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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1865/2022 promossa da:
e Parte_1 C.F._1
, Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SLAWITZ GIOVANNI EMILIO e dell'avv. CICOGNANI LUCA
( STRADA MAGGIORE 28 40125 BOLOGNA, ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso quest'ultimo, APPELLANTE contro
, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FORNARI MATTEO e dell'avv. PIGORINI ENRICO ( ) C/O C.F._4
VIA Controparte_2
GRAMSCI 14 43126 ; , CP_1
APPELLATA
Avverso la sentenza 542 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza n.542/2022 emessa dal Tribunale di Parma, comunicata in data 6 maggio 2022 e resa nell'ambito del procedimento n.1071/2020 R.G., immutata la statuizione del giudice di primo grado in ordine all'accertata responsabilità in punto an debeatur, previa se del caso convocazione a chiarimenti dei CTU, pagina 1 di 5 1) condannare l' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti a favore degli appellanti quali eredi del dott. , nelle somme indicate in atto di appello o in quelle diverse che Persona_1 codesta Corte d'Appello riterrà dovute, anche in via equitativa e che saranno ritenute di giustizia;
2) condannare l' al risarcimento degli altri danni Controparte_4 patrimoniali, quantificati in € 2.440,00 per spese per consulenza tecnica medico-legale di parte eseguita in fase stragiudiziale, in € 787,00 per spese legali stragiudiziali incluso il procedimento di mediazione e in € 3.780,00 per spese funebri;
3) rideterminare le spese processuali liquidate all'esito del giudizio di primo grado, compensate per
3/4 dalla sentenza di prime cure, ponendole totalmente o, quantomeno, prevalentemente a carico dell' Controparte_1
4) con condanna dell'appellata anche delle spese e dei compensi del presente grado d'appello, oltre al rimborso 15% spese generali, più IVA e CPA”. Si reiterano le istanze istruttorie già proposte con l'atto in appello, qualora codesta Ecc.ma Corte ritenga che sussistano dubbi sull'interpretazione delle evidenziate risultanze peritali di C.T.U. fatte proprie dal Giudice di primo grado, la scrivente difesa chiede che sia disposta la convocazione dei
C.T.U., dott.ri e Dott. al fine di chiarire, in contraddittorio con i Persona_2 Persona_3 C.T.P., significato e portata degli accertamenti peritali (pag.66 Relazione) ove si afferma che “stante il grave quadro patologico cardiaco cui comunque era affetto il periziando, alla luce della documentazione a disposizione, le chances di sopravvivenza dello stesso prima dell'evento caduta potevano essere stimate, seppur in via orientativa, attorno al 30% a 6 mesi come indicato dagli stessi C.T. di parte attrice nel loro elaborato allegato in atti”.
L ha concluso come segue: Controparte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta dell' : Controparte_1
• in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello promosso dai signori e;
Parte_1 Parte_2
• in subordine: dichiarare comunque infondato l'appello promosso dai signori Parte_1
e , e per l'effetto rigettarlo integralmente;
[...] Parte_2
• in ogni caso: confermare integralmente la sentenza Tribunale di Parma n. 542/2022 emessa all'esito del giudizio R.G. 1071/2020;
• sempre in ogni caso: con vittoria di spese legali e competenze del secondo grado di giudizio per l' , considerata, altresì, la consistenza della lite, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario 15%, con precisazione che in tale ipotesi andrà disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico del soccombente, in considerazione del fatto che l' è difesa da avvocati Controparte_1 iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella notte dell'11 giugno 2018, alle ore 1:34, il Dott. avvertendo Persona_1 persistente dolore toracico, si determinava ad andare, con il proprio mezzo, al PS della
[...]
, dove veniva preso in carico dal personale ospedaliero e in seguito Controparte_3 ai primi controlli sottoposto a coronarografia e intervento di angioplastica coronarica (PTCA) effettuati presso il Reparto di Cardiologia;
in seguito, alle ore 4 veniva trasferito alla unità di terapia intensiva
(UTIC), ove veniva monitorato con sistema Philips, con cavo di collegamento tra paziente e monitor posizionato a testa del letto.
pagina 2 di 5 Alle ore 6:30, per l'agitazione del paziente, che voleva alzarsi, veniva chiamato il medico di guardia, il quale, secondo quanto riportato nella cartella clinica, ordinava di alzare le spondine dal letto. Alle ore 7:00 veniva nuovamente chiamato il medico di guardia, perché il paziente era stato trovato a terra, e nella caduta aveva riportato un trauma massiccio facciale, importante sanguinamento, epistassi e inondazione delle vie aeree;
si procedeva così con manovre di RCP con massaggio cardiaco, intubazione e aspirazione per sangue copioso nelle vie aeree;
alle 8:01, nonostante tutti i tentativi di rianimazione il paziente veniva dichiarato deceduto. Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 696-bis cpc, promosso da e Parte_1
, in qualità di prossimi congiunti del dott. per mancata adesione Parte_2 Persona_1 all'invito da parte della i il difensore dei congiunti, ritenendo il decesso del CP_5 CP_1 Parte_2 ascrivibile a responsabilità sanitaria, notificava in data 27.02.2020, atto di citazione per richiesta di risarcimento danni, così ripartiti: “danno non patrimoniale da morte di prossimo congiunto (euro 520.000,00); danni patrimoniali da cessata contribuzione al menage familiare (euro € 465.532,51); danno da perdita di chances da sopravvivenza (euro € 283.804,85); altri danni patrimoniali (€7.007,00)” per un totale pari a € 1.276.344,36. Con comparsa di risposta in data 31.08.2020, si costituiva in giudizio l' di chiedendo il CP_5 CP_1 rigetto delle domande proposte. Concessi i termini per memorie ex art.183 sesto comma cpc il giudice disponeva CTU medico-legale
(Collegio peritale composto da Dott. e Dott. per accertare la Persona_2 Persona_3 sussistenza di una eventuale responsabilità dei sanitari per la morte del Dott. ; quindi con Parte_2 sentenza pubblicata il 6.05.2022 n. 542/2022, il Tribunale di Parma accoglieva la domanda, limitatamente al riconoscimento di un danno da perdita di chances, che liquidava nell'importo di 8.424,00, oltre interessi al saggio legale dall'11.06.2018, al soddisfo;
compensava le spese per ¾ e condannava la convenuta alla rifusione del restante quarto in favore degli attori che liquidava, CP_1 in €3.000,00, oltre €610,00 per spese di CTP, rimborsi al 15%, IVA e cpa come per legge, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Parma hanno proposto appello e Parte_1
per i seguenti motivi: Parte_2
I) – Erroneo criterio di calcolo utilizzato dal Giudice di primo grado nella quantificazione dei danni e in particolare erronea liquidazione del c.d. danno da perdita di chances di sopravvivenza;
II) – Erroneo mancato riconoscimento di altri danni patrimoniali;
III) – Erronea compensazione parziale delle spese di lite;
Con comparsa di risposta del 10.03.2023, si è ritualmente costituita nel presente giudizio di appello l' i chiedendo il rigetto dell'appello proposto dai diretti congiunti del Dott. e CP_5 CP_1 Parte_2
l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Parma n. 542/2022. La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe alla udienza del 7 maggio 2024, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
*** Il primo motivo di appello è infondato. Si premette, per chiarezza espositiva, che l'appellante non ha investito dei motivi di impugnazione la decisione di primo grado, nella parte in cui ha escluso una responsabilità sanitaria diretta per la morte del paziente, condividendo le conclusioni della Ctu, secondo cui il grave quadro patologico del periziando ne definiva le chances di sopravvivenza, prima dell'evento caduta, attorno al 30% a 6 mesi;
sul punto non vi è critica, e nelle conclusioni dell'appellante, la premessa alla richiesta del riconoscimento di un maggior danno è così formulata: “immutata la statuizione del giudice di primo grado in ordine all'accertata responsabilità in punto an debeatur” ; non sono neppure state riproposte le domande risarcitorie avanzate in primo grado in proprio dai signori e Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 5 per la lesione del rapporto parentale;
sulla assenza di responsabilità sanitaria diretta della Parte_2 struttura per la morte del dottor si è quindi indubbiamente formato il giudicato. Parte_2
La impugnazione, in effetti, riguarda esclusivamente la liquidazione del danno per responsabilità sanitaria da perdita di chances, asseritamente erronea nella parte in cui ha monetizzato il controvalore del periodo di sopravvivenza stimato limitandolo alla misura temporale di soli sei mesi. L'appellante deduce che “il calcolo quantitativo avrebbe dovuto effettuarsi in rapporto alle aspettative di sopravvivenza di una persona la quale presentava, trascorso il menzionato lasso di tempo coincidente con il periodo di massima incidenza delle complicanze gravi (recidiva o decesso), le medesime probabilità di sopravvivenza di un paziente cardiopatico cronico, in grado, come tale, di rientrare nella vita attiva con buone probabilità di sopravvivenza, se curato in modo adeguato”. Il motivo è infondato, per due ordini di ragioni;
in primo luogo perché il presupposto implicito della contestazione della liquidazione operata dal primo giudice è la equiparazione concettuale del danno da perdita di chances al danno da responsabilità sanitaria diretta, il che costituisce travisamento della individuazione e definizione del primo.
La perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste infatti nella privazione della mera
“possibilità” di un miglior risultato sperato, (nel caso di specie, in termini di maggiore durata della vita) che però, da una parte deve necessariamente avere, per essere tale, i caratteri della eventualità ed incertezza, dall'altra integra evento di danno risarcibile da liquidare in via equitativa soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (vedi tra le tante Cass. n. 28993/2019).
Per questo, per accertare che la chance perduta nella fattispecie sia giuridicamente rilevante, occorre esprimerla e verificarla in termini percentuali, come è stato fatto nel caso in esame, in cui il giudice di primo grado ha colto la indicazione dei CCTTUU, secondo cui il dottor nelle sue Parte_2 condizioni, aveva delle chances di sopravvivenza del 30% a sei mesi, ed ha ritenuto sussistente il danno, individuato nel sacrificio di tale speranza, o possibilità, procedendo alla liquidazione in base alle tabelle del danno biologico, e scegliendo quelle della invalidità temporanea, più favorevoli in concreto al danneggiato, con alcuni correttivi incrementali.
Poiché il dato percentuale è un dato statistico, e la speranza di vita per il singolo resta comunque solo una “possibilità”, che potrebbe verificarsi, se questi rientrasse per sua fortuna nella percentuale del 30
%, ma più probabilmente era destinata a non verificarsi, non è d'altro canto obbligatorio commisurare il risarcimento alla percentuale indicata, intesa come "risultato perduto", poiché quella che va risarcita è solo la "possibilità perduta" di realizzarlo, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto.
Ciò premesso, in via generale, e esaminando il caso concreto, il motivo di appello è comunque infondato, perché la pretesa degli appellanti, di commisurare il risarcimento, pur seguendo il criterio liquidativo applicato dal primo giudice, alla durata della vita media non trova riscontro nella condizione del paziente, stante il grave quadro patologico cardiaco da cui questi era affetto;
non è contestato che le chances potevano essere stimate, seppure in via orientativa, attorno al 30% a 6 mesi come indicato dagli stessi C.T. di parte attrice nel loro elaborato allegato in atti;
la tesi per cui, trascorsi i primi sei mesi, il paziente avrebbe ritrovato un equilibrio fisiologico che gli avrebbe consentito probabilmente di conservare la medesima chance di sopravvivenza a vita intera non trova alcun appiglio oggettivo e scientifico, e non è sostenuta neppure dai Ct di parte.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'erroneo mancato riconoscimento di altri danni patrimoniali: in particolare il mancato riconoscimento delle spese di consulenza medico legale di parte eseguita in fase stragiudiziale, per complessivi €.2.440,00 pur ritenute congrue dal Ctu, delle spese legali stragiudiziali incluso il procedimento di mediazione, per €.787,00 e delle spese funebri e di tumulazione, per €.3.780,00.
pagina 4 di 5 Ora, il motivo è infondato, per quanto attiene alle spese funebri e di tumulazione, perché le stesse sono state sostenute dai congiunti a causa del decesso di , che non è ascrivibile a Persona_1 responsabilità sanitaria, per quanto si è detto.
Il giudice di primo grado ha infatti accertato la responsabilità sanitaria solo per la perduta possibilità di sopravvivenza, patita dal medesimo dottor in termini di mera chance, liquidando Parte_2 l'equivalente risarcitorio in favore degli attori nella loro qualità di eredi, non iure proprio. Il motivo è invece fondato, per quanto riguarda le spese stragiudiziali sostenute, che costituiscono per la parte un danno emergente, hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (vedi sul punto Cass.S.U. 16990 del 2017, 24481 del 2020, tra le altre), e sono state oggetto di domanda già in primo grado;
pertanto, l'importo di € 2.440,00 per le spese di Ctp (congruo secondo il Ctu), e di € 787,00 per spese legali stragiudiziali, anche di mediazione, vanno interamente riconosciuti e non possono essere oggetto di compensazione ex art.92 cpc: l'importo viene posto in un punto di condanna autonomo, con conseguente esclusione delle spese di Ctp nel punto relativo alle spese legali.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono l'erronea compensazione parziale delle spese di lite, per tre quarti, con conseguente condanna a carico della pur soccombente, di un solo quarto CP_1 delle spese.
Il motivo è astrattamente fondato: come ha statuito la Suprema Corte a Sezioni Unite (con sentenza
32061 del 2022) l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dando luogo a reciproca soccombenza, (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, e può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; che tuttavia il primo giudice non ha addotto.
Il motivo è comunque assorbito, atteso che a fronte della parziale riforma della decisione la Corte liquida le spese di entrambi i gradi tenendo conto dell'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, e parziale riforma della decisione di primo grado condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, della ulteriore somma di €.3.227,00 per le spese stragiudiziali sostenute, oltre interessi al saggio legale dall'11.06.2018, al soddisfo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore degli attori che si liquidano, in € 5.200,00 per il primo grado, e in €.5.800,00 per l'appello, oltre esborsi, spese generali ed IVA di legge;
conferma nel resto la prima decisione.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1865/2022 promossa da:
e Parte_1 C.F._1
, Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SLAWITZ GIOVANNI EMILIO e dell'avv. CICOGNANI LUCA
( STRADA MAGGIORE 28 40125 BOLOGNA, ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso quest'ultimo, APPELLANTE contro
, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FORNARI MATTEO e dell'avv. PIGORINI ENRICO ( ) C/O C.F._4
VIA Controparte_2
GRAMSCI 14 43126 ; , CP_1
APPELLATA
Avverso la sentenza 542 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza n.542/2022 emessa dal Tribunale di Parma, comunicata in data 6 maggio 2022 e resa nell'ambito del procedimento n.1071/2020 R.G., immutata la statuizione del giudice di primo grado in ordine all'accertata responsabilità in punto an debeatur, previa se del caso convocazione a chiarimenti dei CTU, pagina 1 di 5 1) condannare l' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti a favore degli appellanti quali eredi del dott. , nelle somme indicate in atto di appello o in quelle diverse che Persona_1 codesta Corte d'Appello riterrà dovute, anche in via equitativa e che saranno ritenute di giustizia;
2) condannare l' al risarcimento degli altri danni Controparte_4 patrimoniali, quantificati in € 2.440,00 per spese per consulenza tecnica medico-legale di parte eseguita in fase stragiudiziale, in € 787,00 per spese legali stragiudiziali incluso il procedimento di mediazione e in € 3.780,00 per spese funebri;
3) rideterminare le spese processuali liquidate all'esito del giudizio di primo grado, compensate per
3/4 dalla sentenza di prime cure, ponendole totalmente o, quantomeno, prevalentemente a carico dell' Controparte_1
4) con condanna dell'appellata anche delle spese e dei compensi del presente grado d'appello, oltre al rimborso 15% spese generali, più IVA e CPA”. Si reiterano le istanze istruttorie già proposte con l'atto in appello, qualora codesta Ecc.ma Corte ritenga che sussistano dubbi sull'interpretazione delle evidenziate risultanze peritali di C.T.U. fatte proprie dal Giudice di primo grado, la scrivente difesa chiede che sia disposta la convocazione dei
C.T.U., dott.ri e Dott. al fine di chiarire, in contraddittorio con i Persona_2 Persona_3 C.T.P., significato e portata degli accertamenti peritali (pag.66 Relazione) ove si afferma che “stante il grave quadro patologico cardiaco cui comunque era affetto il periziando, alla luce della documentazione a disposizione, le chances di sopravvivenza dello stesso prima dell'evento caduta potevano essere stimate, seppur in via orientativa, attorno al 30% a 6 mesi come indicato dagli stessi C.T. di parte attrice nel loro elaborato allegato in atti”.
