Art. 210. 1. Nel comma 1 dell'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole "dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura," sono soppresse.
Nota all'art. 210:
- Il testo vigente dell'art. 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 68 (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'art. 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3, o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.".
Nota all'art. 210:
- Il testo vigente dell'art. 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 68 (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'art. 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3, o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.".