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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2362/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 4.6. 2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa con sede Parte_2 legale a Sedriano (MI) Via Galvani 2/4, CF e PI: , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. ALESSANDRO VALERIO, C.F. , del Foro di C.F._1
Velletri, con studio in Roma, Via Boezio, 6
ricorrente -attrice
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) P.IVA_2 con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), Via Piave n. 1
convenuta contumace conclusioni della parte ricorrente:
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di NZ disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE: Nel merito: accertare e dichiarare che il pagamento del ribaltamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla Società ricorrente per il periodo di fornitura 2011/ 2012 a favore del fornitore, non era dovuto per i motivi espressi in atto e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore della Soc. , in p. del l.r.p.t., della somma di € Parte_1
24.465,18, indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali e moratori ex art. 1284, 2033 cod. civ.; e D.lgs. 231/02, o a qualsiasi altro titolo dovuti, tutti dal giorno del pagamento non dovuto sino al saldo relativo. In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato la parte attrice- ricorrente, premesso di essere società specializzata nella produzione e lavorazione di nastri adesivi tecnici, e di essersi rivolta alla Società per l'approvvigionamento Controparte_1 energetico necessario ai fabbisogni del proprio impianto produttivo, concludendo un contratto di fornitura di energia elettrica in esecuzione del quale, nell'arco temporale relativo agli anni 2011 e 2012, le aveva corrisposto il complessivo importo di € 300.279,83, di cui € 24.465,18 versate a titolo di addizionali provinciali, chiedeva la restituzione di tale ultima somma in forza delle pronunce giurisprudenziali interne e comunitarie che ritenevano indebita la percezione degli importi di addizionale sull'accisa provinciale sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988. La ricorrente, dopo avere incaricato un perito di parte affinché lo stesso, previa analisi dell'intera posizione creditoria, verificasse ed attestasse la sussistenza del credito e la non debenza delle somme corrisposte in precedenza come addizionale sull'accisa. (All. 3) , aveva chiesto la restituzione con comunicazione inviata via pec alla convenuta in data 28.05.2020, con contestuale costituzione in mora del debitore ed interruzione dei termini di prescrizione (All. 2). La ricorrente ricordava che tale addizionale sulla accisa provinciale applicata alle fatture per consumi della fornitura di energia elettrica era stata introdotta dall'art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 nella versione vigente prima della sua abrogazione ad opera del D.L. 16/2012. Tale disposizione aveva previsto l'istituzione di “una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di (…) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”. In seguito a mezzo della Direttiva n. 2008/118/CE (che aveva riunito le
2 precedenti Direttive 92/12/CE e 2003/96/CE) è stata armonizzata a livello comunitario la disciplina in materia di accise applicate su diversi prodotti tra cui per quanto di interesse, sull'energia elettrica. In particolare l'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, e come recepita con D.L.gs n. 48 del 29 marzo 2010, ha disposto che
“Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Quindi ai sensi della disciplina unionale, affinché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette in aggiunta all'accisa, quali le addizionali provinciali, è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti: le nuove imposte devono rispettare le regole di imposizione dell'unione applicabili per la determinazione delle accise e dell'IVA; le medesime nuove imposte devono perseguire “una finalità specifica”. In relazione al secondo requisito, la Corte di Giustizia aveva chiarito che “una finalità specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 è una finalità che non sia puramente di bilancio” (Commissione/Francia, 24 febbraio 2000, C-434/97 punto 19, nonché Transportes Jordi Besora, 27 febbraio 2014, C-82/12, punto 23). La necessità che le imposte addizionali presentassero una finalità specifica era stata confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) con la sentenza 25 luglio 2018, causa C- 103/17 che contiene ampi richiami anche alle precedenti conformi sentenze CGUE 27 febbraio 2014, causa C-82/12 e CGUE 5 marzo 2015, causa C-553/13: la CGUE ha specificato che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, è necessario che il suo gettito sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (cfr. punti 38 e 39 della sentenza CGUE 25 luglio 2018, causa C-103/17). Peraltro, la medesima CGUE ha ulteriormente specificato che
“un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”. Alla luce della giurisprudenza della CGUE sopra richiamata, non può, quindi, essere ritenuta “finalità specifica” la destinazione (ricavabile dal Preambolo del D.L. 28 novembre 1988, n. 511) data dallo Stato italiano alle imposte addizionali di
“assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”. Quindi, atteso che né la disposizione di cui all'art. 6 sopra citato, né il decreto 11.06.2007 del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo, che disciplinavano l'istituto delle
3 addizionali, indicavano le specifiche finalità che le addizionali provinciali avrebbero dovuto soddisfare, nel 2011 la Commissione Europea aveva contestato all'Italia l'incompatibilità della disciplina italiana con quella europea aprendo una procedura di infrazione (n. 2012/4036) con l'effetto che lo Stato italiano si era visto costretto ad abolire le addizionali provinciali de quibus (Cass. 27101/2019, punto 2.3.3). Pertanto le addizionali provinciali all'accisa applicate e versate negli anni precedenti alla loro abrogazione, intervenuta con il Decreto Legislativo n°68/2011, con decorrenza 1° gennaio 2012, non sono dovute poiché in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE anche per come interpretata dalla CGUE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17. Per tali motivi la ricorrente chiedeva l' integrale ripetizione di quanto versato al fornitore negli anni 2011/2012, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Parte convenuta ritualmente citata, non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.co cpc all'udienza del 4.2.2025.
