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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1024/2022
FRA
RI IT EL
E
COMUNE + 2 Parte_1
Oggi 24 febbraio 2025 alle ore 10,05 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte attrice: l'avv. PAOLETTI FRANCESCO
Per parte convenuta: l'avv. TOMBESI MARCELLA e IACOBONI LUCIA
Per parte convenuta : nessuno CP_1
Per il terzo chiamato : l'avv. CAGLI LORENZO Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da udienza del 7.10.2024 e si riportano integralmente alle memorie conclusionali e repliche già depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la decisione a fine udienza.
Alle ore 16,20 all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_2 C.F._1
Paoletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venarotta (AP), via Gimigliano, 30
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcella Tombesi e Lucia Iacoboni ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in , piazza Arringo, 7 Parte_1
CONVENUTO
(c.f. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Tomassetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Strada Provinciale Mezzina, 43 Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 PartitaIVA_3
Lorenzo Cagli del foro di Ancona
CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Parte_2 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra CP
istanza, richiesta, deduzione, eccezione respinta: In via principale - accertare e dichiarare, per tutto
quanto esposto in narrativa, la responsabilità esclusiva del , in persona del Controparte_3
Sindaco pro-tempore, del sinistro verificatosi in data 23 giugno 2017, presso il piazzale antistante la chiesa parrocchiale “ ” di Poggio di Bretta (AP), nel quale è rimasta vittima la Controparte_4
Sig.ra ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., per aver omesso Parte_2
l'adozione di misure previste dalla legge e/o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso;
-
accertare e dichiarare che i danni alla persona, patrimoniali e non subiti dalla Sig.ra Parte_2
per cui è causa, sono quelli descritti nella narrativa che precede, quantificati in € 10.997,03
[...]
ovvero negli importi diversi e più precisi ritenuti di giustizia e/o accertati e/o determinati in corso di causa;
- per l'effetto condannare il , al risarcimento di tutti i danni in Controparte_3
premessa descritti e conseguenti alle lesioni subite dalla Sig.ra e valutati nella Parte_2
complessiva somma di €10.997,03 come sopra meglio specificati, comprensivo di danno patrimoniale e
non, ovvero negli importi diversi e più precisi ritenuti di giustizia e/o determinati in corso di causa,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì l'ente convenuto al pagamento di tutte le spese
e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in Controparte_3
particolare per il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo proprietario dell'area in cui si è
verificato il sinistro, instando quindi l'estromissione dal giudizio;
in ogni caso ha contestato ogni responsabilità nella causazione dell'evento per insussistenza dell'insidia e/o trabocchetto, per la prevedibilità ed evitabilità del danno, per difetto del nesso causale e per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c..
Su istanza di parte attrice poi è stata citata in giudizio la che, nel Controparte_5
costituirsi regolarmente, ha chiamato in garanzia la e, nel merito, ha così Controparte_6
pagina 3 di 6 concluso: “In via pregiudiziale di rito, accertare la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo, notificato alla di Poggio di Bretta in data 25.11.2022 ai sensi Controparte_5
dell'art. 164, comma 4°, c.p.c. per la mancata esposizione dei fatti e relativa conclusione prefigurata al n. 4) del comma 3° dell'art. 163 c.p.c.;In via preliminare nel merito, accertare l'intervenuta
prescrizione del diritto o la decadenza della domanda attrice per il decorso del termine di cinque anni dal sinistro del 23.06.2017 con conseguente rigetto della stessa nei confronti della parrocchia “
[...]
” di Poggio di Bretta. Controparte_4
Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di cui sopra, in via principale e nel merito rigettare la
domanda attrice perché destituita di ogni fondamento in fatto e diritto per quanto già esposto in narrativa oltre che priva di riscontro probatorio. In ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione
delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., tenuta a manlevare, giusta Controparte_7
polizza multirischi n. 00004512001904, la parrocchia “ Battista” di Poggio di Bretta da CP_4
ogni pretesa dell'attrice e, per l'effetto, condannare la Società a rifondere alla parrocchia “
[...]
