TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3925/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3925/2020 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MARINO NICOLA e dell'avv. MARINO FRANCESCA
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODOSIO CARMINE CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La ha convenuto in giudizio la formulando le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni:
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertato CP_ l'inadempimento contrattuale della Società convenuta Depura in relazione al contratto di appalto concluso il 23 febbraio 2017 con la Società attrice per Parte_1 tutti i motivi ampiamente dedotti in premessa, condannare la stessa Società appaltatrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1668 c.c., al risarcimento dei danni ingiusti causati alla Società committente – odierna attrice e puntualmente indicati in premessa, il tutto per complessivi € 92.246,05, oltre interessi maturati e maturandi;
2. condannare al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello CP_1 celebrato per l'accertamento tecnico preventivo ante causam recante n. 6997/2018 R.G.
A sostegno della domanda la società ricorrente ha dedotto che:
pagina 1 di 8 a seguito di offerta pervenuta il 06/02/2017 e di successive trattative, ha stipulato in data 23/02/2017 un contratto di appalto con la avente ad oggetto la “fornitura in opera di un impianto di CP_1 depurazione per le acque reflue, di tipo biologico a fanghi attivi”, da realizzare ed installare presso l'opificio agro-alimentare di essa ricorrente sito in Cerignola alla S.S. 16 km 703+900;
“nel corso della realizzazione dell'impianto, la società appaltatrice si è resa inadempiente rispetto ai termini previsti per il completamento e la consegna dell'opera, nonché per una serie di anomalie riguardanti le caratteristiche dell'impianto pattuite”;
“in data 05/01/2018 le parti hanno sottoscritto una transazione con la quale sono state definite le contestazioni sollevate e l'insorgenda vertenza, per cui sono stati formulati precisi patti e condizioni, ferme le garanzie previste nel contratto originario per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui collaudo, sulla scorta dei nuovi accordi individuati, sarebbe dovuto avvenire all'inizio della campagna agro-alimentare di lavorazione del pomodoro per l'anno 2018 ovvero a fine luglio 2018”;
“sta di fatto che il collaudo non è stato mai eseguito nei modi e nei termini concordati, ma subito dopo l'avvio della lavorazione del pomodoro è stato riscontrato il difetto di funzionamento dell'impianto di depurazione e, in particolare, della fase di “dissabbiatura”, ovverossia la fase in cui dovrebbe avvenire la separazione delle sabbie dai liquidi, con conseguente depurazione delle acque di lavorazione del pomodoro”; il consulente tecnico di parte ing. ha accertato che “le macchine predisposte dalla Società Per_1 appaltatrice per la suddetta specifica fase (dissabbiatore a pista, elettrosoffiante d'aria e selettore di sabbia in acciaio inox) non risultano idonee alla funzione per cui sono state installate, in quanto le sabbie non vengono effettivamente separate dai liquidi, per cui intasano le tubazioni ed impediscono lo smaltimento dei fanghi, con conseguente riempimento della vasca e riversamento del materiale fangoso sul piazzale interno all'opificio della società odierna ricorrente”;
“tale grave inconveniente ha reso necessario il ripetuto intervento di ditta specializzata con auto spurgo per eliminare il materiale fangoso, liberare i pozzetti e le canalizzazioni intasate, la qual cosa ha notevolmente rallentato il ciclo di lavorazione del pomodoro, durante la campagna agro-alimentare 2018, causando le reiterate sospensioni dell'attività di produzione”;
“a seguito delle immediate e ripetute contestazioni formulate dalla Società committente, la CP_1 ha inviato sul posto personale incaricato che, verificata la situazione e le anomalie esistenti, ha
[...] preso contatto con la (società produttrice del selettore di sabbia) per comunicare il difetto CP_2 del macchinario ed il cattivo funzionamento”;
“tuttavia, nessun intervento tecnico ad oggi è stato effettuato, per cui l'impianto ha continuato a (mal) funzionare con i difetti e le conseguenze contestate, anche per quanto attiene i gravi danni alla lavorazione e produzione del pomodoro sofferti dalla società ricorrente che, di fatto, è stata costretta ad anticipare la chiusura della campagna di lavorazione dell'anno 2018”; il c.t.p. ha quantificato i danni subiti dalla società ricorrente in complessivi euro 118.700,00; il c.t.u. nominato nel corso della procedura di a.t.p. promosso ante causam dalla società ricorrente ha constatato che “l'impianto di depurazione realizzato da presenta gravi anomalie nella CP_1 vasca - estrattore idropneumatico - classificatore di sabbie, che non consentono la separazione ed il definitivo smaltimento del materiale sabbioso dalle acque reflue da trattare. In altre parole, il dissabbiatore installato dalla società resistente è evidentemente sotto-dimensionato ed inefficiente rispetto all'effettiva quantità di materiale sabbioso da lavorare, per cui di fatto l'unità costituita da vasca - estrattore idropneumatico - classificatore di sabbia non riesce a separare il fango dalle acque, con conseguente tracimazione dei reflui dalla vasca….In conclusione, il CTU ha individuato il
pagina 2 di 8 malfunzionamento dell'impianto con specifico riferimento alla fase di dissabbiatura, in quanto il dissabbiatore risulta sotto-dimensionato per cui non è in grado di separare il fango dalle acque di lavorazione del pomodoro”;
il c.t.u. ha quantificato in euro “€ 60.000,00 con un prevedibile incremento pari al 5/10%, oltre IVA, l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati sull'opera appaltata e, in particolare, per la realizzazione delle componenti di pre-trattamento del materiale sabbioso da installare nell'impianto di depurazione in parola”, somma alla quale “va aggiunto il costo sostenuto dalla società ricorrente per la pulizia delle tubazioni, dei pozzetti e del piazzale, anche tramite l'intervento dei mezzi di auto- spurgo, con conseguente smaltimento dei fanghi di lavorazione industriale da parte di ditta autorizzata all'uopo incaricata”, così per un importo complessivo del risarcimento pari ad € 92.246,05;
“la responsabilità dell'inefficienza riscontrata è unicamente addebitabile alla odierna CP_3 resistente che, non solo non ha diligentemente effettuato le analisi specifiche delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque reflue, ma non ha neanche eseguito il collaudo di buon funzionamento dell'opera realizzata e, in particolare, dei macchinari e dei rendimenti depurativi, la qual cosa avrebbe consentito di individuare l'anomalia ed intervenire tempestivamente per adeguare e/o sostituire le parti meccaniche inadeguate”.
La non costituitasi nella fase di a.t.p., si è costituita nel presente giudizio di merito CP_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria.
Orbene, come noto recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
11748/2019, ha risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi circa il soggetto tenuto a provare l'esistenza dei vizi della cosa nel contratto di compravendita (venditore o compratore), ove l'acquirente intenda avvalersi in giudizio della garanzia prevista dall'art. 1490 c.c.
Analogo interrogativo si pone in materia di appalto, con riguardo alla garanzia per i vizi dell'opera disciplinata dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c.
Scorrendo alcune pronunce della Cassazione sul tema indicato, si rileva, infatti, un apparente contrasto di giurisprudenza, proprio come in materia di compravendita (prima della risoluzione ad opera delle
Sezioni Unite). Ci sono infatti sentenze che affermano che l'onere probatorio sia in capo al committente (ad esempio, Cass. n. 5250/2004 e n. 21269/2009) ed altre che affermano il contrario, trasponendo, alla materia in questione, il principio generale in tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale fissato dalla nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001. Così, ad esempio, Cass. n. 5250/2004 afferma: “incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto”; diversamente, Cass. n. 936/2010 si esprime nei seguenti termini: “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”.
pagina 3 di 8 Del rilevato contrasto giurisprudenziale tratta la sentenza della Cassazione n. 19146/2013, la quale tuttavia, pur dando atto dei divergenti orientamenti, ritiene di non dover rimettere la questione alle Sezioni Unite poiché si tratterebbe di un contrasto solo apparente.
In questa sentenza, infatti, la Suprema Corte sottolinea la peculiarità della fattispecie oggetto della sentenza n. 936/2010, caratterizzata dal fatto che il collaudo dell'opera aveva avuto esito negativo, per cui l'opera non era mai stata accettata dal committente ex art. 1665 c.c. E' questa particolarità, secondo la Cassazione, a comportare l'onere dell'appaltatore di provare l'esattezza del proprio adempimento e a ritenere il contrasto di giurisprudenza solo apparente, sostenendo che “la diversità di soluzioni, apparentemente rinvenibili nelle massime riconducibili all'uno o all'altro indirizzo, sia in realtà il risultato, o la conseguenza, della diversa fase negoziale in cui la questione dell'onere probatorio fra le parti può venire in gioco”. La Cassazione, ripercorrendo il quadro normativo di cui agli artt. 1665 e 1667 c.c., in cui l'accettazione dell'opera ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, arriva ad individuare il momento dell'accettazione (anche tacita) dell'opera, come “spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti”. Questa la massima: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Il condivisibile ragionamento che fa la Cassazione è dunque il seguente: finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione (nel caso specifico, perché il collaudo aveva avuto esito negativo), al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i vizi dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che accetta e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei vizi. La Suprema Corte, dunque, fonda il proprio orientamento sul principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, di vicinanza della prova. E' interessante notare che la citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11748/2019 in materia di onere probatorio dei vizi nella compravendita, nella parte finale della motivazione, osserva che l'orientamento prescelto (che addossa all'acquirente l'onere di provare l'esistenza dei vizi) è armonico rispetto alle “analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione” e, con riguardo al contratto di appalto, richiama proprio la sentenza n. 19146/2013 sopra esaminata, sembrando quindi dare per scontato che sia questo l'orientamento da seguire in materia di appalto.
Certamente le due garanzie per i vizi, nella compravendita e nell'appalto, presentano delle analogie e pertanto può essere utile interrogarsi sulla spendibilità delle argomentazioni utilizzate dalle Sezioni Unite in materia di compravendita anche con riferimento al contratto di appalto.
pagina 4 di 8 Al riguardo può evidenziarsi che la decisione delle Sezioni Unite si basa su due snodi motivazionali, quello fondato sul principio di vicinanza della prova e quello ispirato al principio negativa non sunt servanda, che restano pienamente validi ed applicabili anche alla materia dell'appalto.
Quanto al primo, le Sezioni Unite rammentano come il principio di vicinanza della prova è alla base anche della sentenza n. 13533/2001 che detta le regole generali in tema di riparto dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali e, in materia di vendita, sottolinea come il compratore, avendo la disponibilità materiale della cosa, è la parte che può meglio accertare il vizio. Il medesimo ragionamento può farsi rispetto al committente che, avendo accettato l'opera, ha la disponibilità materiale e giuridica della stessa, argomento che come si è visto si rinviene nella sentenza n.
19146/2013.
Quanto al principio negativa non sunt probanda, anche questo, ricordano le Sezioni Unite, ispira la sentenza n. 13533/2001, e sottolineano che la prova dell'esistenza del vizio della cosa è una prova positiva, più agevole di quella negativa di inesistenza del vizio medesimo. Il medesimo principio è certamente valido anche in materia di appalto, potendo al riguardo altresì evidenziarsi che il vizio, rispetto al concetto di inadempimento in generale, ha un sostrato materiale che rende piana l'applicazione dell'art. 2967 c.c.
Pertanto, alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, condivisibile per le ragioni sopra esposte, a seguito dell'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, l'onere della prova dei vizi si trasferisce sul committente che abbia accettato le opere senza riserve (cfr. anche Cass. 13 marzo 2023 nr. 7267).
