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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 7195 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14/6/2024, scaduti i termini ex art.190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 7195/2022 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA SCALERA, elettivamente domiciliato in Roma, in Via Decio Filipponi 6, attore opponente e
(CF: ) e CP_1 C.F._2
(CF: ), Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. MARIO LACAGNINA, elettivamente domiciliati in Roma, in Via San Tommaso d'Aquino 75, convenuti opposti avente ad oggetto un'opposizione al decreto ingiuntivo n°21090/2021 di questo Tribunale.
Esposizione dei fatti e richieste delle parti.
Con ricorso depositato in data 15.10.2021 e CP_1 CP_2 chiesero a questo Tribunale l'emissione a carico di Parte_1
di un'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva
[...] per la somma di €.27.461,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese della procedura.
A fondamento di detta domanda la difesa dei ricorrenti ebbe CP_1 ad esporre:
a) che e con contratto in data CP_1 Controparte_2
01.06.2013, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale Roma 3 - in data 27.06.2013, al n. 11406/3, avevano concesso in locazione commerciale alla Parte_2
[...]
[...]
, per il periodo dall' 1.6.2013 al 30.5.2019,
[...]
l'immobile sito in Roma, Via S. Maria Goretti nn.18-22;
b) che all'art. 1 del contratto era stata concessa alla conduttrice la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 4 mesi “corrispondendo l'intera tassa di registro di risoluzione”;
c) che, all'art. 2 del contratto, il canone di locazione era stato convenuto in € 5.000,00 mensili, con talune riduzioni per i primi anni, restando tra l'altro a carico del conduttore “spese condominiali ordinarie mm 1-30 … tassa di registrazione (interamente per i primi 3 anni, successivamente per 1/2)”;
d) che allo stesso articolo era stato anche stabilito che il ritardo dei pagamenti era “soggetto ad indennità di mora del
2% secco sulle rate non pagate, richiedibile anche a fine locazione”;
e) che all'art. 4 era stato altresì convenuto che “Per il ritardo nella riconsegna delle chiavi o per il tempo occorrente al ripristino locativo (per danni, asporto residui, pulizie ecc.) è dovuta penale corrispondente all'ultimo canone”;
f) che con scrittura privata registrata all'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale Roma 3 in data 27.06.2017 al n. 4067, le parti avevano convenuto, per il periodo dallo
01.06.2017 al 31.05.2018, la riduzione del canone mensile ad
€ 3.500,00;
g) che con “Dichiarazione di garanzia e fideiussione a seguito di rapporto locativo”, l'allora amministratore unico della si era costituito garante e Parte_2 Parte_1 coobligato nonché fidejussore a prima richiesta per le obbligazioni nascenti da detto contratto di locazione “per l'importo corrispondente a 12 canoni pattuiti correnti nel periodo della messa in mora”;
h) che a fine marzo 2018 la conduttrice, senza alcun preavviso, aveva manifestato di fatto di voler recedere dal contratto, lasciando ad una vicina di casa, peraltro mai delegata dai locatori, una copia della sola chiave della vetrata d'ingresso al civico 20, senza consegnare le altre chiavi, e soprattutto quelle delle serrande ai civici 18 e 22;
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i) che peraltro, neanche successivamente la conduttrice aveva proceduto ad una formale ed effettiva riconsegna dell'immobile;
j) che il Tribunale di Roma, con sentenza n°13033/2020, pubblicata il 17.9.2020, aveva condannato la Controparte_3 al pagamento in favore di e
[...] CP_1 [...] della somma di €.33.703,18, oltre interessi legali CP_2 dalla data della domanda del 27.5.2019 e le spese di lite, liquidate in €.2.768,00 per compensi ed €.415,20 per spese generali (rimborso forfettario 15%), con aggiunta di I.V.A.,
CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge, quali le spese sostenute per il contributo unificato (nella specie,
