Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6047/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI NA Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6047/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
FERRARI 2/A MAROTTA, rappresentata e difesa dall'avv. KHADEM HOSSEINI
ALESSANDRA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Via CP_1
San Martino n. 23 60122 Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. VIGNINI ANDREA come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
1
“1. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e Per_1 Per_2
collocati prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso la residenza della madre, in Polverigi
(AN), via Venetica n. 5, anche in caso di successivi trasferimenti di lei.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I minori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e le loro rispettive famiglie di origine.
2. La casa familiare sita in Polverigi (AN), via Venetica n. 5, di proprietà del sig. è CP_1
assegnata alla sig.ra che vi abiterà insieme ai figli minori. L'assegnazione della casa Parte_1
comporta la disponibilità esclusiva da parte della sig.ra delle pertinenze (posto auto, area Parte_1
adibita a orto, capanna per attrezzi e terreno di 1.500 mq alberato), la cura e manutenzione delle quali spetterà alla sig.ra Il sig. potrà eseguire lavori di manutenzione previo Parte_1 CP_1
avviso alla sig.ra Parte_1
3. Il Sig. sposterà la propria residenza entro e non oltre il 31.3.2025 e comunicherà CP_1
tempestivamente alla Sig.ra la nuova residenza. Parte_1
4. Il diritto di visita del padre Sig. in favore dei figli minori è regolamentato come segue: CP_1
- 1° settimana. Periodo scolastico: I bambini potranno stare con il padre due giorni a settimana, anche consecutivi, dall'uscita da scuola o da dopo pranzo sino alla sera alle 20,30, in cui verranno riaccompagnati a casa della madre. Nel caso in cui il padre, il giorno successivo a quando li ha con sé, non dovrà recarsi in ospedale per il turno del mattino i bambini potranno anche pernottare presso la di lui abitazione. Il padre, pertanto, provvederà ad accompagnarli a scuola il mattino seguente. I giorni di visita infrasettimanale saranno concordati dai genitori mensilmente, in occasione della comunicazione dei turni di lavoro del sig. Periodo non scolastico: I CP_1
bambini potranno stare con il padre due giorni a settimana, anche consecutivi, dal risveglio o dall'uscita dei centri estivi/ricreativi sino alle 21,30. Nel caso in cui il padre, il giorno successivo a quando li ha con sé, non dovrà recarsi in ospedale per il turno del mattino i bambini potranno anche pernottare presso la di lui abitazione. Il padre in quel caso provvederà ad accompagnarli o a casa della madre o presso il centro estivo/ricreativo.
- 2° settimana: Periodo scolastico: I bambini potranno stare con il padre un giorno alla settimana
(dal lunedì al giovedì in base ai turni di lavoro), dall'uscita da scuola o dopo pranzo sino alla sera
2 alle 20,30 per poi essere riaccompagnati presso l'abitazione della madre. Periodo non scolastico: dall'uscita dal centro estivo/ricreativo sino alla sera alle 21,30 quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre.
Il fine settimana, sempre se compatibile con i turni di lavoro, i bambini staranno con il padre dal sabato mattina o da dopo pranzo, fino alla domenica sera alle 20,30 nel periodo scolastico o alle
21,30 nei periodi di vacanza, in cui verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna. Nel caso in cui il padre lavorasse anche il sabato potrà tenere con sé i bambini la domenica per l'intera giornata con eventuale pernottamento presso la di lui abitazione. Il mattino seguente provvederà ad accompagnarli a scuola.
e trascorreranno almeno 5 giorni con il padre durante le vacanze natalizie, con Per_1 Per_2
almeno tre notti consecutive (in tale novero potendosi comprendere quelle del fine settimana ordinario o connesse alle festività del periodo). I bambini trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale e l'Epifania con l'uno e il 24 Dicembre e il Capodanno con l'altro dei genitori. Gli accordi natalizi presi di anno in anno implicano che il regime ordinario di turnazione del fine settimana sia assorbito e derogato da essi.
Per le vacanze scolastiche pasquali e trascorreranno almeno 3 giorni con il Per_1 Per_2 padre, passando comunque la Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro dei genitori, ad anni alterni.
I compleanni dei figli minori, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre e l'8 Dicembre
i minori staranno con il padre o con la madre alternativamente e ad anni alternati.
Durante le vacanze scolastiche estive, compatibilmente con i periodi di libertà dei genitori,
e trascorreranno almeno due settimane (anche non continuative) con il padre e Per_1 Per_2
due settimane (anche non continuative) con la madre. I genitori si impegnano a concordare con congruo anticipo, e possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno, detti periodi di permanenza continuativa. Sia il padre sia la madre potranno condurre i figli per vacanza fuori dal Comune di residenza. In tali casi dovranno dare all'altro genitore tempestiva comunicazione del luogo dove intendono recarsi garantendo sempre il contatto telefonico anche con i minori. Durante tali periodi si interromperà perciò il regime ordinario di frequentazione settimanale, salvo il caso di permanenza in sede, in cui i genitori si accorderanno per le occasionali visite da garantire ai figli.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, dettato anche dalle diverse e reciproche esigenze, anche lavorative, purché tempestivamente comunicato e concordato anche negli orari.
Ove il calendario per la frequentazione durante il fine settimana non potesse essere rispettato per impegni individuali di uno dei genitori e/o dei bambini, si dovrà far in modo di recuperare
3 l'occasione di frequentazione figli-genitore. In caso d'impedimento, inoltre, il genitore che non potesse garantire la frequentazione con i figli per il fine settimana di propria competenza si dovrà fare carico di avvisare l'altro con l'anticipo di alcuni giorni, così da permettere ad entrambi i genitori di organizzarsi al meglio.
Laddove e dovessero svolgere attività extrascolastiche, ciascun genitore, Per_2 Per_1 durante i tempi di permanenza presso di sé dei minori, provvederà personalmente e/o con l'aiuto di terzi, ad accompagnare i figli minori a scuola, nonché agli impegni ludico/sportivi, o dal medico di famiglia, Dott. , con studio sito a Camerano (AN), Via della Repubblica n. 8, Testimone_1
qualora ve ne fosse il bisogno.
In caso di assenza o impedimento del genitore collocatario, il predetto dovrà rivolgersi all'altro genitore e qualora nemmeno quest'ultimo possa intervenire, potrà delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o agli impegni ludico/sportivi, i parenti e, in caso di loro impedimento, persona di propria fiducia.
Il sig. si impegna a trascorrere con i figli il tempo di visita sopra indicato, restando CP_1
autorizzato ad affidarli a terzi (i nonni o altri familiari o conviventi) solo in situazioni eccezionali.
Le parti precisano di aver concordato i tempi di visita tenendo conto dei propri impegni lavorativi e sociali.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori versando alla sig.ra entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 900,00 (€ 450,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie relative ai minori saranno ripartite tra i genitori in misura del 70% a carico del sig. e il 30% a carico della CP_1
sig.ra si farà riferimento, per le modalità di informazione e richiesta di rimborso, per Parte_1
l'eventuale consenso e per la identificazione delle spese, al Protocollo sottoscritto in sede distrettuale e attualmente vigente.
In ordine alle spese domestiche, le parti concordano che resteranno a carico della sig.ra Parte_1 le spese per le utenze nonché quelle per assicurazione e bollo dell'autovettura Lancia Ypsilon a lei in uso e di recente a lei intestata, mentre saranno a carico del sig. il pagamento delle rate CP_1 di mutuo dell'abitazione familiare, le spese condominiali.
6. L'assegno Unico familiare verrà percepito integralmente dalla Sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 si impegna ad eseguire le relative comunicazioni di rinuncia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.11.2024, ha adìto questo Tribunale, Parte_1
rappresentando:
4 - di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. dal 2016, convivendo CP_1
more uxorio con lo stesso presso l'abitazione di lui in Polverigi via Venetica 5; - che dall'unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), quest'ultima affetta da Per_1 Per_2
una patologia rara che determina una severa insufficienza polmonare;
- che sono venuti meno in modo irreversibile il legame affettivo ed i presupposti della convivenza.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto nel giudizio apponendo un “visto” in data 30.1.2025.
Si è costituito quale, non negando la crisi coniugale, ha chiesto una diversa CP_1
regolamentazione delle condizioni economiche e degli incontri padre/figlio.
2. All'udienza del 18.2.2025, le parti sono addivenute ad un accordo accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore (cfr. il verbale: “Le parti dichiarano di accettare la predetta proposta conciliativa, la fanno propria e chiedono che il tribunale prenda atto degli accordi oggi intervenuti, con rinuncia a tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie e ai termini per memorie”).
3. La richiesta può essere accolta.
Premesso che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse dei figli minori, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente gli stessi, senza che sia consentito indagare sulle ragioni della crisi familiare, osserva il Tribunale che le condizioni concordate relative ai figli minori appaiono conformi ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Esse rispondono all'interesse superiore della prole e della famiglia, essendo sotto il profilo economico proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, tenuto conto della convivenza dei figli con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale, e dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione dei minori (anche in considerazione della loro ancora tenera età), posto che il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori stessi.
Possono essere dunque recepite le condizioni concordate dalle parti sopra riportate.
L'accordo esonera il Tribunale dallo scrutinio delle restanti domande, a cui le parti hanno espressamente rinunciato.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_3
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
dott. SI NA
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