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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2045/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO n. Parte_1 C.F._1
1, MILANO presso lo studio dell'avv. ORESTE DOMENICO GIAMBELLINI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Privata Controparte_1 C.F._2 della Passarella n. 4, Milano, presso lo studio dell'avv. MARINELLA COLOMBO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere, anche con miglior formula, le seguenti conclusioni:
Nel merito in via principale: pagina 1 di 10 - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 596/2024 emessa dal Tribunale di Varese nell'ambito del giudizio avente R.G. n.
1003/2002, pubblicata in data 13.6.2024 e notificata in data 14.6.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Rigettare tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Pt_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in atti.
[...]
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi, non ammessi nel giudizio di primo grado:
3) Vero che l'autovettura per cui è causa, AUDI A3 targata FP766HJ, ebbe ad essere acquistata in data
26 settembre 2019 dalla Sig.ra al prezzo di Euro 23.600,00, così come risulta dal Parte_1 documento 1 da rammostrarsi al teste;
4) Vero che il prezzo di Euro 23.600,00 di cui al precedente capitolo, veniva corrisposto dalla Sig.ra in data 26 settembre 2019 mediante il versamento di un anticipo di Euro 5.300,00 e la Parte_1 sottoscrizione, per il restante importo di Euro 18.300,00, di un contratto di finanziamento con
Volkswagen Bank GmbH, che prevedeva che il relativo rimborso sarebbe avvenuto in 35 rate costanti e di pari importo di Euro 320,34 cadauna e una maxirata finale di Euro 9.063,15 da pagarsi al 36° mese, così come risulta dal doc. 2 da rammostrarsi al teste;
5) Vero che, a seguito della pandemia da Covid-19, la Sig.ra si è venuta a trovare in una Parte_1 situazione di difficoltà economica;
7) Vero che la Sig.ra in data 21 settembre 2021, qualche giorno dopo la cessazione della Parte_1 convivenza con il Sig. ebbe a sporgere nei confronti di quest'ultimo una Controparte_1 denuncia, presso il Comando dei Carabinieri della Stazione di Cuvio, per il furto dell'autovettura oggetto di causa, così come risulta dal documento 5 da rammostrarsi al teste;
Si indicano quali testi i seguenti nominativi:
- residente in [...]
Puccini n. 3/B
- residente in [...]
n. 3/B.”
pagina 2 di 10 E, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Varese in primo grado per i motivi meglio esposti nel ridetto atto di citazione in appello dell'8.7.2024.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, oneri ed accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
In via principale respingere l'appello proposto dalla signora giacchè insussistenti risultano le ragioni di Parte_1 censura e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza impugnata.
In ogni caso rigettare le istanze istruttorie proposte per essere le stesse inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere e dichiararsi inammissibili i documenti prodotti nel presente grado di giudizio in assenza dei presupposti di legge per la loro ammissibilità.
Con condanna alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio deducendo Controparte_1 Parte_1 di aver fornito in prestito a quest'ultima la somma di € 14.707,83 necessaria alla stessa per estinguere il finanziamento dell'autovettura AUDI A3 targata FP766HJ intestata e di proprietà della signora Pt_1
e chiedendo di voler dichiarare tenuta la stessa alla restituzione della somma mutuata oltre interessi e al risarcimento del danno.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto.
Disposta la conversione del rito e istruita la causa per il tramite di prova orale, con sentenza n. 596/24
Il Tribunale di Varese ha:
− accertato e dichiarato l'obbligo di di ripetere la somma di € 14.707,83 con Parte_1 condanna della stessa alla restituzione in favore di della somma Controparte_1 predetta, oltre interessi come da domanda;
− rigettato l'istanza di risarcimento del danno proposta da parte di;
Controparte_1
− condannato alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese, liquidate in complessivi euro 3.380,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
pagina 3 di 10 − l'attore ha dedotto di aver ottenuto un prestito personale presso “Banco Posta” (doc. 2) per provvedere al pagamento a saldo dell'autovettura, estinguendo il finanziamento a nome della signora La signora nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inesistenza di un Pt_1 Pt_1 contratto di mutuo tra le parti, riferendo come il signor avesse versato CP_1 unilateralmente e spontaneamente la somma in questione alla Banca, sostenendo, altresì, come tal somma debba ritenersi pacificamente irripetibile in quanto adempimento di un'obbligazione naturale sorta nell'ambito di una convivenza more uxorio;
− la giusta causa della donazione risiede nell'attribuzione spontanea senza che vi sia un corrispettivo, per effetto del solo animus donandi. Se la dazione in danaro è avvenuta non con spontaneità, ma in esecuzione di un dovere morale, si è in presenza di un'obbligazione naturale;
− in tema di trasferimento di denaro nell'ambito di convivenza more uxorio, è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 14732/20218, la quale ha precisato come nell'ambito di siffatto tipo di convivenza si deve escludere che possa costituire giusta causa l'arricchimento di un convivente avvenuto a seguito di prestazioni che esulano il mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto in questione. Il dovere morale, pertanto, può sussistere per ciò che attiene al pagamento delle spese quotidiane (ad esempio quelle relative all'affitto, alle spese per le bollette e/o per gli alimentari), tuttavia quando le spese sostenute sono state ingenti rispetto alla condizione economico-patrimoniale del convivente, la notevole sproporzione fa ritenere travalicato il principio della proporzionalità e adeguatezza;
− dall'istruttoria condotta in corso di causa è emerso che il signor “aveva acceso un CP_1 prestito per l'acquisto della macchina della compagna”, così come riferito dal teste Tes_3
dipendente presso l'Ufficio Postale di Ornavasso, il quale ha altresì aggiunto che “il
[...] sig. unitamente alla signora si era rivolto a me per accendere il prestito in CP_1 Pt_1 questione, che poi è stato approvato”;
− l'erogazione della somma (se pur in misura superiore a quanto effettivamente prestato) risulta dalla documentazione in atti (doc. 2,7), così come è incontestata l'estinzione del finanziamento da parte del sig. (doc. 3); CP_1
− effettivamente l'attore non ha fornito specifica prova della pattuizione di un obbligo di restituzione tra le parti. Tuttavia anche a considerare effettiva la circostanza che si trattasse di un regalo ciò risulta, in primo luogo, in contrasto con il reperimento della provvista da parte del attraverso la specifica accensione di un prestito;
CP_1
pagina 4 di 10 − inoltre, anche a voler ritenere che si tratti, come riferito dalla convenuta, dell'adempimento di un'obbligazione naturale, va precisato come l'acquisto di un'autovettura (se pur per il tramite dell'estinzione di un precedente finanziamento) non può ritenersi compreso nel pagamento delle spese quotidiane necessarie alla sopravvivenza della coppia, elemento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere sussistente tale tipo di obbligazione. Inoltre, non possono ritenersi rispettati, nel caso di specie, nemmeno i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. nn.
3713/2003; 14732/2018; Cass. 11303/2020), considerato che la provvista per l'estinzione del finanziamento è stata reperita per il tramite di nuovo prestito e non si trattava di liquidità di cui l'attore poteva liberamente disporre. Né può ritenersi che il fatto che l'attore disponesse di altre autovetture fosse tale da confermare che lo stesso godesse di una stabilità economica e di risorse sufficienti ad estinguere il finanziamento della signora (effettuato con provvista Pt_1 non propria). Null'altro, infatti, è stato provato circa le effettive condizioni economiche dello stesso;
mentre per quanto attiene a quelle della signora occorre considerare come la Pt_1 stessa, così come confermato dai figli, sicuramente percepiva un contribuito mensile per il mantenimento dei quest'ultimi (pari a circa 1600 euro al mese), mentre nulla nello specifico è stato provato circa l'effetto reddito di cui al tempo disponeva. Sempre ai fini del giudizio di proporzionalità, va tenuto in considerazione che il prestito estinto riguardava un finanziamento accesso solamente un anno e mezzo prima rispetto all'acquisto de quo e nulla risulta provato circa la necessità, da parte della convenuta, di estinguere il predetto in via anticipata con conseguente esborso della cifra da parte del convivente. Infatti, non vi è prova dell'esistenza di una effettiva ragione che giustifichi il trattenimento della somma prestata, non essendo all'uopo sufficiente il fatto che lo stesso non contribuisse alla spese quotidiane, circostanza, CP_1 tra l'altro, non effettivamente provata nel presente giudizio, stante il contrasto delle versioni ottenute sul punto;
− per tutte le ragioni suddette e per la mancanza, dunque, di una giusta causa nella diminuzione patrimoniale del convivente, si ritiene che la questione vada fatta rientrare nell'ipotesi d'ingiustificato arricchimento, così come previsto dall'art. 2041 c.c. con conseguente obbligo da parte della convenuta di restituire all'attore la somma prestata;
− la domanda risarcitoria risulta sfornita di specifiche allegazioni e prove.
pagina 5 di 10 Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto non configurabile nel caso di specie l'adempimento di un'obbligazione naturale tale da escludere l'ingiustificato arricchimento della signora deducendo in particolare: Pt_1
− l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui “ha escluso il saldo del finanziamento
[…] dal novero delle obbligazioni naturali tra conviventi, comprendendovi “unicamente e solamente “il pagamento delle spese quotidiane necessarie alla sopravvivenza della coppia””;
− l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che “non possono ritenersi rispettati, nel caso di specie, nemmeno i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens […], considerato, come anzidetto, che la provvista per l'estinzione del finanziamento è stata reperita per il tramite di un nuovo prestito”;
− che “la circostanza per cui il Sig. ha reperito la provvista a mezzo di un CP_1 finanziamento non prova affatto che lo stesso non godesse della stabilità economica ovvero non disponesse di risorse sufficienti ad estinguere il finanziamento della Sig.ra E', infatti, Pt_1 vero il contrario, in quanto il Sig. è stato sottoposto dall'azienda erogatrice del CP_1 finanziamento (nella fattispecie ) ad un'istruttoria in ordine alla propria CP_2 solvibilità che ha avuto - pacificamente - esito positivo”;
− la sentenza appellata “ha erroneamente inteso la situazione reddituale delle parti, visto che ha ritenuto che la Sig.ra “sicuramente percepiva un contributo mensile per il Pt_1 mantenimento dei figli (pari a circa 1600 euro al mese)”, senza considerare la situazione di disoccupazione per l'intero periodo COVID della convenuta, madre single di quatto figli procreati con due padri differenti (che pagano, pure irregolarmente, il minimo vitale di mantenimento pari ad Euro 900,00 mensili complessivi e solo all'esito di ripetute azioni giudiziarie, senza pagare alcun mantenimento extra assegno)”;
− che dall'istruttoria orale svolta è emerso che l'appellato aveva un “parco auto-moto”, che comprendeva una vettura di marca BMW e due motociclette, a propria esclusiva disposizione, e tale circostanza costituisce “un indubbio segno esteriore di benessere”;
− che l'esborso sostenuto dal Sig. non può, quindi, considerarsi sproporzionato rispetto CP_1 alle capacità economiche del medesimo;
− che, deve, pertanto ritenersi sussistente l'adempimento “da parte del Sig. di CP_1 un'obbligazione naturale, dal medesimo assolta in soccorso delle esigenze oggettive della pagina 6 di 10 propria compagna e nell'interesse di quella che, all'epoca, aveva deciso di “far diventare” la propria famiglia (e che lo ospitava presso la propria abitazione). Deve, per tali ragioni, considerarsi infondata la domanda del Sig. . CP_1
Si è costituito , il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello. Controparte_1
Con ordinanza del 18.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che, pertanto, vada rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Occorre, innanzitutto, osservare che, come correttamente affermato dal tribunale, “risulta necessario in via preliminare distinguere tra due istituti giuridici: la donazione e l'obbligazione naturale. La donazione è prevista e disciplinata all'art. 769 c.c. e prevede l'arricchimento di una parte a confronto dell'altra per spirito di liberalità. Affinché ci sia donazione è necessario che vi sia un incremento nel patrimonio del donatario con conseguente depauperamento del patrimonio del donante nonché
l'attribuzione patrimoniale o l'arricchimento altrui deve avvenire per spirito di liberalità, ossia in piena spontaneità per soddisfare dei propri interessi non patrimoniali.
La giusta causa della donazione risiede nell'attribuzione spontanea senza che vi sia un corrispettivo, per effetto del solo animus donandi.
Ciò è quanto distingue la donazione dall'obbligazione naturale, in quanto se la dazione in danaro è avvenuta non con spontaneità ma in esecuzione di un dovere morale si è in presenza di quest'ultima.
In questo caso la giusta causa va individuata nell'animus solvendi, ossia nell'esigenza di adempiere ad un obbligo morale che impone di rispettare dei principi etici”.
Inoltre, deve aggiungersi che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”1. Il fatto che le parti del 1 Cfr. Cass. ordinanza n. 9379/2020. In particolare, la Suprema Corte aveva escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo, secondo i giudici di legittimità, trarsi conferma dell'animus donandi dalla sola dichiarazione, resa dall' accipiens, che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge. pagina 7 di 10 negozio siano due conviventi more uxorio non consente di attenuare il rigore con cui deve essere valutato l'elemento soggettivo dell'intento liberale, sino ad ammetterne l'accertamento in via presuntiva;
rigore che trova la sua ratio nella necessità di controbilanciare l'utilizzo di un negozio diverso da quello tipico della donazione e, quindi, naturalmente munito di una causa differente.
In altre parole, anche quando si tratti di un rapporto tra coniugi o conviventi more uxorio, l'animus donandi deve essere comunque valutato in modo rigoroso alla stregua delle circostanze fattuali, così come comprovate dal compendio probatorio acquisito, le quali devono poter attestare che “il proprietario del denaro non aveva, nel momento [del conferimento], altro scopo che quello della liberalità”2.
Il giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi laddove, esclusa la possibilità di presumere l'intento liberale sotteso alla donazione indiretta, ne ha accertato l'insussistenza. Invero, dall'istruttoria svolta non sono emerse circostanze oggettive idonee a dimostrare la sussistenza del predetto animus donandi, che, peraltro, come affermato dal giudice di prime cure, risulta “in contrasto con il reperimento della provvista da parte del attraverso la specifica accensione di un CP_1 prestito”.
Parte appellante non ha articolato alcuna specifica censura idonea a porre in discussione il fondamento di tale iter motivazionale, essendosi limitata sostenere che la “presenza dell'appellante in sede di domanda di accensione del mutuo non può neppure escludere la spontaneità del gesto del solvens che, si ribadisce, otteneva un finanziamento per un importo superiore a quello necessario per saldare il prezzo relativo all'autovettura Audi A3 (a propria volta acquistata dalla Sig.ra in seguito alla Pt_1 stipula di un finanziamento con e provvedeva ad effettuare detto pagamento direttamente in CP_3 favore di detta ; prospettazione quest'ultima inidonea ai fini dell'allegazione e prova di CP_3 specifiche circostanze idonee a far ritenere dimostrata la sussistenza del predetto animus donandi.
Invero, come si è detto, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata principalmente nella parte in cui ha ritenuto non configurabile nel caso di specie l'adempimento di un'obbligazione naturale tale da escludere l'ingiustificato arricchimento della signora Pt_1
Tuttavia, ritiene la Corte che sia altresì condivisibile l'iter motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure a ritenere che le prestazioni di cui si chiedeva la restituzione non fossero irripetibili perché eseguite nell'adempimento di un'obbligazione naturale (ex art. 2034 c.c.) ovvero nell'adempimento del 2 Cass. ordinanza n. 4682/2018. pagina 8 di 10 dovere ex art. 143 c.c., fondandosi una simile decisione su un percorso argomentativo immune da censure.
Invero, come correttamente affermato dal tribunale, l'acquisto dell'autovettura in questione non può ritenersi riconducibile all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, tenuto conto peraltro che la stessa appellante ha affermato che si trattava di un'automobile utilizzata “per le esigenze di lavoro” e della prole della medesima signora Pt_1
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, è “possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr.
Cass. 11330/2009).
Applicando tale principio trova, quindi, conferma la valutazione del giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che “non possono ritenersi rispettati, nel caso di specie, nemmeno i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. nn.
3713/2003; 14732/2018; Cass. 11303/2020), considerato, come anzidetto, che la provvista per
l'estinzione del finanziamento è stata reperita per il tramite di nuovo prestito e non si trattava di liquidità di cui lo stesso poteva liberamente disporre. Né può ritenersi che il fatto che l'attore disponesse di altre autovetture fosse tale da confermare che lo stesso godesse di una stabilità economica e di risorse sufficienti ad estinguere il finanziamento della signora (effettuato con Pt_1 provvista non propria). Null'altro, infatti, è stato provato circa le effettive condizioni economiche dello stesso”.
Non rileva, peraltro, a tal fine la valutazione effettuata dal soggetto che ha erogato il finanziamento, il cui interesse era evidentemente quello di verificare la possibilità per il Prigionieri di provvedere al pagamento delle singole rate di rimborso dello stesso.
Alla luce di quanto precede, l'apporto elargito, considerato nella sua interezza, non può ritenersi proporzionato e adeguato rispetto alle risorse di cui l'appellato disponeva al momento dell'esborso; presupposto quest'ultimo che deve concorrere – insieme alla spontaneità dell'esecuzione e della capacità del soggetto adempiente – ai fini dell'operatività della soluti retentio di cui all'art. 2034 c.c.
Per le stesse ragioni, non può revocarsi in dubbio che il conferimento di cui si discute ecceda il dovere pagina 9 di 10 di contribuzione ex art. 143 c.c., trattandosi all'evidenza di apporto non proporzionato alle “sostanze” allora detenute dal CP_1
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico dell'appellante, quale parte soccombente. La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (€ 520.001 - €
1.000.000) come previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 670.000,00), della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellato.
Infine, a fronte dell'esito del giudizio, sussistono, ad avviso della Corte, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 596/24, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 28/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Giuseppe Ondei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2045/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO n. Parte_1 C.F._1
1, MILANO presso lo studio dell'avv. ORESTE DOMENICO GIAMBELLINI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Privata Controparte_1 C.F._2 della Passarella n. 4, Milano, presso lo studio dell'avv. MARINELLA COLOMBO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere, anche con miglior formula, le seguenti conclusioni:
Nel merito in via principale: pagina 1 di 10 - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 596/2024 emessa dal Tribunale di Varese nell'ambito del giudizio avente R.G. n.
1003/2002, pubblicata in data 13.6.2024 e notificata in data 14.6.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Rigettare tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Pt_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in atti.
[...]
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi, non ammessi nel giudizio di primo grado:
3) Vero che l'autovettura per cui è causa, AUDI A3 targata FP766HJ, ebbe ad essere acquistata in data
26 settembre 2019 dalla Sig.ra al prezzo di Euro 23.600,00, così come risulta dal Parte_1 documento 1 da rammostrarsi al teste;
4) Vero che il prezzo di Euro 23.600,00 di cui al precedente capitolo, veniva corrisposto dalla Sig.ra in data 26 settembre 2019 mediante il versamento di un anticipo di Euro 5.300,00 e la Parte_1 sottoscrizione, per il restante importo di Euro 18.300,00, di un contratto di finanziamento con
Volkswagen Bank GmbH, che prevedeva che il relativo rimborso sarebbe avvenuto in 35 rate costanti e di pari importo di Euro 320,34 cadauna e una maxirata finale di Euro 9.063,15 da pagarsi al 36° mese, così come risulta dal doc. 2 da rammostrarsi al teste;
5) Vero che, a seguito della pandemia da Covid-19, la Sig.ra si è venuta a trovare in una Parte_1 situazione di difficoltà economica;
7) Vero che la Sig.ra in data 21 settembre 2021, qualche giorno dopo la cessazione della Parte_1 convivenza con il Sig. ebbe a sporgere nei confronti di quest'ultimo una Controparte_1 denuncia, presso il Comando dei Carabinieri della Stazione di Cuvio, per il furto dell'autovettura oggetto di causa, così come risulta dal documento 5 da rammostrarsi al teste;
Si indicano quali testi i seguenti nominativi:
- residente in [...]
Puccini n. 3/B
- residente in [...]
n. 3/B.”
pagina 2 di 10 E, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Varese in primo grado per i motivi meglio esposti nel ridetto atto di citazione in appello dell'8.7.2024.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, oneri ed accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
In via principale respingere l'appello proposto dalla signora giacchè insussistenti risultano le ragioni di Parte_1 censura e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza impugnata.
In ogni caso rigettare le istanze istruttorie proposte per essere le stesse inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere e dichiararsi inammissibili i documenti prodotti nel presente grado di giudizio in assenza dei presupposti di legge per la loro ammissibilità.
Con condanna alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio deducendo Controparte_1 Parte_1 di aver fornito in prestito a quest'ultima la somma di € 14.707,83 necessaria alla stessa per estinguere il finanziamento dell'autovettura AUDI A3 targata FP766HJ intestata e di proprietà della signora Pt_1
e chiedendo di voler dichiarare tenuta la stessa alla restituzione della somma mutuata oltre interessi e al risarcimento del danno.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto.
Disposta la conversione del rito e istruita la causa per il tramite di prova orale, con sentenza n. 596/24
Il Tribunale di Varese ha:
− accertato e dichiarato l'obbligo di di ripetere la somma di € 14.707,83 con Parte_1 condanna della stessa alla restituzione in favore di della somma Controparte_1 predetta, oltre interessi come da domanda;
− rigettato l'istanza di risarcimento del danno proposta da parte di;
Controparte_1
− condannato alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese, liquidate in complessivi euro 3.380,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
pagina 3 di 10 − l'attore ha dedotto di aver ottenuto un prestito personale presso “Banco Posta” (doc. 2) per provvedere al pagamento a saldo dell'autovettura, estinguendo il finanziamento a nome della signora La signora nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inesistenza di un Pt_1 Pt_1 contratto di mutuo tra le parti, riferendo come il signor avesse versato CP_1 unilateralmente e spontaneamente la somma in questione alla Banca, sostenendo, altresì, come tal somma debba ritenersi pacificamente irripetibile in quanto adempimento di un'obbligazione naturale sorta nell'ambito di una convivenza more uxorio;
− la giusta causa della donazione risiede nell'attribuzione spontanea senza che vi sia un corrispettivo, per effetto del solo animus donandi. Se la dazione in danaro è avvenuta non con spontaneità, ma in esecuzione di un dovere morale, si è in presenza di un'obbligazione naturale;
− in tema di trasferimento di denaro nell'ambito di convivenza more uxorio, è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 14732/20218, la quale ha precisato come nell'ambito di siffatto tipo di convivenza si deve escludere che possa costituire giusta causa l'arricchimento di un convivente avvenuto a seguito di prestazioni che esulano il mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto in questione. Il dovere morale, pertanto, può sussistere per ciò che attiene al pagamento delle spese quotidiane (ad esempio quelle relative all'affitto, alle spese per le bollette e/o per gli alimentari), tuttavia quando le spese sostenute sono state ingenti rispetto alla condizione economico-patrimoniale del convivente, la notevole sproporzione fa ritenere travalicato il principio della proporzionalità e adeguatezza;
− dall'istruttoria condotta in corso di causa è emerso che il signor “aveva acceso un CP_1 prestito per l'acquisto della macchina della compagna”, così come riferito dal teste Tes_3
dipendente presso l'Ufficio Postale di Ornavasso, il quale ha altresì aggiunto che “il
[...] sig. unitamente alla signora si era rivolto a me per accendere il prestito in CP_1 Pt_1 questione, che poi è stato approvato”;
− l'erogazione della somma (se pur in misura superiore a quanto effettivamente prestato) risulta dalla documentazione in atti (doc. 2,7), così come è incontestata l'estinzione del finanziamento da parte del sig. (doc. 3); CP_1
− effettivamente l'attore non ha fornito specifica prova della pattuizione di un obbligo di restituzione tra le parti. Tuttavia anche a considerare effettiva la circostanza che si trattasse di un regalo ciò risulta, in primo luogo, in contrasto con il reperimento della provvista da parte del attraverso la specifica accensione di un prestito;
CP_1
pagina 4 di 10 − inoltre, anche a voler ritenere che si tratti, come riferito dalla convenuta, dell'adempimento di un'obbligazione naturale, va precisato come l'acquisto di un'autovettura (se pur per il tramite dell'estinzione di un precedente finanziamento) non può ritenersi compreso nel pagamento delle spese quotidiane necessarie alla sopravvivenza della coppia, elemento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere sussistente tale tipo di obbligazione. Inoltre, non possono ritenersi rispettati, nel caso di specie, nemmeno i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. nn.
3713/2003; 14732/2018; Cass. 11303/2020), considerato che la provvista per l'estinzione del finanziamento è stata reperita per il tramite di nuovo prestito e non si trattava di liquidità di cui l'attore poteva liberamente disporre. Né può ritenersi che il fatto che l'attore disponesse di altre autovetture fosse tale da confermare che lo stesso godesse di una stabilità economica e di risorse sufficienti ad estinguere il finanziamento della signora (effettuato con provvista Pt_1 non propria). Null'altro, infatti, è stato provato circa le effettive condizioni economiche dello stesso;
mentre per quanto attiene a quelle della signora occorre considerare come la Pt_1 stessa, così come confermato dai figli, sicuramente percepiva un contribuito mensile per il mantenimento dei quest'ultimi (pari a circa 1600 euro al mese), mentre nulla nello specifico è stato provato circa l'effetto reddito di cui al tempo disponeva. Sempre ai fini del giudizio di proporzionalità, va tenuto in considerazione che il prestito estinto riguardava un finanziamento accesso solamente un anno e mezzo prima rispetto all'acquisto de quo e nulla risulta provato circa la necessità, da parte della convenuta, di estinguere il predetto in via anticipata con conseguente esborso della cifra da parte del convivente. Infatti, non vi è prova dell'esistenza di una effettiva ragione che giustifichi il trattenimento della somma prestata, non essendo all'uopo sufficiente il fatto che lo stesso non contribuisse alla spese quotidiane, circostanza, CP_1 tra l'altro, non effettivamente provata nel presente giudizio, stante il contrasto delle versioni ottenute sul punto;
− per tutte le ragioni suddette e per la mancanza, dunque, di una giusta causa nella diminuzione patrimoniale del convivente, si ritiene che la questione vada fatta rientrare nell'ipotesi d'ingiustificato arricchimento, così come previsto dall'art. 2041 c.c. con conseguente obbligo da parte della convenuta di restituire all'attore la somma prestata;
− la domanda risarcitoria risulta sfornita di specifiche allegazioni e prove.
pagina 5 di 10 Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto non configurabile nel caso di specie l'adempimento di un'obbligazione naturale tale da escludere l'ingiustificato arricchimento della signora deducendo in particolare: Pt_1
− l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui “ha escluso il saldo del finanziamento
[…] dal novero delle obbligazioni naturali tra conviventi, comprendendovi “unicamente e solamente “il pagamento delle spese quotidiane necessarie alla sopravvivenza della coppia””;
− l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che “non possono ritenersi rispettati, nel caso di specie, nemmeno i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens […], considerato, come anzidetto, che la provvista per l'estinzione del finanziamento è stata reperita per il tramite di un nuovo prestito”;
− che “la circostanza per cui il Sig. ha reperito la provvista a mezzo di un CP_1 finanziamento non prova affatto che lo stesso non godesse della stabilità economica ovvero non disponesse di risorse sufficienti ad estinguere il finanziamento della Sig.ra E', infatti, Pt_1 vero il contrario, in quanto il Sig. è stato sottoposto dall'azienda erogatrice del CP_1 finanziamento (nella fattispecie ) ad un'istruttoria in ordine alla propria CP_2 solvibilità che ha avuto - pacificamente - esito positivo”;
− la sentenza appellata “ha erroneamente inteso la situazione reddituale delle parti, visto che ha ritenuto che la Sig.ra “sicuramente percepiva un contributo mensile per il Pt_1 mantenimento dei figli (pari a circa 1600 euro al mese)”, senza considerare la situazione di disoccupazione per l'intero periodo COVID della convenuta, madre single di quatto figli procreati con due padri differenti (che pagano, pure irregolarmente, il minimo vitale di mantenimento pari ad Euro 900,00 mensili complessivi e solo all'esito di ripetute azioni giudiziarie, senza pagare alcun mantenimento extra assegno)”;
− che dall'istruttoria orale svolta è emerso che l'appellato aveva un “parco auto-moto”, che comprendeva una vettura di marca BMW e due motociclette, a propria esclusiva disposizione, e tale circostanza costituisce “un indubbio segno esteriore di benessere”;
− che l'esborso sostenuto dal Sig. non può, quindi, considerarsi sproporzionato rispetto CP_1 alle capacità economiche del medesimo;
− che, deve, pertanto ritenersi sussistente l'adempimento “da parte del Sig. di CP_1 un'obbligazione naturale, dal medesimo assolta in soccorso delle esigenze oggettive della pagina 6 di 10 propria compagna e nell'interesse di quella che, all'epoca, aveva deciso di “far diventare” la propria famiglia (e che lo ospitava presso la propria abitazione). Deve, per tali ragioni, considerarsi infondata la domanda del Sig. . CP_1
Si è costituito , il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello. Controparte_1
Con ordinanza del 18.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che, pertanto, vada rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Occorre, innanzitutto, osservare che, come correttamente affermato dal tribunale, “risulta necessario in via preliminare distinguere tra due istituti giuridici: la donazione e l'obbligazione naturale. La donazione è prevista e disciplinata all'art. 769 c.c. e prevede l'arricchimento di una parte a confronto dell'altra per spirito di liberalità. Affinché ci sia donazione è necessario che vi sia un incremento nel patrimonio del donatario con conseguente depauperamento del patrimonio del donante nonché
l'attribuzione patrimoniale o l'arricchimento altrui deve avvenire per spirito di liberalità, ossia in piena spontaneità per soddisfare dei propri interessi non patrimoniali.
La giusta causa della donazione risiede nell'attribuzione spontanea senza che vi sia un corrispettivo, per effetto del solo animus donandi.
Ciò è quanto distingue la donazione dall'obbligazione naturale, in quanto se la dazione in danaro è avvenuta non con spontaneità ma in esecuzione di un dovere morale si è in presenza di quest'ultima.
In questo caso la giusta causa va individuata nell'animus solvendi, ossia nell'esigenza di adempiere ad un obbligo morale che impone di rispettare dei principi etici”.
Inoltre, deve aggiungersi che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”1. Il fatto che le parti del 1 Cfr. Cass. ordinanza n. 9379/2020. In particolare, la Suprema Corte aveva escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo, secondo i giudici di legittimità, trarsi conferma dell'animus donandi dalla sola dichiarazione, resa dall' accipiens, che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge. pagina 7 di 10 negozio siano due conviventi more uxorio non consente di attenuare il rigore con cui deve essere valutato l'elemento soggettivo dell'intento liberale, sino ad ammetterne l'accertamento in via presuntiva;
rigore che trova la sua ratio nella necessità di controbilanciare l'utilizzo di un negozio diverso da quello tipico della donazione e, quindi, naturalmente munito di una causa differente.
