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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 839/2024
Tra
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Aldo Esposito e Ciro Santonicola;
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
CONTUMACE
Oggi, 10.06.2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per gli Avv.ti ALDO ESPOSITO e CIRO SANTONICOLA hanno Parte_2
depositato note di trattazione scritta;
Per il nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito DEla seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona DE Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Aldo Esposito e Ciro Santonicola;
RICORRENTE
contro
[...]
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze DE in forza di plurimi Controparte_1
contratti annuali o fino al termine DEle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024, non avendo usufruito DEl'erogazione DEla somma di € 500,00 annui, destinata allo Cont sviluppo DEle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica DE docente»), corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione DEl'emolumento costituisca violazione DE principio contenuto nella clausola 4 DEl'Accordo quadro attuato dalla Direttiva
1999/70/CE DE Consiglio DEl'Unione Europea DE 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, ha chiesto di: “1. Previa disapplicazione DE D.P.C.M. DE 28.10.2016, attuativo DEl'art. 1 comma 122 Legge
2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione DEla Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, DEl'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento DEle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
Nonostante la regolarità DEla notifica, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata CP_1
la contumacia (cfr. verbale di udienza DE 06.03.2025).
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito DElo scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024, le supplenze indicate in ricorso (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente).
È parimenti pacifico che, in relazione a dette annualità, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione DE personale docente, di cui all'art. 1 DEla Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna DE all'attribuzione DE beneficio CP_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione DEla Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 DEla L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto DE limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, DEl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito DE piano triennale DEl'offerta formativa DEle scuole e DE Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto DE Presidente DE Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo DEla Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 DE 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo D.P.C.M. DE 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato DEle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 DE decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, DEle scuole militari” (così l'art. 3).
E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione DEla Carta Docenti il personale non di ruolo.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto DEl'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“La clausola 4, punto 1, DEl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato DEla direttiva 1999/70/CE DE Consiglio, DE 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato DE , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario DEl'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 DE 16.03.2022 DE Consiglio di Stato che ha riformato la decisione DE Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 DE 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento DEla nota DE n. 15219 DE 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta DE CP_3 docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché DEl'art. 2 DE D.P.C.M. n. 32313 DE 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma DEla decisione DE TAR Lazio, ha affermato che la scelta DE di escludere dal beneficio DEla Carta Docenti il personale con contratto a CP_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento DEla P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione DEla Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla clausola 6 CP_1 DEl'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi DEla clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla
CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus DEla “Carta docente” debba essere concesso anche a favore DE personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come:
«la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). CP_1 In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 DEla L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 DEl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento DE diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine DEle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione DE principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre
Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, DEla natura giuridica DE beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e DEl'attuativo DPCM DE novembre
2016 abbia posto a carico DEl'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. DEla motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento DE beneficio oggi in discussione da parte DE docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia DEla sentenza, il beneficiario è da considerarsi “interno” al sistema DEle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna DEl'Amministrazione alla corresponsione DE bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data DEl'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione DEla sua presenza, alla data di pronuncia DE provvedimento decisorio, all'interno DE sistema educativo-scolastico.
Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia DEla sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema DEle docenze
(per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento DE danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche DE disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione DEla “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione DE sinallagma, sarebbero state invece di competenza DEl'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale DEla professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa DE dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto (tra cui ad es. la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore DEla Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento DE danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita DE docente dal sistema scolastico.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che la ricorrente sia stata assegnataria di incarichi di docenza (non di ruolo) annuali o sino al termine DEle attività didattiche degli anni scolastici indicati in ricorso, ultimo dei quali svolto presso la sede DEl'I.S. “G. Galilei” di Mirandola (MO); annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., non ha fruito DEla “Carta docente”.
Parte ricorrente, con note di trattazione scritta DE 09.05.2025, ha documentato la permanenza nel sistema scolastico mediante l'istanza informatizzata DE 12.06.2024, attestante l'inserimento nelle
Graduatorie GPS di Napoli, valide per il biennio 2024/2026 (cfr. domanda GPS allegata).
In virtù DEle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente DE quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto DEla docente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso.
In accoglimento DEla tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice per le annualità oggetto di pretesa (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura DEl'atto introduttivo DE presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione DEle attività necessarie a consentire a CP_1
parte ricorrente il pieno godimento DE beneficio medesimo. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito DE beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
Le spese di lite devono essere poste a carico DE convenuto in ragione DEla soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione DE principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) DEle caratteristiche, DEl'urgenza e DE pregio DEl'attività prestata, 2) DEl'importanza, DEla natura, DEle difficoltà e DE valore DEl'affare, 3) DEle condizioni soggettive DE cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) DE numero e DEla complessità DEle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché DEle previsioni DEle tabelle allegate al decreto DE Ministro DEla Giustizia
n. 147 DE 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 DE 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante DEle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio DEla controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00) e si determina in €
1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario DEle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 DE D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto DEla ricorrente a usufruire DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEl'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a consentirle la fruizione DEla suddetta Controparte_1
Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito DE beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) Condanna il , in persona DE pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento DEle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compenso ed € 49,00 per esborsi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 10.06.2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 839/2024
Tra
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Aldo Esposito e Ciro Santonicola;
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
CONTUMACE
Oggi, 10.06.2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per gli Avv.ti ALDO ESPOSITO e CIRO SANTONICOLA hanno Parte_2
depositato note di trattazione scritta;
Per il nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito DEla seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona DE Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Aldo Esposito e Ciro Santonicola;
RICORRENTE
contro
[...]
