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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2431/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,2431/2024 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/04/1957 con l'Avv. CLAUDIA POLACCHI RICORRENTE E
( nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. MARCO SABATINI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti , dando conto della sussistenza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in VE (VT) Controparte_1 in data 4.3.1984, trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 1, Anno 1984, Parte II, Serie A, A fondamento della domanda deduceva: a) che dalla loro unione in data 19.2.1988 era nata la figlia , la quale era oggi economicamente indipendente;
b) che in data 07.08.1992, il Per_1
Tribunale di Viterbo (proc. RG. n. 3038/1991) aveva omologato le condizioni di separazione contenute nel verbale redatto in data 22.07.1992, le quali prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla moglie, senza nulla stabilire in merito al mantenimento dei coniugi;
c) che da quel momento i coniugi avevano vissuto separatamente per oltre 32 anni avendo ognuno provveduto in via autonoma al proprio mantenimento;
d) che in merito alla situazione economica delle parti, quanto al ricorrente, quest'ultimo percepiva una retribuzione mensile per trattamento pensionistico pari ad euro 2.400,00 oltre alla tredicesima. Lo stesso, poi, era proprietario di un appartamento sito a VE di circa 40 mq., della quota pari al 50% di altro immobile sito in Onano e di due veicoli (una Peugeot 2008 del 2018 ed una Ford KA del 2013), disponendo, inoltre, di risorse finanziarie pari a circa 95mila euro per come esposto in maniera dettagliata in ricorso1. Quanto alla resistente, quest'ultima, che durante il matrimonio aveva sempre lavorato presso la ufficio di VE, ente in favore del quale, anche dopo la CP_2 pensione, aveva continuato a prestare attività lavorativa in maniera sporadica (e risultata retribuita sotto forma di rimborso-spese), disponeva della casa coniugale sita in VE e della quale era proprietaria per il 50% , percepiva un trattamento pensionistico mensile di circa 1.000 euro oltre ad essere proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare descritto in atti.2
Concludeva rappresentando che per l'intera durata del matrimonio - circa dodici anni - entrambi i coniugi, oltre a lavorare, si erano presi cura della famiglia, della casa e della figlia, avendo provveduto, dopo la separazione e per oltre trentadue anni, ognuno al proprio mantenimento in ragione delle rispettive risorse reddituali e patrimoniali. Costituendosi in giudizio, parte resistente ha contestato alcune delle deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava;
in particolare con riguardo alla propria situazione reddituale rappresentava che la stessa, dopo essere andata in pensione nel 2021, aveva visto ridurre il proprio reddito mensile percependo a titolo di pensione, la somma € 1.016,00, oltre tredicesima ed un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili. Quanto ai beni immobili faceva rilevare di potere godere della sola casa coniugale e di altro bene di sua esclusiva proprietà a VE concesso in locazione per € 350,00 mensili. In merito agli altri beni, faceva rilevare la pendenza di una lite giudiziaria con i fratelli relativa alla divisione di numerosi beni immobili i quali, però, per una serie di irregolarità urbanistiche, non sanabili, non erano né divisibili, né commerciabili. Inoltre, poiché non era stato raggiunto alcun accordo per la divisione dei terreni, anche tali beni erano rimasti invenduti. Di conseguenza, la stessa pur essendo formalmente comproprietaria di una serie di immobili, non poteva, in alcun modo, disporre degli stessi, né tali beni potevano essere posti in vendita. In relazione alle dedotte collaborazioni con la che a suo dire era limitata soltanto ad CP_2 alcune ore con attività volontaria e gratuita, faceva rilevare che per tale collaborazione dal settembre 2024 riceveva saltuariamente un fondo spese, come da documento dell' E.P.A.C.A che si allegava (doc. n. 8). Alla luce di tale situazione economica - che al momento riteneva peggiorata rispetto a quando in precedenza lavorava essendo economicamente indipendente, risultando, inoltre, anche titolare di una pensione di invalidità (poi revocata) - era legittimo il riconoscimento di un assegno divorzile che veniva quantificato in euro 500,00 mensili. 1 Buoni postali fruttiferi aventi le seguenti somme capitale: euro 8.233,40, euro € 6.858,54, €10.000,00, euro 3.026,35. € 3.457,17, € 7.459,73, € 22.725,16, € 32.398,76, € 500, 100 e 50 euro;
Nel corso del processo, all'esito della udienza di comparizione delle parti, risultato vano il tentativo di conciliazione ed in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti. La domanda di divorzio avanzata da entrambe le parti è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale di omologa dell'accordo di separazione dei coniugi oltre che la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nel processo di separazione personale. Rilevato, pertanto, che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge n. 898/1970 deve provvedersi in aderenza alla domanda di divorzio.