Ora, nel caso di specie la ha assunto l'obbligo contrattuale di realizzare, presso l'opificio CP_1 agro-alimentare della committente, un impianto di depurazione delle acque reflue derivanti da pomodori, legumi e vino, con diverse modalità di funzionamento (invernale ed estivo a seconda della quantità e del tipo di acque da depurare), al prezzo di € 340.000,00 oltre IVA. All'art. 6 delle condizioni generali del contratto di appalto del 23/02/2017 le parti hanno stabilito quanto segue: “Dopo l'esito positivo del collaudo dell'impianto e/o macchinari, il quale si intende a carico della se non diversamente indicato nei documenti contrattuali, verrà firmato sia dal CP_1
Committente sia dalla , un verbale attestante la regolare funzionalità degli stessi, CP_1 esonerando la da eventuali reclami o riserva o qualsiasi responsabilità sull'efficienza CP_1 dell'impianto. Contestualmente, il committente si impegna al pagamento del saldo definitivo contrattualmente pattuito”.
Durante l'esecuzione del contratto, entrambe le parti hanno sollevato reciproche contestazioni. In particolare, la ricorrente - con la comunicazione pervenuta alla società convenuta il successivo
14/09/2017 – ha lamentato il ritardo nella consegna della progettazione definitiva dell'impianto, l'esborso di oneri non dovuti, pari ad € 51.248,81, per l'acquisto e posa in opera delle tubazioni di collegamento dell'impianto di depurazione a valle degli allacciamenti, nonché dei costi per la manodopera e la direzione dei lavori e quella tecnica, il mancato collaudo dell'impianto e l'esistenza di vizi, chiedendo di accertare, nel contraddittorio delle parti, i difetti denunciati ed i danni subiti.
La mediante comunicazioni pec del 19-20-22/09/2017, ha invitato la committente ad CP_1 effettuare un prelievo delle acque reflue da analizzare mediante laboratori certificati individuati da entrambe le parti, precisando di aver già eseguito nel mese di agosto del 2017 le analisi delle acque reflue dell'impianto e di averne verificato la conformità ai parametri di cui al dlgs. n. 152/2006. Il prelievo delle acque reflue è stato, così, eseguito nuovamente in data 22/09/2017 nel contraddittorio delle parti. L'espletata prova testimoniale – ed in particolare l'escussione dei testi e Tes_1
– ha confermato che alle predette operazioni di prelievo ha partecipato anche la Testimone_2
pagina 5 di 8 committente, la quale non ha nominato un proprio tecnico di parte e non ha sollevato alcuna Tes_ contestazione (in particolare, il teste ha precisato che “nonostante la nostra richiesta la società
non mandò suoi tecnici per presenziare al collaudo. ADR: In riferimento alla Parte_1 circostanza numero 7, posso riferire che al momento del collaudo non c'è stata nessuna contestazione”). L'analisi delle acque reflue prelevate il 22/09/2017 ha attestato la conformità delle stesse ai parametri normativi vigenti (cfr. rapporto di prova nr. 17385056 emesso il 30/09/2017 dal laboratorio “Analisis Srl”, allegato al fascicolo di parte convenuta).
Con successiva nota del 2 ottobre 2017, la ricorrente ha dedotto il difetto di montaggio e funzionamento della pompa di sollevamento per l'utilizzo del depuratore nel periodo invernale, della pompa di riserva all'ingresso dei liquami nonché del dissabbiatore (già precedentemente contestato), chiedendo un incontro fra le parti per la verifica dell'impianto di depurazione e per tentare la definizione di ogni rapporto in atti.
Sono seguiti alcuni incontri, all'esito dei quali è stata sottoscritto in data 5 gennaio 2018 un accordo transattivo dal seguente contenuto: la ha concesso una riduzione pari ad € 62.000,00 del CP_1 corrispettivo originariamente concordato;
la committente ha rilasciato assegni per un importo complessivo di € 271.160,00 in pagamento del corrispettivo dovuto;
la si è obbligata a formare CP_1 il personale della al fine di procedere all'avviamento e alla gestione Parte_1 dell'impianto all'inizio della campagna di lavorazione del pomodoro del 2018. Nell'accordo transattivo si è attestato in premessa che la “provvedeva, dopo avvenute CP_1 comunicazioni, al collaudo dell'impianto, previo campionamento delle acque e verifica a mezzo laboratorio analisi” e risulta altresì espressamente richiamato il certificato precedentemente rilasciato dal laboratorio di analisi in data 30.9.2017.
Una volta sottoscritta la transazione, la ha preso in consegna ed utilizzato Parte_1 senza riserve o contestazioni l'impianto nel periodo invernale per la depurazione delle acque reflue derivanti dalla lavorazione dell'uva. Successivamente, all'inizio della campagna del pomodoro del 2018, nei mesi di luglio ed agosto, la ha inviato presso l'opificio della i propri dipendenti per la formazione CP_1 Parte_1 del personale della committente.
I moduli di intervento allegati dimostrano che nel mese di agosto del 2018 i dipendenti della Depura hanno convertito l'impianto (utilizzato fino a quel momento dalla committente per la depurazione delle acque reflue provenienti dalla lavorazione delle uve) alla depurazione delle acque reflue provenienti dalla lavorazione del pomodoro, tramite attivazione di tutte le vasche di ossidazione. Nell'occasione, i tecnici hanno riscontrato il malfunzionamento di un compressore d'aria fornito dalla nel 2017, sicchè lo hanno smontato e sostituito (cfr. DDT allegati). Nei successivi giorni, 6 e 7 agosto, hanno eseguito un nuovo intervento sull'impianto di depurazione, hanno formato il personale della committente ( ) ed hanno attestato, dopo averlo messo regolarmente in funzione in Parte_2 modalità estiva, che l'impianto “…è attivo e funzionante” (cfr. moduli di intervento e dichiarazione del teste ). Tes_1
Dall'esame della documentazione allegata e delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta risulta pertanto che l'impianto è stato attivato e sperimentato negli anni 2017 e 2018, che lo stesso è stato collaudato a seguito di una verifica di funzionamento nel contraddittorio tra le parti e che la
[...]
lo ha preso in consegna ed utilizzato senza riserve. Parte_1
Non è dunque esatto quanto osservato dal c.t.u. nella relazione di a.t.p., laddove scrive “Dalla consultazione della documentazione in possesso al si è constatato che l'impianto in Parte_1
pagina 6 di 8 questione non ha ricevuto né il collaudo né è stato sottoposto da un periodo di esercizio sperimentale prima della messa a regime”.