L ha concluso come segue: Controparte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta dell' : Controparte_1
• in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello promosso dai signori e;
Parte_1 Parte_2
• in subordine: dichiarare comunque infondato l'appello promosso dai signori Parte_1
e , e per l'effetto rigettarlo integralmente;
[...] Parte_2
• in ogni caso: confermare integralmente la sentenza Tribunale di Parma n. 542/2022 emessa all'esito del giudizio R.G. 1071/2020;
• sempre in ogni caso: con vittoria di spese legali e competenze del secondo grado di giudizio per l' , considerata, altresì, la consistenza della lite, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario 15%, con precisazione che in tale ipotesi andrà disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico del soccombente, in considerazione del fatto che l' è difesa da avvocati Controparte_1 iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella notte dell'11 giugno 2018, alle ore 1:34, il Dott. avvertendo Persona_1 persistente dolore toracico, si determinava ad andare, con il proprio mezzo, al PS della
[...]
, dove veniva preso in carico dal personale ospedaliero e in seguito Controparte_3 ai primi controlli sottoposto a coronarografia e intervento di angioplastica coronarica (PTCA) effettuati presso il Reparto di Cardiologia;
in seguito, alle ore 4 veniva trasferito alla unità di terapia intensiva
(UTIC), ove veniva monitorato con sistema Philips, con cavo di collegamento tra paziente e monitor posizionato a testa del letto.
pagina 2 di 5 Alle ore 6:30, per l'agitazione del paziente, che voleva alzarsi, veniva chiamato il medico di guardia, il quale, secondo quanto riportato nella cartella clinica, ordinava di alzare le spondine dal letto. Alle ore 7:00 veniva nuovamente chiamato il medico di guardia, perché il paziente era stato trovato a terra, e nella caduta aveva riportato un trauma massiccio facciale, importante sanguinamento, epistassi e inondazione delle vie aeree;
si procedeva così con manovre di RCP con massaggio cardiaco, intubazione e aspirazione per sangue copioso nelle vie aeree;
alle 8:01, nonostante tutti i tentativi di rianimazione il paziente veniva dichiarato deceduto. Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 696-bis cpc, promosso da e Parte_1
, in qualità di prossimi congiunti del dott. per mancata adesione Parte_2 Persona_1 all'invito da parte della i il difensore dei congiunti, ritenendo il decesso del CP_5 CP_1 Parte_2 ascrivibile a responsabilità sanitaria, notificava in data 27.02.2020, atto di citazione per richiesta di risarcimento danni, così ripartiti: “danno non patrimoniale da morte di prossimo congiunto (euro 520.000,00); danni patrimoniali da cessata contribuzione al menage familiare (euro € 465.532,51); danno da perdita di chances da sopravvivenza (euro € 283.804,85); altri danni patrimoniali (€7.007,00)” per un totale pari a € 1.276.344,36. Con comparsa di risposta in data 31.08.2020, si costituiva in giudizio l' di chiedendo il CP_5 CP_1 rigetto delle domande proposte. Concessi i termini per memorie ex art.183 sesto comma cpc il giudice disponeva CTU medico-legale
(Collegio peritale composto da Dott. e Dott. per accertare la Persona_2 Persona_3 sussistenza di una eventuale responsabilità dei sanitari per la morte del Dott. ; quindi con Parte_2 sentenza pubblicata il 6.05.2022 n. 542/2022, il Tribunale di Parma accoglieva la domanda, limitatamente al riconoscimento di un danno da perdita di chances, che liquidava nell'importo di 8.424,00, oltre interessi al saggio legale dall'11.06.2018, al soddisfo;
compensava le spese per ¾ e condannava la convenuta alla rifusione del restante quarto in favore degli attori che liquidava, CP_1 in €3.000,00, oltre €610,00 per spese di CTP, rimborsi al 15%, IVA e cpa come per legge, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Parma hanno proposto appello e Parte_1
per i seguenti motivi: Parte_2
I) – Erroneo criterio di calcolo utilizzato dal Giudice di primo grado nella quantificazione dei danni e in particolare erronea liquidazione del c.d. danno da perdita di chances di sopravvivenza;
II) – Erroneo mancato riconoscimento di altri danni patrimoniali;
III) – Erronea compensazione parziale delle spese di lite;
Con comparsa di risposta del 10.03.2023, si è ritualmente costituita nel presente giudizio di appello l' i chiedendo il rigetto dell'appello proposto dai diretti congiunti del Dott. e CP_5 CP_1 Parte_2
l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Parma n. 542/2022. La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe alla udienza del 7 maggio 2024, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
*** Il primo motivo di appello è infondato. Si premette, per chiarezza espositiva, che l'appellante non ha investito dei motivi di impugnazione la decisione di primo grado, nella parte in cui ha escluso una responsabilità sanitaria diretta per la morte del paziente, condividendo le conclusioni della Ctu, secondo cui il grave quadro patologico del periziando ne definiva le chances di sopravvivenza, prima dell'evento caduta, attorno al 30% a 6 mesi;
sul punto non vi è critica, e nelle conclusioni dell'appellante, la premessa alla richiesta del riconoscimento di un maggior danno è così formulata: “immutata la statuizione del giudice di primo grado in ordine all'accertata responsabilità in punto an debeatur” ; non sono neppure state riproposte le domande risarcitorie avanzate in primo grado in proprio dai signori e Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 5 per la lesione del rapporto parentale;
sulla assenza di responsabilità sanitaria diretta della Parte_2 struttura per la morte del dottor si è quindi indubbiamente formato il giudicato. Parte_2
La impugnazione, in effetti, riguarda esclusivamente la liquidazione del danno per responsabilità sanitaria da perdita di chances, asseritamente erronea nella parte in cui ha monetizzato il controvalore del periodo di sopravvivenza stimato limitandolo alla misura temporale di soli sei mesi. L'appellante deduce che “il calcolo quantitativo avrebbe dovuto effettuarsi in rapporto alle aspettative di sopravvivenza di una persona la quale presentava, trascorso il menzionato lasso di tempo coincidente con il periodo di massima incidenza delle complicanze gravi (recidiva o decesso), le medesime probabilità di sopravvivenza di un paziente cardiopatico cronico, in grado, come tale, di rientrare nella vita attiva con buone probabilità di sopravvivenza, se curato in modo adeguato”. Il motivo è infondato, per due ordini di ragioni;
in primo luogo perché il presupposto implicito della contestazione della liquidazione operata dal primo giudice è la equiparazione concettuale del danno da perdita di chances al danno da responsabilità sanitaria diretta, il che costituisce travisamento della individuazione e definizione del primo.
La perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste infatti nella privazione della mera
“possibilità” di un miglior risultato sperato, (nel caso di specie, in termini di maggiore durata della vita) che però, da una parte deve necessariamente avere, per essere tale, i caratteri della eventualità ed incertezza, dall'altra integra evento di danno risarcibile da liquidare in via equitativa soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (vedi tra le tante Cass. n. 28993/2019).
Per questo, per accertare che la chance perduta nella fattispecie sia giuridicamente rilevante, occorre esprimerla e verificarla in termini percentuali, come è stato fatto nel caso in esame, in cui il giudice di primo grado ha colto la indicazione dei CCTTUU, secondo cui il dottor nelle sue Parte_2 condizioni, aveva delle chances di sopravvivenza del 30% a sei mesi, ed ha ritenuto sussistente il danno, individuato nel sacrificio di tale speranza, o possibilità, procedendo alla liquidazione in base alle tabelle del danno biologico, e scegliendo quelle della invalidità temporanea, più favorevoli in concreto al danneggiato, con alcuni correttivi incrementali.
Poiché il dato percentuale è un dato statistico, e la speranza di vita per il singolo resta comunque solo una “possibilità”, che potrebbe verificarsi, se questi rientrasse per sua fortuna nella percentuale del 30
%, ma più probabilmente era destinata a non verificarsi, non è d'altro canto obbligatorio commisurare il risarcimento alla percentuale indicata, intesa come "risultato perduto", poiché quella che va risarcita è solo la "possibilità perduta" di realizzarlo, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto.
Ciò premesso, in via generale, e esaminando il caso concreto, il motivo di appello è comunque infondato, perché la pretesa degli appellanti, di commisurare il risarcimento, pur seguendo il criterio liquidativo applicato dal primo giudice, alla durata della vita media non trova riscontro nella condizione del paziente, stante il grave quadro patologico cardiaco da cui questi era affetto;
non è contestato che le chances potevano essere stimate, seppure in via orientativa, attorno al 30% a 6 mesi come indicato dagli stessi C.T. di parte attrice nel loro elaborato allegato in atti;
la tesi per cui, trascorsi i primi sei mesi, il paziente avrebbe ritrovato un equilibrio fisiologico che gli avrebbe consentito probabilmente di conservare la medesima chance di sopravvivenza a vita intera non trova alcun appiglio oggettivo e scientifico, e non è sostenuta neppure dai Ct di parte.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'erroneo mancato riconoscimento di altri danni patrimoniali: in particolare il mancato riconoscimento delle spese di consulenza medico legale di parte eseguita in fase stragiudiziale, per complessivi €.2.440,00 pur ritenute congrue dal Ctu, delle spese legali stragiudiziali incluso il procedimento di mediazione, per €.787,00 e delle spese funebri e di tumulazione, per €.3.780,00.
pagina 4 di 5 Ora, il motivo è infondato, per quanto attiene alle spese funebri e di tumulazione, perché le stesse sono state sostenute dai congiunti a causa del decesso di , che non è ascrivibile a Persona_1 responsabilità sanitaria, per quanto si è detto.
Il giudice di primo grado ha infatti accertato la responsabilità sanitaria solo per la perduta possibilità di sopravvivenza, patita dal medesimo dottor in termini di mera chance, liquidando Parte_2 l'equivalente risarcitorio in favore degli attori nella loro qualità di eredi, non iure proprio. Il motivo è invece fondato, per quanto riguarda le spese stragiudiziali sostenute, che costituiscono per la parte un danno emergente, hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (vedi sul punto Cass.S.U. 16990 del 2017, 24481 del 2020, tra le altre), e sono state oggetto di domanda già in primo grado;
pertanto, l'importo di € 2.440,00 per le spese di Ctp (congruo secondo il Ctu), e di € 787,00 per spese legali stragiudiziali, anche di mediazione, vanno interamente riconosciuti e non possono essere oggetto di compensazione ex art.92 cpc: l'importo viene posto in un punto di condanna autonomo, con conseguente esclusione delle spese di Ctp nel punto relativo alle spese legali.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono l'erronea compensazione parziale delle spese di lite, per tre quarti, con conseguente condanna a carico della pur soccombente, di un solo quarto CP_1 delle spese.
Il motivo è astrattamente fondato: come ha statuito la Suprema Corte a Sezioni Unite (con sentenza
32061 del 2022) l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dando luogo a reciproca soccombenza, (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, e può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; che tuttavia il primo giudice non ha addotto.
Il motivo è comunque assorbito, atteso che a fronte della parziale riforma della decisione la Corte liquida le spese di entrambi i gradi tenendo conto dell'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, e parziale riforma della decisione di primo grado condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, della ulteriore somma di €.3.227,00 per le spese stragiudiziali sostenute, oltre interessi al saggio legale dall'11.06.2018, al soddisfo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore degli attori che si liquidano, in € 5.200,00 per il primo grado, e in €.5.800,00 per l'appello, oltre esborsi, spese generali ed IVA di legge;
conferma nel resto la prima decisione.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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