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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3070/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 3070/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/12/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall' Avv.to Casto Geremia, e , rappresentata e difesa dall' Avv.to Controparte_1
Cortellessa Adele, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Teano (CE) in data Per_ 20.03.1999 e che dalla loro unione è nata la figlia il 16.08.1999; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Calvi Risorta (Ce), in Vico del Popolo n. 26, con gli arredi ivi insistenti,
a seguito della separazione sarà occupata dalla SI.ra e dalla di lei figlia;
CP_1 Persona_2
3. Il SI. si impegna a versare, a titolo di contributo di mantenimento del proprio coniuge, la somma Parte_1 mensile di euro 200,00 (duecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà corrisposta in contanti
e/o con bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
4. in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, il SI. tenuto conto delle perplessità espresse dall'adito Giudice e, considerato che, allo Parte_1 stato vive di sola pensione e non ha altri redditi e/o mezzi di sostentamento, si impegna a versare alla figlia, a titolo di mantenimento la somma di € 200,00 (duecento/00) in luogo dei cento euro precedentemente concordati.”
5. L'autovettura Fiat 500 L targata GB698SV, di proprietà del SI. resterà nella sua disponibilità Parte_1
e di sua esclusiva proprietà, mentre l'autovettura CITROEN targata DW875LP, sempre di proprietà del sig. Parte_1
pur restando di sua proprietà, viene messa a disposizione della di lui figlia;
[...] Persona_2
6. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
7. Le spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi ciascuno per la propria quota.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, posto altresì che le spese straordinarie in favore della figlia maggiorenne devono intendersi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%,. letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 6, parte II,
Serie A, anno 1999;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 3070/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/12/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall' Avv.to Casto Geremia, e , rappresentata e difesa dall' Avv.to Controparte_1
Cortellessa Adele, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Teano (CE) in data Per_ 20.03.1999 e che dalla loro unione è nata la figlia il 16.08.1999; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Calvi Risorta (Ce), in Vico del Popolo n. 26, con gli arredi ivi insistenti,
a seguito della separazione sarà occupata dalla SI.ra e dalla di lei figlia;
CP_1 Persona_2
3. Il SI. si impegna a versare, a titolo di contributo di mantenimento del proprio coniuge, la somma Parte_1 mensile di euro 200,00 (duecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà corrisposta in contanti
e/o con bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
4. in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, il SI. tenuto conto delle perplessità espresse dall'adito Giudice e, considerato che, allo Parte_1 stato vive di sola pensione e non ha altri redditi e/o mezzi di sostentamento, si impegna a versare alla figlia, a titolo di mantenimento la somma di € 200,00 (duecento/00) in luogo dei cento euro precedentemente concordati.”
5. L'autovettura Fiat 500 L targata GB698SV, di proprietà del SI. resterà nella sua disponibilità Parte_1
e di sua esclusiva proprietà, mentre l'autovettura CITROEN targata DW875LP, sempre di proprietà del sig. Parte_1
pur restando di sua proprietà, viene messa a disposizione della di lui figlia;
[...] Persona_2
6. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
7. Le spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi ciascuno per la propria quota.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, posto altresì che le spese straordinarie in favore della figlia maggiorenne devono intendersi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%,. letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 6, parte II,
Serie A, anno 1999;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso