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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni
Composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
dott. Annamaria Nazzaro Consigliere on.
dott. Francesco Marchianò Consigliere on.
all'esito della camera di consiglio del 14.1.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2397/24, pendente tra:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Eugenia Ruggiero, giusta procura allegata in atti;
e
Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Arditi di Castelvetere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Costantino Morin,
45, per procura allegata in atti;
con la partecipazione del Procuratore Generale
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 76/24, depositata il 14.2.2024, il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in relazione al procedimento aperto dal PMM, che, il 23.11.2023, aveva ricevuto una segnalazione dal
Policlinico Umberto I relativamente a , nato il [...], a Parte_2
seguito della denuncia sporta dal presunto padre biologico del bambino,
nei confronti della madre, , che Controparte_1 Parte_1
gli avrebbe impedito di riconoscere il figlio.
Il Tribunale per i minorenni ha rilevato la pendenza di due procedimenti davanti al Tribunale ordinario -l'uno introdotto dalla madre, per ottenere l'affidamento del nascituro e la decadenza del padre e l'altro introdotto da per il riconoscimento del bambino- e si è dichiarato Controparte_1
incompetente, in favore del Tribunale ordinario.
Con atto di citazione in appello depositato il 30.4.2024, ha Parte_1
impugnato la sentenza per ottenere la condanna di Controparte_1
al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in difetto di qualsivoglia pronuncia adottata sul punto dal Tribunale per i minorenni.
2 In data 11.12.2024, si è costituito contestando la Controparte_1
fondatezza dell'impugnazione e concludendo per il relativo rigetto, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
In data 2.1.2025, il PG ha concluso per il rigetto dell'appello.
Sulle note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 14.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e merita di essere respinto.
Osserva il Collegio che effettivamente il Tribunale per i minorenni, declinando la propria competenza in favore del Tribunale ordinario, ha omesso di pronunciarsi sulle spese di lite, con ciò implicitamente compensandole tra le parti.
Invero, il procedimento era stato introdotto dal PMM, nell'interesse del minore, a seguito di una segnalazione ricevuta il 23.11.2023, dal nosocomio dove è nato il [...]. Pt_2
Investito del procedimento, il Tribunale per i minorenni ha immediatamente e provvisoriamente disposto la sospensione della responsabilità dei genitori
(con decreto non reclamato e, anzi, confermato esplicitamente nella sentenza oggetto del presente gravame) ed ha nominato un curatore speciale nell'interesse del minore.
Il curatore, nel costituirsi, ha eccepito la pendenza di altro giudizio davanti al
Tribunale ordinario, introdotto da per il Controparte_1
riconoscimento del figlio, ex art. 250 c.c.
Ne è seguita la sentenza d'incompetenza appellata.
3 Rileva il Collegio che, trattandosi di un procedimento introdotto dal PMM nell'esclusivo interesse del minore e nel corso del quale l'incompetenza è stata eccepita per la prima volta dal curatore speciale di , correttamente le Pt_2
spese di lite andavano compensate tra i genitori.
Ne consegue l'infondatezza del presente gravame, l'esplicita compensazione delle spese di lite per il grado svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni e la condanna di al pagamento delle spese di questo grado Parte_1
del giudizio, in favore di Controparte_1
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., anche in considerazione dell'effettiva omessa pronuncia del Tribunale in ordine alle spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i minorenni di Roma n. 76/24, pubblicata il 14.2.2024;
respinge ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
condanna al pagamento delle spese di lite per questo grado Parte_1
del giudizio, liquidate complessivamente in € 2.500,00, per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuta a versare un
4 ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
Roma, 14.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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