Ora, la onerata della prova dell'esistenza dei vizi per aver accettato Parte_1 tacitamente l'opera, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
Va anzitutto rilevato che i vizi denunciati da parte attrice non sono stati obiettivamente riscontrati.
Il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p., rispondendo al primo quesito peritale (“Verifichi ed accerti i difetti di funzionamento dell'impianto di depurazione di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti, indicato nel ricorso introduttivo”), ha infatti precisato che “Durante le ispezioni presso il sito produttivo la sottoscritta CTU non ha potuto constatare visivamente il malfunzionamento dell'impianto, ragion per cui l'individuazione dei difetti e delle anomalie lamentate avverrà tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice e del materiale fotografico prodotto”. Il vizio denunciato non è stato direttamente accertato neppure dal consulente di parte attrice, il quale sentito come teste ha riferito: “nel mese di settembre 2018 mi sono recato quale consulente di parte presso la sede della società e in quell'occasione ho provveduto a Parte_1 stimare i danni asseritamente derivanti dal malfunzionamento del dissabbiatore in base alle foto rappresentate dal legale rappresentante della . In quell'occasione Parte_1 non ho dunque accertato direttamente il malfunzionamento né l'esistenza di danni che si sono verificati precedentemente”.
Va inoltre considerato che la complessiva attendibilità della c.t.u. espletata nella fase di a.t.p. risulta inficiata dall'imprecisione ed incompletezza dell'analisi della struttura dell'impianto di depurazione progettato e realizzato dalla CP_1
Il CTU ha osservato che “la dissabbiatura avviene mediante un dissabbiatore a pista costituito da un bacino circolare (D=2metri) a fondo conico in cemento armato ed un albero cavo rotante sul quale sono montate delle palette orientabili che agitano costantemente il liquame fovorendo la sedimentazione delle sabbie. Le sabbie accumulatesi sul fondo vengono aspirate mediante un estrattore idropneumatico (air-lift) e mandate ad un selezionatore di sabbie per poi essere stoccate in un cassone di raccolta, mentre le acque chiarificate si trasferiscono per gravità alla vasca di ossidazione biologica”. Tuttavia, come correttamente ed analiticamente rilevato dal consulente di parte convenuta nella relazione tecnica allegata, dopo la fase di dissabbiatura meccanizzata, le acque chiarificate si trasferiscono - non già direttamente alla vasca di ossidazione biologica, come osservato dal c.t.u., ma - in una vasca di dissabbiatura statica realizzata in cemento armato a fondo conico e corredata di apparecchiature per l'evacuazione delle sabbie, che ha la specifica funzione di separare sabbie, limo, argille e sostanza organiche più leggere che, per legge fisica, oltrepassano la prima fase di dissabbiatura meccanizzata, progettata per sedimentare e selezionare il terriccio ed il pietrisco aventi una maggiore granulometria.
In sostanza la fase di dissabbiatura è costituita da due unità di trattamento: dissabbiatura meccanizzata, composta da dissabbiatore a pista, idroestrattore pneumatico air-lift e selezionatore di sabbie;
dissabbiatura statica, composta da vasca in cemento armato, pompa di estrazione delle sabbie per l'invio all'ispessitore dinamico e successiva disidratazione con centrifuga. La dissabbiatura meccanizzata serve essenzialmente alla decantazione primaria delle sabbie più pesanti, creata da una spinta centrifuga generata dalle pale rotanti, che essendo proporzionale alla densità del materiale, spinge maggiormente le sabbie pesanti (se presenti nel refluo) sulle pareti laterali del corpo tronco-conico rispetto all'acqua; di conseguenza le sabbie scendono, per gravità, verso il basso, lungo pagina 7 di 8 le pareti inclinate e l'acqua, con un contenuto residuo delle sabbie e delle argille meno pesanti, risale centralmente verso la seconda fase di dissabbiatura, sotto la spinta dinamica dell'acqua in ingresso.
La dissabbiatura statica permette invece la decantazione delle sabbie e delle argille non sedimentate in quella meccanizzata: la vasca ha un volume di 200.000 litri e le sabbie che si depositano sul fondo della vasca vengono trasferite tramite una pompa sommergibile ad una vasca di ispessimento con un volume di 150.000 litri, corredata di un'apparecchiatura per la movimentazione lenta delle sabbie, che vengono aspirate dal fondo ed inviate alla fase di disidratazione con centrifuga, in modo da separare le sabbie miscelate con l'acqua e poterle scaricare in cassoni.
Le acque tracimano dalla superficie della vasca di dissabbiatura statica tramite una canaletta in cemento e solo allora, prive di ogni forma di materiale sedimentabile, vengono immesse nell'impianto di depurazione biologico.
Il c.t.u. ha del tutto omesso di considerare l'esistenza e l'essenziale funzionamento della vasca di dissabbiatura statica, peraltro ben visibile nelle foto allegate alla stessa relazione peritale, e pertanto le sue conclusioni, in ordine ad una presunta carenza strutturale dell'impianto di depurazione realizzato dalla ed al collegamento causale tra detta carenza ed i danni lamentati da parte attrice, CP_1 risultano intrinsecamente inattendibili, oltre che prive di riscontri oggettivi.
Neppure possono valere, ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla committente, le dichiarazioni dei testi di parte attrice, smentite dalle prove documentali sopra richiamate e non corroborate da dati obiettivi utili per verificare l'origine causale e l'obiettiva portata dei vizi denunciati.