Passando alla verifica della domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore di parte resistente che ne ha fatto richiesta, si ritiene che lo stesso non possa essere accolto.
A tal riguardo si osserva come sia ormai consolidato il principio per cui il contributo al mantenimento dell'ex coniuge assolve al tempo stesso una funzione assistenziale ed una perequativo-compensativa, duplicità che demanda al giudice, in primo luogo, un giudizio di adeguatezza delle risorse reddituali ad appannaggio dell'ex coniuge instante, subordinando la spettanza dell'assegno alla inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità di quest'ultimo e all'impossibilità oggettiva di procurarseli. In particolare, nel precipuo contenuto assistenziale dell'assegno, la valutazione in termini di adeguatezza dei mezzi del coniuge istante (ivi inclusi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) deve essere condotta in relazione all'obiettivo primario ed essenziale di garantire l'affrancamento dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento, solo poi valorizzando la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, tramite analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e tenendo altresì in considerazione il “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18287/2018, cfr. Cass.VI, n. 11472/2021). Ciò posto sulla base delle prove acquisite nel corso del processo, escluso qualsiasi profilo legato alla funzione compensativa dell'assegno, non essendovi stata alcuna allegazione, né deduzione al riguardo (se non quella relativa alla cura prestata alla cura della nipote, elemento non rilevante per il caso in esame), né deduzioni rispetto a prospettate rinunce professionali operate dalla resistente e tali da avere determinato un miglioramento delle condizioni economiche del marito, il solo aspetto da verificare riguardo la cd. funzione assistenziale dell'assegno; in particolare la verifica circa la possibilità per la resistente, di potere
“provvedere” in maniera autonoma al proprio sostentamento disponendo di mezzi adeguati. Dalla documentazione bancaria depositata è risultato che parte resistente per l'anno 2024 ha percepito mensilmente la somma di euro 1.016,00 a titolo di pensione (oltre la tredicesima) oltre ad euro 350,00 per la locazione di un immobile. Risultano, poi, tre versamenti per euro 400,00 e due di euro 600,00, questi ultimi per l'attività svolta in favore della importi CP_2 che seppur indicati come rimborsi spese, certamente costituiscono mezzi economici da considerare. In relazione agli altri periodi dall'esame della intera documentazione bancaria
(anno 2022) sono risultati una serie di cinque versamenti per euro 8.385/8500 ciascuno e di euro 1.719,00 verosimilmente legati al TFR (somme di cui si è sconosciuta la destinazione) oltre ad una serie di versamenti (anno 2023) per complessivi euro 11.100,00 (per quest'anno risulta poi un'operazione di contestuale versamento prelievo di euro 23,600, rispetto alla quale anche in questo caso non si conosce la destinazione).. Parte resistente, inoltre, dispone della casa familiare non dovendo, pertanto, sostenere spese abitative. Con riguardo ai numerosi immobili in comproprietà con i fratelli, deve rilevarsi la possibilità di poter ricavare utilità dagli indicati beni attraverso la locazione degli stessi. Alcuna allegazione v'è stata in merito alla dedotta pensione di invalidità poi revocata Alla luce di tali elementi può quindi ritenersi che parte resistente, disponendo di mezzi adeguati, si trovi nella condizione di poter sostenersi in via autonoma, circostanza, questa, che determina il rigetto della richiesta di un assegno divorzile anche limitata alla sola forma assistenziale. Quanto alle spese processuali, appare legittimo compensare le stesse in ragione delle controversa questione oggi esaminata (Corte Cost. n. 77/2018)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
09/08/1963 in VE in data 4.3.1984, atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 1, Anno 1984, Parte II, Serie A, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Rigetta ogni altra richiesta.