€.518,00);
k) che successivamente, avanti il competente Tribunale di
Viterbo, era stata proposta nei confronti della
[...] domanda di dichiarazione di Controparte_3 fallimento;
l) che in data 11.11.2020 il aveva consegnato Parte_1 all'avv. Rita Profili, difensore di e CP_1 CP_2 nell'istanza di fallimento della
[...] Controparte_3
, un assegno circolare di €.12.000,00 “da
[...] imputare al credito che i sigg.ri vantano nei confronti CP_1 della ”; Parte_2 Controparte_3
m) che il Tribunale di Viterbo – Sezione Fallimentare -, con sentenza n. 21/2020 del 2 dicembre 2020, aveva dichiarato il
Fallimento della Controparte_3
n) che in data 15.2.2021 e avevano CP_1 Controparte_2 presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento della per la complessiva Controparte_3 somma di €.26.436,63;
o) che tale domanda era stata azionata sulla base del credito riconosciuto ai medesimi e dalla CP_1 Controparte_2 citata sentenza n°13033/2020 del Tribunale di Roma, ammontante ad €.38.436,63, detratto il pagamento in acconto di € 12.000,00 effettuato da in data Parte_1
11.11.2020:
p) che e con provvedimento del CP_1 Controparte_2
Giudice Delegato del 24.3.2021, erano stati ammessi al passivo del fallimento per il credito di €.26.436,63, in via chirografaria;
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q) che il Curatore del Parte_3
, con istanza ex art. 102 comma 1 L.F. in data 12
[...] aprile 2021, aveva chiesto al Tribunale Fallimentare di
Viterbo di “disporre il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali disponendo altresì l'emissione del decreto di cui all'art. 102 L.F. applicabile nel caso di insufficiente realizzo”;
r) che tale istanza era stata motivata con la considerazione che
“sulla base della documentazione acquisita, delle indagini ed accertamenti svolti, nonché dei colloqui avuti con l'organo amministrativo della fallita società, è fondato ritenere che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori ad oggi ammessi”;
s) che in accoglimento dell'istanza, il Tribunale Fallimentare di Viterbo, con decreto 22 aprile 2021, “considerato che il fallito nulla ha obiettato;
dato atto che il Comitato dei
Creditori non è operativo e che il giudice delegato, anche in supplenza del Comitato, propone di aderire all'istanza per le ragioni in essa indicate, atteso che non risulta acquisibile attivo da ripartire”, aveva disposto non farsi luogo alla verifica del passivo ed aveva dato mandato al curatore per avviare la procedura di chiusura;
t) che nella previsione di non poter ottenere alcuna somma dalla procedura fallimentare, e avevano CP_1 Controparte_2 quindi inteso avvalersi della garanzia rilasciata da con la predetta “Dichiarazione di garanzia Parte_1
e fideiussione a seguito di rapporto locativo”, chiedendo aggiungersi al predetto credito di € 26.436,63 l'importo di €
1.024,75 per l'imposta di registrazione della citata sentenza n. 13033/2020 del Tribunale Civile di Roma, liquidata con avviso dell'Agenzia delle Entrate n.
2020/003/SC/000013033/0/01 e da essi corrisposta a mezzo CP_1 modello F24 in data 1.10.2021, con diritto di rivalsa nei confronti della in quanto Controparte_3 soccombente per le spese processuali.
In accoglimento di detto ricorso, questo Tribunale emise, in data 6.12.2021, il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n°21090/2021 con cui venne ingiunto a di pagare ai ricorrenti e Parte_1 CP_1 CP_2 la somma di €.27.461,38, oltre gli interessi legali dalla
[...]
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domanda e le spese, liquidate in €.286,00 per esborsi ed
€.1.305,00 per compensi, con aggiunta di rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA.
Detto decreto venne notificato in forma esecutiva a Parte_1
a mezzo del servizio postale, in data
[...]
21.12.2021/4.1.2022, congiuntamente a un atto di precetto per il pagamento di €.29.878,26, oltre interessi fino al soddisfo e le occorrente spese successive.
