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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AG ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, OR
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 797/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosignano Marittimo - Via Dei Lavoratori N. 21 57016 Rosignano Marittimo LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 565/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
1 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 890 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l. ricorreva, previa istanza di reclamo mediazione ex art.17-bis del D.Lgs.546/92, avverso l'avviso di accertamento n. 890 del 26 novembre 2020, notificato in data 21.12.2020, con il quale il Comune di Rosignano Marittimo chiedeva il pagamento di € 2.232,92 a titolo di maggiore Imposta Municipale Propria (I.MU.) per l'anno 2015 relativamente ad alcune unità immobiliari poste in Indirizzo_1
, oltre ad interessi e sanzioni.
La società ricorrente sosteneva il difetto di motivazione dell'avviso, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 con riferimento ai fabbricati censiti al Foglio 8, Part. 95, sub. dal
604 al 608, essendo state demolite le unità immobiliari nel 2010, come da comunicazione presentata al
Comune, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 4 della L. n. 212/2000, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 6 del d.L. n. 201/2011 e della Deliberazione C.C. n. 121 del 30/07/2015 con riferimento agli immobili censiti al Foglio 11, Part. 255, sub. 1 e 2, per applicazione dell'aliquota dell'1,06% anziché dell'0,81%, trattandosi di immobili concessi in locazione, e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune con proprie controdeduzioni sosteneva l'adeguatezza della motivazione, la fondatezza del presupposto impositivo, risultando le unità immobiliari iscritte al catasto nell'anno d'imposta in questione, la mancata prova della demolizione in data antecedente, la corretta applicazione dell'aliquota alle unità in locazione per omessa presentazione dell'apposita comunicazione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno, con sentenza n.565/2023 del 18.12.2023, rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, ritenendo sufficientemente motivato l'avviso impugnato, risultando le unità immobiliari oggetto dell'accertamento ancora iscritte catastalmente nell'anno d'imposta
2015 e soppresse solo in data 4.3.2016, data di presentazione dell'atto di variazione catastale, e non dimostrata neppure l'effettiva demolizione dei fabbricati, non spettante l'aliquota agevolata per mancata presentazione della necessaria comunicazione prevista a pena di decadenza.
La Società_1. S.r.l. subentrata alla società ricorrente, propone appello avverso tale sentenza sostenendo la violazione e falsa applicazione della normativa richiamata per aver ritenuto non provata la demolizione delle unità immobiliari alla data del 31.5.2010, nonostante la documentazione prodotta e già in atti del
Comune, e non applicabile l'aliquota agevolata alle unità locate sulla base del presupposto formale della mancata presentazione della comunicazione, e chiede la riforma della sentenza appellata con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune con proprie controdeduzioni sostiene l'infondatezza dei motivi di appello richiamando e riproponendo le argomentazioni difensive sostenute in primo grado e chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che l'intestazione catastale di un immobile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (Cass. Sez. 5, n. 16775/2017, Rv. 644888 - 01)” (Cass. n. 16899/2024).
Il Comune è pertanto legittimato a formalizzare, sulla base delle risultanze catastali, la pretesa impositiva, incombendo alla parte contribuente l'onere di fornire la prova della insussistenza delle condizioni per la sua iscrivibilità o conservazione al catasto.
La documentazione presentata non appare idonea a dimostrare, con certezza, l'avvenuta totale demolizione delle unità immobiliari in questione in data antecedente alla presentazione, avvenuta il 4.3.2016, della dichiarazione di variazione, con procedura dichiaratamente finalizzata alla soppressione dei subalterni indicati in quanto demoliti “con tipo mappale 73355 del 31.5.2010”, la cui efficacia retroattiva, giustificata da eventuali errori di fatto, avrebbe dovuto essere dimostrata dalla parte contribuente.
Dall'atto di aggiornamento presentato dal geom.Nominativo_1, che comunque costituisce una proposta di aggiornamento cartografico, rilasciato dall'Ufficio Provinciale di Livorno dell'Agenzia del Territorio in data
17.3.2010, non si evince la demolizione delle unità in questione, né si evince dalle foto aeree l'esatta indicazione delle aree eventualmente occupate da tali immobili asseritamente demoliti.
Per quanto riguarda le autorizzazioni alla demolizione si osserva che in data 20.3.2009 il Comune aveva richiesto documentazione integrativa con riferimento alla relativa pratica edilizia senza ottenere risposta, restando conseguentemente sospesa la pratica stessa, per cui neppure dal punto di vista edilizio è stata dimostrata con certezza l'avvenuta demolizione alla data indicata da parte contribuente.
Per quanto riguarda la corretta aliquota da applicare ai fabbricati concessi in locazione si prende atto che il regolamento comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare derivata dalla legge, prevedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata per i fabbricati ad uso abitativo dati in locazione con contratto regolarmente registrato per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno, richiedendo, al fine di beneficiare di tale aliquota, la presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, su apposito modello predisposto dall'U.O. Gestione Entrate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno d'imposta.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, sempre in materia di IMU, che “la dichiarazione in oggetto va poi considerata come atto di volontà e non come mera ed emendabile dichiarazione di scienza”, che “scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine”, e che “esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (Cass.sent.n.24200/2024).
Si ritiene pertanto che non avendo parte contribuente ottemperato all'obbligo dichiarativo l'ente impositore abbia correttamente applicato l'aliquota ordinaria.
Si rigetta l'appello e si condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 oltre rimborso forfetario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 500,00 oltre rimborso forfetario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AG ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, OR
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 797/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosignano Marittimo - Via Dei Lavoratori N. 21 57016 Rosignano Marittimo LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 565/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
1 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 890 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l. ricorreva, previa istanza di reclamo mediazione ex art.17-bis del D.Lgs.546/92, avverso l'avviso di accertamento n. 890 del 26 novembre 2020, notificato in data 21.12.2020, con il quale il Comune di Rosignano Marittimo chiedeva il pagamento di € 2.232,92 a titolo di maggiore Imposta Municipale Propria (I.MU.) per l'anno 2015 relativamente ad alcune unità immobiliari poste in Indirizzo_1
, oltre ad interessi e sanzioni.
La società ricorrente sosteneva il difetto di motivazione dell'avviso, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 con riferimento ai fabbricati censiti al Foglio 8, Part. 95, sub. dal
604 al 608, essendo state demolite le unità immobiliari nel 2010, come da comunicazione presentata al
Comune, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 4 della L. n. 212/2000, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 6 del d.L. n. 201/2011 e della Deliberazione C.C. n. 121 del 30/07/2015 con riferimento agli immobili censiti al Foglio 11, Part. 255, sub. 1 e 2, per applicazione dell'aliquota dell'1,06% anziché dell'0,81%, trattandosi di immobili concessi in locazione, e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune con proprie controdeduzioni sosteneva l'adeguatezza della motivazione, la fondatezza del presupposto impositivo, risultando le unità immobiliari iscritte al catasto nell'anno d'imposta in questione, la mancata prova della demolizione in data antecedente, la corretta applicazione dell'aliquota alle unità in locazione per omessa presentazione dell'apposita comunicazione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno, con sentenza n.565/2023 del 18.12.2023, rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, ritenendo sufficientemente motivato l'avviso impugnato, risultando le unità immobiliari oggetto dell'accertamento ancora iscritte catastalmente nell'anno d'imposta
2015 e soppresse solo in data 4.3.2016, data di presentazione dell'atto di variazione catastale, e non dimostrata neppure l'effettiva demolizione dei fabbricati, non spettante l'aliquota agevolata per mancata presentazione della necessaria comunicazione prevista a pena di decadenza.
La Società_1. S.r.l. subentrata alla società ricorrente, propone appello avverso tale sentenza sostenendo la violazione e falsa applicazione della normativa richiamata per aver ritenuto non provata la demolizione delle unità immobiliari alla data del 31.5.2010, nonostante la documentazione prodotta e già in atti del
Comune, e non applicabile l'aliquota agevolata alle unità locate sulla base del presupposto formale della mancata presentazione della comunicazione, e chiede la riforma della sentenza appellata con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Il Comune con proprie controdeduzioni sostiene l'infondatezza dei motivi di appello richiamando e riproponendo le argomentazioni difensive sostenute in primo grado e chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che l'intestazione catastale di un immobile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (Cass. Sez. 5, n. 16775/2017, Rv. 644888 - 01)” (Cass. n. 16899/2024).
Il Comune è pertanto legittimato a formalizzare, sulla base delle risultanze catastali, la pretesa impositiva, incombendo alla parte contribuente l'onere di fornire la prova della insussistenza delle condizioni per la sua iscrivibilità o conservazione al catasto.
La documentazione presentata non appare idonea a dimostrare, con certezza, l'avvenuta totale demolizione delle unità immobiliari in questione in data antecedente alla presentazione, avvenuta il 4.3.2016, della dichiarazione di variazione, con procedura dichiaratamente finalizzata alla soppressione dei subalterni indicati in quanto demoliti “con tipo mappale 73355 del 31.5.2010”, la cui efficacia retroattiva, giustificata da eventuali errori di fatto, avrebbe dovuto essere dimostrata dalla parte contribuente.
Dall'atto di aggiornamento presentato dal geom.Nominativo_1, che comunque costituisce una proposta di aggiornamento cartografico, rilasciato dall'Ufficio Provinciale di Livorno dell'Agenzia del Territorio in data
17.3.2010, non si evince la demolizione delle unità in questione, né si evince dalle foto aeree l'esatta indicazione delle aree eventualmente occupate da tali immobili asseritamente demoliti.
Per quanto riguarda le autorizzazioni alla demolizione si osserva che in data 20.3.2009 il Comune aveva richiesto documentazione integrativa con riferimento alla relativa pratica edilizia senza ottenere risposta, restando conseguentemente sospesa la pratica stessa, per cui neppure dal punto di vista edilizio è stata dimostrata con certezza l'avvenuta demolizione alla data indicata da parte contribuente.
Per quanto riguarda la corretta aliquota da applicare ai fabbricati concessi in locazione si prende atto che il regolamento comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare derivata dalla legge, prevedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata per i fabbricati ad uso abitativo dati in locazione con contratto regolarmente registrato per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno, richiedendo, al fine di beneficiare di tale aliquota, la presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, su apposito modello predisposto dall'U.O. Gestione Entrate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno d'imposta.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, sempre in materia di IMU, che “la dichiarazione in oggetto va poi considerata come atto di volontà e non come mera ed emendabile dichiarazione di scienza”, che “scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine”, e che “esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (Cass.sent.n.24200/2024).
Si ritiene pertanto che non avendo parte contribuente ottemperato all'obbligo dichiarativo l'ente impositore abbia correttamente applicato l'aliquota ordinaria.
Si rigetta l'appello e si condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 oltre rimborso forfetario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 500,00 oltre rimborso forfetario.