3. Spese processuali compensate.
Viterbo, 29.03.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 50% della casa coniugale sita in VE con relativo terreno circostante di circa 1000 metri, composto da due distinte unità abitative;
100% di proprietà di un appartamento sito in VE, all'interno del centro storico, in Via dei Pilari n. 11 piano T e I, concesso in locazione;
quota del 50% di altro immobile sito in
Località Biggini a Tre Croci, Viterbo;
quota del 50% di un appartamento sito a Tarquinia Lido Viale dei
Tritoni piano 1; il 100% della proprietà di un locale commerciale sito nel centro storico di VE in via del
Borgo Vecchio n.40 piano T;
quota del 50% di un capannone sito nella zona industriale di VE, concesso in locazione ad una autofficina GIAMA;
quota del 50% di un magazzino/locale commerciale sito in VE,
Via Cassia Botte n. 67 Piano T;
quota del 50% del terreno (frutteto) sito in VE, catasto terreni foglio 50 particella 206 di are 11,00; quota 50% del terreno (uliveto) sito in Viterbo, catasto terreni foglio 229, particella 306 di are 44,22; quota 50% del terreno (uliveto) sito in Viterbo, distinto al catasto terreni foglio 50 particella 564 di are 27,60; quota 50% del terreno (semin. Arbor. ) sito in Viterbo distinto in catasto Pt_2 terreni, foglio 229 particella 701 di are 03,34 e 14,00, di una autovettura Ford Fiesta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,2431/2024 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/04/1957 con l'Avv. CLAUDIA POLACCHI RICORRENTE E
( nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. MARCO SABATINI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti , dando conto della sussistenza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in VE (VT) Controparte_1 in data 4.3.1984, trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 1, Anno 1984, Parte II, Serie A, A fondamento della domanda deduceva: a) che dalla loro unione in data 19.2.1988 era nata la figlia , la quale era oggi economicamente indipendente;
b) che in data 07.08.1992, il Per_1
Tribunale di Viterbo (proc. RG. n. 3038/1991) aveva omologato le condizioni di separazione contenute nel verbale redatto in data 22.07.1992, le quali prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla moglie, senza nulla stabilire in merito al mantenimento dei coniugi;
c) che da quel momento i coniugi avevano vissuto separatamente per oltre 32 anni avendo ognuno provveduto in via autonoma al proprio mantenimento;
d) che in merito alla situazione economica delle parti, quanto al ricorrente, quest'ultimo percepiva una retribuzione mensile per trattamento pensionistico pari ad euro 2.400,00 oltre alla tredicesima. Lo stesso, poi, era proprietario di un appartamento sito a VE di circa 40 mq., della quota pari al 50% di altro immobile sito in Onano e di due veicoli (una Peugeot 2008 del 2018 ed una Ford KA del 2013), disponendo, inoltre, di risorse finanziarie pari a circa 95mila euro per come esposto in maniera dettagliata in ricorso1. Quanto alla resistente, quest'ultima, che durante il matrimonio aveva sempre lavorato presso la ufficio di VE, ente in favore del quale, anche dopo la CP_2 pensione, aveva continuato a prestare attività lavorativa in maniera sporadica (e risultata retribuita sotto forma di rimborso-spese), disponeva della casa coniugale sita in VE e della quale era proprietaria per il 50% , percepiva un trattamento pensionistico mensile di circa 1.000 euro oltre ad essere proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare descritto in atti.2
Concludeva rappresentando che per l'intera durata del matrimonio - circa dodici anni - entrambi i coniugi, oltre a lavorare, si erano presi cura della famiglia, della casa e della figlia, avendo provveduto, dopo la separazione e per oltre trentadue anni, ognuno al proprio mantenimento in ragione delle rispettive risorse reddituali e patrimoniali. Costituendosi in giudizio, parte resistente ha contestato alcune delle deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava;
in particolare con riguardo alla propria situazione reddituale rappresentava che la stessa, dopo essere andata in pensione nel 2021, aveva visto ridurre il proprio reddito mensile percependo a titolo di pensione, la somma € 1.016,00, oltre tredicesima ed un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili. Quanto ai beni immobili faceva rilevare di potere godere della sola casa coniugale e di altro bene di sua esclusiva proprietà a VE concesso in locazione per € 350,00 mensili. In merito agli altri beni, faceva rilevare la pendenza di una lite giudiziaria con i fratelli relativa alla divisione di numerosi beni immobili i quali, però, per una serie di irregolarità urbanistiche, non sanabili, non erano né divisibili, né commerciabili. Inoltre, poiché non era stato raggiunto alcun accordo per la divisione dei terreni, anche tali beni erano rimasti invenduti. Di conseguenza, la stessa pur essendo formalmente comproprietaria di una serie di immobili, non poteva, in alcun modo, disporre degli stessi, né tali beni potevano essere posti in vendita. In relazione alle dedotte collaborazioni con la che a suo dire era limitata soltanto ad CP_2 alcune ore con attività volontaria e gratuita, faceva rilevare che per tale collaborazione dal settembre 2024 riceveva saltuariamente un fondo spese, come da documento dell' E.P.A.C.A che si allegava (doc. n. 8). Alla luce di tale situazione economica - che al momento riteneva peggiorata rispetto a quando in precedenza lavorava essendo economicamente indipendente, risultando, inoltre, anche titolare di una pensione di invalidità (poi revocata) - era legittimo il riconoscimento di un assegno divorzile che veniva quantificato in euro 500,00 mensili. 1 Buoni postali fruttiferi aventi le seguenti somme capitale: euro 8.233,40, euro € 6.858,54, €10.000,00, euro 3.026,35. € 3.457,17, € 7.459,73, € 22.725,16, € 32.398,76, € 500, 100 e 50 euro;
Nel corso del processo, all'esito della udienza di comparizione delle parti, risultato vano il tentativo di conciliazione ed in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti. La domanda di divorzio avanzata da entrambe le parti è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale di omologa dell'accordo di separazione dei coniugi oltre che la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nel processo di separazione personale. Rilevato, pertanto, che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge n. 898/1970 deve provvedersi in aderenza alla domanda di divorzio.
Passando alla verifica della domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore di parte resistente che ne ha fatto richiesta, si ritiene che lo stesso non possa essere accolto.
