Articolo 9 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 marzo 1987
Art. 9. 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' sostituito dai seguenti:
"La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza di una delle parti".
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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