, esponeva che,
in data 11.2.2021, a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nell'agro nolano, il proprio fondo era stato completamente inondato dalle acque fuoriuscite dall'alveo VE per effetto del cedimento dell'argine sinistro idrografico, già compromesso a seguito delle piogge del 30 dicembre 2020.
Precisava che l'acqua, mista a fango, detriti e rifiuti, si era riversata sull'intero fondo e sui terreni circostanti, sommergendoli interamente e rendendoli inaccessibili per diversi giorni.
Evidenziava che la causa dell'esondazione andava individuata nella mancata manutenzione del canale, ostruito da materiali di varia natura,
vegetazione spontanea e rifiuti, che avevano impedito il regolare deflusso delle acque e provocato il cedimento dell'argine.
Rappresentava che, a seguito dell'allagamento, il proprio fondo aveva 4
subito gravi danni, consistiti nella perdita del raccolto e nella presenza diffusa di fango, detriti e rifiuti, che avevano compromesso le colture e la qualità del terreno, rendendo necessari interventi di bonifica.
Precisava che, al momento dell'evento, il fondo era coltivato per metà
a cime di rapa già mature per la raccolta e per l'altra metà a noccioleto di varietà “Camponica”, impiantato da un anno e consociato con le medesime cime di rapa.
Quantificava i danni subiti in complessivi € 41.000,00, come da perizia tecnica a firma dell'CO depositata in atti, tenendo Persona_1
conto sia delle spese sostenute per il ripristino del fondo, sia della perdita di produzione e della diminuzione della resa attesa nei cinque anni successivi.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 13.9.2022, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 2.5.2023.Tuttavia, in tale udienza il ricorso veniva cancellato dal ruolo per mancato deposito di note da parte del ricorrente, unico costituito.
Riassunto il giudizio, con atto notificato in data 1.8.2023, veniva fissata nuova udienza di comparizione al 6.2.2024. In tale sede, rilevato che la notifica dell'atto riassuntivo era stata effettuata all'indirizzo PEC non conforme a quello risultante dal Registro PP.AA., il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica presso l'indirizzo corretto della Controparte_1
egione.campania.it), rinviando la causa all'udienza del 7.5.2024. Email_3 5
In tale sede, preso atto dell'avvenuto deposito delle ricevute PEC
relative alla rinnovata notifica, ma in assenza delle buste telematiche necessarie a verificare il contenuto dei messaggi inviati, veniva disposto ulteriore rinvio all'udienza del 2.7.2024, con invito al ricorrente al deposito della documentazione mancante.
Alla successiva udienza del 2.7.2024, accertata la regolare notifica dell'atto introduttivo, in data 20.2.2024, e preso atto della persistente mancata costituzione della il Giudice Designato dichiarava la Controparte_1
contumacia della resistente e, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale articolata dal ricorrente nella memoria del 29.4.2024, ne disponeva l'ammissione, delegando l'assunzione al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. n. 1775/1933. Fissava, infine, termine al
15.11.2024 per l'espletamento delle attività istruttorie e rinviava all'udienza del 3.12.2024 per il prosieguo.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dal ricorrente, previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 7.5.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto dell'11.4.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le note depositate dal ricorrente,
il Tribunale all'udienza collegiale del 7.5.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto,
accolta per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva del ricorrente risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali e contratto di affitto del 6
9.11.2016) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 31.10.2024,
innanzi al Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi e (quest'ultimo a Testimone_1 Persona_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_1 Persona_1
Ciò posto, la legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece,
delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Il fatto storico risulta confermato, oltre che dalle dichiarazioni dei testi sopra richiamate, dalla relazione tecnica di parte redatta dal dott. agr. Per_1
(datata 24.2.2021) nella quale si legge che l'alveo VE versava in
[...]
condizioni di abbandono e incuria, con presenza di fitta vegetazione sia 7
erbacea che legnosa non rimossa dagli enti preposti, nonché di rifiuti di varia natura che aggravavano l'ostruzione al regolare deflusso delle acque meteoriche.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso 8
d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi (cfr. le sentenze rese da questo TRAP nn. 3298/2019
e 3607/2020).
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti e dalla perizia di parte redatta dall'CO . Persona_1
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili
Ciò posto, coltivava in fitto un fondo agricolo, Parte_1 9
sito nel comune di Nola (NA) località “Montevergine – Boscofangone”,
riportato in N.C.T. del detto Comune al foglio 9, p.lla 37, di 1 ha e 59 are.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
41.000,00, tenendo conto di varie voci di danno.
Nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività:
1. Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale
all'esecuzione della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della
superficie, sterri ecc.) € 5.000,00;
2. Trattamento insetticida-nematocida con HO € 1.950,00;
3. Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i
seguenti patogeni: AR spp, IN NE ed altri con DA €
2.700,00;
4. Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare €
12.000,00;
5. € 4.000,00. Controparte_3 Pt_2
6. Riduzione media del 30% della Plv per le prossime cinque annualità,
€ 15.350,00.
In ordine alle voci da 1 a 4, può ritenersi che i relativi lavori e trattamenti, a seguito dell'esondazione, si siano resi necessari per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (erpicatura,
ripuntatura, spianamento della superficie, trattamento insetticida e fungicida,
riammonizzazione ed umificazione).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione 10
attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo di € 21.650,00 indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 8.660,00.
Con riguardo alla voce relativa alla perdita delle colture (cime di rapa)
il perito ha stimato il danno determinandone l'ammontare complessivo in €
4.000,00.
La cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può
essere riconosciuta in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, 11
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo del ricorrente era coltivato a cime di rapa e che il detto fondo fu completamente allagato,
senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali generiche dichiarazioni non consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle cime di rapa.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare 12
l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per la perdita
delle colture va equitativamente ridotto del 60%, riconoscendo l'importodi €
1.600,00.
Infine, nessuna cifra può essere ammessa per la voce del danno imputata alla voce “7) Riduzione media del 30% della Plv per le prossime
cinque annualità” in quanto, non è provato con le dichiarazioni rese dai testi che per i cinque anni successivi agli eventi esondativi in questione il terreno abbia ridotto la sua produttività.
A ciò si aggiunga che non è stato prodotto in giudizio alcun documento che consenta di appurare la produttività media del terreno negli anni precedenti agli eventi esondativi tale da consentire anche un giudizio probabilistico o un raffronto in ordine alla congruità della pretesa economica azionata in questa sede.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 10.260,00 (€ 8.660,00 + € 1.600,00).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1 13
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla CP_1
custodia dell'alveo VE e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 3298/2019 e sentenza n. 3607/2020).
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni,
canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge alla CP_1
conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, 14
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_1
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett. b) del R.d. n. 215/1933
ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha chiarito che la CP_1
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di
bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia
perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle
acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai CP_4
proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno
1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(11.2.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. 15
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 13.198,71.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della ,e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento(da € 5.200,00
e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Balletta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso notificato in data 4.5.2022 alla Parte_1 CP_5 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e
[...]
per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 20.2.2024, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di per la causale di cui alla parte motiva, Parte_1
dell'importo di € 13.198,71, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, liquidando la stessa, in favore di Parte_1
, in complessivi € 2.272,50, di cui € 272,50 per spese vive ed
[...]
€ 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Filomena Balletta, dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo