TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1155/2024 R.G.
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 5 marzo 2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 3 marzo 2025 e preso atto del mancato deposito di note scritte da parte dell'amministrazione resistente, rimasta contumace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1155/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Cerotto, Walter Parte_1
Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4/11/2024 deduceva: - di essere docente della Parte_1
scuola primaria, iscritta nelle GPS e attualmente in servizio presso la Scuola Primaria D.D.
Terni "Don Milani" Terni;
-di avere lavorato in precedenza in virtù di contratti di supplenza a tempo determinato in particolare: nell'anno scolastico 2020/2021 dal 05.10.2020 al 30.06.2021
e nell'anno scolastico 2021/2022 dal 14/09/2021 al 4/11/2021 (con un giorno di malattia); - che, nei suddetti periodi, non ha percepito l'indennità denominata retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
[...]
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che abbiano Controparte_1
1 stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
il non gli accordava la voce “Retribuzione Professionale Docenti” prevista CP_1 dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari in forza di contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
- che tale limitazione è illegittima e smentita da plurime recenti pronunce della Corte di Cassazione, da cui può ricavarsi il principio secondo cui l' emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione.
Concludeva formulando le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.862,40 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Nessuno si costituiva per il convenuto per cui il Giudice, verificata la ritualità della CP_1
notifica del ricorso nei suoi confronti, perfezionatasi a mezzo pec in data 12 novembre 2025, ne dichiara in questa sede la contumacia.
La domanda è meritevole di accoglimento, per le sintetiche ragioni di seguito esposte.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui sul tema è giunta la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 20015/2018 secondo cui “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, che al comma 1 prevede: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori,
2 che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiunge, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato,
è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Pertanto una volta escluse, con accertamento di fatto, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente
3 possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Nel caso di specie l'amministrazione, rimanendo contumace, non ha allegato alcunchè in merito a concrete differenziazioni nel tipo di attività di docenza cui la ricorrente è stata addetta, per cui l'applicata differenziazione stipendiale non può ritenersi legittima.
Ai fini della quantificazione dell'indennità, occorre fare riferimento all'art. 25 del CCNI del comparto scuola - anni 1998/2001, che prevede: “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La misura della prestazione è stata nel tempo incrementata e, con riferimento alla situazione della odierna ricorrente, si applicano i valori previsti dall'art. 38 del CCNL 19/4/2018, mentre non si applica l'ultimo aumento introdotto dall'art. 73 del CCNL 2019/2021, in quanto applicabile dall'anno scolastico 2022.
Secondo il CCNL 19/4/2018, la prestazione è dovuta nella misura di € 174,50 al mese.
La ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato dal 05.10.2020 al 30.06.2021, quindi per 8 mesi pieni e per 24 giorni a ottobre 2020; pertanto, ha maturato a titolo di retribuzione professionale docenti € 1392 (per 8 mesi) oltre a € 139,68 per i giorni di effettivo servizio del mese di ottobre, assumendo che la ricorrente abbia lavorato 6 giorni su 7, in assenza di indicazioni di segno contrario.
Nell'anno scolastico 2021/2022 ha lavorato dal 14/09/2021 al 4/11/2021, pertanto ha maturato:
€ 174,50 per il mese di ottobre, € 87,3 per il mese di settembre, € 17,46 per il mese di novembre maturando, per tale anno scolastico, il diritto al pagamento di € 279,26.
In totale, il diritto alle differenze retributive in questa sede vantato ammonta a € 1805,12.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso, della natura documentale della domanda e del fatto che il processo si è chiuso in una sola udienza.
PQM
Il tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti del così provvede: Controparte_1
4 - dichiara il diritto di al riconoscimento della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 della somma di € 1805,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e del C.U. per € 49,00, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Cerotto, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi per dichiarato anticipo.
Terni, 6 marzo 2025
il giudice dott. Luciana Nicolì
5