” di Poggio di Bretta tutto quanto sarà eventualmente condannata a pagare nei Controparte_4
confronti della sig.ra Con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte_2
Si è costituita regolarmente in giudizio anche la chiamata compagnia assicurativa con comparsa di costituzione e risposta del 23.05.2023, proponendo le eccezioni e difese già svolte dalla . CP_1
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, a seguito di discussione orale viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui viene data lettura.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto che ha CP
dimostrato documentalmente che lo spazio indicato come luogo del sinistro da parte attrice non è di proprietà dell'Ente pubblico bensì della Controparte_8
(cfr. all. 7 convenuto . Infatti il luogo preciso ove sarebbe intervenuta la caduta dell'attrice CP
nell'atto di citazione è individuato come “più precisamente sul piazzale antistante la chiesa parrocchiale ”, come riportato anche nelle conclusioni. A seguito dell'eccezione Controparte_4
pagina 4 di 6 del difetto di legittimazione, l'attrice ha spostato il punto di caduta indicandolo nella “strada di collegamento tra la SP 73 ed il piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Poggio di Bretta” ed asserendo che detta strada di collegamento era asservita ad uso pubblico.
La modifica sostanziale di una circostanza di tale rilievo sarebbe già di per sé inammissibile non essendo una mera precisazione di un fatto costitutivo della domanda, ma, in ogni caso, dell'uso pubblico del predetto tratto di strada l'attrice non ha fornito la prova di cui era onerata.
Le fotografie indicate come rammostranti la buca e lo stato dei luoghi (all.to 14 fasc. attore) non sono affatto idonee all'uopo non essendo visibile la buca e soprattutto il luogo ove esse sono state scattate in difetto dell'immagine del contesto circostante;
e le prove testimoniali, per come formulate, non sono ammissibili non essendo possibile l'individuazione del punto esatto del sinistro neppure a mezzo del corredo fotografico, a fronte peraltro di contenuti valutativi non ammissibili.
Peraltro, che sul posto sia stato collocato un cancello negli anni successivi al sinistro non è contestato, ma sull'eccezione del convenuto di non aver effettuato lui l'installazione, parte attrice non ha CP
articolato richieste istruttorie atte a dimostrare il contrario.
La giurisprudenza maggioritaria è dell'avviso che “La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa” (così Cass. Civ. Ordinanza
28.2.2019 n. 5841).
In definitiva il corredo probatorio offerto da parte attrice non corrobora l'assunto, peraltro tardivo, dell'uso pubblico dei luoghi teatro del sinistro, in presenza pure di allegazioni generiche e contraddittorie del punto esatto della caduta della Parte_2
Quanto alla domanda risarcitoria nei confronti della Parrocchia di svolta da parte Controparte_4
attrice solo nella prima memoria ex art. 183, 6 comma cpc essa va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Infatti, solo al rilievo di parte convenuta del difetto di legittimazione passiva l'attrice ha evocato in giudizio l'effettiva proprietaria dell'area ma ciò notificando alla stessa un atto di citazione privo del tutto della domanda risarcitoria nei suoi confronti, come dalla stessa eccepito.
pagina 5 di 6 Basti leggere le conclusioni dell'atto di chiamata in causa del terzo per rilevare che parte attrice nel trascrivere integralmente il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione del originario convenuto, ha omesso di formulare le richieste conclusive nei confronti della CP
, riproponendo invece le conclusioni dell'atto di citazione con la richiesta di condanna del CP_1
solo . Controparte_3
La relativa domanda svolta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. evidentemente non costituisce una semplice emendatio libelli bensì una domanda nuova che, come tale, va dichiarata inammissibile.
La superiore statuizione caduca anche la domanda di garanzia della nei confronti CP_1
dell'assicurazione terza chiamata in causa.
Riguardo alle spese di giudizio si ritiene equo compensarle tra le parti, attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta,
a) respinge la domanda attorea nei confronti del per difetto di Controparte_3
legittimazione passiva di quest'ultimo;
b) dichiara inammissibile la domanda nei confronti della e conseguentemente della CP_1
terza chiamata in causa;
c) compensa fra tutte le parti in causa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1024/2022
FRA
RI IT EL
E
COMUNE + 2 Parte_1
Oggi 24 febbraio 2025 alle ore 10,05 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte attrice: l'avv. PAOLETTI FRANCESCO
Per parte convenuta: l'avv. TOMBESI MARCELLA e IACOBONI LUCIA
Per parte convenuta : nessuno CP_1
Per il terzo chiamato : l'avv. CAGLI LORENZO Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da udienza del 7.10.2024 e si riportano integralmente alle memorie conclusionali e repliche già depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la decisione a fine udienza.
Alle ore 16,20 all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_2 C.F._1
Paoletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venarotta (AP), via Gimigliano, 30
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcella Tombesi e Lucia Iacoboni ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in , piazza Arringo, 7 Parte_1
CONVENUTO
(c.f. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Tomassetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Strada Provinciale Mezzina, 43 Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 PartitaIVA_3
Lorenzo Cagli del foro di Ancona
CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Parte_2 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra CP
istanza, richiesta, deduzione, eccezione respinta: In via principale - accertare e dichiarare, per tutto
quanto esposto in narrativa, la responsabilità esclusiva del , in persona del Controparte_3
Sindaco pro-tempore, del sinistro verificatosi in data 23 giugno 2017, presso il piazzale antistante la chiesa parrocchiale “ ” di Poggio di Bretta (AP), nel quale è rimasta vittima la Controparte_4
Sig.ra ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., per aver omesso Parte_2
l'adozione di misure previste dalla legge e/o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso;
-
accertare e dichiarare che i danni alla persona, patrimoniali e non subiti dalla Sig.ra Parte_2
per cui è causa, sono quelli descritti nella narrativa che precede, quantificati in € 10.997,03
[...]
ovvero negli importi diversi e più precisi ritenuti di giustizia e/o accertati e/o determinati in corso di causa;
- per l'effetto condannare il , al risarcimento di tutti i danni in Controparte_3
premessa descritti e conseguenti alle lesioni subite dalla Sig.ra e valutati nella Parte_2
complessiva somma di €10.997,03 come sopra meglio specificati, comprensivo di danno patrimoniale e
non, ovvero negli importi diversi e più precisi ritenuti di giustizia e/o determinati in corso di causa,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì l'ente convenuto al pagamento di tutte le spese
e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in Controparte_3
particolare per il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo proprietario dell'area in cui si è
verificato il sinistro, instando quindi l'estromissione dal giudizio;
in ogni caso ha contestato ogni responsabilità nella causazione dell'evento per insussistenza dell'insidia e/o trabocchetto, per la prevedibilità ed evitabilità del danno, per difetto del nesso causale e per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c..
Su istanza di parte attrice poi è stata citata in giudizio la che, nel Controparte_5
costituirsi regolarmente, ha chiamato in garanzia la e, nel merito, ha così Controparte_6
pagina 3 di 6 concluso: “In via pregiudiziale di rito, accertare la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo, notificato alla di Poggio di Bretta in data 25.11.2022 ai sensi Controparte_5
dell'art. 164, comma 4°, c.p.c. per la mancata esposizione dei fatti e relativa conclusione prefigurata al n. 4) del comma 3° dell'art. 163 c.p.c.;In via preliminare nel merito, accertare l'intervenuta
prescrizione del diritto o la decadenza della domanda attrice per il decorso del termine di cinque anni dal sinistro del 23.06.2017 con conseguente rigetto della stessa nei confronti della parrocchia “
[...]
” di Poggio di Bretta. Controparte_4
Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di cui sopra, in via principale e nel merito rigettare la
domanda attrice perché destituita di ogni fondamento in fatto e diritto per quanto già esposto in narrativa oltre che priva di riscontro probatorio. In ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione
delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., tenuta a manlevare, giusta Controparte_7
polizza multirischi n. 00004512001904, la parrocchia “ Battista” di Poggio di Bretta da CP_4
ogni pretesa dell'attrice e, per l'effetto, condannare la Società a rifondere alla parrocchia “
[...]