Il 12.1.2022 l'ingiunto ha provveduto a Parte_1 notificare a e un atto di citazione CP_1 Controparte_2 in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo con istanza di sospensione, esponendo:
-che il giudice territorialmente competente ad esaminare la controversia era il Tribunale di Tivoli, attesa la residenza in
Faleria di esso opponente;
-che la prestata fideiussione non era più operativa, dovendosi considerare: che secondo l'art. 1957 cc il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, abbia promosso le proprie istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate;
che l'obbligazione principale, nel caso in esame, era rappresentata dal contratto di locazione che si era concluso con la restituzione delle chiavi avvenuta nel mese di marzo 2018; che il primo atto che i creditori posero in essere nei confronti del debitore principale risaliva al mese di dicembre 2018, con il deposito di un'istanza di mediazione in data 10 dicembre
2018, ben oltre i sei mesi prescritti dalla legge;
che l'avvenuta riconsegna delle chiavi nel mese di marzo 2018 era stata confermata dagli locatori nel ricorso ex art. 447 CP_1
c.p.c depositato presso il Tribunale di Roma nel mese di maggio
2019, con il quale avevano lamentato la morosità maturata sino a quella mensilità; che nel mese di aprile 2018 erano state riconsegnate anche le altre chiavi dell'immobile ad un geometra incaricato dai medesimi . CP_1
Sulla base di tali prospettazioni la difesa del ha Pt_1 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
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“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
- in via preliminare, previo l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, dichiarare che non poteva essere concessa la provvisoria esecuzione;
- in subordine, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto n. 21090/2021 R.G.N. 62000/2021 provvisoriamente esecutivo concesso dal Tribunale di Roma in data 07/12/2021 e notificato in data 4/01/2022.
Sempre in via preliminare, accertare la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per violazione dell'art. 18
c.p.c. ad emettere il decreto ingiuntivo per le motivazioni rappresentate in premessa in favore del Tribunale Ordinario di
Tivoli dichiarando la sua incompetenza con vittoria di spese da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Nel merito revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente dott. ai Sigg.ri Parte_1
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per CP_1
l'effetto respingere e/o rigettare le domande così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio in favore del procuratore antistatario.
Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorchè l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri che la riguardano”.
e si sono costituiti in giudizio CP_1 Controparte_2 per resistere all'opposizione e ad ogni istanza proposta dall'opponente , contestandone l'ammissibilità e la Pt_1 fondatezza in fatto e in diritto e formulando le seguenti richieste:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito:
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a) in via pregiudiziale, disporre ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, attenendo la presente causa controversia in materia di locazione;
b) in via preliminare, rigettare l'istanza di revoca e/o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
c) rigettare in quanto inefficace, inammissibile ed infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente;
d) nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal dott. in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_1
e, comunque, non provata;
e) per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.21090/21 del Tribunale di Roma, emesso nel procedimento n.62000/21 r.g.;
f) in via subordinata, condannare il dott. al Parte_1 pagamento in favore dell'Ing. e della Dott.ssa CP_1 [...]
per i medesimi titoli di cui al ricorso per CP_2 ingiunzione, della somma di € 27.461,38
(euroventisettemilaquattrocentosessantuno/38), ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione;
g) condannare l'opponente dott. alla rifusione Parte_1 in favore degli opposti ing. e Dott.ssa CP_1 CP_2
delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso spese
[...] forfettarie, CPA ed IVA”.
Concessa la parziale sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, e non essendo state formulate istanze istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 14.6.2024 (ciascuna riportandosi ai propri atti) e la causa è stata posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c..
Motivi della decisione.
Preliminarmente occorrerà respingere l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dal;
questi, infatti, non avendo Pt_1 specificato il luogo di sottoscrizione del contratto di
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fideiussione, non ha dimostrato l'incompetenza territoriale di questo Tribunale con riferimento a tutti i possibili fori alternativi, avendo omesso di considerare quello del luogo di perfezionamento del contratto.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'opposizione sollevata avverso il suddetto decreto ingiuntivo sia risultata fondata solo in parte.
Ciò posto, occorrerà premettere:
-che questo Tribunale, con la sentenza 13033/2020 a definizione del giudizio 34046/RG.2019, ha condannato la
[...]