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze DE in forza di plurimi Controparte_1
contratti annuali o fino al termine DEle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024, non avendo usufruito DEl'erogazione DEla somma di € 500,00 annui, destinata allo Cont sviluppo DEle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica DE docente»), corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione DEl'emolumento costituisca violazione DE principio contenuto nella clausola 4 DEl'Accordo quadro attuato dalla Direttiva
1999/70/CE DE Consiglio DEl'Unione Europea DE 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, ha chiesto di: “1. Previa disapplicazione DE D.P.C.M. DE 28.10.2016, attuativo DEl'art. 1 comma 122 Legge
2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione DEla Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, DEl'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento DEle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
Nonostante la regolarità DEla notifica, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata CP_1
la contumacia (cfr. verbale di udienza DE 06.03.2025).
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito DElo scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024, le supplenze indicate in ricorso (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente).
È parimenti pacifico che, in relazione a dette annualità, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione DE personale docente, di cui all'art. 1 DEla Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna DE all'attribuzione DE beneficio CP_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione DEla Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 DEla L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto DE limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, DEl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito DE piano triennale DEl'offerta formativa DEle scuole e DE Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto DE Presidente DE Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo DEla Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 DE 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo D.P.C.M. DE 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato DEle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 DE decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, DEle scuole militari” (così l'art. 3).
E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione DEla Carta Docenti il personale non di ruolo.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto DEl'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“La clausola 4, punto 1, DEl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato DEla direttiva 1999/70/CE DE Consiglio, DE 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato DE , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario DEl'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 DE 16.03.2022 DE Consiglio di Stato che ha riformato la decisione DE Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 DE 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento DEla nota DE n. 15219 DE 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta DE CP_3 docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché DEl'art. 2 DE D.P.C.M. n. 32313 DE 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma DEla decisione DE TAR Lazio, ha affermato che la scelta DE di escludere dal beneficio DEla Carta Docenti il personale con contratto a CP_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento DEla P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione DEla Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla clausola 6 CP_1 DEl'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi DEla clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla
CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus DEla “Carta docente” debba essere concesso anche a favore DE personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come:
«la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). CP_1 In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 DEla L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 DEl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento DE diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine DEle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione DE principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre
Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, DEla natura giuridica DE beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e DEl'attuativo DPCM DE novembre
2016 abbia posto a carico DEl'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. DEla motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento DE beneficio oggi in discussione da parte DE docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia DEla sentenza, il beneficiario è da considerarsi “interno” al sistema DEle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna DEl'Amministrazione alla corresponsione DE bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data DEl'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione DEla sua presenza, alla data di pronuncia DE provvedimento decisorio, all'interno DE sistema educativo-scolastico.
Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia DEla sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema DEle docenze
(per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento DE danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche DE disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione DEla “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione DE sinallagma, sarebbero state invece di competenza DEl'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale DEla professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa DE dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto (tra cui ad es. la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore DEla Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento DE danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita DE docente dal sistema scolastico.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che la ricorrente sia stata assegnataria di incarichi di docenza (non di ruolo) annuali o sino al termine DEle attività didattiche degli anni scolastici indicati in ricorso, ultimo dei quali svolto presso la sede DEl'I.S. “G. Galilei” di Mirandola (MO); annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., non ha fruito DEla “Carta docente”.
Parte ricorrente, con note di trattazione scritta DE 09.05.2025, ha documentato la permanenza nel sistema scolastico mediante l'istanza informatizzata DE 12.06.2024, attestante l'inserimento nelle
Graduatorie GPS di Napoli, valide per il biennio 2024/2026 (cfr. domanda GPS allegata).
In virtù DEle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente DE quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto DEla docente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso.
In accoglimento DEla tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice per le annualità oggetto di pretesa (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura DEl'atto introduttivo DE presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione DEle attività necessarie a consentire a CP_1
parte ricorrente il pieno godimento DE beneficio medesimo. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito DE beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
Le spese di lite devono essere poste a carico DE convenuto in ragione DEla soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione DE principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) DEle caratteristiche, DEl'urgenza e DE pregio DEl'attività prestata, 2) DEl'importanza, DEla natura, DEle difficoltà e DE valore DEl'affare, 3) DEle condizioni soggettive DE cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) DE numero e DEla complessità DEle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché DEle previsioni DEle tabelle allegate al decreto DE Ministro DEla Giustizia
n. 147 DE 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 DE 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante DEle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio DEla controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00) e si determina in €
1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario DEle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 DE D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto DEla ricorrente a usufruire DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEl'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a consentirle la fruizione DEla suddetta Controparte_1
Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito DE beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) Condanna il , in persona DE pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento DEle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compenso ed € 49,00 per esborsi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 10.06.2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni