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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2810/2024
promossa da
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , l'avv. Parte_1 Parte_1
Per convenuto già dichiarato contumace, nessuno com- Controparte_1
pare.
L'avv. onclude come da ricorso introduttivo e come da note conclusive. Pt_1
Discute oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatosi il procuratore.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 5 giugno 2025
R.G. n. 2810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex artt.
281sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2810/2024 promossa da:
Avv. (c.f. ) nato a [...] il [...], resi- Parte_1 C.F._1
dente a Cecina (LI) in Via Vecchia Livornese, 23, domiciliato presso il suo studio in
Cecina in Corso Matteotti, 115 B, fax 0586 280494 – pec
[...]
che ha dichiarato di agire in proprio ex art. 86 cpc Email_1
Ricorrente
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Via C. Menotti, 7
Convenuto contumace
Oggetto: crediti per onorari avvocato
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi qui per integralmente ri- portate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c l'avv. in proprio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...], Controparte_1 ivi domiciliato in Via C. Menotti, 7, è tenuto a dare e pagare all'Avv. Parte_1 la somma di € 2.063,21 a titolo di prestazioni professionali rese in suo favore nel pro- cedimento penale n. 3448/2020 RGNR, n. 313/2022 R DIB, celebratosi dinanzi al Tri- bunale di Livorno, conclusosi con la sentenza n. 617 del 8.4.24 e perciò
- condannare esso sig. a corrispondere all'Avv. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.063,21 per le causali di cui innanzi.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della domanda ha dedotto: i) di aver assistito il sig. , quale di- CP_1 fensore d'ufficio, nel procedimento penale a suo carico iscritto al n. 3748/2020 RGNR
(per furto aggravato di materiale informatico commesso all'interno della piscina comu- nale La Bastia nonché dell'importo di € 3.500,00 e vari generi alimentari collocati nel bar all'insegna “Bocconcino dello sport” ubicato all'interno del predetto impianto spor- tivo) svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale;
ii) che il procedimento penale de quo si sa- rebbe articolato in n. 4 udienze dibattimentali (segnatamente udienze del 21.2.22, del
24.10.22, del 9.1.23 e del 8.4.24) e si sarebbe definito con la sentenza n. 617 (emessa dal Giudice Dott. Osti all'udienza dell'8 aprile 2024) di non doversi procedere quanto al delitto di furto di denaro e di generi alimentari per estinzione del reato per difetto di querela nonché di condanna del suo assistito alla pena di 8 mesi di reclusione ed €
200,00 di multa con sospensione condizionale della pena quanto all'ascritto furto di ma- teriale informatico;
iii) che dopo aver informato l'assistito dell'esito del procedimento ed aver ottenuto rassicurazioni circa l'esecuzione del pagamento del proprio compenso
(seppur in modalità rateale), non avendo il onorato quanto promesso, si CP_1
sarebbe visto costretto a chiedere formalmente il pagamento (€ 2.063,21, tenuto conto della avvenuta ricezione di un acconto di € 200,00) per le prestazioni professionali espletate redigendo apposito preavviso di notula redatto secondo i parametri minimi del
D.M. 55/2014 delle tariffe forensi;
iv) che nonostante la ricezione della raccomandata
A/R contenente il preavviso di notula di cui sopra il suo assistito non gli avrebbe corri- sposto alcunché “rimanendo grossolanamente inadempiente rispetto all'obbligazione di
2 corrispondere al ricorrente la somma richiesta a titolo di prestazioni professionali rese in suo favore”.
L'odierna parte resistente non si costituiva nel presente processo e all'udienza del 6 marzo 2025, appurata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo veniva dichiarata contumace. Il legale ricorrente chiedeva, quindi, fissarsi udienza di discussione.
Lo scrivente Giudicante, dato atto, fissava l'udienza del 5 giugno 2025 con termine per eventuali scritti difensivi conclusionali.
La causa è stata istruita a livello documentale.
All'odierna udienza (5 giugno 2025) il procuratore del ricorrente si riportava al conte- nuto del proprio atto difensivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegna- te. All'esito della discussione orale, il Giudice emetteva la presente pronuncia con moti- vazione contestuale.
***
La domanda avanzata dal ricorrente – volta ad ottenere l'accertamento del proprio credi- to per prestazioni professionali rese nei confronti del cliente Controparte_1
convenuto con conseguente condanna di quest'ultimo alla corresponsione del compenso non integralmente saldato - è fondata e va accolta alla stregua della seguente motiva- zione.
Come noto, colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'onere pro- batorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e non è tenuto a provare anche che il debitore non abbia pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che lo eccepisce.
In particolare, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività profes- sionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazio- ne quantitativa del suo compenso.
L'avv. ha adeguatamente fornito prova di aver svolto l'attività di- Parte_1
fensive in nome e per conto dell'odierno convenuto contumace Controparte_2
dro nell'ambito del procedimento penale instaurato a suo carico dinanzi al Tribunale di
Livorno (R.G.N.R. 3748/2020; R.G. DIB. 313/2022) ove quest'ultimo era stato citato a giudizio dibattimentale per i delitti meglio specificati nel relativo editto accusatorio.
3 A tal fine il legale ricorrente Avv. ha prodotto in questa sede l'avviso di Pt_1
conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., il decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550, 552 e 553 c.p.p. (da cui risulta la nomina a difensore d'ufficio del citato le- gale il cui nominativo era stato rilevato ai sensi dell'art. 97, comma 2 c.p.p., tramite il sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno con richiesta del
6.9.2020), nonché la sentenza n. 617/2024 emessa in data 8 aprile 2024 dal Giudice dott. Gianni Osti a conclusione del processo penale di primo grado.
In tale pronuncia (ove viene nuovamente attestata la nomina a difensore d'ufficio dell'avv. il Tribunale ha dato atto dello svolgimento del dibattimento e Pt_1 dell'espletamento dell'istruttoria orale (segnatamente, escussione dei testi Tes_1
, e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
) e delle acquisizioni probatorie effettuate nel corso di giudizio (acquisizione dei ri-
[...]
lievi fotografici di sopralluogo condotti dal personale di Polizia intervenuto nonché del plico contenente i rilievi gommati delle impronte repertate).
Vi è prova documentale, dunque, che l'attività espletata dall'Avv. si sia dipana- Pt_1 ta nell'arco di tutte le fasi del giudizio sino all'emissione della sentenza in data 8 aprile
2024.
L'avvocato ha provato l'espletamento dell'attività difensiva in parola ed ha al- Pt_1 legato il mancato saldo del proprio compenso per l'attività professionale.
Va evidenziato che il convenuto, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito pa- lesando dunque mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e, quindi, alla fondatezza della stessa.
L'avv. secondo il costante orientamento della Cassazione in merito, ha pertan- Pt_1
to diritto agli onorari previsti dai parametri tabellari vigenti alla data di emissione della sentenza, ovvero il momento conclusivo della causa (cfr., inter alia, Cass. civ. sez. II,
n.16004 18/06/2018: “Il collegio intende dare continuità al principio secondo il quale:
“In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L.
24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entra- ta in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professioni- sta che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professiona-
4 le, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di “compen- so” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata".
(Sez. U, Sent. n. 17405 del 12/10/2012; Sez. 2, Sent. n. 30529 del 19/12/2017)”).
In altri termini, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato nella disciplina vigente ratione temporis, la quantificazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa professionale forense vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine,
Il preavviso di prenotula versato in atti – in cui viene dato, peraltro, atto della ricezione di un acconto per € 200,00 – può ritenersi del tutto in linea con le tariffe (parametri mi- nimi) e pienamente congruo rispetto all'attività difensiva espletata.
Alla luce di quanto sinora esposto, residua in favore dell'avv. 'importo di € Pt_1
2.063,21 (credito quest'ultimo che, come noto, costituisce un credito di valuta - che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente - soggetto al principio nominalistico1 (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019, Rv.
654981 - 01).
Le spese della presente lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del
13/08/2022 con riferimento ai valori minimi2 (tenuto conto dello scaglione che va da €
1.101,00 ad € 5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo sta- ta espletata in questo processo alcuna attività istruttoria), tenendo conto dell'attività
5 svolta in causa, del valore e della natura e dell'esigua complessità della controversia, del numero e non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, accerta che è creditore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.063,21 a titolo di competenze Parte_2
Con professionali, oltre accessori come per legge e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere ad la somma di € 2.063,21, oltre acces- CP_1 Parte_1
sori come per legge ed oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna alla refusione in favore dell'avv. SPADONI Cri- Controparte_1 stiano delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 852,00 (di cui €
213,00 per la fase di studio, 213,00 per la fase introduttiva e 426,00 per la fase decisio- nale) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato – peraltro non richiesta nel caso di specie - non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio pa- trimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subi- to, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2, 26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2, 15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2,
15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499). 2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eser- cizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, men- tre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del
13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).