Da quanto sin esposto discende il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. liquidate nella fase di a.t.p. vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate nella fase di a.t.p.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Cinzia Talamo
Foggia, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3925/2020 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MARINO NICOLA e dell'avv. MARINO FRANCESCA
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODOSIO CARMINE CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La ha convenuto in giudizio la formulando le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni:
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertato CP_ l'inadempimento contrattuale della Società convenuta Depura in relazione al contratto di appalto concluso il 23 febbraio 2017 con la Società attrice per Parte_1 tutti i motivi ampiamente dedotti in premessa, condannare la stessa Società appaltatrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1668 c.c., al risarcimento dei danni ingiusti causati alla Società committente – odierna attrice e puntualmente indicati in premessa, il tutto per complessivi € 92.246,05, oltre interessi maturati e maturandi;
2. condannare al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello CP_1 celebrato per l'accertamento tecnico preventivo ante causam recante n. 6997/2018 R.G.
A sostegno della domanda la società ricorrente ha dedotto che:
pagina 1 di 8 a seguito di offerta pervenuta il 06/02/2017 e di successive trattative, ha stipulato in data 23/02/2017 un contratto di appalto con la avente ad oggetto la “fornitura in opera di un impianto di CP_1 depurazione per le acque reflue, di tipo biologico a fanghi attivi”, da realizzare ed installare presso l'opificio agro-alimentare di essa ricorrente sito in Cerignola alla S.S. 16 km 703+900;
“nel corso della realizzazione dell'impianto, la società appaltatrice si è resa inadempiente rispetto ai termini previsti per il completamento e la consegna dell'opera, nonché per una serie di anomalie riguardanti le caratteristiche dell'impianto pattuite”;
“in data 05/01/2018 le parti hanno sottoscritto una transazione con la quale sono state definite le contestazioni sollevate e l'insorgenda vertenza, per cui sono stati formulati precisi patti e condizioni, ferme le garanzie previste nel contratto originario per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui collaudo, sulla scorta dei nuovi accordi individuati, sarebbe dovuto avvenire all'inizio della campagna agro-alimentare di lavorazione del pomodoro per l'anno 2018 ovvero a fine luglio 2018”;
“sta di fatto che il collaudo non è stato mai eseguito nei modi e nei termini concordati, ma subito dopo l'avvio della lavorazione del pomodoro è stato riscontrato il difetto di funzionamento dell'impianto di depurazione e, in particolare, della fase di “dissabbiatura”, ovverossia la fase in cui dovrebbe avvenire la separazione delle sabbie dai liquidi, con conseguente depurazione delle acque di lavorazione del pomodoro”; il consulente tecnico di parte ing. ha accertato che “le macchine predisposte dalla Società Per_1 appaltatrice per la suddetta specifica fase (dissabbiatore a pista, elettrosoffiante d'aria e selettore di sabbia in acciaio inox) non risultano idonee alla funzione per cui sono state installate, in quanto le sabbie non vengono effettivamente separate dai liquidi, per cui intasano le tubazioni ed impediscono lo smaltimento dei fanghi, con conseguente riempimento della vasca e riversamento del materiale fangoso sul piazzale interno all'opificio della società odierna ricorrente”;
“tale grave inconveniente ha reso necessario il ripetuto intervento di ditta specializzata con auto spurgo per eliminare il materiale fangoso, liberare i pozzetti e le canalizzazioni intasate, la qual cosa ha notevolmente rallentato il ciclo di lavorazione del pomodoro, durante la campagna agro-alimentare 2018, causando le reiterate sospensioni dell'attività di produzione”;
“a seguito delle immediate e ripetute contestazioni formulate dalla Società committente, la CP_1 ha inviato sul posto personale incaricato che, verificata la situazione e le anomalie esistenti, ha
[...] preso contatto con la (società produttrice del selettore di sabbia) per comunicare il difetto CP_2 del macchinario ed il cattivo funzionamento”;
“tuttavia, nessun intervento tecnico ad oggi è stato effettuato, per cui l'impianto ha continuato a (mal) funzionare con i difetti e le conseguenze contestate, anche per quanto attiene i gravi danni alla lavorazione e produzione del pomodoro sofferti dalla società ricorrente che, di fatto, è stata costretta ad anticipare la chiusura della campagna di lavorazione dell'anno 2018”; il c.t.p. ha quantificato i danni subiti dalla società ricorrente in complessivi euro 118.700,00; il c.t.u. nominato nel corso della procedura di a.t.p. promosso ante causam dalla società ricorrente ha constatato che “l'impianto di depurazione realizzato da presenta gravi anomalie nella CP_1 vasca - estrattore idropneumatico - classificatore di sabbie, che non consentono la separazione ed il definitivo smaltimento del materiale sabbioso dalle acque reflue da trattare. In altre parole, il dissabbiatore installato dalla società resistente è evidentemente sotto-dimensionato ed inefficiente rispetto all'effettiva quantità di materiale sabbioso da lavorare, per cui di fatto l'unità costituita da vasca - estrattore idropneumatico - classificatore di sabbia non riesce a separare il fango dalle acque, con conseguente tracimazione dei reflui dalla vasca….In conclusione, il CTU ha individuato il
pagina 2 di 8 malfunzionamento dell'impianto con specifico riferimento alla fase di dissabbiatura, in quanto il dissabbiatore risulta sotto-dimensionato per cui non è in grado di separare il fango dalle acque di lavorazione del pomodoro”;
il c.t.u. ha quantificato in euro “€ 60.000,00 con un prevedibile incremento pari al 5/10%, oltre IVA, l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati sull'opera appaltata e, in particolare, per la realizzazione delle componenti di pre-trattamento del materiale sabbioso da installare nell'impianto di depurazione in parola”, somma alla quale “va aggiunto il costo sostenuto dalla società ricorrente per la pulizia delle tubazioni, dei pozzetti e del piazzale, anche tramite l'intervento dei mezzi di auto- spurgo, con conseguente smaltimento dei fanghi di lavorazione industriale da parte di ditta autorizzata all'uopo incaricata”, così per un importo complessivo del risarcimento pari ad € 92.246,05;
“la responsabilità dell'inefficienza riscontrata è unicamente addebitabile alla odierna CP_3 resistente che, non solo non ha diligentemente effettuato le analisi specifiche delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque reflue, ma non ha neanche eseguito il collaudo di buon funzionamento dell'opera realizzata e, in particolare, dei macchinari e dei rendimenti depurativi, la qual cosa avrebbe consentito di individuare l'anomalia ed intervenire tempestivamente per adeguare e/o sostituire le parti meccaniche inadeguate”.
