Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 385 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GUGLIELMI STEFANIA Parte_1
e con il patrocinio dell'Avv. GUGLIELMI Controparte_1
STEFANIA
ricorrenti e
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti:
1. Il figlio minorenne sarà affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di solo previo accordo con la madre;
3. Il Sig. Per_1 CP_1 verserà alla Sig.ra il contributo al mantenimento di
[...] Parte_1
dell'importo di Euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 20 di ogni mese;
la somma, quando il Sig. reperirà Controparte_1 un'occupazione full time, cui si impegna fin da ora, sarà aumentata ad Euro
300,00, prevedendo sin da ora tale impegno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara che dovranno essere regolate tra i genitori entro la fine di ogni mese: (a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) spese per farmaci prescritti dal pediatra 3) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
5) tickets sanitari;
(b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
(c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
2) gite
3) trasporto pubblico o scuolabus;
4) mensa;
(d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
(e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
(f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze;
3. Gli assegni familiari e/o il nuovo Assegno Unico saranno percepiti in via esclusiva dalla madre
Sig.ra ed il padre metterà a disposizione tutta la documentazione Parte_1 occorrente nonché espleterà ogni attività e/o formalità necessaria allo scopo;
5. Diritti spese e onorari compensati”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
****
Con ricorso congiunto i sigg. e Parte_1 Controparte_1 esponevano: dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti era nato il figlio minorenne
. Per_1
La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati.
Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti.
Spese compensate.
Ferrara, 3.4.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati