Articolo 2 della Legge 5 luglio 1964, n. 548
Articolo 1
Versione
2 agosto 1964
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 agosto 1964