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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/09/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 24 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 25 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5219, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. TOMAO GIULIANA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. CUBEDDU SEBASTIANO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17.10.2023 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità della comunicazione n. arch T3429132 per violazione delle norme sull'iter procedurale di verificare dello stato di malattia e/o per violazione del diritto di difesa e/o del principio di immediatezza della contestazione;
2. E per l'effetto, annullare il provvedimento di diniego notificato il 26/04/2023 e condanna dell' al versamento della suddetta indennità al lavoratore;
CP_1
3. Nel merito: accertare e dichiarare che alcuna assenza ingiustificabile può essere addebitata al lavoratore;
4. E per l'effetto, annullare il provvedimento di diniego notificato il 26/04/2023 e condanna dell' al versamento della suddetta indennità al lavoratore;
CP_1
CP_ 5. In ogni caso, condannare l' al versamento in favore del sig. della Parte_1 corrispondente somma, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 5 del D.L. n. 463/1983 e s.m.i. stabilisce che “10. […] le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello
2 stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici. […] 12. Per
l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. […]
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. 14.
Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La giurisprudenza ha chiarito – in materia di visite fiscali disposte da al fine di verificare l'effettiva esistenza dello stato di malattia addotto dal CP_1
CP_ lavoratore – che “Il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 300 del
1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Ma tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in quell'occasione espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” (Cassazione civile sez. lav., 11/05/2000, n.6045) e che “La fede privilegiata che deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 689/1981, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del
3 pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto. Anche i pubblici ufficiali possono essere soggetti a errori di rilevazione, che dovranno essere fatti valere con la querela di falso (nella specie, nel verbale redatto dal medico fiscale era stato indicato che sui campanelli di uno stabile e sulle cassette delle lettere mancava l'indicazione del nome del lavoratore malato)” (Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2007, n. 15372).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto di avere diritto all'indennità di malattia relativa al periodo di assenza dal lavoro per malattia decorrente dal giorno del controllo medico legale domiciliare disposto dalla parte convenuta (cioè dal giorno 17.01.2023), poiché, nella data in cui si sarebbe svolto il controllo in parola (17.01.2023), la parte ricorrente sarebbe stata presente, durante le fasce di reperibilità, nel luogo di residenza all'uopo regolarmente comunicato (sito in Ardea alla via Pratica di Mare n. 62) e poiché
– pur avendo il medico inviato dalla parte convenuta attestato di non avere trovato il luogo in questione – la parte ricorrente avrebbe preventivamente fornito alla parte convenuta tutte le informazioni necessarie ed idonee per trovare agevolmente il medesimo luogo.
Dalla lettura del verbale redatto dal medico che ha eseguito, in data
17.01.2023, l'accesso per controllo domiciliare nei confronti della parte ricorrente risulta che il predetto medico non sarebbe riuscito a rinvenire il luogo ove eseguire il controllo – ovverosia l'abitazione della parte ricorrente sita al civico n. 62 della via Pratica di Mare in Ardea – poiché i numeri civici della strada in questione sarebbero stati “alterni e discontinui” e poiché tale situazione avrebbe determinato l'impossibilità di trovare l'abitazione della parte ricorrente e/o di apporre l'invito alla visita di controllo ambulatoriale.
Occorre sottolineare, a tale riguardo, che soltanto la situazione fattuale attestata dal medico verbalizzante (cioè l'esistenza, alla via Pratica di Mare in
4 Ardea, di numeri civici “alterni e discontinui”) risulta provata, fino a querela di falso, in forza dei poteri certificatori attribuiti al medesimo medico, mentre la conseguente inferenza tratta dal medico in parola (cioè la ritenuta impossibilità
– derivante dalla situazione fattuale appena descritta – di trovare l'abitazione della parte ricorrente e/o di apporre l'invito alla visita di controllo ambulatoriale) costituisce una mera valutazione dello stesso, che non vincola in alcun modo il giudice.
Inoltre è del tutto evidente che la predetta situazione fattuale attestata dal sanitario procedente costituisce una mera difficolta aggiuntiva per l'effettuazione dell'accesso per controllo domiciliare – non imputabile in alcun modo alla parte ricorrente – e non certo una situazione di impossibilità, assoluta e oggettiva, a rintracciare esattamente il luogo ove eseguire l'accesso e/o apporre l'invito alla visita di controllo ambulatoriale.
Sono peraltro pacifiche tra le parti sia la circostanza che la parte ricorrente avesse regolarmente e preventivamente notiziato la parte convenuta circa l'esatto indirizzo di residenza presso il quale eseguire l'accesso per controllo domiciliare, sia la circostanza che tale indirizzo corrispondesse effettivamente al luogo presso il quale il medico inviato dalla parte convenuta ha (infruttuosamente) tentato l'accesso.
Stando così le cose, la mancata esecuzione del controllo domiciliare appare essere stata cagionata, in concreto, non già da una condotta negligente imputabile alla parte ricorrente quanto piuttosto da una condotta negligente posta in essere dal medico verbalizzante, che – nonostante le difficoltà incontrate – avrebbe potuto (e dovuto) svolgere ricerche più approfondite sul luogo in cui si era recato al fine di reperire l'abitazione della parte ricorrente, situata nel medesimo luogo.
Non risultando dimostrato – tramite altri mezzi di prova – che la parte ricorrente fosse assente dalla sua residenza al momento in cui è stata tentato l'accesso per controllo domiciliare sopra menzionato, va dichiarato il diritto
5 della stessa parte ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità di malattia negata dalla parte convenuta.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni esposte in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge
(spese generali al 15%, IVA e CPA).
Tenuto conto della peculiarità della natura della controversia e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti in materia, si ritiene che le predette spese di lite debbano essere compensate parzialmente, nella misura di 2/3.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della medesima indennità, oltre accessori di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 25 settembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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