L'importo pagato dalla ricorrente alla convenuta a titolo di addizionale provinciale sull'accisa ammonta a complessivi €24.465,18, come provato dagli estratti conto e fatture prodotti sub doc.1 e dalla perizia di stima e quantificazione prodotta come doc.
3. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento. Per ormai costante giurisprudenza di legittimità la somma pagata a titolo di addizionale provinciale sull'accisa non era dovuta per contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE -art. 1, paragrafo 2«gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta»), e se addebitata dal fornitore al consumatore, può essere oggetto di ripetizione da parte del consumatore verso il fornitore, che a propria volta può ripeterla dalla AM FI. Secondo la Suprema Corte “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15198 del 04/06/2019; conf. 27101/2019).
4 Osserva la Corte che “ Secondo il diritto eurounitario una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, Controparte_2
punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C-82/12, Transportes
[...]
Jordi Besora, punto 22).
Punto decisivo ai fini della sopravvivenza, secondo il diritto dell'Unione Europea (al fine della applicazione della disciplina di diritto,interno), delle imposte addizionali è, pertanto, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (Corte di Giustizia UE, 24 febbraio 2000, C- 434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2000, C- 437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C- 82/12, Transportes Jordi Besora, cit., punto 23). Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41). Tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale, «poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese» (Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29). Le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con I. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Ig. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d. Igs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali. Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex multis, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923).
5 Le imposte addizionali per cui vi è controversia non sono, dunque, dovute” . L'art. 6, comma 2, D.L. 551/1988, che prevedeva l'addizionale, è stato abrogato solo a decorrere dal giorno 1.1.2012 per le Regioni a statuto ordinario con la conseguenza che fino a tale data i fornitori di energia elettrica (tra cui l'odierna convenuta) hanno continuato a versare il tributo avvalendosi della facoltà di addebitarlo agli utenti finali (quale è l'odierna ricorrente). Con varie sentenze la Corte di Cassazione ha delineato il meccanismo del recupero dell'imposta pagata sebbene non dovuta, precisando che: obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'AM doganale è unicamente il fornitore, che può addebitarla al consumatore;
il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'AM FI il rimborso delle accise indebitamente corrisposte (salvo casi eccezionali ad es. il fallimento del fornitore); tale diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'AM FI ai sensi dell'art. 14 del TUA – Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995 e successive modificazioni;
tale diritto va esercitato , nel caso in cui il fornitore non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
nel caso di addebito al consumatore finale, il quale abbia esercitato vittoriosamente nei confronti del fornitore azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
nel caso di addebito al consumatore finale , quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'AM FI, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29980 del 19/11/2019 ; Cass. 11 febbraio 2020, n. 3233; 21 luglio 2020, n. 15506). Pur non ignorando il contrario orientamento di parte della giurisprudenza di merito, basato sull'esclusione di “effetti diretti orizzontali” delle direttive dell'Unione europea, si ritiene di dare continuità all'indirizzo maggioritario già espresso da questo Tribunale (come da Corte d'Appello di Venezia sent. 435 /2024, Tribunale di Milano ord. 16.11.2020 , Tribunale di Aosta ord. 20.5.21, Tribunale di Torino sent. n.5121/2024; Corte d'Appello di Milano sent. n.1753/2024 ) , secondo i quali il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, è di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, D.L. 551/1988, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla
Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione, poiché l' incompatibilità dell'imposta in questione col diritto unionale si ricava comunque dai princìpi elaborati al riguardo
6 dalla giurisprudenza comunitaria, con la conseguenza che “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa .” Va inoltre osservato che la qualificazione dell'avvenuto pagamento tra privati quale indebito è conseguenza della applicazione della direttiva tra fornitore e AM FI , e quindi non vi è contrasto col principio della inapplicabilità orizzontale delle direttive.
