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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LA AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1918/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Federico Lucci
Appellante
E
CP_1
Avv. Maria Antonietta TUMINELLI
Appellato
1
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 129/2024 del Tribunale di
Cassino, pubblicata il 12.2.2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 12.7.2024 ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 129/2024 del 12.2.2024 emessa dal Tribunale di Latina, a definizione del giudizio iscritto con n.
2219/2023 R.G., nella parte in cui condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che, compensate per 2/3 liquida, per la parte residua, in € 300,00 oltre rimborso forfettario, cassa e iva, da distrarsi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Corte di Appello, in accoglimento dell'odierno ricorso, per
i motivi suesposti riformare parzialmente la sentenza impugnata
Sentenza n. 129/2024 pubbl. il 12/02/2024 RG n. 2219/2023 del Tribunale di Cassino-sez. Lavoro, Giudice dott.ssa
CAMINADA
E per l'effetto
• condannare controparte alla rifusione di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario, del giudizio di primo grado così come prevista dal D.M. n. 147/2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa pari alla somma di euro 1865,00 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia, anziché quella liquidata di euro
300,00;
• Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario per il presente grado di giudizio”.
Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
2 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appellante si duole della parziale compensazione delle spese che vuole liquidate per l'intero e della violazione dei minimi nella qualificazione.
Secondo principio consolidato della Corte di legittimità, qualora il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite deve essere regolata secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte e da effettuarsi secondo criteri di verosimiglianza o su una indagine sommaria di delibazione sul merito;
“…. come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Ord. n.
23618/2017).
La condanna al rimborso delle spese, invero, anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, è soltanto una conseguenza oggettiva della soccombenza, anche solo virtuale (“… In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale
3 fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza
(in questo caso solo virtuale)” (Cass. Ord. n. cit.).
Né ricorrono gli estremi per una compensazione, sia pure parziale, non essendo integrate le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. e avendo l' CP_1 adempiuto alla prestazione richiesta solo in data 9.11.2023, successivamente al deposito del ricorso e contestualmente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, dovendosi tenere conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento (cfr. Cass. n. 14036/2024).
In ordine alla quantificazione delle spese, sono fondate le censure sollevate da parte appellante in ordine alla liquidazione operata dal
Giudice di primo grado al di sotto dei parametri minimi.
E' opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17613/2024, la quale a conferma di un costante orientamento sul punto già espresso con le Sentenze n. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023 ha ribadito che "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati
a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
Nella specie, la controversia aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sulla base di un decreto di omologa che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario e la corresponsione dei relativi ratei, nell'inadempimento dell' CP_1 nonostante il decreto di omologa, che ha provveduto alla liquidazione
4 successivamente al deposito e contestualmente alla notifica del ricorso introduttivo.
L'importo dei ratei è di di Euro 11.564,52 (come da prospetto depositato dall' in primo grado); l'appellante ha correttamente CP_1 individuato lo scaglione di riferimento ai fini della quantificazione dei compensi in quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Le spese per il primo grado, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022 (scaglione da Euro 5.200,00 – 26.000,00), secondo i valori minimi, trattandosi di causa che non presenta alcun aspetto di complessità e che ha trovato la mancata opposizione dell' nell'importo complessivo di Euro CP_1
1.865,00 così determinato: Euro 465,00 per la fase di studio, Euro
389,00 per la fase introduttiva, Euro 1.011,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori. Né può trovare applicazione
L'appello va pertanto accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, si liquidano le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' nella misura € 1.865,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia del presente grado, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, 5 conf., ad es., da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza
n. 35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro
300,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 (1865.00- 300,00 = 1.565,00) sicché lo scaglione di riferimento è quello ricompreso tra 1.100,00 –
5.200,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 962,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere le spese del giudizio di primo grado CP_1 liquidate in € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
- condanna l' al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in € 962,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 21.10.2025
Il Presidente Estensore
LA AB
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LA AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1918/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Federico Lucci
Appellante
E
CP_1
Avv. Maria Antonietta TUMINELLI
Appellato
1
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 129/2024 del Tribunale di
Cassino, pubblicata il 12.2.2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 12.7.2024 ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 129/2024 del 12.2.2024 emessa dal Tribunale di Latina, a definizione del giudizio iscritto con n.
2219/2023 R.G., nella parte in cui condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che, compensate per 2/3 liquida, per la parte residua, in € 300,00 oltre rimborso forfettario, cassa e iva, da distrarsi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Corte di Appello, in accoglimento dell'odierno ricorso, per
i motivi suesposti riformare parzialmente la sentenza impugnata
Sentenza n. 129/2024 pubbl. il 12/02/2024 RG n. 2219/2023 del Tribunale di Cassino-sez. Lavoro, Giudice dott.ssa
CAMINADA
E per l'effetto
• condannare controparte alla rifusione di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario, del giudizio di primo grado così come prevista dal D.M. n. 147/2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa pari alla somma di euro 1865,00 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia, anziché quella liquidata di euro
300,00;
• Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario per il presente grado di giudizio”.
Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
2 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appellante si duole della parziale compensazione delle spese che vuole liquidate per l'intero e della violazione dei minimi nella qualificazione.
Secondo principio consolidato della Corte di legittimità, qualora il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite deve essere regolata secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte e da effettuarsi secondo criteri di verosimiglianza o su una indagine sommaria di delibazione sul merito;
“…. come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Ord. n.
23618/2017).
La condanna al rimborso delle spese, invero, anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, è soltanto una conseguenza oggettiva della soccombenza, anche solo virtuale (“… In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale
3 fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza
(in questo caso solo virtuale)” (Cass. Ord. n. cit.).
Né ricorrono gli estremi per una compensazione, sia pure parziale, non essendo integrate le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. e avendo l' CP_1 adempiuto alla prestazione richiesta solo in data 9.11.2023, successivamente al deposito del ricorso e contestualmente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, dovendosi tenere conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento (cfr. Cass. n. 14036/2024).
In ordine alla quantificazione delle spese, sono fondate le censure sollevate da parte appellante in ordine alla liquidazione operata dal
Giudice di primo grado al di sotto dei parametri minimi.
E' opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17613/2024, la quale a conferma di un costante orientamento sul punto già espresso con le Sentenze n. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023 ha ribadito che "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati
a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
Nella specie, la controversia aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sulla base di un decreto di omologa che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario e la corresponsione dei relativi ratei, nell'inadempimento dell' CP_1 nonostante il decreto di omologa, che ha provveduto alla liquidazione
4 successivamente al deposito e contestualmente alla notifica del ricorso introduttivo.
L'importo dei ratei è di di Euro 11.564,52 (come da prospetto depositato dall' in primo grado); l'appellante ha correttamente CP_1 individuato lo scaglione di riferimento ai fini della quantificazione dei compensi in quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Le spese per il primo grado, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022 (scaglione da Euro 5.200,00 – 26.000,00), secondo i valori minimi, trattandosi di causa che non presenta alcun aspetto di complessità e che ha trovato la mancata opposizione dell' nell'importo complessivo di Euro CP_1
1.865,00 così determinato: Euro 465,00 per la fase di studio, Euro
389,00 per la fase introduttiva, Euro 1.011,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori. Né può trovare applicazione
L'appello va pertanto accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, si liquidano le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' nella misura € 1.865,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia del presente grado, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, 5 conf., ad es., da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza
n. 35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro
300,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 (1865.00- 300,00 = 1.565,00) sicché lo scaglione di riferimento è quello ricompreso tra 1.100,00 –
5.200,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 962,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere le spese del giudizio di primo grado CP_1 liquidate in € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
- condanna l' al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in € 962,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 21.10.2025
Il Presidente Estensore
LA AB
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