In altre parole, anche quando si tratti di un rapporto tra coniugi o conviventi more uxorio, l'animus donandi deve essere comunque valutato in modo rigoroso alla stregua delle circostanze fattuali, così come comprovate dal compendio probatorio acquisito, le quali devono poter attestare che “il proprietario del denaro non aveva, nel momento [del conferimento], altro scopo che quello della liberalità”2.
Il giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi laddove, esclusa la possibilità di presumere l'intento liberale sotteso alla donazione indiretta, ne ha accertato l'insussistenza. Invero, dall'istruttoria svolta non sono emerse circostanze oggettive idonee a dimostrare la sussistenza del predetto animus donandi, che, peraltro, come affermato dal giudice di prime cure, risulta “in contrasto con il reperimento della provvista da parte del attraverso la specifica accensione di un CP_1 prestito”.
Parte appellante non ha articolato alcuna specifica censura idonea a porre in discussione il fondamento di tale iter motivazionale, essendosi limitata sostenere che la “presenza dell'appellante in sede di domanda di accensione del mutuo non può neppure escludere la spontaneità del gesto del solvens che, si ribadisce, otteneva un finanziamento per un importo superiore a quello necessario per saldare il prezzo relativo all'autovettura Audi A3 (a propria volta acquistata dalla Sig.ra in seguito alla Pt_1 stipula di un finanziamento con e provvedeva ad effettuare detto pagamento direttamente in CP_3 favore di detta ; prospettazione quest'ultima inidonea ai fini dell'allegazione e prova di CP_3 specifiche circostanze idonee a far ritenere dimostrata la sussistenza del predetto animus donandi.
Invero, come si è detto, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata principalmente nella parte in cui ha ritenuto non configurabile nel caso di specie l'adempimento di un'obbligazione naturale tale da escludere l'ingiustificato arricchimento della signora Pt_1
Tuttavia, ritiene la Corte che sia altresì condivisibile l'iter motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure a ritenere che le prestazioni di cui si chiedeva la restituzione non fossero irripetibili perché eseguite nell'adempimento di un'obbligazione naturale (ex art. 2034 c.c.) ovvero nell'adempimento del 2 Cass. ordinanza n. 4682/2018. pagina 8 di 10 dovere ex art. 143 c.c., fondandosi una simile decisione su un percorso argomentativo immune da censure.
Invero, come correttamente affermato dal tribunale, l'acquisto dell'autovettura in questione non può ritenersi riconducibile all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, tenuto conto peraltro che la stessa appellante ha affermato che si trattava di un'automobile utilizzata “per le esigenze di lavoro” e della prole della medesima signora Pt_1
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, è “possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr.
Cass. 11330/2009).
Applicando tale principio trova, quindi, conferma la valutazione del giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che “non possono ritenersi rispettati, nel caso di specie, nemmeno i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. nn.
3713/2003; 14732/2018; Cass. 11303/2020), considerato, come anzidetto, che la provvista per
l'estinzione del finanziamento è stata reperita per il tramite di nuovo prestito e non si trattava di liquidità di cui lo stesso poteva liberamente disporre. Né può ritenersi che il fatto che l'attore disponesse di altre autovetture fosse tale da confermare che lo stesso godesse di una stabilità economica e di risorse sufficienti ad estinguere il finanziamento della signora (effettuato con Pt_1 provvista non propria). Null'altro, infatti, è stato provato circa le effettive condizioni economiche dello stesso”.
Non rileva, peraltro, a tal fine la valutazione effettuata dal soggetto che ha erogato il finanziamento, il cui interesse era evidentemente quello di verificare la possibilità per il Prigionieri di provvedere al pagamento delle singole rate di rimborso dello stesso.
Alla luce di quanto precede, l'apporto elargito, considerato nella sua interezza, non può ritenersi proporzionato e adeguato rispetto alle risorse di cui l'appellato disponeva al momento dell'esborso; presupposto quest'ultimo che deve concorrere – insieme alla spontaneità dell'esecuzione e della capacità del soggetto adempiente – ai fini dell'operatività della soluti retentio di cui all'art. 2034 c.c.
Per le stesse ragioni, non può revocarsi in dubbio che il conferimento di cui si discute ecceda il dovere pagina 9 di 10 di contribuzione ex art. 143 c.c., trattandosi all'evidenza di apporto non proporzionato alle “sostanze” allora detenute dal CP_1
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico dell'appellante, quale parte soccombente. La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (€ 520.001 - €
1.000.000) come previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 670.000,00), della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellato.
Infine, a fronte dell'esito del giudizio, sussistono, ad avviso della Corte, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 596/24, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 28/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Giuseppe Ondei
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