, in favore della quale il aveva prestato CP_3 Pt_1 la fideiussione oggetto del presente giudizio, a pagare ai locatori la somma di €.33.703,18, più interessi legali e CP_1 spese del giudizio, in relazione ai seguenti crediti:
€.10.796,00 per canoni locatizi al marzo 2018 incluso;
€.17.000,00 per quattro mensilità di canone, dall'aprile al luglio 2018, per mancato preavviso;
€.840,00 per imposta di registrazione del contratto;
€.5.000,00 a titolo di penale per ritardata riconsegna delle chiavi;
€.67,00 per la registrazione della risoluzione del contratto;
-che di tali somme i hanno riscosso unicamente €.12.000,00 CP_1
(circostanza non contestata dal che gli stessi , Pt_1 CP_1 nella loro istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento della , hanno imputato come segue: €.1.143,37 CP_3 alla morosità per canoni, ammontante ad €.27.580,00; €.176,60 agli interessi sulla sorte di €.33.703,18; €.84,58 per oneri condominiali;
€.551,60 per la penale ex art.2 del contratto;
€.5.000,00 per la penale ex art.4 del contratto;
€.420,00 per la quota parte delle spese di registrazione del contratto;
€67,00 per la registrazione della cessazione della locazione;
€.4.556,85 per spese legali di soccombenza nel citato giudizio
34046/RG.2019 (€.2.768,00 per compensi;
€.415,00 per spese generali;
€.127,33 per c.p.a.; €.728,32 per i.v.a.; €.518,00 per il contributo unificato);
-che i hanno quindi chiesto e ottenuto l'insinuazione al CP_1 passivo del fallimento per €.26.436,63 in via chirografaria CP_3
(€.80,00 a saldo del canone del settembre 2017; €.10.500,00 per i canoni da gennaio a marzo 2018; €.7.000,00 per i canoni di
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aprile e maggio 2018; €.10.000,00 per i canoni di giugno e luglio 2018; detratto l'acconto ricevuto di €.1.143,37);
-che i non hanno potuto riscuotere quanto ammesso al CP_1 passivo del suddetto fallimento per incapienza dell'attivo
(circostanza non contestata);
-che il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione ha integralmente accolto il ricorso monitorio con cui i CP_1 avevano chiesto, nei confronti del , quale fideiussore Pt_1 della fallita , un'ingiunzione di pagamento per i seguenti CP_3 importi (da cui detrarre l'acconto di €.1.143,37 ricevuto sulla morosità per canoni) : €.80,00 per saldo canone locatizio del mese di settembre 2017; €.17.500,00 per i canoni da gennaio a maggio 2018 (€.3.500,00 x 5 mesi); €.10.000,00 per i canoni di giugno e luglio 2018 (€.5.000,00 x 2 mesi); €.1.024,75 per la registrazione della citata sentenza 13033/2020;
-che il decreto ingiuntivo opposto dal è stato quindi Pt_1 emesso per €.27.461,00, come da ricorso (€.80,00 + €.17.500,00 +
€.10.000,00 + €.1.024,75 - €.1.143,37 = €.27.461.00);
-che l'esattezza degli importi che la citata sentenza 13033/2022 ha riconosciuto dovuti dalla conduttrice ai locatori CP_3 CP_1 con riferimento alla data del 31.7.2018, pari ad €.33.703,18, più interessi legali e spese del giudizio (€.10.796,00 per canoni locatizi al marzo 2018 incluso;
€.17.000,00 per quattro mensilità di canone, dall'aprile al luglio 2018, per mancato preavviso;
€.840,00 per imposta di registrazione del contratto;
€.5.000,00 a titolo di penale per ritardata riconsegna delle chiavi;
€.67,00 per la registrazione della risoluzione del contratto), dovrà essere confermata anche in questa sede nei confronti del fideiussore , dovendosi considerare: che Pt_1 la conduttrice esercitò la propria facoltà di recesso nel marzo
2018 senza comunicare il preavviso di quattro mesi dovuto secondo il contratto (nessuna prova del comunicato preavviso è stata infatti fornita dalla nel giudizio conclusosi con la CP_3 citata sentenza 13033/2022 né dal fideiussore nel Pt_1 presente giudizio); che pertanto i locatori ben potevano richiedere il pagamento dei canoni fino a tutto il mese di luglio 2018; che l'importo dei canoni richiesti dai locatori corrisponde a quanto previsto dal contratto di locazione
(€.5000,00 mensili) e dalla successiva scrittura privata in atti
(che ha temporaneamente ridotto il canone mensile ad €.3.500,00 fino al maggio 2018); che l'assunto della ritardata restituzione
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di tutte le chiavi dell'immobile non è stato in alcun modo smentito;
che pertanto, a fronte di tale ritardo, legittima è risultata la richiesta dei locatori di pagamento della penale di
€.5.000,00 prevista dall'art.4 del contratto.
Tanto premesso, è risultata tuttavia parzialmente fondata l'eccezione di intervenuta decadenza della fideiussione sollevata dal ai sensi dell'art.1957 c.c., per non Pt_1 avere i esercitato alcuna azione giudiziale di recupero dei CP_1 loro crediti nei confronti della debitrice nel termine di CP_3 sei mesi dalla loro maturazione.