A tal riguardo si osserva come sia ormai consolidato il principio per cui il contributo al mantenimento dell'ex coniuge assolve al tempo stesso una funzione assistenziale ed una perequativo-compensativa, duplicità che demanda al giudice, in primo luogo, un giudizio di adeguatezza delle risorse reddituali ad appannaggio dell'ex coniuge instante, subordinando la spettanza dell'assegno alla inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità di quest'ultimo e all'impossibilità oggettiva di procurarseli. In particolare, nel precipuo contenuto assistenziale dell'assegno, la valutazione in termini di adeguatezza dei mezzi del coniuge istante (ivi inclusi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) deve essere condotta in relazione all'obiettivo primario ed essenziale di garantire l'affrancamento dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento, solo poi valorizzando la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, tramite analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e tenendo altresì in considerazione il “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18287/2018, cfr. Cass.VI, n. 11472/2021). Ciò posto sulla base delle prove acquisite nel corso del processo, escluso qualsiasi profilo legato alla funzione compensativa dell'assegno, non essendovi stata alcuna allegazione, né deduzione al riguardo (se non quella relativa alla cura prestata alla cura della nipote, elemento non rilevante per il caso in esame), né deduzioni rispetto a prospettate rinunce professionali operate dalla resistente e tali da avere determinato un miglioramento delle condizioni economiche del marito, il solo aspetto da verificare riguardo la cd. funzione assistenziale dell'assegno; in particolare la verifica circa la possibilità per la resistente, di potere
“provvedere” in maniera autonoma al proprio sostentamento disponendo di mezzi adeguati. Dalla documentazione bancaria depositata è risultato che parte resistente per l'anno 2024 ha percepito mensilmente la somma di euro 1.016,00 a titolo di pensione (oltre la tredicesima) oltre ad euro 350,00 per la locazione di un immobile. Risultano, poi, tre versamenti per euro 400,00 e due di euro 600,00, questi ultimi per l'attività svolta in favore della importi CP_2 che seppur indicati come rimborsi spese, certamente costituiscono mezzi economici da considerare. In relazione agli altri periodi dall'esame della intera documentazione bancaria
(anno 2022) sono risultati una serie di cinque versamenti per euro 8.385/8500 ciascuno e di euro 1.719,00 verosimilmente legati al TFR (somme di cui si è sconosciuta la destinazione) oltre ad una serie di versamenti (anno 2023) per complessivi euro 11.100,00 (per quest'anno risulta poi un'operazione di contestuale versamento prelievo di euro 23,600, rispetto alla quale anche in questo caso non si conosce la destinazione).. Parte resistente, inoltre, dispone della casa familiare non dovendo, pertanto, sostenere spese abitative. Con riguardo ai numerosi immobili in comproprietà con i fratelli, deve rilevarsi la possibilità di poter ricavare utilità dagli indicati beni attraverso la locazione degli stessi. Alcuna allegazione v'è stata in merito alla dedotta pensione di invalidità poi revocata Alla luce di tali elementi può quindi ritenersi che parte resistente, disponendo di mezzi adeguati, si trovi nella condizione di poter sostenersi in via autonoma, circostanza, questa, che determina il rigetto della richiesta di un assegno divorzile anche limitata alla sola forma assistenziale. Quanto alle spese processuali, appare legittimo compensare le stesse in ragione delle controversa questione oggi esaminata (Corte Cost. n. 77/2018)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
09/08/1963 in VE in data 4.3.1984, atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 1, Anno 1984, Parte II, Serie A, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Rigetta ogni altra richiesta.
3. Spese processuali compensate.
Viterbo, 29.03.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 50% della casa coniugale sita in VE con relativo terreno circostante di circa 1000 metri, composto da due distinte unità abitative;
100% di proprietà di un appartamento sito in VE, all'interno del centro storico, in Via dei Pilari n. 11 piano T e I, concesso in locazione;
quota del 50% di altro immobile sito in
Località Biggini a Tre Croci, Viterbo;
quota del 50% di un appartamento sito a Tarquinia Lido Viale dei
Tritoni piano 1; il 100% della proprietà di un locale commerciale sito nel centro storico di VE in via del
Borgo Vecchio n.40 piano T;
quota del 50% di un capannone sito nella zona industriale di VE, concesso in locazione ad una autofficina GIAMA;
quota del 50% di un magazzino/locale commerciale sito in VE,
Via Cassia Botte n. 67 Piano T;
quota del 50% del terreno (frutteto) sito in VE, catasto terreni foglio 50 particella 206 di are 11,00; quota 50% del terreno (uliveto) sito in Viterbo, catasto terreni foglio 229, particella 306 di are 44,22; quota 50% del terreno (uliveto) sito in Viterbo, distinto al catasto terreni foglio 50 particella 564 di are 27,60; quota 50% del terreno (semin. Arbor. ) sito in Viterbo distinto in catasto Pt_2 terreni, foglio 229 particella 701 di are 03,34 e 14,00, di una autovettura Ford Fiesta.