La non costituitasi nella fase di a.t.p., si è costituita nel presente giudizio di merito CP_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria.
Orbene, come noto recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
11748/2019, ha risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi circa il soggetto tenuto a provare l'esistenza dei vizi della cosa nel contratto di compravendita (venditore o compratore), ove l'acquirente intenda avvalersi in giudizio della garanzia prevista dall'art. 1490 c.c.
Analogo interrogativo si pone in materia di appalto, con riguardo alla garanzia per i vizi dell'opera disciplinata dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c.
Scorrendo alcune pronunce della Cassazione sul tema indicato, si rileva, infatti, un apparente contrasto di giurisprudenza, proprio come in materia di compravendita (prima della risoluzione ad opera delle
Sezioni Unite). Ci sono infatti sentenze che affermano che l'onere probatorio sia in capo al committente (ad esempio, Cass. n. 5250/2004 e n. 21269/2009) ed altre che affermano il contrario, trasponendo, alla materia in questione, il principio generale in tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale fissato dalla nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001. Così, ad esempio, Cass. n. 5250/2004 afferma: “incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto”; diversamente, Cass. n. 936/2010 si esprime nei seguenti termini: “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”.
pagina 3 di 8 Del rilevato contrasto giurisprudenziale tratta la sentenza della Cassazione n. 19146/2013, la quale tuttavia, pur dando atto dei divergenti orientamenti, ritiene di non dover rimettere la questione alle Sezioni Unite poiché si tratterebbe di un contrasto solo apparente.
In questa sentenza, infatti, la Suprema Corte sottolinea la peculiarità della fattispecie oggetto della sentenza n. 936/2010, caratterizzata dal fatto che il collaudo dell'opera aveva avuto esito negativo, per cui l'opera non era mai stata accettata dal committente ex art. 1665 c.c. E' questa particolarità, secondo la Cassazione, a comportare l'onere dell'appaltatore di provare l'esattezza del proprio adempimento e a ritenere il contrasto di giurisprudenza solo apparente, sostenendo che “la diversità di soluzioni, apparentemente rinvenibili nelle massime riconducibili all'uno o all'altro indirizzo, sia in realtà il risultato, o la conseguenza, della diversa fase negoziale in cui la questione dell'onere probatorio fra le parti può venire in gioco”. La Cassazione, ripercorrendo il quadro normativo di cui agli artt. 1665 e 1667 c.c., in cui l'accettazione dell'opera ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, arriva ad individuare il momento dell'accettazione (anche tacita) dell'opera, come “spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti”. Questa la massima: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Il condivisibile ragionamento che fa la Cassazione è dunque il seguente: finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione (nel caso specifico, perché il collaudo aveva avuto esito negativo), al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i vizi dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che accetta e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei vizi. La Suprema Corte, dunque, fonda il proprio orientamento sul principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, di vicinanza della prova. E' interessante notare che la citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11748/2019 in materia di onere probatorio dei vizi nella compravendita, nella parte finale della motivazione, osserva che l'orientamento prescelto (che addossa all'acquirente l'onere di provare l'esistenza dei vizi) è armonico rispetto alle “analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione” e, con riguardo al contratto di appalto, richiama proprio la sentenza n. 19146/2013 sopra esaminata, sembrando quindi dare per scontato che sia questo l'orientamento da seguire in materia di appalto.
Certamente le due garanzie per i vizi, nella compravendita e nell'appalto, presentano delle analogie e pertanto può essere utile interrogarsi sulla spendibilità delle argomentazioni utilizzate dalle Sezioni Unite in materia di compravendita anche con riferimento al contratto di appalto.
pagina 4 di 8 Al riguardo può evidenziarsi che la decisione delle Sezioni Unite si basa su due snodi motivazionali, quello fondato sul principio di vicinanza della prova e quello ispirato al principio negativa non sunt servanda, che restano pienamente validi ed applicabili anche alla materia dell'appalto.
Quanto al primo, le Sezioni Unite rammentano come il principio di vicinanza della prova è alla base anche della sentenza n. 13533/2001 che detta le regole generali in tema di riparto dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali e, in materia di vendita, sottolinea come il compratore, avendo la disponibilità materiale della cosa, è la parte che può meglio accertare il vizio. Il medesimo ragionamento può farsi rispetto al committente che, avendo accettato l'opera, ha la disponibilità materiale e giuridica della stessa, argomento che come si è visto si rinviene nella sentenza n.
19146/2013.
Quanto al principio negativa non sunt probanda, anche questo, ricordano le Sezioni Unite, ispira la sentenza n. 13533/2001, e sottolineano che la prova dell'esistenza del vizio della cosa è una prova positiva, più agevole di quella negativa di inesistenza del vizio medesimo. Il medesimo principio è certamente valido anche in materia di appalto, potendo al riguardo altresì evidenziarsi che il vizio, rispetto al concetto di inadempimento in generale, ha un sostrato materiale che rende piana l'applicazione dell'art. 2967 c.c.
Pertanto, alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, condivisibile per le ragioni sopra esposte, a seguito dell'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, l'onere della prova dei vizi si trasferisce sul committente che abbia accettato le opere senza riserve (cfr. anche Cass. 13 marzo 2023 nr. 7267).