Invero, il primo atto posto in essere dai , con valore CP_1 equivalente a una domanda giudiziale ai fini del citato art.1957
c.c., è risultato essere la loro istanza per la mediazione rivolta alla il 10.12.2018; conseguentemente la decadenza CP_3 dalla fideiussione eccepita dal si è perfezionata in Pt_1 relazione a tutte le ragioni di credito maturate dai locatori nei confronti della conduttrice fino al 10.6.2018. CP_1 CP_3
Pertanto, con riferimento ai crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la prestata fideiussione è rimasta efficace unicamente per una parte del canone del mese di giugno 2018, pari ad €.3.333,33 (€.5.000,00 : 30 x 10), per l'intero canone del successivo mese di luglio (€.5.000,00) e per l'esborso sostenuto per la registrazione della sentenza 13033/2022
(€.1.024,00), per complessivi €.9.357,33.
Per completezza occorrerà poi considerare come la difesa dei locatori , con le proprie memorie conclusive del 4.9.2024, CP_1 abbia ritenuto non sussistente l'eccepita decadenza sia con riferimento al canone di maggio 2018, in considerazione della sospensione nel periodo feriale del termine semestrale di decadenza, sia con riferimento al pagamento della penale di
€.5.000,00 prevista dall'art.4 del contratto di locazione, essendo questa divenuta esigibile non prima della fine del mese di luglio 2018; ha ritenuto altresì dovuti ai locatori CP_1 anche i canoni maturati nei mesi di agosto e settembre 2018, assumendo che la locazione ebbe termine il 30.9.2018, in forza della clausola contrattuale che attribuiva alla conduttrice il
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diritto di recesso con preavviso di quattro mesi, con esclusione dal computo dei mesi di luglio e agosto.
Nessuno di tali rilievi è tuttavia condivisibile, dovendosi considerare:
-che il termine semestrale previsto dall'art.1957 c.c., avendo natura sostanziale e non processuale (è infatti un termine condizionante l'efficacia della fideiussione), non è soggetto alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale del mede di agosto;
-che i locatori come sopra esposto, hanno imputato parte CP_1 della somma di €.12.000,00 ricevuta l'11.11.2020 alla penale di
€.5.000,00 prevista dall'art.4 del contratto di locazione;
-che i canoni asseritamente maturati per i mesi di agosto e settembre 2018 non sono stati oggetto del ricorso monitorio nè di rituale domanda riconvenzionale nel presente giudizio, con conseguente improcedibilità della domanda.
Si dovrà quindi:
-revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-condannare il a corrispondere a e a Pt_1 CP_1 [...]
in solido: CP_2
a) la somma di €.8.333,33 per i canoni locatizi dal 10.6.2018 al
31.7.2018, più gli interessi legali dalle scadenze al saldo;
b) la somma di €.1.024,00 per la registrazione della sentenza
1033/2020, più gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiarare improcedibile in questa sede, il quanto nuova, la domanda concernente i canoni asseritamente maturati per le mensilità di agosto e settembre 2018;
-respingere ogni altra domanda;
-dichiarasi compensate per due terzi le spese del giudizio che il dovrà rifondere alle controparti, in solido, in Pt_1 considerazione della sua soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n°21090/2021 emesso da questo
Tribunale a carico di;
Parte_1
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-condanna quale fideiussore della ASDF Srl, a Parte_1 corrispondere a e a , in solido: CP_1 Controparte_2
a) la somma di €.8.333,33 per canoni locatizi concernenti l'immobile di Via S.M.Goretti nn°15, 20 e 22, in Roma, dal
10.6.2018 al 31.7.2018, più gli interessi legali dalle scadenze al saldo;
b) la somma di €.1.024,00 per la registrazione della sentenza di questo Tribunale n°1033/2020, più gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara improcedibile in questa sede, in quanto nuova, la domanda concernente i canoni asseritamente maturati, per il suddetto immobile, per le mensilità di agosto e settembre 2018;
-respinge ogni altra domanda;
-dichiara compensate per due terzi le spese del giudizio;
-condanna a rimborsare a e a Parte_1 CP_1 [...]
in solido, le spese processuali che, effettuata la CP_2 suddetta compensazione, si liquidano in €.2.500,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, il 3/2/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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