Decreto cautelare 17 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/06/2025, n. 12200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12200 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D'Alessandro, Raffaella Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- del decreto del 21 dicembre -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-/-OMISSIS- della Guardia di Finanza – Gruppo Salerno – Sezione Comando, di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, emesso nei confronti del militare addetto al nucleo operativo P.I., ai sensi del d.l. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre -OMISSIS-;
- del decreto-legge 26 novembre -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto-legge del 21 settembre -OMISSIS-, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto-legge 1° aprile -OMISSIS-, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28 maggio -OMISSIS-, n. 76;
- della legge del 23 luglio -OMISSIS-, n. 106;
- del d.l. del 7 gennaio 2022, n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, relativi all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, con specifico riferimento alla conseguente sospensione della propria attività lavorativa dovuta all’intervenuto accertamento di inosservanza del predetto obbligo;
Considerato che l’istanza cautelare presentata è stata respinta in via monocratica e collegiale;
Rilevato che in data 24.03.2025 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso introduttivo del giudizio e che tale dichiarazione è stata debitamente notificata – nella stessa data – alla resistente Amministrazione, nei termini di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a.;
Rilevato che l’Amministrazione non si è opposta alla rinuncia;
Considerato che in esito ai descritti intendimenti, regolarmente formalizzati, al Collegio non rimane che darne atto, imponendosi una declaratoria in conformità;
Ritenuto che, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.