Ora, nel caso di specie la ha assunto l'obbligo contrattuale di realizzare, presso l'opificio CP_1 agro-alimentare della committente, un impianto di depurazione delle acque reflue derivanti da pomodori, legumi e vino, con diverse modalità di funzionamento (invernale ed estivo a seconda della quantità e del tipo di acque da depurare), al prezzo di € 340.000,00 oltre IVA. All'art. 6 delle condizioni generali del contratto di appalto del 23/02/2017 le parti hanno stabilito quanto segue: “Dopo l'esito positivo del collaudo dell'impianto e/o macchinari, il quale si intende a carico della se non diversamente indicato nei documenti contrattuali, verrà firmato sia dal CP_1
Committente sia dalla , un verbale attestante la regolare funzionalità degli stessi, CP_1 esonerando la da eventuali reclami o riserva o qualsiasi responsabilità sull'efficienza CP_1 dell'impianto. Contestualmente, il committente si impegna al pagamento del saldo definitivo contrattualmente pattuito”.
Durante l'esecuzione del contratto, entrambe le parti hanno sollevato reciproche contestazioni. In particolare, la ricorrente - con la comunicazione pervenuta alla società convenuta il successivo
14/09/2017 – ha lamentato il ritardo nella consegna della progettazione definitiva dell'impianto, l'esborso di oneri non dovuti, pari ad € 51.248,81, per l'acquisto e posa in opera delle tubazioni di collegamento dell'impianto di depurazione a valle degli allacciamenti, nonché dei costi per la manodopera e la direzione dei lavori e quella tecnica, il mancato collaudo dell'impianto e l'esistenza di vizi, chiedendo di accertare, nel contraddittorio delle parti, i difetti denunciati ed i danni subiti.
La mediante comunicazioni pec del 19-20-22/09/2017, ha invitato la committente ad CP_1 effettuare un prelievo delle acque reflue da analizzare mediante laboratori certificati individuati da entrambe le parti, precisando di aver già eseguito nel mese di agosto del 2017 le analisi delle acque reflue dell'impianto e di averne verificato la conformità ai parametri di cui al dlgs. n. 152/2006. Il prelievo delle acque reflue è stato, così, eseguito nuovamente in data 22/09/2017 nel contraddittorio delle parti. L'espletata prova testimoniale – ed in particolare l'escussione dei testi e Tes_1
– ha confermato che alle predette operazioni di prelievo ha partecipato anche la Testimone_2
pagina 5 di 8 committente, la quale non ha nominato un proprio tecnico di parte e non ha sollevato alcuna Tes_ contestazione (in particolare, il teste ha precisato che “nonostante la nostra richiesta la società
non mandò suoi tecnici per presenziare al collaudo. ADR: In riferimento alla Parte_1 circostanza numero 7, posso riferire che al momento del collaudo non c'è stata nessuna contestazione”). L'analisi delle acque reflue prelevate il 22/09/2017 ha attestato la conformità delle stesse ai parametri normativi vigenti (cfr. rapporto di prova nr. 17385056 emesso il 30/09/2017 dal laboratorio “Analisis Srl”, allegato al fascicolo di parte convenuta).
Con successiva nota del 2 ottobre 2017, la ricorrente ha dedotto il difetto di montaggio e funzionamento della pompa di sollevamento per l'utilizzo del depuratore nel periodo invernale, della pompa di riserva all'ingresso dei liquami nonché del dissabbiatore (già precedentemente contestato), chiedendo un incontro fra le parti per la verifica dell'impianto di depurazione e per tentare la definizione di ogni rapporto in atti.
Sono seguiti alcuni incontri, all'esito dei quali è stata sottoscritto in data 5 gennaio 2018 un accordo transattivo dal seguente contenuto: la ha concesso una riduzione pari ad € 62.000,00 del CP_1 corrispettivo originariamente concordato;
la committente ha rilasciato assegni per un importo complessivo di € 271.160,00 in pagamento del corrispettivo dovuto;
la si è obbligata a formare CP_1 il personale della al fine di procedere all'avviamento e alla gestione Parte_1 dell'impianto all'inizio della campagna di lavorazione del pomodoro del 2018. Nell'accordo transattivo si è attestato in premessa che la “provvedeva, dopo avvenute CP_1 comunicazioni, al collaudo dell'impianto, previo campionamento delle acque e verifica a mezzo laboratorio analisi” e risulta altresì espressamente richiamato il certificato precedentemente rilasciato dal laboratorio di analisi in data 30.9.2017.
Una volta sottoscritta la transazione, la ha preso in consegna ed utilizzato Parte_1 senza riserve o contestazioni l'impianto nel periodo invernale per la depurazione delle acque reflue derivanti dalla lavorazione dell'uva. Successivamente, all'inizio della campagna del pomodoro del 2018, nei mesi di luglio ed agosto, la ha inviato presso l'opificio della i propri dipendenti per la formazione CP_1 Parte_1 del personale della committente.
I moduli di intervento allegati dimostrano che nel mese di agosto del 2018 i dipendenti della Depura hanno convertito l'impianto (utilizzato fino a quel momento dalla committente per la depurazione delle acque reflue provenienti dalla lavorazione delle uve) alla depurazione delle acque reflue provenienti dalla lavorazione del pomodoro, tramite attivazione di tutte le vasche di ossidazione. Nell'occasione, i tecnici hanno riscontrato il malfunzionamento di un compressore d'aria fornito dalla nel 2017, sicchè lo hanno smontato e sostituito (cfr. DDT allegati). Nei successivi giorni, 6 e 7 agosto, hanno eseguito un nuovo intervento sull'impianto di depurazione, hanno formato il personale della committente ( ) ed hanno attestato, dopo averlo messo regolarmente in funzione in Parte_2 modalità estiva, che l'impianto “…è attivo e funzionante” (cfr. moduli di intervento e dichiarazione del teste ). Tes_1
Dall'esame della documentazione allegata e delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta risulta pertanto che l'impianto è stato attivato e sperimentato negli anni 2017 e 2018, che lo stesso è stato collaudato a seguito di una verifica di funzionamento nel contraddittorio tra le parti e che la
[...]
lo ha preso in consegna ed utilizzato senza riserve. Parte_1
Non è dunque esatto quanto osservato dal c.t.u. nella relazione di a.t.p., laddove scrive “Dalla consultazione della documentazione in possesso al si è constatato che l'impianto in Parte_1
pagina 6 di 8 questione non ha ricevuto né il collaudo né è stato sottoposto da un periodo di esercizio sperimentale prima della messa a regime”.