” di Poggio di Bretta tutto quanto sarà eventualmente condannata a pagare nei Controparte_4
confronti della sig.ra Con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte_2
Si è costituita regolarmente in giudizio anche la chiamata compagnia assicurativa con comparsa di costituzione e risposta del 23.05.2023, proponendo le eccezioni e difese già svolte dalla . CP_1
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, a seguito di discussione orale viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui viene data lettura.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto che ha CP
dimostrato documentalmente che lo spazio indicato come luogo del sinistro da parte attrice non è di proprietà dell'Ente pubblico bensì della Controparte_8
(cfr. all. 7 convenuto . Infatti il luogo preciso ove sarebbe intervenuta la caduta dell'attrice CP
nell'atto di citazione è individuato come “più precisamente sul piazzale antistante la chiesa parrocchiale ”, come riportato anche nelle conclusioni. A seguito dell'eccezione Controparte_4
pagina 4 di 6 del difetto di legittimazione, l'attrice ha spostato il punto di caduta indicandolo nella “strada di collegamento tra la SP 73 ed il piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Poggio di Bretta” ed asserendo che detta strada di collegamento era asservita ad uso pubblico.
La modifica sostanziale di una circostanza di tale rilievo sarebbe già di per sé inammissibile non essendo una mera precisazione di un fatto costitutivo della domanda, ma, in ogni caso, dell'uso pubblico del predetto tratto di strada l'attrice non ha fornito la prova di cui era onerata.
Le fotografie indicate come rammostranti la buca e lo stato dei luoghi (all.to 14 fasc. attore) non sono affatto idonee all'uopo non essendo visibile la buca e soprattutto il luogo ove esse sono state scattate in difetto dell'immagine del contesto circostante;
e le prove testimoniali, per come formulate, non sono ammissibili non essendo possibile l'individuazione del punto esatto del sinistro neppure a mezzo del corredo fotografico, a fronte peraltro di contenuti valutativi non ammissibili.
Peraltro, che sul posto sia stato collocato un cancello negli anni successivi al sinistro non è contestato, ma sull'eccezione del convenuto di non aver effettuato lui l'installazione, parte attrice non ha CP
articolato richieste istruttorie atte a dimostrare il contrario.
La giurisprudenza maggioritaria è dell'avviso che “La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa” (così Cass. Civ. Ordinanza
28.2.2019 n. 5841).
In definitiva il corredo probatorio offerto da parte attrice non corrobora l'assunto, peraltro tardivo, dell'uso pubblico dei luoghi teatro del sinistro, in presenza pure di allegazioni generiche e contraddittorie del punto esatto della caduta della Parte_2
Quanto alla domanda risarcitoria nei confronti della Parrocchia di svolta da parte Controparte_4
attrice solo nella prima memoria ex art. 183, 6 comma cpc essa va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Infatti, solo al rilievo di parte convenuta del difetto di legittimazione passiva l'attrice ha evocato in giudizio l'effettiva proprietaria dell'area ma ciò notificando alla stessa un atto di citazione privo del tutto della domanda risarcitoria nei suoi confronti, come dalla stessa eccepito.
pagina 5 di 6 Basti leggere le conclusioni dell'atto di chiamata in causa del terzo per rilevare che parte attrice nel trascrivere integralmente il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione del originario convenuto, ha omesso di formulare le richieste conclusive nei confronti della CP
, riproponendo invece le conclusioni dell'atto di citazione con la richiesta di condanna del CP_1
solo . Controparte_3
La relativa domanda svolta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. evidentemente non costituisce una semplice emendatio libelli bensì una domanda nuova che, come tale, va dichiarata inammissibile.
La superiore statuizione caduca anche la domanda di garanzia della nei confronti CP_1
dell'assicurazione terza chiamata in causa.
Riguardo alle spese di giudizio si ritiene equo compensarle tra le parti, attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta,
a) respinge la domanda attorea nei confronti del per difetto di Controparte_3
legittimazione passiva di quest'ultimo;
b) dichiara inammissibile la domanda nei confronti della e conseguentemente della CP_1
terza chiamata in causa;
c) compensa fra tutte le parti in causa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
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