Non si ravvisa, peraltro, alcun contrasto con i principi costituzionali atteso che l'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico , secondo il quale : Per_1
“Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato dalla sentenza che impone la restituzione delle somme”, non penalizza il fornitore, il quale, una volta rimborsato il consumatore finale, può rivalersi verso l'AM FI. Ancor prima , va osservato che il fornitore ha facoltà, ma non obbligo di rivalersi dell'addizionale sul consumatore finale e, se, nell'ambito delle libere scelte imprenditoriali si è avvalso di tale facoltà, deve sopportare gli oneri ad essa collegati , secondo un equilibrio che non confligge affatto con gli articoli 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, né con l'art. 41 e 117 Cost. Osserva la Suprema Corte che “La Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante, Corte di Giustizia UE, 27 aprile 2017, C-564/15, Per_2 che, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività; vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (cd. principio di effettività: Corte di Giustizia UE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Per_3 punti 40, 41; Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2018, C-380/17, K, B, punti 56, 58; Corte di Giustizia UE, 15 marzo 2007, C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37)”.(Cass. 14200/2019; conf. 29980/2019;27099/2019;20018/2019). Si ritiene pertanto di condividere l'opinione della giurisprudenza di merito secondo cui “Tale sistema, funzionale all'esigenza che l'imposizione delle accise e relative addizionali ed il correlato controllo su di esse siano concentrati su pochi soggetti cioè i produttori o gli importatori dei prodotti …, non denota nemmeno criticità costituzionali, in quanto consente in ogni caso ai fornitori – mediante la rivalsa a
7 seguito di azione vittoriosa esperita nei loro confronti dagli utenti finali – di recuperare nei confronti dell'AM FI quanto corrisposto a titolo di restituzione per imposta indebitamente pagata (il cui costo era stato riversato sugli utenti finali)” (cfr. Tribunale di Aosta, ord.del 21.05.2021). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11.4.2024 (Quinta Sezione) ha ribadito che :
“…24. Di conseguenza, se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33, punto 33).
25. Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale,
26. In secondo luogo, la Corte ha ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 33 e la giurisprudenza ivi Per_4 citata). Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se i fornitori interessati rientrino in una di tali categorie.
27. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
8 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.” Il diritto interno, peraltro ha già contemplato e previsto le possibilità prescritte dalla Corte europea, e ciò è stato ribadito anche dal provvedimento del 10.5.2023 n.4/2023 con cui la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sollevato dal Tribunale di Verona, per difetto di novità della questione, già risolvibile alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle pronunce sopra citate , cui va aggiunta la sentenza 25.10.2022 n. 31609. Con la recente pronuncia sopra citata la
Corte di Giustizia ha ampliato le possibilità per il consumatore finale di ottenere il rimborso, rivolgendosi direttamente allo Stato membro, ma non ha eliminato la possibilità di chiedere il rimborso alla propria controparte diretta ossia al soggetto cui aveva versato l'addizionale, il quale può richiedere a propria volta il rimborso allo Stato. Pertanto, disapplicato l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrasto con l'art. 1, § 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, accertato che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società attrice a favore della convenuta non era dovuto, quest'ultima va condannata a rimborsare all'attrice la somma pagata. Quanto agli interessi legali , nonostante la Suprema Corte abbia chiarito che “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi
9 dell'art. 1219 c.c. (Cass.Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019)”, nel caso di specie vanno fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale in quanto la convenuta, oltre che in buona fede, era sin ab initio non più detentrice delle somme versatele dal consumatore finale e prontamente riversate all'ente pubblico. Infatti osservano le Sezioni Unite nella citata sentenza che “in base ai principi generali, l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c. Il regime della disposizione in esame, che si riferisce, comunque, ad una domanda per il sorgere del debito per interessi consente, sotto altro profilo, di confermare che l'art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto all'art. 1282 c.c., costituendo eccezione -che la disposizione in esame, appunto, ammette- al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del denaro da parte dell'accipiens in buona fede prima della "domanda" nel senso qui specificato” Tuttavia nel caso di specie, come visto, l'addizionale veniva immediatamente riversata all'amministrazione FI e quindi non vi era nemmeno precedente
“utilizzazione del denaro” . Per le medesime ragioni, e considerata la mancata opposizione della convenuta, si ritiene di nulla disporre sulle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna la convenuta a versare all'attrice euro 24.465,18 , oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in NZ il 21.2.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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