Ora, la onerata della prova dell'esistenza dei vizi per aver accettato Parte_1 tacitamente l'opera, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
Va anzitutto rilevato che i vizi denunciati da parte attrice non sono stati obiettivamente riscontrati.
Il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p., rispondendo al primo quesito peritale (“Verifichi ed accerti i difetti di funzionamento dell'impianto di depurazione di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti, indicato nel ricorso introduttivo”), ha infatti precisato che “Durante le ispezioni presso il sito produttivo la sottoscritta CTU non ha potuto constatare visivamente il malfunzionamento dell'impianto, ragion per cui l'individuazione dei difetti e delle anomalie lamentate avverrà tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice e del materiale fotografico prodotto”. Il vizio denunciato non è stato direttamente accertato neppure dal consulente di parte attrice, il quale sentito come teste ha riferito: “nel mese di settembre 2018 mi sono recato quale consulente di parte presso la sede della società e in quell'occasione ho provveduto a Parte_1 stimare i danni asseritamente derivanti dal malfunzionamento del dissabbiatore in base alle foto rappresentate dal legale rappresentante della . In quell'occasione Parte_1 non ho dunque accertato direttamente il malfunzionamento né l'esistenza di danni che si sono verificati precedentemente”.
Va inoltre considerato che la complessiva attendibilità della c.t.u. espletata nella fase di a.t.p. risulta inficiata dall'imprecisione ed incompletezza dell'analisi della struttura dell'impianto di depurazione progettato e realizzato dalla CP_1
Il CTU ha osservato che “la dissabbiatura avviene mediante un dissabbiatore a pista costituito da un bacino circolare (D=2metri) a fondo conico in cemento armato ed un albero cavo rotante sul quale sono montate delle palette orientabili che agitano costantemente il liquame fovorendo la sedimentazione delle sabbie. Le sabbie accumulatesi sul fondo vengono aspirate mediante un estrattore idropneumatico (air-lift) e mandate ad un selezionatore di sabbie per poi essere stoccate in un cassone di raccolta, mentre le acque chiarificate si trasferiscono per gravità alla vasca di ossidazione biologica”. Tuttavia, come correttamente ed analiticamente rilevato dal consulente di parte convenuta nella relazione tecnica allegata, dopo la fase di dissabbiatura meccanizzata, le acque chiarificate si trasferiscono - non già direttamente alla vasca di ossidazione biologica, come osservato dal c.t.u., ma - in una vasca di dissabbiatura statica realizzata in cemento armato a fondo conico e corredata di apparecchiature per l'evacuazione delle sabbie, che ha la specifica funzione di separare sabbie, limo, argille e sostanza organiche più leggere che, per legge fisica, oltrepassano la prima fase di dissabbiatura meccanizzata, progettata per sedimentare e selezionare il terriccio ed il pietrisco aventi una maggiore granulometria.
In sostanza la fase di dissabbiatura è costituita da due unità di trattamento: dissabbiatura meccanizzata, composta da dissabbiatore a pista, idroestrattore pneumatico air-lift e selezionatore di sabbie;
dissabbiatura statica, composta da vasca in cemento armato, pompa di estrazione delle sabbie per l'invio all'ispessitore dinamico e successiva disidratazione con centrifuga. La dissabbiatura meccanizzata serve essenzialmente alla decantazione primaria delle sabbie più pesanti, creata da una spinta centrifuga generata dalle pale rotanti, che essendo proporzionale alla densità del materiale, spinge maggiormente le sabbie pesanti (se presenti nel refluo) sulle pareti laterali del corpo tronco-conico rispetto all'acqua; di conseguenza le sabbie scendono, per gravità, verso il basso, lungo pagina 7 di 8 le pareti inclinate e l'acqua, con un contenuto residuo delle sabbie e delle argille meno pesanti, risale centralmente verso la seconda fase di dissabbiatura, sotto la spinta dinamica dell'acqua in ingresso.
La dissabbiatura statica permette invece la decantazione delle sabbie e delle argille non sedimentate in quella meccanizzata: la vasca ha un volume di 200.000 litri e le sabbie che si depositano sul fondo della vasca vengono trasferite tramite una pompa sommergibile ad una vasca di ispessimento con un volume di 150.000 litri, corredata di un'apparecchiatura per la movimentazione lenta delle sabbie, che vengono aspirate dal fondo ed inviate alla fase di disidratazione con centrifuga, in modo da separare le sabbie miscelate con l'acqua e poterle scaricare in cassoni.
Le acque tracimano dalla superficie della vasca di dissabbiatura statica tramite una canaletta in cemento e solo allora, prive di ogni forma di materiale sedimentabile, vengono immesse nell'impianto di depurazione biologico.
Il c.t.u. ha del tutto omesso di considerare l'esistenza e l'essenziale funzionamento della vasca di dissabbiatura statica, peraltro ben visibile nelle foto allegate alla stessa relazione peritale, e pertanto le sue conclusioni, in ordine ad una presunta carenza strutturale dell'impianto di depurazione realizzato dalla ed al collegamento causale tra detta carenza ed i danni lamentati da parte attrice, CP_1 risultano intrinsecamente inattendibili, oltre che prive di riscontri oggettivi.
Neppure possono valere, ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla committente, le dichiarazioni dei testi di parte attrice, smentite dalle prove documentali sopra richiamate e non corroborate da dati obiettivi utili per verificare l'origine causale e l'obiettiva portata dei vizi denunciati.
Da quanto sin esposto discende il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. liquidate nella fase di a.t.p. vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate nella fase di a.t.p.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Cinzia Talamo
Foggia, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 8 di 8